Accoglimento
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 22/12/2025, n. 10217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 10217 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 10217/2025REG.PROV.COLL.
N. 05804/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5804 del 2024, proposto da
MI CA, GE DO, SE DI, DO AR, rappresentati e difesi dall'avvocato Enrico Tedeschi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Inps - Istituto Nazionale Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Piera Messina, Gino Madonia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Sesta) n. 02717/2024, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’ Inps - Istituto Nazionale Previdenza Sociale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 novembre 2025 il Cons. OB AS e uditi per le parti gli avvocati Fabrizio Palmacci, per delega dell'avvocato Enrico Tedeschi, e Gino Madonia.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania gli appellati, premesso di essere stati dipendenti pubblici appartenenti alle forze di polizia, e di essere stati collocati in congedo a domanda successivamente al compimento di 55 anni di età e con oltre 35 anni di servizio utile - hanno chiesto l’accertamento e la declaratoria del diritto alla riliquidazione delle indennità di buonuscita per inclusione, nella relativa base di calcolo, dei sei aumenti periodici di stipendio, ciascuno del 2,50%, previsti dall’art. 6 bis del decreto legge n. 387 del 1987.
2. Il Tar adito, con la sentenza indicata in epigrafe, ha dichiarato il ricorso improcedibile sul presupposto che tutti i ricorrenti avevano depositato un atto di rinunzia, non debitamente notificato alla controparte, ma tale da poter essere considerato rivelatore del sopravvenuto difetto di interesse alla decisione.
3. Hanno proposto appello i signori CA, DO, DI e AR, rilevando che l’atto di rinunzia depositato nel corso del giudizio di primo grado riguardava solo gli originari ricorrenti IE, ZZ e AR, e che pertanto non sussistevano le condizioni per dichiarare il ricorso improcedibile con riferimento alla posizione di essi appellanti, che mai avevano dichiarato di voler rinunziare al giudizio o di non avervi più interesse. Nel merito gli appellanti hanno insistito nella domanda di riconoscimento del diritto alla riliquidazione delle indennità di buonuscita per inclusione, nella relativa base di calcolo, dei sei aumenti periodici di stipendio, ciascuno del 2,50%, previsti dall’art. 6 bis del decreto legge n. 387 del 1987
4. L’INPS si è costituito in giudizio eccependo l’inammissibilità dell’appello sul presupposto che l’errore commesso dal TAR, nel dichiarare l’improcedibilità dell’appello avrebbe dovuto essere fatto valere con ricorso per revocazione. Nel merito l’INPS ha dedotto la genericità della domanda articolata in primo grado, non avendo gli appellanti specificato le date di rispettiva assunzione e collocamento in quiescenza, nonché l’infondatezza della medesima per intervenuta prescrizione, per inapplicabilità della norma invocata dagli appellanti, sollevando in via subordinata questione di legittimità costituzionale dell’art. 6-bis del decreto legge n. 387 del 1987, con riferimento agli articoli 3, 38 ed 81 Cost .
DIRITTO
5. L’appello è fondato, dovendosi constatare che effettivamente l’atto di rinunzia depositato in primo grado non si riferiva agli odierni appellanti, rispetto ai quali, pertanto, il TAR non avrebbe potuto dichiarare l’improcedibilità del ricorso.
6. Correttamente, poi, gli appellanti hanno fatto valere tale errore con il mezzo dell’appello, tenuto conto del fatto che il rimedio della revocazione è esperibile solo nei confronti delle sentenze emesse in grado d’appello o in unico grado. Manifestamente infondata, dunque, è l’eccezione di inammissibilità formulata in via preliminare dall’INPS.
7. Parimenti infondata è l’eccezione di nullità del ricorso di primo grado per genericità, in relazione alla mancata indicazione, da parte dei ricorrenti, delle rispettive date di assunzione in servizio e di collocamento in quiescenza: la domanda è chiara e si fonda su una precisa affermazione – ovvero il fatto che sono stati collocati in quiescenza raggiunto il 55° anno di età e trascorsi 35 anni di servizio -, di talché il ricorso non può ritenersi generico, essendo semmai questione di valutare la prova dei fatti costitutivi del diritto fatto valere.
7.1. Tali fatti, peraltro, risultano debitamente dimostrati in giudizio: infatti, dai prospetti di liquidazione delle pensioni relativi alla posizione degli appellanti, prodotti nel primo grado di giudizio, risulta che costoro sono stati posti in quiescenza con oltre 40 anni di servizio ed oltre 55 anni di età anagrafica.
8. Accertato, dunque, che non ricorrono ragioni per dichiarare l’appello inammissibile, il Collegio ritiene di poter procedere direttamente con l’esame del ricorso di primo grado, senza rimessione al primo giudice ai sensi dell’art. 105 c.p.a., in ragione della mancanza di gravità della svista e della palese fondatezza del ricorso medesimo, peraltro di pronta definizione sulla base di precedenti consolidati.
9. Sulle questioni sottese al giudizio in esame si è già formato un orientamento giurisprudenziale, dal quale il Collegio non ravvisa ragione per discostarsi, anche perché ribadito dalla Sezione nella recente sentenza n. 8344/2025, alla quale in questa sede si rimanda anche ai sensi dell’art. 88, comma 2, let. d, del c.p.a.
10. Relativamente alle modalità di presentazione della domanda di pensionamento, l’art. 6 bis citato, laddove stabilisce che la domanda deve essere presentata “entro e non oltre il 30 giugno dell’anno nel quale sono maturate entrambe le predette anzianità ”, deve essere interpretato nel senso che non si tratta di un termine decadenziale, ragione per cui il decorso il detto termine non ha un effetto estintivo del diritto, anche perché un simile effetto non può essere affermato in mancanza di una previsione normativa espressa; il rispetto di tale termine è funzionale solamente a consentire la decorrenza del collocamento a riposo a partire dal primo gennaio dell’anno successivo (cfr. Consiglio di Stato, Sez. II, 17 aprile 2024, n. 3492).
11. Quanto alla spettanza del beneficio di cui all’art. 6 bis del decreto legge n. 387 del 1987 contestata dall’INPS, si richiamano le considerazioni già svolte da questo Consiglio (Consiglio di Stato, Sez. II, 23 marzo 2023, n. 2988; id. 5 dicembre 2023, n. 10520; id. 14 dicembre 2023, n. 10823 e n. 10810; id. 30 novembre 2023, n. 9997 e n. 10353; id. 20 marzo 2023, n. 2831 e 16 marzo 2023, n. 2760). Come anticipato, la Sezione, recentemente, ha riesaminato ed approfondito la
questione, confermando la giurisprudenza citata dal Tar: va dunque richiamata l’ampia motivazione della sentenza n. 8344/2025 ai sensi dell’art. 88, comma 2, let. d, del c.p.a., anche sul punto dell’interpretazione dell’art. 4 del D. L.vo n. 165/1997.
12. Nello stesso precedente la Sezione ha inoltre già rilevato che “ appaiono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate in relazione al difetto di ragionevolezza nonché alla violazione degli artt. 81 e 38 per la mancanza di sostenibilità del sistema previdenziale, trattandosi di scelte discrezionali del legislatore nel perimetrare la platea dei beneficiari di prestazioni sociali in ordine al tipo e alle modalità delle prestazioni sociali e dei trattamenti
pensionistici (Corte Cost. n. 169 del 2023; n. 8 del 2023; n. 148 del 2017), di cui il legislatore stesso è chiamato a bilanciare gli effetti e i destinatari in relazione al complesso delle politiche di natura previdenziale e dei relativi benefici ”.
13. Infine, relativamente alla eccepita prescrizione del diritto fatto valere, il Collegio ritiene di dover aderire, anche in questo caso, all’orientamento formatosi in relazione allo specifico contenzioso per cui è causa, per cui il termine di prescrizione non decorre dalla cessazione dal servizio, come sostenuto dall’appellante; viceversa, come già rilevato dal Tar: “ il termine di prescrizione del diritto all’indennità di buonuscita o dell’assegno vitalizio, disciplinati dall'articolo 20 del D.P.R. n. 1032/1973 decorre dal momento dell’emanazione dell’ultimo ordinativo di pagamento del credito principale ” (Cons. Stato Sez. VI, 10/08/2018, n. 4898).
Ciò precisato è agevole affermare che la prescrizione del diritto invocato dagli appellanti non può essere maturata, tenuto conto del fatto che la notifica del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado è avvenuta il 23 aprile 2021, e che tutti i prospetti di liquidazione delle pensioni dei ricorrenti risalgono a meno di cinque anni anteriori a tale data.
14. Per le esposte ragioni l’appello va accolto e, per l’effetto, il ricorso di primo grado va accolto.
15. Compensa tra le parti le spese del doppio grado.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie; per l’effetto, in totale riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Sesta) n. 02717/2024, accoglie il ricorso di primo grado limitatamente agli appellanti MI CA, GE DO, SE DI, DO AR, accertando il diritto dei medesimi al riconoscimento degli scatti stipendiali previsti dall’art. 6-bis d.l. 21settembre 1987 n. 387 fra le voci computabili al fine della liquidazione del trattamento di fine servizio; per l’effetto, condanna l’Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale all’inclusione nella relativa base di calcolo del beneficio in questione, con la corrispondente maturazione degli interessi legali sulla somma dovuta.
Compensa tra le parti le spese del doppio grado.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
CA NT, Presidente
Giordano Lamberti, Consigliere
Lorenzo Cordi', Consigliere
Marco Poppi, Consigliere
OB AS, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OB AS | CA NT |
IL SEGRETARIO