Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 22/12/2025, n. 10217
CS
Accoglimento
Sentenza 22 dicembre 2025

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Accolto
    Errore del TAR nella dichiarazione di improcedibilità

    L'appello è fondato poiché l'atto di rinuncia depositato in primo grado non si riferiva agli odierni appellanti, rispetto ai quali il TAR non avrebbe potuto dichiarare l'improcedibilità del ricorso. Il rimedio dell'appello è stato correttamente esperito, essendo la revocazione esperibile solo contro sentenze di appello o di unico grado.

  • Rigettato
    Genericità del ricorso di primo grado

    L'eccezione di nullità del ricorso di primo grado per genericità è infondata. La domanda è chiara e si fonda sull'affermazione che i ricorrenti sono stati collocati in quiescenza raggiunto il 55° anno di età e trascorsi 35 anni di servizio. La prova dei fatti costitutivi del diritto è stata debitamente fornita.

  • Rigettato
    Prescrizione del diritto

    Il Collegio aderisce all'orientamento secondo cui il termine di prescrizione del diritto all'indennità di buonuscita decorre dal momento dell'emanazione dell'ultimo ordinativo di pagamento del credito principale. La prescrizione non è maturata, poiché la notifica del ricorso introduttivo è avvenuta entro cinque anni dalla data degli ultimi prospetti di liquidazione delle pensioni.

  • Accolto
    Interpretazione dell'art. 6 bis del D.L. n. 387/1987

    L'art. 6 bis citato, che stabilisce che la domanda deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno in cui sono maturate le anzianità, deve essere interpretato nel senso che non si tratta di un termine decadenziale. Il rispetto di tale termine è funzionale solo a consentire la decorrenza del collocamento a riposo dal primo gennaio dell'anno successivo.

  • Accolto
    Spettanza del beneficio di cui all'art. 6 bis del D.L. n. 387/1987

    Si richiamano le considerazioni già svolte da questo Consiglio in precedenti sentenze, confermando la giurisprudenza citata dal Tar sull'interpretazione dell'art. 4 del D. L.vo n. 165/1997.

  • Rigettato
    Questioni di legittimità costituzionale

    Le questioni di legittimità costituzionale sollevate appaiono manifestamente infondate. Si tratta di scelte discrezionali del legislatore nel perimetrare la platea dei beneficiari di prestazioni sociali e dei trattamenti pensionistici, bilanciando gli effetti e i destinatari in relazione alle politiche previdenziali.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 22/12/2025, n. 10217
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 10217
    Data del deposito : 22 dicembre 2025
    Fonte ufficiale :

    Testo completo