Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 06/02/2025, n. 975 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 975 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, dott. Martina
Brizzi, a seguito dell'udienza del 05/02/2025, svolta con trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art 3 comma 10 del dlg 10/10/ 2022 n. 149, in vigore dal 1.1.2023, pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al 17058/2024 R.G. vertente
TRA
, nata il [...] a [...], (CF: Parte_1
), rappresentata e difesa dall'avv. RUSSO LAURA (c.f.: C.F._1
, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, come da C.F._2 procura in atti;
RICORRENTE E
in persona del legale rapp. pt., rappresentato e difeso dall'avv. TROVATI CP_1
ANTONELLA, (c.f.: ), elettivamente domiciliata in Via A. De C.F._3
Gasperi n. 55 80133 Napoli, in virtù di procure in atti;
RESISTENTE
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 22/07/2024, la ricorrente, in epigrafe indicata, ha esposto di CP_ aver presentato domanda amministrativa in data 27.07.2022, presso l' territorialmente competente, ai fini del riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento, lamentando di essere stata sottoposta a visita presso l'ASL di appartenenza in data 15.04.2023, senza che le sia stata, poi, comunicata alcuna decisione;
di avere proposto ricorso per ATP ex art. 445 bis cpc con esito negativo;
di avere formulato tempestivo atto di dissenso. Ha quindi adito il Tribunale di Napoli al fine di ottenere il riconoscimento della prestazione richiesta, spese vinte. L' si è costituito in giudizio, eccependo in via preliminare l'inammissibilità del CP_1 ricorso, contestando nel merito le avverse pretese e concludendo per il rigetto del ricorso. Disposta la trattazione scritta, ai sensi 127 ter c.p.c., introdotto dall'art 3 comma 10 del dlg 10/10/ 2022 n. 149, che consente la sostituzione dell'udienza mediante il deposito in
1
accertata la rituale ricezione della comunicazione di cancelleria della trattazione scritta;
preso atto della comparizione all'udienza di entrambe le parti, che non hanno richiesto la trattazione in presenza;
lette le note scritte regolarmente depositate, il Giudice, all'esito della citata udienza, sostituita dal deposito di note, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. citato, decide la causa con la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato per i motivi di seguito precisati. La domanda è procedibile stante l'avvenuto espletamento dell'iter amministrativo. Va premesso che questo Giudice non ritiene ritualmente acquista al processo eventuale ulteriore documentazione che non risulta indicata specificamente nel foliario. (cfr.:
Cass. n. 2076/2002; Cass. n. 23976/2004; Cass. n. 22342/2007; Cass. civ., sez. un., 01-
02- 2008, n. 2435; Cass. civ., sez. II, 31-05-2007, n. 12783). Il giudice ha il potere-dovere di esaminare i documenti prodotti dalla parte solo nel caso in cui questa ne faccia specifica istanza esponendo nei propri scritti difensivi gli scopi della produzione con riferimento alle sue pretese. (Cass. civ., sez. lav., 25-06-2007, n.
14696). La controversia risulta disciplinata dall'art. 445 bis cpc introdotto dal 1/1/2012 avendo ad oggetto la pretesa attorea volta al conseguimento di una prestazione assistenziale/previdenziale. Nella fase processuale obbligatoria introdotta con ricorso per atp, l'istante all'esito delle operazioni di consulenza, è stato ritenuto privo del requisito sanitario utile al conseguimento della prestazione richiesta. Egli, avendo depositato tempestivamente il dissenso alla consulenza, ha la possibilità di proporre l'opposizione per cui è causa, contestando le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso. A tale riguardo, egli ha l'onere di specificare nel ricorso introduttivo del giudizio, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione (cfr. comma 6, art. 445 bis cpc). Tanto premesso, si rileva che il ctu, dott. , medico chirurgo, ha Persona_1 motivato in maniera puntuale e aderente all'esame clinico, le proprie conclusioni, all'esito delle operazioni peritali, alle quali non risulta presente il CTP. Si richiamano integralmente tutte le motivazioni della ctu. In particolare, il CTU si è espresso nei seguenti termini:
“… Agli atti non è presente documentazione che abbia indagato le capacità residue della ricorrente, per cui occorre considerare solo quanto emerso al momento della visita peritale. Alla somministrazione del MMSE risulta un valore di 17,4/30 dopo correzione per età e scolarità: ciò rende conto di un declino cognitivo significativo, ma di grado medio, pur in assenza di patologia identificabile in grado di determinare il quadro suddetto;
non si può infatti escludere che tale quadro sia imputabile a patologia depressiva, descritta agli atti ma attualmente non in terapia farmacologica, e pertanto passibile di guarigione o di miglioramento.
Anche i test per la valutazione del grado di autonomia hanno dato risultati che testimoniano un declino di prestazioni di grado moderato. L'ADL risulta infatti di 3/6, mentre l'IADL di 3/8. Per quanto riguarda invece le capacità motorie, esse risultano decisamente ridotte;
occorre tuttavia sottolineare che la deambulazione, pur a piccoli passi e con andatura
2 incerta, sia ancora possibile in autonomia, anche se, presumibilmente, solo per percorsi brevi. Tale quadro è confermato anche dal referto geriatrico del 15/03/2023 (…Notevole riduzione funzionale, difficoltà nella deambulazione che avviene con ausilio di bastone. Difficoltà nei cambi posturali…), che riferisce di difficoltà nella deambulazione, ma non di impossibilità.
Alla luce delle considerazioni sopra esposte, non si può ritenere che la perizianda necessiti di assistenza continua per svolgere le attività quotidiane, né che sia impossibilitata a deambulare senza l'aiuto di un accompagnatore”. Il ctu ha, quindi, concluso nei seguenti termini:
“… le patologie riscontrate incidono sul quadro funzionale del periziando nella seguente misura:
1) Cod. 1002: demenza iniziale;
2) Cod. 1003: demenza grave;
3) Cod. 2205: sindrome depressiva endoreattiva media;
4) Cod. 7010 (per criterio analogico): artrosi del rachide a moderato impegno funzionale;
5) Cod. 9309: diabete mellito tipo 2.
Il giudizio tiene conto della residua validità psico -somatica del ricorrente, della capacità deambulatoria, delle funzioni articolari, di quelle mentali e dell'incidenza delle menomazioni conseguenti alle patologie riscontrate su altri organi ed apparati.
Per effetto delle patologie di cui sopra la ricorrente risulta invalida ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età, grave 100%”.
A seguito delle osservazioni alla bozza, presentate dal difensore di parte ricorrente, il ctu ha motivato nei seguenti termini:
“… Le osservazioni specialistiche rendono conto di un soggetto con difficoltà, pur ritenute notevoli, ma non con impossibilità a deambulare. La necessità di un ausilio, rappresentato in questo caso da un bastone, non implica di per sé che il soggetto sia impossibilitato a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore, come richiesto dalla legge in materia di accompagnamento.
… la deambulazione (avviene) a piccoli passi, con andatura incerta e necessità di appoggio monolaterale;
cambi posturali possibil sotto la supervisione di terzi”. Ciò significa che la perizianda è in grad di deambulare e di provvedere autonomamente ai cambi posturali, pur con le difficoltà descritte sia agli atti che dal sottoscritto.
Per quanto riguarda il deterioramento cognitivo, si ribadisce che esso non è stato mai indagato prima della visita peritale, cosa che invece sarebbe stato facile fare… il deterioramento cognitivo reperito al momento della visita peritale è di grado moderato, seppur significativo, e ciò non consente la concessione dell'indennità in esame. Per quanto riguarda invece l'autonomia, neppure essa è stata indagata precedentemente, seppure si ritiene che la valutazione delle scale ADL e IADL non sia attività particolarmente complessa per uno specialista geriatra. Il certificato su cui la legale della perizianda fonda le sue osservazioni non quantifica alcun deficit, ma si limita a riferire che la SI.ra risulta impossibilitata a svolgere le comuni Parte_1 attività del vivere quotidiano. Tale reperto, tuttavia, contrasta con i risultati della visita peritale, in cui si è stabilito che la perizianda presenti certamente difficoltà, ma non tali da permette la concessione dell'indennità di accompagnamento, come testimoniato Contr dall' e dall' , che evidenziano una riduzione nelle capacità di attendere alle CP_3 attività quotidiane di grado moderato”. Il ctu ha, quindi, confermato la propria precedente valutazione:
“… si ritiene di poter ragionevolmente confermare che non sia possibile concedere
3 l'indennità di accompagnamento, poiché attualmente la perizianda NON necessita di assistenza continua per svolgere le attività quotidiane, NÉ è impossibilitata a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore”. Si evidenzia che il ctu ha fondato il suo convincimento sull'attento esame della documentazione prodotta, nonché sull'analisi clinica, che non ha evidenziato limitazioni funzionali tali da determinare la sussistenza dei presupposti per concedere le prestazioni invocate. Il Ctu ha motivato le sue conclusioni sulla base della valutazione dell'incidenza funzionale specifica di ciascuna patologia, nonché sulla corretta sussunzione delle patologie riscontrate nelle tabelle Ministeriali da applicare nella specie.
In conclusione, anche tenuto conto della competenza del CTU, il quale ha effettuato le proprie valutazioni sulla base di attento esame clinico e della valutazione della documentazione prodotta, non si può che aderire alle conclusioni del ctu ed al suo metodo d'indagine. Si osserva inoltre che l'orientamento della Corte di Cassazione in ordine alla sussistenza dei requisiti per la concessione dell'indennità di accompagnamento è molto rigoroso (cfr: Cass. N. 9176 del 2010).
Le argomentazioni del consulente, pertanto, giustificano esaurientemente le conclusioni cui è pervenuto e possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal giudicante.
Non ogni dedotta erronea valutazione, del resto, è idonea a determinare la sussistenza di un diritto a contestare la CTU in via giudiziale, ma solo quella che, nella prospettazione della parte opponente, abbia determinato un errore tale che, non commesso, le conclusioni della consulenza sarebbero state tali da determinare il riconoscimento ultimo della pretesa. L'assenza di ulteriori esami strumentali, non consentono di ritenere sussistenti i presupposti per la richiesta di ulteriori chiarimenti al ctu o per il rinnovo della ctu.
Come noto, la consulenza tecnica è solo un mezzo di ausilio del giudice, ma non di ricerca della prova. (Sul punto cfr: Cass. civ., sez. II, 2 febbraio 2000, n. 1132, secondo cui: “Poichè la consulenza tecnica d'ufficio ha la funzione di fornire all'attività valutativa del giudice l'apporto di cognizioni tecniche che questi non possiede e non quella di esonerare una parte dalla prova anche documentale dei fatti dedotti e della quale è onerata, legittimamente il giudice di merito non ammette la consulenza contabile (nella specie in materia di spese condominiali) richiesta non per evidenziare le singole poste contabili sulla scorta delle acquisizioni fatte ad iniziativa delle parti bensì per ricercare ed indicare i documenti ad esse astrattamente idonei. “). Nulla per le spese, ai sensi dell'art.152 disp att cpc. Pone, pertanto, le spese della ctu disposta nella fase ATP, liquidata come da separato decreto, a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Napoli, - dott. Martina Brizzi- così provvede:
- Rigetta il ricorso;
- nulla per le spese di lite;
CP_
- pone le spese di ctu, liquidate come da separato decreto, a carico dell'
Si comunichi. Napoli, il 05/02/2025 Il Giudice
MARTINA BRIZZI
4 Sentenza depositata in formato digitale, con firma digitale il 06/02/2025 in
Cancelleria
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