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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trento, sentenza 22/12/2025, n. 250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trento |
| Numero : | 250 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
R.g. 95/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Corte d'Appello di Trento Sezione I Civile La Corte d'Appello di Trento, riunita in composizione collegiale nelle persone dei Signori Magistrati: Dott. PA G. BE EM Presidente Dott.ssa IL NI Consigliere rel. Dott.ssa Adriana De Tommaso Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di appello iscritta a ruolo in data 6.5.2024 al n. 95/2024 promossa con ricorso depositato il 6.5.2024
DA
c.f. , rappresentato e difeso, congiuntamente e Parte_1 C.F._1 disgiuntamente, dall'avv. UD Zeni (c.f. ) del Foro di Trento e dall'avv. C.F._2
UD ET (c.f. ) del Foro di Trento, ed elettivamente domiciliato presso C.F._3 lo studio di quest'ultima in 38121 Trento (TN) – Via Brennero n. 260/B, giusta procura telematica in atti
APPELLANTI CONTRO
, c.f. rappresentata e difesa, dall'l'avv.to Michela Controparte_1 C.F._4
Faustini, c.f. elettivamente domiciliata presso il di lei studio in 38016 C.F._5
Mezzocorona (Tn), via Conte Martini, 1, giusta procura telematica in atti APPELLATI
OGGETTO: Divorzio – cessazione effetti civili
Causa ritenuta in decisione sulla base delle seguenti
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLANTE: in via principale nel merito: in riforma dell'impugnata sentenza del Tribunale di Trento n. 357 di data 20 marzo 2024, pubblicata in data 22 marzo 2024, notificata in data 4 aprile 2024, pronunciata nella causa iscritta al R.G.N. 1954/2021 ed in accoglimento dei motivi di appello, escludere il diritto della signora a percepire l'assegno di divorzio;
Controparte_1
pagina 1 di 7 in subordine, rideterminare l'ammontare dell'assegno di divorzio a favore della signora CP_1 nella minor somma di euro 100,00;
[...] in via istruttoria: (omissis).
DI PARTE APPELLATA:
In via preliminare, previo accertamento della mancanza di produzione ed allegazione di qualsivoglia documento, da parte dell'appellante, relativo alle proprie capacità reddituali, finanziarie ed economiche, dichiararsi inammissibile la domanda avanzata dal sig. non presentando essa i Pt_1 requisiti stabiliti dalla legge;
nel caso di specie l'appellante ha impugnato la sentenza di divorzio n. 357/2024 nonostante essa abbia deciso in modo conforme alla giurisprudenza, senza che l'appellante abbia fornito in giudizio elementi di sorta per mutare l'orientamento già assunto da Codesto Tribunale sia in sede di separazione che di divorzio.
In via principale, voglia Codesta Ill.ma Corte, per i motivi già dedotti in narrativa del presente atto, respingere ogni domanda formulata dall'appellante sig. con conferma integrale dei Parte_1 provvedimenti assunti dal Tribunale di Trento nella sentenza di divorzio di data 20.03.2024 n. 357.
In via istruttoria: (omissis).
* FATTO E SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Le parti hanno contratto matrimonio civile il 26.06.1993, scegliendo il regime di separazione dei beni e dalla loro unione non sono nati figli. Con ricorso del 23.02.2017 ha proposto ricorso per CP_1 separazione giudiziale con richiesta di addebito al marito.
Con sentenza n. 871/2019 del 14.10.2019, il Tribunale di Trento ha dichiarato la separazione personale dei coniugi, rigettando la domanda di addebito della ricorrente e ponendo, a carico del convenuto, l'obbligo di versare, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € 300,00, a titolo di contributo al mantenimento di quest'ultima.
Con ricorso del 04.06.2021 ha chiesto lo scioglimento del matrimonio, senza riconoscimento di Pt_1 assegno divorzile a favore della moglie o, in subordine, con la previsione di un contributo non superiore a € 100,00 mensili, con vittoria di spese, diritti e onorari.
Con sentenza del 20.03.2024 n. 357/2024 sub. R.G. 1954/2021, pubblicata il 22.03.2024, il Tribunale di Trento ha così deciso:
• Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della resistente, di un assegno divorzile nella misura di euro 300,00 mensili, da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese e da sottoporre a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT-FOI;
• Compensa tra le parti, nella misura della metà, le spese del presente giudizio, ponendole, per l'ulteriore metà, a carico di parte ricorrente e liquidandole nella misura di euro 3.808,00, oltre spese generali al 15% IVA e CPA come per legge, disponendone il pagamento a favore dello Stato. Con atto d'appello, depositato il 06.05.2024, ha impugnato la predetta sentenza del Tribunale di Pt_1
Trento, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni sopra riportate.
pagina 2 di 7 Con decreto d.d. 07.05.2024 la Corte d'Appello ha disposto la sostituzione dell'udienza a norma dell'art. 127 ter c.p.c. e indicato la data del 31.10.2024 quale data di udienza virtuale e termine per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
Con comparsa di costituzione del 27.09.2024 ha replicato alle censure di Parte_2 controparte e ha chiesto il rigetto dell'impugnazione assumendo le conclusioni in epigrafe.
Con ordinanza del 26.03.2025 la Corte, preso atto delle note delle parti e in accoglimento dell'istanza di parte appellante, ha indicato l'udienza del 15.05.2025 quale udienza di discussione da svolgersi sempre nelle forme della trattazione scritta e ha assegnato termine per memorie difensive, acquisite le quali ha trattenuto la causa in decisione.
***
Motivi della decisione
L'appellante impugna la sentenza di primo grado, formulando distinte e articolate censure, con le quali chiede alla Corte una rivalutazione delle circostanze di fatto, esaminate dal primo Giudice e ritenute rilevanti, nonché l'eventuale espletamento di ulteriore attività istruttoria.
Tutte le censure proposte vanno rigettate per le sintetiche ragioni, di seguito esposte.
I primi tre motivi d'appello possono essere trattati congiuntamente perché afferiscono tutti alla contestazione della sussistenza di presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile. Con il primo (“Omessa e/o contraddittoria motivazione in ordine alla situazione economico-finanziaria della signora ), lamenta che il Tribunale ha erroneamente ritenuto che la Parte_2 Pt_1 controparte fosse priva di mezzi adeguati o impossibilitata a procurarseli, affermazione che sarebbe contrastante con il costante incremento della disponibilità liquida emersa dall'estratto del c/c avversario. Il secondo motivo (“Insussistenza dei presupposti compensativi e/o assistenziali dell'assegno divorzile
– difetto nesso causale dello squilibrio patrimoniale”) concerne l'erronea valutazione, da parte del primo giudice delle risultanze istruttorie e della mancata prova del nesso causale tra lo squilibrio reddituale esistente tra le parti e il contributo fornito dalla moglie alla “conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei due, con sacrificio delle proprie aspettative professionali e individuali”. Infine, con il terzo motivo l'appellante si duole dell'omessa considerazione della colpevole sperequazione patrimoniale: le operazioni di “spossessamento patrimoniale” (cessione alla figlia dell'immobile porzioni 2 e 4 della p.ed. 2002 in in data 11 maggio 2016 da cui percepiva € Per_1
1.000,00 a titolo di canone di locazione;
donazione della nuda proprietà dell'immobile p.ed. 273 CC in Grumo, già casa coniugale e luogo di residenza di controparte, con riserva di usufrutto, del 23.11.2016) sarebbero state attuate in costanza di matrimonio e in piena crisi coniugale, al fine di ridurre il proprio patrimonio in vista della domanda di mantenimento di cui alla separazione.
Osserva preliminarmente la Corte, che, come ormai noto, con la sentenza a Sez. Un. 18287 dell'11/07/2018, la Cassazione ha stabilito che il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale e, in pari misura, compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5,
pagina 3 di 7 comma 6, della legge n. 898 del 1970, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. I criteri attributivi e determinativi dell'assegno divorzile non dipendono dal tenore di vita goduto durante il matrimonio, perché lo squilibrio economico patrimoniale tra i coniugi è unicamente la precondizione fattuale, il cui accertamento è necessario per l'applicazione dei parametri di cui all'art. 5, comma 6, prima parte, L. n. 898 del 1970, “in ragione della finalità composita, assistenziale e perequativo-compensativa, di detto assegno” (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 32398 del 11/12/2019). Il giudizio deve essere espresso alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico- patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto. La funzione perequativo-compensativa dell'assegno, dunque, conduce al riconoscimento di un contributo, nella constatata sussistenza di uno squilibrio patrimoniale tra gli ex coniugi che trovi ragione nelle scelte fatte durante il matrimonio, la cui prova in giudizio spetta al richiedente (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 9144 del 31/03/2023; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 23583 del 28/07/2022; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 38362 del 03/12/2021). La funzione assistenziale dell'assegno, invece, valorizza la funzione sociale che l'assegno divorzile assolve, nei casi in cui esso sia destinato a supplire alle carenze di strumenti diversi che garantiscano all'ex coniuge debole un'esistenza dignitosa, nell'ipotesi di effettiva e concreta non autosufficienza economica del richiedente. Ove non sia possibile accertare, o non ricorra, la componente perequativa-compensativa del sopravvenuto depauperamento dell'ex coniuge richiedente, si impone il rigoroso accertamento dei presupposti fondanti, con carattere di prevalenza, la finalità assistenziale, dovendo, tuttavia, nella suddetta ultima ipotesi, parametrarsi la disparità economica "ad un'effettiva e concreta non autosufficienza economica dell'ex coniuge richiedente, non più in grado di provvedere al proprio mantenimento, avuto riguardo a tutte le circostanze del caso concreto da valutare con indici significativi, in modo da poter, altresì, escludere che sia stato irreversibilmente reciso ogni collegamento con la pregressa storia coniugale e familiare" (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 5055 del 24/02/2021, in motivazione).
Il Tribunale ha fatto corretta applicazione di questi principi, accertando, preliminarmente, la documentata ed evidente sperequazione reddituale tra le parti, sussistente sia all'epoca della separazione sia all'epoca dell'introduzione della domanda di divorzio. Come risulta dalla sentenza di separazione del Tribunale di Trento n. 871/2019 pubblicata il 16.11.2019, allegata fasc. primo grado, la situazione economica dei coniugi era stata oggetto di esame e la composizione dei rispettivi redditi e la loro entità non risultano sostanzialmente variati. Si tratta, quanto a , di una rendita erogata da una società assicurativa tedesca Controparte_1
(cfr. doc. 2b, fasc. primo grado) e di pensione sociale INPS (cfr. ad esempio estratti conto completi anni 2020-21-22-23, doc. 2 fasc. primo grado) per un totale, attualizzato, pari a poco meno di € 600,00 mensili;
a formare i residui saldi attivi del conto corrente, contestati dall'appellante, hanno concorso pagina 4 di 7 sia arretrati di pensione sia lo stesso versamento dell'assegno di mantenimento, liquidato nel giudizio di separazione. Quanto a , dall'ultima dichiarazione dei redditi prodotta (doc. 7 appello, redditi Parte_1
2023), risulta una disponibilità media netta mesile pari a circa € 2.250,00 mensili, derivante principalmente da pensione da lavoro. In ordine alle proprietà immobiliari, è documentato che nel 2016, ben prima del Persona_2 contenzioso separativo insorto nel 2018, ha effettuato la donazione della nuda proprietà dell'immobile in cui continua a risiedere, quale usufruttuaria, alla figlia , nata da precedente CP_2 relazione, e ciò in adempimento, non oggetto di contestazione, degli impegni assunti in sede divorzile con l'ex-coniuge, padre di questa. Risulta, altresì, documentato che tutte le donazioni, con le quali ha effettuato il Parte_1 trasferimento della titolarità dei suoi vari immobili in favore del figlio , sono avvenute nel CP_3 novembre 2021, dopo l'instaurazione del giudizio divorzile (cfr. all. 3 comparsa appellata, estratti tavolari). Prescindendo dalle citate vicende traslative, relative al patrimonio immobiliare personale degli ex coniugi, avente ben diverso peso economico, non vi è dubbio che, ferma la disponibilità in favore di ciascuno di un alloggio senza alcun onere locatizio, permane tra le parti anche la significativa disparità reddituale, già rilevata dal Tribunale. L'esiguità dei redditi, di cui fruisce l'appellata, determina un bisogno di tipo assistenziale, tale essendo, secondo la Cassazione, la condizione in cui versa l'ex coniuge, privo di risorse economiche sufficienti a soddisfare le normali esigenze di vita, così da vivere autonomamente e dignitosamente, e incapace di procurarsele. E questo anche quando, in ipotesi, abbia già goduto in passato di risorse bastanti ad assicurarne il sostentamento nel periodo intercorrente tra la separazione e il divorzio, posto che sia la sussistenza di mezzi adeguati sia la diligenza spesa nel tentativo di procurarseli sono da valutare all'attualità: devono, infatti, essere prese in considerazione le condizioni personali, di salute e del contesto individuale ed economico in cui agisce il richiedente, in quanto le esigenze assistenziali possono essere anche sopravvenute rispetto alla separazione (così in motivazione, Cass. Sez. 1, Ord. 13420 del 16.05.2023). E' indubbio che la sola età avanzata (77 anni) dell'appellata, a maggior ragione se considerata congiuntamente alle sue precarie condizioni di salute (cfr. doc. 5), è oggettivamente ostativa a qualsivoglia possibilità di un suo adeguato ricollocamento sul mercato del lavoro e i soli redditi a disposizione dell'appellata (circa € 600,00 mensili) non le garantiscono un'esistenza dignitosa (sul punto, cfr. Cass., Sez. 1, Sentenza n. 35434 del 19/12/2023). Si manifesta perciò l'esigenza -eminentemente assistenziale- di un contributo a carico dell'ex coniuge meglio dotato, necessario per far fronte all'attuale assenza di risorse sufficienti, in capo all'ex moglie. Attesa tale specifica finalità, prevalente rispetto a quella perequativo-compensativa, la quantificazione dell'assegno divorzile dovrà tendenzialmente effettuarsi sulla base dei criteri di cui all'art. 438 c.c., salvi gli opportuni adattamenti a seconda della maggiore o minore importanza degli apporti ricevuti dall'ex coniuge onerando (Cass., Sez. 1, Ord. n. 15986 del 15/6/2025; n. 19341 del 07/07/2023). L'assegno va infatti determinato rapportandolo, non al pregresso tenore di vita familiare, ma a una misura adeguata innanzitutto a garantire, in funzione assistenziale, l'indipendenza o autosufficienza economica dell'ex coniuge, intesa in una accezione non circoscritta alla pura sopravvivenza ma pagina 5 di 7 ancorata ad un criterio di normalità, avuto riguardo alla concreta situazione del coniuge richiedente nel contesto in cui egli vive (Cass. 07/12/2021, n.38928; Cass. 08/09/2021, n. 24250). A questo proposito, giova ricordare che il sodalizio coniugale è durato ben 26 anni dal matrimonio alla separazione personale (1993-2019): un considerevole lasso di tempo, in cui l'organizzazione familiare ha permesso a di dedicarsi con successo, fino alla pensione, alla propria attività lavorativa e, in Pt_1 tale periodo ha potuto far affidamento sul concorso del coniuge -maggiormente Persona_2 benestante- al ménage familiare. Si può quindi confermare, quale assegno di divorzio, il medesimo importo di € 300,00 mensili, stabilito in sede di separazione e recepito anche dal Tribunale nella sentenza di divorzio qui impugnata, determinazione che la Corte assume quale parametro di adeguatezza rispetto alle attuali esigenze assistenziali dell'ex-moglie (rimanendo escluso, in ogni caso, che si tratti di misura fondata sul parametro della conservazione del precedente tenore di vita familiare: in tal senso Cass. sez. 1 Ord. n. 26520 del 11.10.2024).
* Con il quarto motivo d'appello, si duole dell'omessa motivazione in ordine alla mancata Pt_1 ammissione delle istanze istruttorie, riproposte in questo grado, rilevanti e pertinenti per la verifica dei presupposti o meno dell'assegno divorzile.
La richiesta di rinnovazione delle prove è infondata alla luce delle considerazioni che precedono riguardanti la natura assistenziale dell'assegno divorzile riconosciuto e, in particolare, la necessità di considerare le attuali condizioni di indigenza dell'appellata. Si tratta di un accertamento, documentalmente condotto, che prescinde dalla prova della sussistenza di redditi diversi e di un diverso tenore di vita in costanza di matrimonio, oggetto delle prove richieste.
*
Per le ragioni esposte, le censure dell'appellante risultano infondate e vanno disattese. All'integrale soccombenza dell'appellante consegue la sua condanna alla rifusione delle spese del grado in favore di , liquidate facendo applicazione dei parametri ministeriali Controparte_1 minimi, per causa di valore indeterminabile e che, tuttavia, devono essere versate all'Erario, essendo l'appellata ammessa al patrocinio a spese dello Stato (cfr. delibera depositata il 30.10.2024).
*
PQM
Definitivamente decidendo, disattesa ogni diversa e contraria istanza, domanda ed eccezione: respinge l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Trento, n. 357 /24 Parte_1 pubblicata il 20.03.2024; condanna l'appellante alla rifusione delle spese del presente giudizio, sostenute da CP_1
, ammessa al patrocinio a spese dello Stato, che si liquidano in complessivi € 3.000,00, oltre
[...]
15% spese generali e IVA, se dovuta come per legge, da versarsi in favore dell'Erario.
Dichiara che sussistono i presupposti per il contributo previsto dall'art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002, come mod. da L. 228/2012 . Così deciso nella camera di consiglio del 30.10.2025
pagina 6 di 7 Il Consigliere estensore
IL NI
Il Presidente
PA EM BE
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Corte d'Appello di Trento Sezione I Civile La Corte d'Appello di Trento, riunita in composizione collegiale nelle persone dei Signori Magistrati: Dott. PA G. BE EM Presidente Dott.ssa IL NI Consigliere rel. Dott.ssa Adriana De Tommaso Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di appello iscritta a ruolo in data 6.5.2024 al n. 95/2024 promossa con ricorso depositato il 6.5.2024
DA
c.f. , rappresentato e difeso, congiuntamente e Parte_1 C.F._1 disgiuntamente, dall'avv. UD Zeni (c.f. ) del Foro di Trento e dall'avv. C.F._2
UD ET (c.f. ) del Foro di Trento, ed elettivamente domiciliato presso C.F._3 lo studio di quest'ultima in 38121 Trento (TN) – Via Brennero n. 260/B, giusta procura telematica in atti
APPELLANTI CONTRO
, c.f. rappresentata e difesa, dall'l'avv.to Michela Controparte_1 C.F._4
Faustini, c.f. elettivamente domiciliata presso il di lei studio in 38016 C.F._5
Mezzocorona (Tn), via Conte Martini, 1, giusta procura telematica in atti APPELLATI
OGGETTO: Divorzio – cessazione effetti civili
Causa ritenuta in decisione sulla base delle seguenti
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLANTE: in via principale nel merito: in riforma dell'impugnata sentenza del Tribunale di Trento n. 357 di data 20 marzo 2024, pubblicata in data 22 marzo 2024, notificata in data 4 aprile 2024, pronunciata nella causa iscritta al R.G.N. 1954/2021 ed in accoglimento dei motivi di appello, escludere il diritto della signora a percepire l'assegno di divorzio;
Controparte_1
pagina 1 di 7 in subordine, rideterminare l'ammontare dell'assegno di divorzio a favore della signora CP_1 nella minor somma di euro 100,00;
[...] in via istruttoria: (omissis).
DI PARTE APPELLATA:
In via preliminare, previo accertamento della mancanza di produzione ed allegazione di qualsivoglia documento, da parte dell'appellante, relativo alle proprie capacità reddituali, finanziarie ed economiche, dichiararsi inammissibile la domanda avanzata dal sig. non presentando essa i Pt_1 requisiti stabiliti dalla legge;
nel caso di specie l'appellante ha impugnato la sentenza di divorzio n. 357/2024 nonostante essa abbia deciso in modo conforme alla giurisprudenza, senza che l'appellante abbia fornito in giudizio elementi di sorta per mutare l'orientamento già assunto da Codesto Tribunale sia in sede di separazione che di divorzio.
In via principale, voglia Codesta Ill.ma Corte, per i motivi già dedotti in narrativa del presente atto, respingere ogni domanda formulata dall'appellante sig. con conferma integrale dei Parte_1 provvedimenti assunti dal Tribunale di Trento nella sentenza di divorzio di data 20.03.2024 n. 357.
In via istruttoria: (omissis).
* FATTO E SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Le parti hanno contratto matrimonio civile il 26.06.1993, scegliendo il regime di separazione dei beni e dalla loro unione non sono nati figli. Con ricorso del 23.02.2017 ha proposto ricorso per CP_1 separazione giudiziale con richiesta di addebito al marito.
Con sentenza n. 871/2019 del 14.10.2019, il Tribunale di Trento ha dichiarato la separazione personale dei coniugi, rigettando la domanda di addebito della ricorrente e ponendo, a carico del convenuto, l'obbligo di versare, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € 300,00, a titolo di contributo al mantenimento di quest'ultima.
Con ricorso del 04.06.2021 ha chiesto lo scioglimento del matrimonio, senza riconoscimento di Pt_1 assegno divorzile a favore della moglie o, in subordine, con la previsione di un contributo non superiore a € 100,00 mensili, con vittoria di spese, diritti e onorari.
Con sentenza del 20.03.2024 n. 357/2024 sub. R.G. 1954/2021, pubblicata il 22.03.2024, il Tribunale di Trento ha così deciso:
• Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della resistente, di un assegno divorzile nella misura di euro 300,00 mensili, da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese e da sottoporre a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT-FOI;
• Compensa tra le parti, nella misura della metà, le spese del presente giudizio, ponendole, per l'ulteriore metà, a carico di parte ricorrente e liquidandole nella misura di euro 3.808,00, oltre spese generali al 15% IVA e CPA come per legge, disponendone il pagamento a favore dello Stato. Con atto d'appello, depositato il 06.05.2024, ha impugnato la predetta sentenza del Tribunale di Pt_1
Trento, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni sopra riportate.
pagina 2 di 7 Con decreto d.d. 07.05.2024 la Corte d'Appello ha disposto la sostituzione dell'udienza a norma dell'art. 127 ter c.p.c. e indicato la data del 31.10.2024 quale data di udienza virtuale e termine per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
Con comparsa di costituzione del 27.09.2024 ha replicato alle censure di Parte_2 controparte e ha chiesto il rigetto dell'impugnazione assumendo le conclusioni in epigrafe.
Con ordinanza del 26.03.2025 la Corte, preso atto delle note delle parti e in accoglimento dell'istanza di parte appellante, ha indicato l'udienza del 15.05.2025 quale udienza di discussione da svolgersi sempre nelle forme della trattazione scritta e ha assegnato termine per memorie difensive, acquisite le quali ha trattenuto la causa in decisione.
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Motivi della decisione
L'appellante impugna la sentenza di primo grado, formulando distinte e articolate censure, con le quali chiede alla Corte una rivalutazione delle circostanze di fatto, esaminate dal primo Giudice e ritenute rilevanti, nonché l'eventuale espletamento di ulteriore attività istruttoria.
Tutte le censure proposte vanno rigettate per le sintetiche ragioni, di seguito esposte.
I primi tre motivi d'appello possono essere trattati congiuntamente perché afferiscono tutti alla contestazione della sussistenza di presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile. Con il primo (“Omessa e/o contraddittoria motivazione in ordine alla situazione economico-finanziaria della signora ), lamenta che il Tribunale ha erroneamente ritenuto che la Parte_2 Pt_1 controparte fosse priva di mezzi adeguati o impossibilitata a procurarseli, affermazione che sarebbe contrastante con il costante incremento della disponibilità liquida emersa dall'estratto del c/c avversario. Il secondo motivo (“Insussistenza dei presupposti compensativi e/o assistenziali dell'assegno divorzile
– difetto nesso causale dello squilibrio patrimoniale”) concerne l'erronea valutazione, da parte del primo giudice delle risultanze istruttorie e della mancata prova del nesso causale tra lo squilibrio reddituale esistente tra le parti e il contributo fornito dalla moglie alla “conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei due, con sacrificio delle proprie aspettative professionali e individuali”. Infine, con il terzo motivo l'appellante si duole dell'omessa considerazione della colpevole sperequazione patrimoniale: le operazioni di “spossessamento patrimoniale” (cessione alla figlia dell'immobile porzioni 2 e 4 della p.ed. 2002 in in data 11 maggio 2016 da cui percepiva € Per_1
1.000,00 a titolo di canone di locazione;
donazione della nuda proprietà dell'immobile p.ed. 273 CC in Grumo, già casa coniugale e luogo di residenza di controparte, con riserva di usufrutto, del 23.11.2016) sarebbero state attuate in costanza di matrimonio e in piena crisi coniugale, al fine di ridurre il proprio patrimonio in vista della domanda di mantenimento di cui alla separazione.
Osserva preliminarmente la Corte, che, come ormai noto, con la sentenza a Sez. Un. 18287 dell'11/07/2018, la Cassazione ha stabilito che il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale e, in pari misura, compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5,
pagina 3 di 7 comma 6, della legge n. 898 del 1970, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. I criteri attributivi e determinativi dell'assegno divorzile non dipendono dal tenore di vita goduto durante il matrimonio, perché lo squilibrio economico patrimoniale tra i coniugi è unicamente la precondizione fattuale, il cui accertamento è necessario per l'applicazione dei parametri di cui all'art. 5, comma 6, prima parte, L. n. 898 del 1970, “in ragione della finalità composita, assistenziale e perequativo-compensativa, di detto assegno” (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 32398 del 11/12/2019). Il giudizio deve essere espresso alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico- patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto. La funzione perequativo-compensativa dell'assegno, dunque, conduce al riconoscimento di un contributo, nella constatata sussistenza di uno squilibrio patrimoniale tra gli ex coniugi che trovi ragione nelle scelte fatte durante il matrimonio, la cui prova in giudizio spetta al richiedente (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 9144 del 31/03/2023; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 23583 del 28/07/2022; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 38362 del 03/12/2021). La funzione assistenziale dell'assegno, invece, valorizza la funzione sociale che l'assegno divorzile assolve, nei casi in cui esso sia destinato a supplire alle carenze di strumenti diversi che garantiscano all'ex coniuge debole un'esistenza dignitosa, nell'ipotesi di effettiva e concreta non autosufficienza economica del richiedente. Ove non sia possibile accertare, o non ricorra, la componente perequativa-compensativa del sopravvenuto depauperamento dell'ex coniuge richiedente, si impone il rigoroso accertamento dei presupposti fondanti, con carattere di prevalenza, la finalità assistenziale, dovendo, tuttavia, nella suddetta ultima ipotesi, parametrarsi la disparità economica "ad un'effettiva e concreta non autosufficienza economica dell'ex coniuge richiedente, non più in grado di provvedere al proprio mantenimento, avuto riguardo a tutte le circostanze del caso concreto da valutare con indici significativi, in modo da poter, altresì, escludere che sia stato irreversibilmente reciso ogni collegamento con la pregressa storia coniugale e familiare" (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 5055 del 24/02/2021, in motivazione).
Il Tribunale ha fatto corretta applicazione di questi principi, accertando, preliminarmente, la documentata ed evidente sperequazione reddituale tra le parti, sussistente sia all'epoca della separazione sia all'epoca dell'introduzione della domanda di divorzio. Come risulta dalla sentenza di separazione del Tribunale di Trento n. 871/2019 pubblicata il 16.11.2019, allegata fasc. primo grado, la situazione economica dei coniugi era stata oggetto di esame e la composizione dei rispettivi redditi e la loro entità non risultano sostanzialmente variati. Si tratta, quanto a , di una rendita erogata da una società assicurativa tedesca Controparte_1
(cfr. doc. 2b, fasc. primo grado) e di pensione sociale INPS (cfr. ad esempio estratti conto completi anni 2020-21-22-23, doc. 2 fasc. primo grado) per un totale, attualizzato, pari a poco meno di € 600,00 mensili;
a formare i residui saldi attivi del conto corrente, contestati dall'appellante, hanno concorso pagina 4 di 7 sia arretrati di pensione sia lo stesso versamento dell'assegno di mantenimento, liquidato nel giudizio di separazione. Quanto a , dall'ultima dichiarazione dei redditi prodotta (doc. 7 appello, redditi Parte_1
2023), risulta una disponibilità media netta mesile pari a circa € 2.250,00 mensili, derivante principalmente da pensione da lavoro. In ordine alle proprietà immobiliari, è documentato che nel 2016, ben prima del Persona_2 contenzioso separativo insorto nel 2018, ha effettuato la donazione della nuda proprietà dell'immobile in cui continua a risiedere, quale usufruttuaria, alla figlia , nata da precedente CP_2 relazione, e ciò in adempimento, non oggetto di contestazione, degli impegni assunti in sede divorzile con l'ex-coniuge, padre di questa. Risulta, altresì, documentato che tutte le donazioni, con le quali ha effettuato il Parte_1 trasferimento della titolarità dei suoi vari immobili in favore del figlio , sono avvenute nel CP_3 novembre 2021, dopo l'instaurazione del giudizio divorzile (cfr. all. 3 comparsa appellata, estratti tavolari). Prescindendo dalle citate vicende traslative, relative al patrimonio immobiliare personale degli ex coniugi, avente ben diverso peso economico, non vi è dubbio che, ferma la disponibilità in favore di ciascuno di un alloggio senza alcun onere locatizio, permane tra le parti anche la significativa disparità reddituale, già rilevata dal Tribunale. L'esiguità dei redditi, di cui fruisce l'appellata, determina un bisogno di tipo assistenziale, tale essendo, secondo la Cassazione, la condizione in cui versa l'ex coniuge, privo di risorse economiche sufficienti a soddisfare le normali esigenze di vita, così da vivere autonomamente e dignitosamente, e incapace di procurarsele. E questo anche quando, in ipotesi, abbia già goduto in passato di risorse bastanti ad assicurarne il sostentamento nel periodo intercorrente tra la separazione e il divorzio, posto che sia la sussistenza di mezzi adeguati sia la diligenza spesa nel tentativo di procurarseli sono da valutare all'attualità: devono, infatti, essere prese in considerazione le condizioni personali, di salute e del contesto individuale ed economico in cui agisce il richiedente, in quanto le esigenze assistenziali possono essere anche sopravvenute rispetto alla separazione (così in motivazione, Cass. Sez. 1, Ord. 13420 del 16.05.2023). E' indubbio che la sola età avanzata (77 anni) dell'appellata, a maggior ragione se considerata congiuntamente alle sue precarie condizioni di salute (cfr. doc. 5), è oggettivamente ostativa a qualsivoglia possibilità di un suo adeguato ricollocamento sul mercato del lavoro e i soli redditi a disposizione dell'appellata (circa € 600,00 mensili) non le garantiscono un'esistenza dignitosa (sul punto, cfr. Cass., Sez. 1, Sentenza n. 35434 del 19/12/2023). Si manifesta perciò l'esigenza -eminentemente assistenziale- di un contributo a carico dell'ex coniuge meglio dotato, necessario per far fronte all'attuale assenza di risorse sufficienti, in capo all'ex moglie. Attesa tale specifica finalità, prevalente rispetto a quella perequativo-compensativa, la quantificazione dell'assegno divorzile dovrà tendenzialmente effettuarsi sulla base dei criteri di cui all'art. 438 c.c., salvi gli opportuni adattamenti a seconda della maggiore o minore importanza degli apporti ricevuti dall'ex coniuge onerando (Cass., Sez. 1, Ord. n. 15986 del 15/6/2025; n. 19341 del 07/07/2023). L'assegno va infatti determinato rapportandolo, non al pregresso tenore di vita familiare, ma a una misura adeguata innanzitutto a garantire, in funzione assistenziale, l'indipendenza o autosufficienza economica dell'ex coniuge, intesa in una accezione non circoscritta alla pura sopravvivenza ma pagina 5 di 7 ancorata ad un criterio di normalità, avuto riguardo alla concreta situazione del coniuge richiedente nel contesto in cui egli vive (Cass. 07/12/2021, n.38928; Cass. 08/09/2021, n. 24250). A questo proposito, giova ricordare che il sodalizio coniugale è durato ben 26 anni dal matrimonio alla separazione personale (1993-2019): un considerevole lasso di tempo, in cui l'organizzazione familiare ha permesso a di dedicarsi con successo, fino alla pensione, alla propria attività lavorativa e, in Pt_1 tale periodo ha potuto far affidamento sul concorso del coniuge -maggiormente Persona_2 benestante- al ménage familiare. Si può quindi confermare, quale assegno di divorzio, il medesimo importo di € 300,00 mensili, stabilito in sede di separazione e recepito anche dal Tribunale nella sentenza di divorzio qui impugnata, determinazione che la Corte assume quale parametro di adeguatezza rispetto alle attuali esigenze assistenziali dell'ex-moglie (rimanendo escluso, in ogni caso, che si tratti di misura fondata sul parametro della conservazione del precedente tenore di vita familiare: in tal senso Cass. sez. 1 Ord. n. 26520 del 11.10.2024).
* Con il quarto motivo d'appello, si duole dell'omessa motivazione in ordine alla mancata Pt_1 ammissione delle istanze istruttorie, riproposte in questo grado, rilevanti e pertinenti per la verifica dei presupposti o meno dell'assegno divorzile.
La richiesta di rinnovazione delle prove è infondata alla luce delle considerazioni che precedono riguardanti la natura assistenziale dell'assegno divorzile riconosciuto e, in particolare, la necessità di considerare le attuali condizioni di indigenza dell'appellata. Si tratta di un accertamento, documentalmente condotto, che prescinde dalla prova della sussistenza di redditi diversi e di un diverso tenore di vita in costanza di matrimonio, oggetto delle prove richieste.
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Per le ragioni esposte, le censure dell'appellante risultano infondate e vanno disattese. All'integrale soccombenza dell'appellante consegue la sua condanna alla rifusione delle spese del grado in favore di , liquidate facendo applicazione dei parametri ministeriali Controparte_1 minimi, per causa di valore indeterminabile e che, tuttavia, devono essere versate all'Erario, essendo l'appellata ammessa al patrocinio a spese dello Stato (cfr. delibera depositata il 30.10.2024).
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PQM
Definitivamente decidendo, disattesa ogni diversa e contraria istanza, domanda ed eccezione: respinge l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Trento, n. 357 /24 Parte_1 pubblicata il 20.03.2024; condanna l'appellante alla rifusione delle spese del presente giudizio, sostenute da CP_1
, ammessa al patrocinio a spese dello Stato, che si liquidano in complessivi € 3.000,00, oltre
[...]
15% spese generali e IVA, se dovuta come per legge, da versarsi in favore dell'Erario.
Dichiara che sussistono i presupposti per il contributo previsto dall'art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002, come mod. da L. 228/2012 . Così deciso nella camera di consiglio del 30.10.2025
pagina 6 di 7 Il Consigliere estensore
IL NI
Il Presidente
PA EM BE
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