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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 17/09/2025, n. 1411 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1411 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. 3059/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Valentina Frongia, in funzione di giudice d'appello, pronuncia ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3059 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2020, promossa da
in persona del Sindaco pro tempore, C.F. rappresentato Parte_1 P.IVA_1
e difeso in virtù di procura speciale in atti dall'Avv. Daniele Albai ed elettivamente domiciliato in
Cagliari, via F. Carrara n. 9, appellante contro
nato a [...] il [...], C.F. , rappresentato e CP_1 C.F._1 difeso in virtù di procura speciale in atti dall'Avv. Stefano Piras ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Cagliari, Via Garibaldi n. 18, appellato
***
Il giudice pronuncia sentenza sulle seguenti conclusioni delle parti: nell'interesse dell'appellante:
“PIACCIA ALL'ECC.MO TRIBUNALE DI CAGLIARI, CONTRARIIS REIECTIS:
a. In via preliminare: concorrendo gravi motivi nelle considerazioni dianzi esposte, sospendere inaudita altera parte l'esecutorietà della sentenza impugnata ovvero disporre la prefata sospensiva in esito al contraddittorio tra le parti.
b. Nel merito - in totale riforma della sentenza impugnata: accertare il difetto di legittimazione attiva in primo grado dell'appellato ovvero, comunque, respingere perché infondata l'avversa domanda risarcitoria.
c. In via meramente subordinata: nella denegata - e non creduta - ipotesi di mancato accoglimento della domanda sub b, rideterminare secondo giustizia l'avverso preteso risarcimento. 1 d. In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi del giudizio, oltre a risarcimento ex art. 96 cpc”.
nell'interesse dell'appellato:
“CONCLUDE
Chiedendo che venga dichiarato inammissibile e/o rigettato.
Chiedendo altresì che l'istanza di sospensione dell'esecutorietà della sentenza impugnata venga respinta”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 30.11.2017 aveva convenuto in giudizio il CP_1 dinnanzi al giudice di pace di Cagliari, per ottenere la condanna del convenuto Parte_1 al risarcimento dei danni subiti dalla sua autovettura a causa della presenza di due buche insistenti nella sede stradale in nella misura di euro 4.148,87 (pari alle spese necessarie per la Pt_1 riparazione del mezzo).
L'attore, in particolare, aveva dedotto che il veicolo di sua proprietà, “Ligier microcar-due”, targata
X555B2, mentre veniva condotto dal proprio figlio ( , in data 21.12.2016, alle ore 18.00 Per_1 circa in lungo la strada “dei Canadesi” in direzione “Truncus Is Follas”, aveva subito Pt_1 danni materiali (“negli organi inferiori (disco ruota, parasassi fondo carrozzeria, traversa posteriore, ecc”) a causa della presenza di due buche insistenti nella sede stradale “.. non segnalati né altrimenti visibile ...... [in ragione] dell'ora tarda e della mancanza di illuminazione e dell'assenza di segnaletica, costituendo “trabocchetto”).
Si era costituita in giudizio il chiedendo il rigetto della domanda dell'attore in Parte_1 quanto infondata, dovendosi escludere la responsabilità del ex art. 2051 c.c. Pt_1
L'amministrazione aveva dedotto, inoltre, come dai documenti di causa, ivi comprese le dichiarazioni rese dal conducente del mezzo nell'immediatezza del fatto e verbalizzate dagli agenti accorsi sul posto, emergesse che la responsabilità esclusiva del sinistro fosse da ricondurre in capo al conducente ai sensi degli artt. 1227, 2043, 2054 c.c., ovvero per violazione degli artt. 141 e 143
CdS.
Era stata, infine, contestata, in subordine, anche l'entità dei danni sofferti dal veicolo a causa del sinistro.
La causa era stata istruita in primo grado mediante produzioni documentali e prove testimoniali.
***
Con sentenza n. 110/2020 depositata il 3/2/2020 il giudice di pace di Cagliari, in accoglimento della
2 domanda di parte attrice, ha ritenuto il responsabile dei danni subiti da Parte_1 in qualità di proprietario dell'autovettura “Ligier microcar-due”, targata X555B2, CP_1 condannandolo al pagamento in suo favore 4.148,87 della somma di euro 4.906,98 nonché alla rifusione delle spese di lite liquidate in euro 1.200,00 per compensi oltre spese generali e accessori di legge.
***
Avverso la sentenza del giudice di pace ha proposto appello il formulando i Parte_1 seguenti motivi di gravame.
Preliminarmente, il ha eccepito la carenza di legittimazione attiva in primo grado Pt_1 dell'appellato in quanto, contrariamente a quanto asserito, il veicolo danneggiato sarebbe stato di proprietà di , moglie dell' Persona_2 CP_1
Con il primo motivo di gravame ha dedotto la violazione degli artt. 2051 e 2697 c. 1 e 2 c.c. dato che le stesse produzioni dell'attore in primo grado avrebbero dimostrato che il danno di cui era stato chiesto il risarcimento non fosse riscontrabile nel mezzo alla data del sinistro né alla data del tentativo di negoziazione assistita.
Lo stesso infatti, aveva affermato che la quantificazione dei danni nel mese di maggio 2017 CP_1 fosse pari a euro 1.500,00. L'attore, inoltre, non aveva neppure dedotto alcuna prova circa il nesso di causalità tra il danno allo pneumatico posteriore destro e la res.
Con il secondo motivo ha dedotto l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui non ha escluso la responsabilità dell'Amministrazione in quanto il danno era stato determinato da una alterazione dello stato dei luoghi imprevista, imprevedibile e non tempestivamente eliminabile o segnalabile ai conducenti. Il giudice di pace non avrebbe, inoltre, considerato il fatto che nella giornata del 21/12/2016 il luogo del sinistro era stato interessato da “un'ondata di maltempo” tale da determinare una improvvisa e imprevedibile alterazione della sede stradale.
Tale situazione metereologica, nota all'attore e al conducente del mezzo in quanto entrambi residenti nel Comune di avrebbe inoltre dovuto portare il conducente a prestare la Pt_1 massima attenzione e diligenza alla guida, nel rispetto degli artt. 141 e 143 CdS e dell'art. 1227 c.c.
L'estensione del territorio comunale, inoltre, aveva reso impossibile procedere con una custodia continua nell'arco delle 24 ore soprattutto con riferimento alle strade marginali di cui trattasi e nelle ore serali della stagione invernale.
L'appellante ha, inoltre, prodotto delle fotografie risalenti al settembre 2012 e all'agosto 2016 che avrebbero rappresentato la regolare tenuta del tratto di strada ove si era verificato il sinistro.
Con il terzo motivo di gravame l'appellante ha dedotto che il sinistro era stato, in realtà, causato dalla condotta imprudente del conducente rilevante ai sensi degli artt. 2043 o 1227 Parte_2
3 c.c. oppure ancora ai sensi dell'art. 2054 c.c. per difetto di prova “di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”.
Il conducente avrebbe, infatti, violato sia l'art. 143 del CdS ove prevede che i veicoli debbano circolare sulla parte destra della carreggiata sia l'art. 141 CdS secondo cui il conducente ha l'obbligo di “regolare la velocità del veicolo in modo che, avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al carico del veicolo stesso, alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico
e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione” e che “In particolare, il conducente deve regolare la velocità nei tratti di strada a visibilità limitata, ……, nelle ore notturne, nei casi di insufficiente visibilità per condizioni atmosferiche o per altre cause”. Nel caso di specie, la doverosa moderazione della velocità, nelle specifiche condizioni di tempo e luogo, oltre alla guida in prossimità del margine destro della carreggiata, avrebbero certamente escluso la causazione del “sinistro” dedotto in causa.
Con il quarto motivo di gravame l'appellante ha dedotto, anche in relazione alle circostanze sopra riportate, l'omessa valutazione da parte del giudice di pace dei rilievi effettuati dalla polizia locale che:
- Contrariamente a quanto sostenuto dall'attore, avevano accertato che il conducente aveva attraversato una sola buca;
- Avevano dimostrato anche mediante i rilievi fotografici che l'auto si trovasse al centro della carreggiata, in violazione dell'art. 143 CdS.
Con il quinto motivo il ha contestato l'entità dei danni riconosciuti dal giudice Parte_1 di pace e la violazione dell'art. 2058 c. 2 c.c.
Il conducente aveva, infatti, dichiarato agli agenti di polizia locale intervenuti sul Parte_2 posto che l'autovettura aveva subito un danno al solo pneumatico posteriore destro, del valore approssimativo di poche decine di euro. Egli, inoltre, successivamente alla sostituzione di detto pneumatico aveva regolarmente ripreso la propria marcia, senza l'ausilio di alcun mezzo di soccorso stradale. In aggiunta, l'appellante ha dedotto che fossero già presenti sul mezzo dei danni al paraurti posteriore, evidentemente frutto di precedenti sinistri.
Tali circostanze, tuttavia, pur tempestivamente dedotte dalla difesa comunale, erano state immotivatamente disattese del giudice di pace.
I danni ulteriori, per un ammontare complessivo di euro 4.148,87, non avrebbero potuto essere ricondotti all'attraversamento della buca e, dunque, alla responsabilità del Parte_1
La non riconducibilità dei danni ulteriori al sinistro sarebbe stata confermata altresì dal fatto che in sede di negoziazione assistita lo stesso attore aveva indicato l'ammontare dei danni subiti in euro
4 1.500,00.
L'appellante ha, inoltre, dedotto che non costituirebbero prova sufficiente dell'entità dei danni né il preventivo prodotto dall'attore in primo grado del 2/11/2017 (di 11 mesi successivi al fatto) né la conferma del contenuto dello stesso da parte del teste (a parere dell'appellante Tes_1 inattendibile in quanto aveva un verosimile interesse nella causa). In ogni caso, quest'ultimo si era limitato ad affermare che alla data del preventivo il veicolo aveva registrato danni di tale entità e non anche che tali danni sussistessero alla data del sinistro e che fossero ad esso eziologicamente riconducibili.
Mentre, infatti, inizialmente il conducente aveva dichiarato che i danni avessero interessato il solo pneumatico posteriore destro, in sede di negoziazione assistita era stato affermato che i danni riguardassero anche il telaio e successivamente, all'instaurazione del giudizio dinnanzi al giudice di pace, i danni erano stati quantificati nella maggior somma di euro 4.148,87.
Ha dedotto, inoltre, l'appellante che la mancata diligenza del conducente, consistente nell'aver ripreso la marcia dopo il sinistro senza l'ausilio di un mezzo di soccorso, avrebbe concorso all'aggravamento dei danni e che i danni ulteriori rispetto alla rottura del cerchione destro avrebbero dovuto imputarsi all'imperizia del conducente.
Gli stessi rilievi della Polizia Locale avevano, infatti, evidenziato che il veicolo era stato già interessato da precedenti sinistri imputabili alla guida imprudente o imperita del conducente.
Infine, l'appellante ha dedotto che il giudice di pace non avrebbe considerato i limiti al risarcimento stabiliti dall'art. 2058 co. 2 c.c. in relazione al valore commerciale del mezzo (circa 1.200,00 euro)
(rilevabile ai sensi dell'art. 115 c. 2 c.p.c.) di gran lunga inferiore rispetto alla somma liquidata a titolo di risarcimento.
Il ha, infine, concluso formulando istanza di sospensione dell'esecutorietà Parte_1 della sentenza impugnata, chiedendo la riforma della sentenza impugnata nella sua interezza (per carenza di legittimazione attiva in primo grado dell'appellato o in quanto infondata) o, in subordine, nella parte in cui ha determinato il risarcimento nella somma di euro 4.148,87 e, infine, la condanna di controparte ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
***
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 17/7/2020 si è costituito in giudizio CP_1 eccependo l'inammissibilità dell'appello in quanto non contenente “le modifiche la cui
[...] richiesta è espressamente prevista dalla legge processuale” e chiedendone il rigetto in quanto infondato.
In relazione al quantum del risarcimento, l'appellato ha dedotto che la discrepanza tra l'importo indicato nella domanda di negoziazione assistita rispetto a quello dichiarato dall'atto introduttivo
5 del giudizio fosse dipeso dal fatto che l'attore fosse inizialmente convinto del fatto che il danno avesse riguardato solo parti visibili della vettura. Solo dopo che il gestore dell'officina meccanica aveva ispezionato il veicolo in modo più approfondito al fine di redigere il preventivo erano emersi ulteriori danni di cui si era chiesto il risarcimento.
L' ha, poi, dedotto che l'incuria del si fosse protratta per un tempo rilevante e quindi CP_1 Pt_1 non potesse costituire caso fortuito idoneo a escludere la responsabilità dello stesso, dal momento che una buca delle dimensioni accertate non si sarebbe potuta formare in poco tempo.
Priva di rilevanza, secondo l'appellato, sarebbe la circostanza per cui l'attore avrebbe circolato al centro della carreggiata dato anche che l'obbligo di circolare sulla parte destra riguarderebbe i soli tratti curvilinei, intersecati da altre strade “e/o al momento di incrociare altri automezzi”.
In relazione alla legittimazione attiva, l'appellato ha dedotto che sarebbe stato onere del convenuto in primo grado contestarne l'assenza (il che non era avvenuto nel caso di specie) e che l'auto danneggiata, in ogni caso, era stata venduta dalla all' (vendita che, trattandosi di bene Per_2 CP_1 mobile, non avrebbe richiesto alcuna formalità, mentre l'eventuale “voltura al P.R.A.” avrebbe costituito adempimento di mera “pubblicità notizia”).
L' ha poi dedotto che nessun elemento probatorio avrebbe permesso di affermare che il danno CP_1 fosse stato causato o concausato da una eccessiva velocità.
Pertanto, la responsabilità per i danni subiti correttamente era stata attribuita al Parte_1
quale proprietario e, dunque, custode del tratto di strada dove insisteva la buca, peraltro
[...] di profondità rilevante (10/12 cm) e nascosta da una “pozzanghera” formatasi a causa della pioggia
(fenomeno atmosferico non eccezionale, soprattutto nella stagione invernale).
Infine, ha dedotto che i danni e la loro quantificazione dovesse ritenersi sufficientemente provata non solo alla luce del preventivo in atti e della testimonianza del teste ma anche in base Tes_1
a una serie di fotografie prodotte. A fronte di tali elementi, sarebbe stato invece onere del
[...] provare che tali danni fossero derivati da altro diverso e successivo evento. Parte_1
***
Il giudice, con ordinanza del 24/9/2020 ha rigettato l'istanza di sospensione dell'esecuzione della sentenza impugnata e ha fissato per la precisazione delle conclusioni e la lettura del dispositivo ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. l'udienza del 26/1/2022. Tale udienza è stata poi successivamente rinviata al 16/9/2025.
La causa è stata istruita esclusivamente mediante prove documentali, con acquisizione del fascicolo di primo grado rg. 589/2018.
***
Occorre, preliminarmente, esaminare l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata
6 dall'appellato in relazione all'asserita mancata indicazione, da parte dell'appellante, delle
“modifiche richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal Giudice”.
L'eccezione è infondata.
L'art. 342 c.p.c. prevede, infatti, che “L'appello si propone con citazione contenente le indicazioni prescritte nell'articolo 163 e deve essere motivato in modo chiaro, sintetico e specifico. Per ciascuno dei motivi, a pena di inammissibilità, l'appello deve individuare lo specifico capo della decisione impugnato e in relazione a questo deve indicare:
1) le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado;
2) le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”.
L'appello del contrariamente a quanto sostenuto dall' soddisfa i requisiti Parte_1 CP_1 di forma previsti a pena di inammissibilità dalla suddetta disposizione.
La Corte di Cassazione ha, infatti, chiarito che “L'art. 342, comma 1, c.p.c., come novellato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012 (conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012), non esige lo svolgimento di un "progetto alternativo di sentenza", né una determinata forma, né la trascrizione integrale o parziale della sentenza appellata, ma impone all'appellante di individuare, in modo chiaro ed inequivoco, il "quantum appellatum", formulando, rispetto alle argomentazioni adottate dal primo giudice, pertinenti ragioni di dissenso che consistono, in caso di censure riguardanti la ricostruzione dei fatti, nell'indicazione delle prove che si assumono trascurate o malamente valutate ovvero, per le doglianze afferenti questioni di diritto, nella specificazione della norma applicabile o dell'interpretazione preferibile, nonchè, in relazione a denunciati "errores in procedendo", nella precisazione del fatto processuale e della diversa scelta che si sarebbe dovuta compiere” (Cass.
Sez. 3, 05/05/2017, n. 10916, Rv. 644015 – 01; si veda anche Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13535 del
30/05/2018).
Ciò chiarito, l'appello deve essere dichiarato ammissibile, dal momento che l'appellante ha indicato chiaramente in relazione a ciascun capo della sentenza di primo grado impugnata anche le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dalla sentenza di primo grado, in particolare in relazione alla mancata e/o erronea valutazione degli elementi probatori emersi dall'istruttoria in quel giudizio (si vedano le pagine 4 e ss. dell'atto di appello, nonché le argomentazioni svolte in relazione ai singoli motivi di gravame), dando pertanto corpo agli elementi su cui il giudice di secondo grado è chiamato a pronunciarsi.
***
Nel merito, l'appello è fondato per i motivi di seguito esposti.
L'appellante ha, infatti, eccepito la carenza di legittimazione attiva (rectius titolarità del diritto al risarcimento del danno) in capo a attore in primo grado, in quanto non proprietario CP_1
7 del veicolo danneggiato in seguito al sinistro occorso in data 21/12/2016.
L' a sua volta ha eccepito, da un lato, la tardività dell'eccezione, essendo stata sollevata per la CP_1 prima volta con l'atto di appello (con la conseguenza che la circostanza doveva ritenersi provata ai sensi dell'art. 115 c. 1 c.p.c. in virtù del principio di non contestazione) e, dall'altro lato, ha dedotto che, in ogni caso, il veicolo danneggiato era stato venduto dalla (madre di suo figlio, il Per_2 conducente del veicolo , vendita che, trattandosi di bene mobile, non avrebbe Parte_2 richiesto alcuna formalità, mentre l'eventuale “voltura al P.R.A.” avrebbe costituito adempimento di mera “pubblicità notizia”).
Ora, è pacifico nel caso di specie che il abbia contestato la carenza di titolarità Parte_1 del rapporto controverso soltanto in sede di appello, mentre in primo grado la circostanza che l' CP_1 fosse proprietario del veicolo danneggiato era rimasta incontestata, essendosi il limitato in Pt_1 quel giudizio a contestare gli altri elementi costitutivi della domanda di risarcimento del danno.
In merito alla possibilità di dedurre per la prima volta in appello la carenza di titolarità del diritto al risarcimento del danno, occorre richiamare quanto statuito dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione con la sentenza n. 2951/2016 che ha dato una risposta tendenzialmente positiva al quesito. La pronuncia ha, infatti, affermato che:
- la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto.
- le contestazioni, da parte del convenuto, della titolarità del rapporto controverso dedotte dall'attore hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, senza che l'eventuale contumacia o tardiva costituzione assuma valore di non contestazione o alteri la ripartizione degli oneri probatori, ferme le eventuali preclusioni maturate per l'allegazione e la prova di fatti impeditivi, modificativi od estintivi della titolarità del diritto non rilevabili dagli atti. In particolare, essa può anche essere oggetto di motivo di appello, perché l'art. 345, secondo comma, c.p.c. prevede il divieto solo di nuove eccezioni che non siano rilevabili anche d'ufficio e non attiene anche alle mere difese.
- la carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso, inoltre, è rilevabile di ufficio dal giudice se risultante dagli atti di causa.
Alla luce di tali principi, dunque, la contestazione in merito alla carenza di titolarità del rapporto deve ritenersi ammissibile.
A fronte delle deduzioni di parte appellata (secondo cui la sussistenza del diritto di proprietà in capo all' dovesse considerarsi ormai provato in virtù del principio di non contestazione ex art. 115 CP_1
8 c.1 c.p.c.) deve, tuttavia, porsi il problema della rilevanza che può comunque assumere la posizione assunta dal convenuto nel corso del primo grado di giudizio. Pt_1
Infatti, “la presa di posizione assunta dal convenuto con la comparsa di risposta, può avere rilievo, perché può servire a rendere superflua la prova dell'allegazione dell'attore in ordine alla titolarità del diritto. Ciò avviene nel caso in cui il convenuto riconosca il fatto posto dall'attore a fondamento della domanda oppure nel caso in cui articoli una difesa incompatibile con la negazione della sussistenza del fatto costitutivo” (si veda ancora Cass., Sez. Un., n. 2951/2016 cit.).
Dagli atti del giudizio di primo grado non emerge alcun riconoscimento del diritto di proprietà dell' né il aveva svolto delle difese incompatibili con l'esistenza di tale diritto, posto CP_1 Pt_1 che, come già rilevato sopra, esso si era limitato a contestare gli altri elementi costitutivi della domanda di risarcimento del danno (in particolare, in merito all'entità dei danni e alla mancanza o insufficienza della relativa prova, all'assenza di responsabilità del per caso fortuito e al Pt_1 concorso di colpa del conducente nella causazione del danno) pur senza contestare alcunché in merito alla proprietà del veicolo danneggiato.
La mera non contestazione, tuttavia, in assenza di difese incompatibili con la negazione del diritto di proprietà, non può portare a ritenere automaticamente provato tale diritto e, dunque, la titolarità del rapporto in capo all'appellato-attore in primo grado.
Le stesse Sezioni Unite citate hanno al riguardo, infatti, affermato che “La non contestazione pone problemi più delicati e deve essere attentamente valutata dal giudice, specie quando non attenga alla sussistenza di un fatto storico, ma riguardi un fatto costitutivo ascrivibile alla categoria dei fatti-diritto” [come, nella specie, il diritto di proprietà sul veicolo]. “In particolare, in queste materie, il semplice difetto di contestazione non impone un vincolo di meccanica conformazione, in quanto il giudice può sempre rilevare l'inesistenza della circostanza allegata da una parte anche se non contestata dall'altra, ove tale inesistenza emerga dagli atti di causa e dal materiale probatorio raccolto (cfr. Cass., sez. un., 3 giugno 2015, n. 11377, anche per ulteriori richiami). Del resto, se le prove devono essere valutate dal giudice secondo il suo prudente apprezzamento (art. 116, c.p.c.),
'a fortiori' ciò vale per la valutazione della mancata contestazione” (nello stesso senso Cass. Sez. 2,
Ordinanza n. 42035 del 30/12/2021).
Ebbene, nel caso di specie, dagli stessi documenti di causa già prodotti in primo grado da
[...]
emergeva che il veicolo danneggiato, condotto all'epoca del sinistro dal figlio CP_1 [...]
fosse di proprietà della madre di quest'ultimo . Pt_2 Persona_2
Ciò si evince, in particolare, dalla “Relazione di servizio danneggiamento veicolo” della Polizia
Locale del Comune di redatta in data 23/12/2016 (doc. 2 attore in primo grado) ove si Pt_1 afferma che il veicolo risultava di proprietà della “Sig.ra (madre di ”. Persona_2 Parte_2
9 Tale circostanza non è, peraltro, stata nemmeno specificamente contestata dall' il quale nel CP_1 presente giudizio si è limitato a dedurre che il veicolo era stato a lui venduto dalla senza Per_2 nemmeno specificare se ciò fosse avvenuto prima del sinistro o in un momento successivo (come pare evincersi dal tenore della frase contenuta nella comparsa di costituzione nel giudizio di appello e dall'accertamento in merito alla proprietà svolto dalla Polizia Locale).
Pertanto, posto che “il diritto al risarcimento dei danni subiti da un bene spetta a chi ne sia proprietario al momento del verificarsi dell'evento dannoso, e, configurandosi come un diritto autonomo rispetto a quello di proprietà, non segue quest'ultimo nell'ipotesi di alienazione, salvo che non sia pattuito il contrario” (Cass., Sez. Un., 2951/2016 cit.), il fatto l' non fosse CP_1 proprietario del veicolo al momento del sinistro determina l'infondatezza della domanda di risarcimento del danno nei suoi confronti e l'accoglimento dell'appello proposto dal Parte_1
[...]
Si osserva, peraltro, che l' non ha neppure allegato né la sussistenza di un titolo in forza del CP_1 quale sarebbe stato tenuto a tenere indenne la proprietaria, né di aver personalmente sostenuto le spese necessarie alla riparazione del veicolo danneggiato (o altro pregiudizio patrimoniale derivante dal sinistro).
Al contrario, dagli atti di causa emerge che anche il preventivo per la riparazione del veicolo (doc. 4
– attore in primo grado) del 2/11/2017 era a nome della Per_2
Gli ulteriori motivi di gravame proposti dall'appellante rimangono, di conseguenza, assorbiti, mentre deve essere rigettata, in quanto del tutto generica, la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c.
(in relazione alla quale, peraltro, l'appellante non ha neppure insistito).
In conclusione, in accoglimento dell'appello proposto dal la sentenza n. Parte_1
110/2020 del Giudice di Pace di Cagliari deve essere riformata, con rigetto della domanda di risarcimento del danno proposta da CP_1
***
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in applicazione dei valori medi del D.M. n. 55 del 2014, secondo lo scaglione di riferimento in ragione del valore della controversia (tra € 1.101,00 ed € 5.200,00), con la riduzione del 50% in relazione alle fasi
“istruttoria-trattazione” e “decisionale” in ragione dell'attività concretamente svolta.
Quanto alle spese del primo grado di giudizio, si ritiene sussistano gravi motivi per la compensazione integrale di tali spese dal momento che la carenza di titolarità del diritto è stata contestata dal per la prima volta con l'atto di appello. Pt_1
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando in grado d'appello,
10 disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1) Accoglie l'appello proposto dal avverso la sentenza n. 110/2020 Parte_1 emessa dal Giudice di Pace di Cagliari e depositata in data 3/2/2020 e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda di risarcimento del danno proposta da
CP_1
2) Condanna al pagamento in favore del delle spese CP_1 Pt_1 Parte_1 processuali del presente giudizio liquidate in euro 1.702,00 a titolo di compenso professionale, oltre spese generali e accessori come per legge, oltre alle spese per il contributo unificato, l'iscrizione della causa a ruolo e le spese di notifica;
3) In riforma della sentenza impugnata, compensa integralmente le spese relative al primo grado di giudizio.
Così deciso in Cagliari in data 17.09.2025.
Il Giudice
Valentina Frongia
11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Valentina Frongia, in funzione di giudice d'appello, pronuncia ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3059 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2020, promossa da
in persona del Sindaco pro tempore, C.F. rappresentato Parte_1 P.IVA_1
e difeso in virtù di procura speciale in atti dall'Avv. Daniele Albai ed elettivamente domiciliato in
Cagliari, via F. Carrara n. 9, appellante contro
nato a [...] il [...], C.F. , rappresentato e CP_1 C.F._1 difeso in virtù di procura speciale in atti dall'Avv. Stefano Piras ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Cagliari, Via Garibaldi n. 18, appellato
***
Il giudice pronuncia sentenza sulle seguenti conclusioni delle parti: nell'interesse dell'appellante:
“PIACCIA ALL'ECC.MO TRIBUNALE DI CAGLIARI, CONTRARIIS REIECTIS:
a. In via preliminare: concorrendo gravi motivi nelle considerazioni dianzi esposte, sospendere inaudita altera parte l'esecutorietà della sentenza impugnata ovvero disporre la prefata sospensiva in esito al contraddittorio tra le parti.
b. Nel merito - in totale riforma della sentenza impugnata: accertare il difetto di legittimazione attiva in primo grado dell'appellato ovvero, comunque, respingere perché infondata l'avversa domanda risarcitoria.
c. In via meramente subordinata: nella denegata - e non creduta - ipotesi di mancato accoglimento della domanda sub b, rideterminare secondo giustizia l'avverso preteso risarcimento. 1 d. In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi del giudizio, oltre a risarcimento ex art. 96 cpc”.
nell'interesse dell'appellato:
“CONCLUDE
Chiedendo che venga dichiarato inammissibile e/o rigettato.
Chiedendo altresì che l'istanza di sospensione dell'esecutorietà della sentenza impugnata venga respinta”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 30.11.2017 aveva convenuto in giudizio il CP_1 dinnanzi al giudice di pace di Cagliari, per ottenere la condanna del convenuto Parte_1 al risarcimento dei danni subiti dalla sua autovettura a causa della presenza di due buche insistenti nella sede stradale in nella misura di euro 4.148,87 (pari alle spese necessarie per la Pt_1 riparazione del mezzo).
L'attore, in particolare, aveva dedotto che il veicolo di sua proprietà, “Ligier microcar-due”, targata
X555B2, mentre veniva condotto dal proprio figlio ( , in data 21.12.2016, alle ore 18.00 Per_1 circa in lungo la strada “dei Canadesi” in direzione “Truncus Is Follas”, aveva subito Pt_1 danni materiali (“negli organi inferiori (disco ruota, parasassi fondo carrozzeria, traversa posteriore, ecc”) a causa della presenza di due buche insistenti nella sede stradale “.. non segnalati né altrimenti visibile ...... [in ragione] dell'ora tarda e della mancanza di illuminazione e dell'assenza di segnaletica, costituendo “trabocchetto”).
Si era costituita in giudizio il chiedendo il rigetto della domanda dell'attore in Parte_1 quanto infondata, dovendosi escludere la responsabilità del ex art. 2051 c.c. Pt_1
L'amministrazione aveva dedotto, inoltre, come dai documenti di causa, ivi comprese le dichiarazioni rese dal conducente del mezzo nell'immediatezza del fatto e verbalizzate dagli agenti accorsi sul posto, emergesse che la responsabilità esclusiva del sinistro fosse da ricondurre in capo al conducente ai sensi degli artt. 1227, 2043, 2054 c.c., ovvero per violazione degli artt. 141 e 143
CdS.
Era stata, infine, contestata, in subordine, anche l'entità dei danni sofferti dal veicolo a causa del sinistro.
La causa era stata istruita in primo grado mediante produzioni documentali e prove testimoniali.
***
Con sentenza n. 110/2020 depositata il 3/2/2020 il giudice di pace di Cagliari, in accoglimento della
2 domanda di parte attrice, ha ritenuto il responsabile dei danni subiti da Parte_1 in qualità di proprietario dell'autovettura “Ligier microcar-due”, targata X555B2, CP_1 condannandolo al pagamento in suo favore 4.148,87 della somma di euro 4.906,98 nonché alla rifusione delle spese di lite liquidate in euro 1.200,00 per compensi oltre spese generali e accessori di legge.
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Avverso la sentenza del giudice di pace ha proposto appello il formulando i Parte_1 seguenti motivi di gravame.
Preliminarmente, il ha eccepito la carenza di legittimazione attiva in primo grado Pt_1 dell'appellato in quanto, contrariamente a quanto asserito, il veicolo danneggiato sarebbe stato di proprietà di , moglie dell' Persona_2 CP_1
Con il primo motivo di gravame ha dedotto la violazione degli artt. 2051 e 2697 c. 1 e 2 c.c. dato che le stesse produzioni dell'attore in primo grado avrebbero dimostrato che il danno di cui era stato chiesto il risarcimento non fosse riscontrabile nel mezzo alla data del sinistro né alla data del tentativo di negoziazione assistita.
Lo stesso infatti, aveva affermato che la quantificazione dei danni nel mese di maggio 2017 CP_1 fosse pari a euro 1.500,00. L'attore, inoltre, non aveva neppure dedotto alcuna prova circa il nesso di causalità tra il danno allo pneumatico posteriore destro e la res.
Con il secondo motivo ha dedotto l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui non ha escluso la responsabilità dell'Amministrazione in quanto il danno era stato determinato da una alterazione dello stato dei luoghi imprevista, imprevedibile e non tempestivamente eliminabile o segnalabile ai conducenti. Il giudice di pace non avrebbe, inoltre, considerato il fatto che nella giornata del 21/12/2016 il luogo del sinistro era stato interessato da “un'ondata di maltempo” tale da determinare una improvvisa e imprevedibile alterazione della sede stradale.
Tale situazione metereologica, nota all'attore e al conducente del mezzo in quanto entrambi residenti nel Comune di avrebbe inoltre dovuto portare il conducente a prestare la Pt_1 massima attenzione e diligenza alla guida, nel rispetto degli artt. 141 e 143 CdS e dell'art. 1227 c.c.
L'estensione del territorio comunale, inoltre, aveva reso impossibile procedere con una custodia continua nell'arco delle 24 ore soprattutto con riferimento alle strade marginali di cui trattasi e nelle ore serali della stagione invernale.
L'appellante ha, inoltre, prodotto delle fotografie risalenti al settembre 2012 e all'agosto 2016 che avrebbero rappresentato la regolare tenuta del tratto di strada ove si era verificato il sinistro.
Con il terzo motivo di gravame l'appellante ha dedotto che il sinistro era stato, in realtà, causato dalla condotta imprudente del conducente rilevante ai sensi degli artt. 2043 o 1227 Parte_2
3 c.c. oppure ancora ai sensi dell'art. 2054 c.c. per difetto di prova “di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”.
Il conducente avrebbe, infatti, violato sia l'art. 143 del CdS ove prevede che i veicoli debbano circolare sulla parte destra della carreggiata sia l'art. 141 CdS secondo cui il conducente ha l'obbligo di “regolare la velocità del veicolo in modo che, avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al carico del veicolo stesso, alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico
e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione” e che “In particolare, il conducente deve regolare la velocità nei tratti di strada a visibilità limitata, ……, nelle ore notturne, nei casi di insufficiente visibilità per condizioni atmosferiche o per altre cause”. Nel caso di specie, la doverosa moderazione della velocità, nelle specifiche condizioni di tempo e luogo, oltre alla guida in prossimità del margine destro della carreggiata, avrebbero certamente escluso la causazione del “sinistro” dedotto in causa.
Con il quarto motivo di gravame l'appellante ha dedotto, anche in relazione alle circostanze sopra riportate, l'omessa valutazione da parte del giudice di pace dei rilievi effettuati dalla polizia locale che:
- Contrariamente a quanto sostenuto dall'attore, avevano accertato che il conducente aveva attraversato una sola buca;
- Avevano dimostrato anche mediante i rilievi fotografici che l'auto si trovasse al centro della carreggiata, in violazione dell'art. 143 CdS.
Con il quinto motivo il ha contestato l'entità dei danni riconosciuti dal giudice Parte_1 di pace e la violazione dell'art. 2058 c. 2 c.c.
Il conducente aveva, infatti, dichiarato agli agenti di polizia locale intervenuti sul Parte_2 posto che l'autovettura aveva subito un danno al solo pneumatico posteriore destro, del valore approssimativo di poche decine di euro. Egli, inoltre, successivamente alla sostituzione di detto pneumatico aveva regolarmente ripreso la propria marcia, senza l'ausilio di alcun mezzo di soccorso stradale. In aggiunta, l'appellante ha dedotto che fossero già presenti sul mezzo dei danni al paraurti posteriore, evidentemente frutto di precedenti sinistri.
Tali circostanze, tuttavia, pur tempestivamente dedotte dalla difesa comunale, erano state immotivatamente disattese del giudice di pace.
I danni ulteriori, per un ammontare complessivo di euro 4.148,87, non avrebbero potuto essere ricondotti all'attraversamento della buca e, dunque, alla responsabilità del Parte_1
La non riconducibilità dei danni ulteriori al sinistro sarebbe stata confermata altresì dal fatto che in sede di negoziazione assistita lo stesso attore aveva indicato l'ammontare dei danni subiti in euro
4 1.500,00.
L'appellante ha, inoltre, dedotto che non costituirebbero prova sufficiente dell'entità dei danni né il preventivo prodotto dall'attore in primo grado del 2/11/2017 (di 11 mesi successivi al fatto) né la conferma del contenuto dello stesso da parte del teste (a parere dell'appellante Tes_1 inattendibile in quanto aveva un verosimile interesse nella causa). In ogni caso, quest'ultimo si era limitato ad affermare che alla data del preventivo il veicolo aveva registrato danni di tale entità e non anche che tali danni sussistessero alla data del sinistro e che fossero ad esso eziologicamente riconducibili.
Mentre, infatti, inizialmente il conducente aveva dichiarato che i danni avessero interessato il solo pneumatico posteriore destro, in sede di negoziazione assistita era stato affermato che i danni riguardassero anche il telaio e successivamente, all'instaurazione del giudizio dinnanzi al giudice di pace, i danni erano stati quantificati nella maggior somma di euro 4.148,87.
Ha dedotto, inoltre, l'appellante che la mancata diligenza del conducente, consistente nell'aver ripreso la marcia dopo il sinistro senza l'ausilio di un mezzo di soccorso, avrebbe concorso all'aggravamento dei danni e che i danni ulteriori rispetto alla rottura del cerchione destro avrebbero dovuto imputarsi all'imperizia del conducente.
Gli stessi rilievi della Polizia Locale avevano, infatti, evidenziato che il veicolo era stato già interessato da precedenti sinistri imputabili alla guida imprudente o imperita del conducente.
Infine, l'appellante ha dedotto che il giudice di pace non avrebbe considerato i limiti al risarcimento stabiliti dall'art. 2058 co. 2 c.c. in relazione al valore commerciale del mezzo (circa 1.200,00 euro)
(rilevabile ai sensi dell'art. 115 c. 2 c.p.c.) di gran lunga inferiore rispetto alla somma liquidata a titolo di risarcimento.
Il ha, infine, concluso formulando istanza di sospensione dell'esecutorietà Parte_1 della sentenza impugnata, chiedendo la riforma della sentenza impugnata nella sua interezza (per carenza di legittimazione attiva in primo grado dell'appellato o in quanto infondata) o, in subordine, nella parte in cui ha determinato il risarcimento nella somma di euro 4.148,87 e, infine, la condanna di controparte ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
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Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 17/7/2020 si è costituito in giudizio CP_1 eccependo l'inammissibilità dell'appello in quanto non contenente “le modifiche la cui
[...] richiesta è espressamente prevista dalla legge processuale” e chiedendone il rigetto in quanto infondato.
In relazione al quantum del risarcimento, l'appellato ha dedotto che la discrepanza tra l'importo indicato nella domanda di negoziazione assistita rispetto a quello dichiarato dall'atto introduttivo
5 del giudizio fosse dipeso dal fatto che l'attore fosse inizialmente convinto del fatto che il danno avesse riguardato solo parti visibili della vettura. Solo dopo che il gestore dell'officina meccanica aveva ispezionato il veicolo in modo più approfondito al fine di redigere il preventivo erano emersi ulteriori danni di cui si era chiesto il risarcimento.
L' ha, poi, dedotto che l'incuria del si fosse protratta per un tempo rilevante e quindi CP_1 Pt_1 non potesse costituire caso fortuito idoneo a escludere la responsabilità dello stesso, dal momento che una buca delle dimensioni accertate non si sarebbe potuta formare in poco tempo.
Priva di rilevanza, secondo l'appellato, sarebbe la circostanza per cui l'attore avrebbe circolato al centro della carreggiata dato anche che l'obbligo di circolare sulla parte destra riguarderebbe i soli tratti curvilinei, intersecati da altre strade “e/o al momento di incrociare altri automezzi”.
In relazione alla legittimazione attiva, l'appellato ha dedotto che sarebbe stato onere del convenuto in primo grado contestarne l'assenza (il che non era avvenuto nel caso di specie) e che l'auto danneggiata, in ogni caso, era stata venduta dalla all' (vendita che, trattandosi di bene Per_2 CP_1 mobile, non avrebbe richiesto alcuna formalità, mentre l'eventuale “voltura al P.R.A.” avrebbe costituito adempimento di mera “pubblicità notizia”).
L' ha poi dedotto che nessun elemento probatorio avrebbe permesso di affermare che il danno CP_1 fosse stato causato o concausato da una eccessiva velocità.
Pertanto, la responsabilità per i danni subiti correttamente era stata attribuita al Parte_1
quale proprietario e, dunque, custode del tratto di strada dove insisteva la buca, peraltro
[...] di profondità rilevante (10/12 cm) e nascosta da una “pozzanghera” formatasi a causa della pioggia
(fenomeno atmosferico non eccezionale, soprattutto nella stagione invernale).
Infine, ha dedotto che i danni e la loro quantificazione dovesse ritenersi sufficientemente provata non solo alla luce del preventivo in atti e della testimonianza del teste ma anche in base Tes_1
a una serie di fotografie prodotte. A fronte di tali elementi, sarebbe stato invece onere del
[...] provare che tali danni fossero derivati da altro diverso e successivo evento. Parte_1
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Il giudice, con ordinanza del 24/9/2020 ha rigettato l'istanza di sospensione dell'esecuzione della sentenza impugnata e ha fissato per la precisazione delle conclusioni e la lettura del dispositivo ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. l'udienza del 26/1/2022. Tale udienza è stata poi successivamente rinviata al 16/9/2025.
La causa è stata istruita esclusivamente mediante prove documentali, con acquisizione del fascicolo di primo grado rg. 589/2018.
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Occorre, preliminarmente, esaminare l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata
6 dall'appellato in relazione all'asserita mancata indicazione, da parte dell'appellante, delle
“modifiche richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal Giudice”.
L'eccezione è infondata.
L'art. 342 c.p.c. prevede, infatti, che “L'appello si propone con citazione contenente le indicazioni prescritte nell'articolo 163 e deve essere motivato in modo chiaro, sintetico e specifico. Per ciascuno dei motivi, a pena di inammissibilità, l'appello deve individuare lo specifico capo della decisione impugnato e in relazione a questo deve indicare:
1) le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado;
2) le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”.
L'appello del contrariamente a quanto sostenuto dall' soddisfa i requisiti Parte_1 CP_1 di forma previsti a pena di inammissibilità dalla suddetta disposizione.
La Corte di Cassazione ha, infatti, chiarito che “L'art. 342, comma 1, c.p.c., come novellato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012 (conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012), non esige lo svolgimento di un "progetto alternativo di sentenza", né una determinata forma, né la trascrizione integrale o parziale della sentenza appellata, ma impone all'appellante di individuare, in modo chiaro ed inequivoco, il "quantum appellatum", formulando, rispetto alle argomentazioni adottate dal primo giudice, pertinenti ragioni di dissenso che consistono, in caso di censure riguardanti la ricostruzione dei fatti, nell'indicazione delle prove che si assumono trascurate o malamente valutate ovvero, per le doglianze afferenti questioni di diritto, nella specificazione della norma applicabile o dell'interpretazione preferibile, nonchè, in relazione a denunciati "errores in procedendo", nella precisazione del fatto processuale e della diversa scelta che si sarebbe dovuta compiere” (Cass.
Sez. 3, 05/05/2017, n. 10916, Rv. 644015 – 01; si veda anche Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13535 del
30/05/2018).
Ciò chiarito, l'appello deve essere dichiarato ammissibile, dal momento che l'appellante ha indicato chiaramente in relazione a ciascun capo della sentenza di primo grado impugnata anche le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dalla sentenza di primo grado, in particolare in relazione alla mancata e/o erronea valutazione degli elementi probatori emersi dall'istruttoria in quel giudizio (si vedano le pagine 4 e ss. dell'atto di appello, nonché le argomentazioni svolte in relazione ai singoli motivi di gravame), dando pertanto corpo agli elementi su cui il giudice di secondo grado è chiamato a pronunciarsi.
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Nel merito, l'appello è fondato per i motivi di seguito esposti.
L'appellante ha, infatti, eccepito la carenza di legittimazione attiva (rectius titolarità del diritto al risarcimento del danno) in capo a attore in primo grado, in quanto non proprietario CP_1
7 del veicolo danneggiato in seguito al sinistro occorso in data 21/12/2016.
L' a sua volta ha eccepito, da un lato, la tardività dell'eccezione, essendo stata sollevata per la CP_1 prima volta con l'atto di appello (con la conseguenza che la circostanza doveva ritenersi provata ai sensi dell'art. 115 c. 1 c.p.c. in virtù del principio di non contestazione) e, dall'altro lato, ha dedotto che, in ogni caso, il veicolo danneggiato era stato venduto dalla (madre di suo figlio, il Per_2 conducente del veicolo , vendita che, trattandosi di bene mobile, non avrebbe Parte_2 richiesto alcuna formalità, mentre l'eventuale “voltura al P.R.A.” avrebbe costituito adempimento di mera “pubblicità notizia”).
Ora, è pacifico nel caso di specie che il abbia contestato la carenza di titolarità Parte_1 del rapporto controverso soltanto in sede di appello, mentre in primo grado la circostanza che l' CP_1 fosse proprietario del veicolo danneggiato era rimasta incontestata, essendosi il limitato in Pt_1 quel giudizio a contestare gli altri elementi costitutivi della domanda di risarcimento del danno.
In merito alla possibilità di dedurre per la prima volta in appello la carenza di titolarità del diritto al risarcimento del danno, occorre richiamare quanto statuito dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione con la sentenza n. 2951/2016 che ha dato una risposta tendenzialmente positiva al quesito. La pronuncia ha, infatti, affermato che:
- la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto.
- le contestazioni, da parte del convenuto, della titolarità del rapporto controverso dedotte dall'attore hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, senza che l'eventuale contumacia o tardiva costituzione assuma valore di non contestazione o alteri la ripartizione degli oneri probatori, ferme le eventuali preclusioni maturate per l'allegazione e la prova di fatti impeditivi, modificativi od estintivi della titolarità del diritto non rilevabili dagli atti. In particolare, essa può anche essere oggetto di motivo di appello, perché l'art. 345, secondo comma, c.p.c. prevede il divieto solo di nuove eccezioni che non siano rilevabili anche d'ufficio e non attiene anche alle mere difese.
- la carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso, inoltre, è rilevabile di ufficio dal giudice se risultante dagli atti di causa.
Alla luce di tali principi, dunque, la contestazione in merito alla carenza di titolarità del rapporto deve ritenersi ammissibile.
A fronte delle deduzioni di parte appellata (secondo cui la sussistenza del diritto di proprietà in capo all' dovesse considerarsi ormai provato in virtù del principio di non contestazione ex art. 115 CP_1
8 c.1 c.p.c.) deve, tuttavia, porsi il problema della rilevanza che può comunque assumere la posizione assunta dal convenuto nel corso del primo grado di giudizio. Pt_1
Infatti, “la presa di posizione assunta dal convenuto con la comparsa di risposta, può avere rilievo, perché può servire a rendere superflua la prova dell'allegazione dell'attore in ordine alla titolarità del diritto. Ciò avviene nel caso in cui il convenuto riconosca il fatto posto dall'attore a fondamento della domanda oppure nel caso in cui articoli una difesa incompatibile con la negazione della sussistenza del fatto costitutivo” (si veda ancora Cass., Sez. Un., n. 2951/2016 cit.).
Dagli atti del giudizio di primo grado non emerge alcun riconoscimento del diritto di proprietà dell' né il aveva svolto delle difese incompatibili con l'esistenza di tale diritto, posto CP_1 Pt_1 che, come già rilevato sopra, esso si era limitato a contestare gli altri elementi costitutivi della domanda di risarcimento del danno (in particolare, in merito all'entità dei danni e alla mancanza o insufficienza della relativa prova, all'assenza di responsabilità del per caso fortuito e al Pt_1 concorso di colpa del conducente nella causazione del danno) pur senza contestare alcunché in merito alla proprietà del veicolo danneggiato.
La mera non contestazione, tuttavia, in assenza di difese incompatibili con la negazione del diritto di proprietà, non può portare a ritenere automaticamente provato tale diritto e, dunque, la titolarità del rapporto in capo all'appellato-attore in primo grado.
Le stesse Sezioni Unite citate hanno al riguardo, infatti, affermato che “La non contestazione pone problemi più delicati e deve essere attentamente valutata dal giudice, specie quando non attenga alla sussistenza di un fatto storico, ma riguardi un fatto costitutivo ascrivibile alla categoria dei fatti-diritto” [come, nella specie, il diritto di proprietà sul veicolo]. “In particolare, in queste materie, il semplice difetto di contestazione non impone un vincolo di meccanica conformazione, in quanto il giudice può sempre rilevare l'inesistenza della circostanza allegata da una parte anche se non contestata dall'altra, ove tale inesistenza emerga dagli atti di causa e dal materiale probatorio raccolto (cfr. Cass., sez. un., 3 giugno 2015, n. 11377, anche per ulteriori richiami). Del resto, se le prove devono essere valutate dal giudice secondo il suo prudente apprezzamento (art. 116, c.p.c.),
'a fortiori' ciò vale per la valutazione della mancata contestazione” (nello stesso senso Cass. Sez. 2,
Ordinanza n. 42035 del 30/12/2021).
Ebbene, nel caso di specie, dagli stessi documenti di causa già prodotti in primo grado da
[...]
emergeva che il veicolo danneggiato, condotto all'epoca del sinistro dal figlio CP_1 [...]
fosse di proprietà della madre di quest'ultimo . Pt_2 Persona_2
Ciò si evince, in particolare, dalla “Relazione di servizio danneggiamento veicolo” della Polizia
Locale del Comune di redatta in data 23/12/2016 (doc. 2 attore in primo grado) ove si Pt_1 afferma che il veicolo risultava di proprietà della “Sig.ra (madre di ”. Persona_2 Parte_2
9 Tale circostanza non è, peraltro, stata nemmeno specificamente contestata dall' il quale nel CP_1 presente giudizio si è limitato a dedurre che il veicolo era stato a lui venduto dalla senza Per_2 nemmeno specificare se ciò fosse avvenuto prima del sinistro o in un momento successivo (come pare evincersi dal tenore della frase contenuta nella comparsa di costituzione nel giudizio di appello e dall'accertamento in merito alla proprietà svolto dalla Polizia Locale).
Pertanto, posto che “il diritto al risarcimento dei danni subiti da un bene spetta a chi ne sia proprietario al momento del verificarsi dell'evento dannoso, e, configurandosi come un diritto autonomo rispetto a quello di proprietà, non segue quest'ultimo nell'ipotesi di alienazione, salvo che non sia pattuito il contrario” (Cass., Sez. Un., 2951/2016 cit.), il fatto l' non fosse CP_1 proprietario del veicolo al momento del sinistro determina l'infondatezza della domanda di risarcimento del danno nei suoi confronti e l'accoglimento dell'appello proposto dal Parte_1
[...]
Si osserva, peraltro, che l' non ha neppure allegato né la sussistenza di un titolo in forza del CP_1 quale sarebbe stato tenuto a tenere indenne la proprietaria, né di aver personalmente sostenuto le spese necessarie alla riparazione del veicolo danneggiato (o altro pregiudizio patrimoniale derivante dal sinistro).
Al contrario, dagli atti di causa emerge che anche il preventivo per la riparazione del veicolo (doc. 4
– attore in primo grado) del 2/11/2017 era a nome della Per_2
Gli ulteriori motivi di gravame proposti dall'appellante rimangono, di conseguenza, assorbiti, mentre deve essere rigettata, in quanto del tutto generica, la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c.
(in relazione alla quale, peraltro, l'appellante non ha neppure insistito).
In conclusione, in accoglimento dell'appello proposto dal la sentenza n. Parte_1
110/2020 del Giudice di Pace di Cagliari deve essere riformata, con rigetto della domanda di risarcimento del danno proposta da CP_1
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Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in applicazione dei valori medi del D.M. n. 55 del 2014, secondo lo scaglione di riferimento in ragione del valore della controversia (tra € 1.101,00 ed € 5.200,00), con la riduzione del 50% in relazione alle fasi
“istruttoria-trattazione” e “decisionale” in ragione dell'attività concretamente svolta.
Quanto alle spese del primo grado di giudizio, si ritiene sussistano gravi motivi per la compensazione integrale di tali spese dal momento che la carenza di titolarità del diritto è stata contestata dal per la prima volta con l'atto di appello. Pt_1
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando in grado d'appello,
10 disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1) Accoglie l'appello proposto dal avverso la sentenza n. 110/2020 Parte_1 emessa dal Giudice di Pace di Cagliari e depositata in data 3/2/2020 e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda di risarcimento del danno proposta da
CP_1
2) Condanna al pagamento in favore del delle spese CP_1 Pt_1 Parte_1 processuali del presente giudizio liquidate in euro 1.702,00 a titolo di compenso professionale, oltre spese generali e accessori come per legge, oltre alle spese per il contributo unificato, l'iscrizione della causa a ruolo e le spese di notifica;
3) In riforma della sentenza impugnata, compensa integralmente le spese relative al primo grado di giudizio.
Così deciso in Cagliari in data 17.09.2025.
Il Giudice
Valentina Frongia
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