Ordinanza presidenziale 23 ottobre 2025
Decreto presidenziale 22 gennaio 2026
Sentenza 27 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4T, sentenza 27/04/2026, n. 7615 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7615 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07615/2026 REG.PROV.COLL.
N. 10744/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10744 del 2024, proposto da NI TI, rappresentata e difesa dall'avvocato GI Febbrile, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio del difensore sito in Bitonto, alla Via E. Ferrara n. 42;
contro
la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero della Giustizia, OR Pa e la Commissione Interministeriale Ripam, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
IA LL, non costituita in giudizio;
RE GI CC, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Scalcione, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- del provvedimento di assegnazione della sede relativo al “Concorso RIPAM – Assunzione di n. 1128 unità nell’Area Assistenti, già Assistente giudiziario, Area II F2, mediante scorrimento della graduatoria”, pubblicato in data 19.07.2024 sul sito internet (www.riqualificazione.formez.it) di OR PA (di cui al Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di 2.293 (duemiladuecentonovantatre) unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato da inquadrare nell’Area II, posizione economica F2/Categoria B, in varie Amministrazioni – profilo operatore amministrativo/assistente amministrativo/assistente amministrativo gestionale (Codice AMM) - pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana – 4^ serie speciale Concorsi ed esami – n. 104 del 31 dicembre 2021), nella parte in cui ha disposto l’assegnazione della ricorrente alla sede “Procura della Repubblica c/o Tribunale di Vasto – Sede di Vasto” in luogo della assegnazione della sede di preferenza al Distretto di Bari – Sede di Bari, ovvero, in subordine secondo il seguente ordine di preferenze Distretto di Bari – Sede di Trani, al Distretto di Lecce – Sede di Brindisi o al Distretto di Bari – Sede di Foggia, oltre a tutte le sedi per cui ha espresso prioritaria preferenza, secondo l’ordine indicato nella domanda;
- di ogni altro atto connesso, presupposto e/ consequenziale, ancorché non conosciuto comunque lesivo per la ricorrente e in particolare e nei limiti dell’interesse:
- del Bando di concorso pubblico indetto dalla Commissione Ripam (Commissione Interministeriale per l’attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni) per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 2.293 (duemiladuecentonovantatre) unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato da inquadrare nell’Area II, posizione economica F2/Categoria B, in varie Amministrazioni – profilo operatore amministrativo/assistente amministrativo/assistente amministrativo gestionale (Codice AMM) - pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana – 4^ serie speciale Concorsi ed esami – n. 104 del 31 dicembre 2021;
- di tutti i verbali (anche se di data e contenuto ignoto);
- del provvedimento di approvazione della graduatoria e della stessa graduatoria, ivi inclusa la graduatoria / Elenco sedi e uffici assegnati a “Profilo operatore amministrativo/assistente amministrativo/assistente amministrativo gestionale (Codice AMM)”, pubblicata in data 18.07.2024, nella parte in cui è stata riconosciuta la priorità nella scelta della sede alla ricorrente, secondo quanto previsto dal Bando di concorso;
- della nota pec del 27.08.2024 del Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria del Personale e dei Servizi - Direzione Generale del Personale e della Formazione – Ufficio III – Concorsi e Inquadramenti, avente il seguente numero di protocollo m_dg.DOG.27/08/2024.0206775.U, a firma del Capo Reparto Assunzioni, Daniele Santoro, in riscontro alla richiesta della dott.ssa TI di rettifica di assegnazione e all’istanza di annullamento in autotutela ex art. 21 octies della Legge 241 del 1990;
nonché per l’accertamento
- del diritto della ricorrente ad essere assegnata al Distretto di Bari – Sede di Bari, ovvero, in subordine secondo il seguente ordine di preferenze Distretto di Bari – Sede di Trani, al Distretto di Lecce – Sede di Brindisi o al Distretto di Bari – Sede di Foggia, oltre a tutte le sedi per cui ha espresso prioritaria preferenza, secondo l’ordine indicato nella domanda, in maniera prioritaria in ragione della posizione in graduatoria rispetto agli alti canditati idonei-vincitori assegnati in quelle sedi;
e per la condanna
- dell’Amministrazione resistente ad assegnare la ricorrente al Distretto di Bari – Sede di Bari (così come richiesto, e in subordine al Distretto di Bari – Sede di Trani, al Distretto di Lecce – Sede di Brindisi o al Distretto di Bari – Sede di Foggia, oltre a tutte le sedi per cui ha espresso prioritaria preferenza, secondo l’ordine indicato nella domanda), in maniera prioritaria in ragione della posizione in graduatoria rispetto agli alti canditati idonei-vincitori assegnati in quelle sedi e posti in una posizione successiva a quella della ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero della Giustizia, di OR Pa, della Commissione Interministeriale Ripam e di RE GI CC;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 aprile 2026 il dott. ER LO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che:
- la ricorrente, partecipante al concorso in oggetto, ha agito in giudizio per far valere il diritto, per i motivi indicati nell’atto introduttivo, alla scelta di una sede maggiormente gradita rispetto a quella assegnata dall’amministrazione a valle della procedura concorsuale;
- in particolare, la candidata lamenta di essere stata collocata in graduatoria in posizione deteriore rispetto ad altri partecipanti aventi un punteggio inferiore al suo;
- si sono costituite in giudizio le amministrazioni resistenti, eccependo, in via preliminare, il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, concludendo, nel merito, per il rigetto del ricorso, in considerazione del fatto che i predetti partecipanti sono titolari del diritto di riserva ex l. n. 104/92;
- si è costituito, altresì, il controinteressato RE GI CC;
- all’udienza pubblica del 21 aprile 2026, la causa è stata trattenuta in decisione;
- Ritenuto che:
- l’eccezione di difetto di giurisdizione del g.a. sulla controversia è fondata, posto che, nel caso di specie, non è in contestazione né il bando né gli atti della fase pubblicistica della procedura concorsuale;
- come già affermato da questa Sezione con riguardo ad una fattispecie sovrapponibile a quella in esame, “ a) la riserva in via residuale della giurisdizione amministrativa, contenuta nel citato art. 63, co. 4, concerne esclusivamente le procedure concorsuali, strumentali alla costituzione del rapporto con la P.A., che si sviluppano fino all'approvazione della graduatoria, ma non riguardano il successivo atto di nomina. La linea di demarcazione tra giurisdizioni, quindi, è individuata nell'approvazione della graduatoria finale della procedura, che chiude la fase prettamente procedimentale caratterizzata dall'esercizio del pubblico potere, all'esito della quale l'Amministrazione è chiamata ad agire nella veste di datrice di lavoro secondo modelli di condotta prettamente privatistici (T.A.R. Valle d’Aosta, Aosta, Sez. I, 23 gennaio 2023, n. 2; b) rientra nella giurisdizione del giudice ordinario la controversia relativa alla posizione del soggetto utilmente collocato in graduatoria che faccia valere il diritto all'assunzione (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, 12 aprile 2022, n. 4428); nel pubblico impiego contrattualizzato il superamento di un concorso, indipendentemente dalla nomina, consolida nel patrimonio dell'interessato una situazione giuridica individuale di diritto soggettivo (Cass. civ., Sez. lav., 24 giugno 2020, n. 12495, che richiama Cass. civ., Sez. Un., 23 settembre 2013, n. 21671); ciò posto, nel caso di specie, a ben vedere, non essendovi alcuna contestazione dell’esito della procedura concorsuale (del quale, al contrario, il ricorrente intende avvalersi), la causa petendi del presente giudizio, quale discrimine tra le due giurisdizioni, è costituita dal diritto soggettivo all’assunzione, asseritamente leso, di cui la scelta della sede costituisce nient’altro una facoltà, ad esso inerente, della quale è stato precluso l’esercizio ” (T.A.R. Lazio, sez. IV ter, 17 ottobre 2023, n. 15391);
- nello stesso senso, più di recente, il Consiglio di Stato ha ribadito che “ Rientra nella giurisdizione del giudice ordinario la controversia avente ad oggetto l'assegnazione delle sedi ai vincitori e agli idonei di un concorso ” (Cons. St., sez. III, 16 aprile 2024, n. 3428);
- ancora, “ Con riferimento all'assegnazione della sede di lavoro presso una pubblica amministrazione, all'esito della procedura concorsuale per l'assunzione in servizio, intervenuta con contratto stipulato successivamente al 30 giugno 1998, deve riconoscersi la giurisdizione del giudice ordinario nella controversia in cui, sul presupposto della definitività della graduatoria e senza in alcun modo censurare lo svolgimento del concorso ed il relativo atto finale, si faccia valere il diritto alla scelta della sede di lavoro più vicina al proprio domicilio, diritto che sorge con l'assunzione al lavoro e, dunque, successivamente all'esaurimento della procedura concorsuale ” (T.A.R. Lazio, sez. III, 12 aprile 2022, n. 4428);
- pertanto, deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione, con assegnazione alle parti del termine ex art. 11 c.p.a. per l’eventuale riassunzione innanzi al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, al quale, se del caso, potrà essere sottoposta la questione della possibile illegittimità degli atti amministrativi presupposti, suscettibili di disapplicazione, ove ne ricorrano i presupposti, secondo le regole generali;
- tenuto conto della natura della decisione, le spese di lite possono essere integralmente compensate tra le parti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione.
Assegna alle parti il termine ex art. 11 c.p.a. per l’eventuale riassunzione dinanzi al giudice ordinario.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
IT AR, Presidente
ER LO, Primo Referendario, Estensore
Valentino Battiloro, Referendario
| L'ST | IL PRESIDENTE |
| ER LO | IT AR |
IL SEGRETARIO