CASS
Sentenza 4 dicembre 2024
Sentenza 4 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 04/12/2024, n. 44352 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44352 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto dal ON IC nato a [...] il [...]; ND TT AR nato a [...] il [...]; BO AR nata a [...] il [...]; Nel procedimento a carico del medesimo avverso la ordinanza del 16/05/2024 del tribunale di Livorno;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Giuseppe Noviello;
letta la requisitoria del Sost. Procuratore Generale dr. Luigi Giordano che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Con ordinanza di cui in epigrafe, il tribunale di Livorno adito in relazione al sequestro di manufatti di proprietà di FU RL e dati in locazione in favore di M.M. Management Building Materials s.r.I., disposto in relazione ad ipotesi di reato edilizio, sub specie di modifica di uso abusiva, rigettava la richiesta di riesame proposta da ON IC, ND TT e BO AR. 2. Avverso la predetta ordinanza ON IC, ND TT e BO AR mediante il proprio difensore hanno proposto ricorso per cassazione. Penale Sent. Sez. 3 Num. 44352 Anno 2024 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: NOVIELLO GIUSEPPE Data Udienza: 14/11/2024 3. AR BO e TT AR ND con l'unico motivo dedotto rappresentano vizi di violazione di legge in relazione all'art. 23 ter del DPR 380/01 e della L. della regione Toscana n. 65/2009 alla luce della cui normativa sarebbe da ritenersi legittimo l'uso impresso ai manufatti in sequestro, trattandosi pur sempre di immobili destinati ad uso commerciale compatibile con la destinazione urbanistica della zona interessata. Senza che sia mai intervenuta una modifica di uso urbanisticamente rilevante. Il tribunale avrebbe invece erroneamente preso in peculiare considerazione il concetto della valorizzazione di prodotti agricoli. 4. IC ON con il primo motivo ha dedotto il vizio di violazione di legge in relazione all'art. 23 ter del DPR 380/01 e 99 della L. della regione Toscana n. 65/2009 oltre che in ordine all'art. 36.6.1. della Variante al R.U. del Comune di Capoliveri. Anche tale ricorrente sostiene che alla luce della predetta normativa sarebbe da ritenersi legittimo l'uso impresso ai manufatti in sequestro, trattandosi pur sempre di immobili destinati ad uso commerciale compatibile con la destinazione urbanistica della zona interessata. Senza che sia mai intervenuta una modifica di uso urbanisticamente rilevante. 5. Con il secondo motivo deduce la violazione di norme processuali in ordine all'art. 125 comma 3 cod. proc. pen. in relazione all'art. 321 cod. proc. pen., con riferimento al periculum in mora. Si contesta l'assenza di motivazione a sostegno del rilevato periculum. 6. Preliminarmente va rilevato che essendo stata disposta la restituzione del bene di riferimento in sequestro, è intervenuta rinunzia al ricorso da parte del ricorrente ON. HE rinunzie sono state presentate dagli altri ricorrenti. Ricorre in tal caso l'applicabilità del principio per cui in tema di impugnazioni, l'inammissibilità del ricorso per cassazione per sopravvenuta carenza di interesse derivante da causa non imputabile al ricorrente comporta che quest'ultimo non possa essere condannato nè al pagamento delle spese processuali, né al versamento di una somma in favore della Cassa per le ammende, in quanto il sopraggiunto venir meno del suo interesse alla decisione non configura un'ipotesi di soccombenza. (Fattispecie di restituzione della cosa sequestrata dopo la proposizione del ricorso avverso il provvedimento di sequestro) (Sez. 4 - , n. 45618 del 11/11/2021 Rv. 282549 - 01). Alla stregua della predetta rinuncia, i ricorsi devono essere dichiarati pertanto inammissibili senza condanna alla spese e al pagamento di ammenda.
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi. Così deciso in Roma, il 14 novembre 2024.
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Giuseppe Noviello;
letta la requisitoria del Sost. Procuratore Generale dr. Luigi Giordano che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Con ordinanza di cui in epigrafe, il tribunale di Livorno adito in relazione al sequestro di manufatti di proprietà di FU RL e dati in locazione in favore di M.M. Management Building Materials s.r.I., disposto in relazione ad ipotesi di reato edilizio, sub specie di modifica di uso abusiva, rigettava la richiesta di riesame proposta da ON IC, ND TT e BO AR. 2. Avverso la predetta ordinanza ON IC, ND TT e BO AR mediante il proprio difensore hanno proposto ricorso per cassazione. Penale Sent. Sez. 3 Num. 44352 Anno 2024 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: NOVIELLO GIUSEPPE Data Udienza: 14/11/2024 3. AR BO e TT AR ND con l'unico motivo dedotto rappresentano vizi di violazione di legge in relazione all'art. 23 ter del DPR 380/01 e della L. della regione Toscana n. 65/2009 alla luce della cui normativa sarebbe da ritenersi legittimo l'uso impresso ai manufatti in sequestro, trattandosi pur sempre di immobili destinati ad uso commerciale compatibile con la destinazione urbanistica della zona interessata. Senza che sia mai intervenuta una modifica di uso urbanisticamente rilevante. Il tribunale avrebbe invece erroneamente preso in peculiare considerazione il concetto della valorizzazione di prodotti agricoli. 4. IC ON con il primo motivo ha dedotto il vizio di violazione di legge in relazione all'art. 23 ter del DPR 380/01 e 99 della L. della regione Toscana n. 65/2009 oltre che in ordine all'art. 36.6.1. della Variante al R.U. del Comune di Capoliveri. Anche tale ricorrente sostiene che alla luce della predetta normativa sarebbe da ritenersi legittimo l'uso impresso ai manufatti in sequestro, trattandosi pur sempre di immobili destinati ad uso commerciale compatibile con la destinazione urbanistica della zona interessata. Senza che sia mai intervenuta una modifica di uso urbanisticamente rilevante. 5. Con il secondo motivo deduce la violazione di norme processuali in ordine all'art. 125 comma 3 cod. proc. pen. in relazione all'art. 321 cod. proc. pen., con riferimento al periculum in mora. Si contesta l'assenza di motivazione a sostegno del rilevato periculum. 6. Preliminarmente va rilevato che essendo stata disposta la restituzione del bene di riferimento in sequestro, è intervenuta rinunzia al ricorso da parte del ricorrente ON. HE rinunzie sono state presentate dagli altri ricorrenti. Ricorre in tal caso l'applicabilità del principio per cui in tema di impugnazioni, l'inammissibilità del ricorso per cassazione per sopravvenuta carenza di interesse derivante da causa non imputabile al ricorrente comporta che quest'ultimo non possa essere condannato nè al pagamento delle spese processuali, né al versamento di una somma in favore della Cassa per le ammende, in quanto il sopraggiunto venir meno del suo interesse alla decisione non configura un'ipotesi di soccombenza. (Fattispecie di restituzione della cosa sequestrata dopo la proposizione del ricorso avverso il provvedimento di sequestro) (Sez. 4 - , n. 45618 del 11/11/2021 Rv. 282549 - 01). Alla stregua della predetta rinuncia, i ricorsi devono essere dichiarati pertanto inammissibili senza condanna alla spese e al pagamento di ammenda.
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi. Così deciso in Roma, il 14 novembre 2024.