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Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. IV, sentenza 27/02/2026, n. 1283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 1283 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1283/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 4, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
BIRRITTERI LUIGI, Presidente
CA CE, EL
LAUDATI ANTONIO, Giudice
in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2695/2025 depositato il 15/05/2025
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Grezar 14 00100 Roma RM
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - P.Iva_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 15563/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez.
26 e pubblicata il 17/12/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720239048653076000 IMU
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720239048653076000 I.C.I.
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170275512241000 I.C.I. 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190245341383000 IMU 2012 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190245341383000 IMU 2013
- sulla controdeduzione priva di appello iscritta nel R.G.A. n. 4385/2025 depositata il 10/07/2025
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131/l 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Resistente_1 - P.Iva_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Via Nomentana 2 00161 Roma RM
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 15563/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez.
26 e pubblicata il 17/12/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720239048653076000 IMU
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720239048653076000 I.C.I.
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170275512241000 I.C.I. 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190245341383000 IMU 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190245341383000 IMU 2013
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 578/2026 depositato il
03/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 15563/2024 la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA ha accolto il ricorso proposto da Resistente_1
ed Società_1 avverso l'intimazione di pagamento n. 09720239048653076/000 notificata in data 02/08/2023, con il quale si è intimato il pagamento della complessiva somma di € 183.324,81per mancata prova della notifica delle sottese cartelle di pagamento da parte dell'Agenzia della riscossione rimasta contumace.
Contro tale decisione ha proposto appello l'Agenzia delle Entrate riscossione deducendone la nullità per violazione del contraddittorio per non essere stata regolarmente avvisata dell'udienza; l'improcedibilità del ricorso per inosservanza dei termini di cui all'art. 21 del D.Lgs. 546/1992; l'inammissibilità di esso per inosservanza dei termini di cui all'art. 22 del D.Lgs. 546/1992, la genericità dei motivi addotti a fondamento e la non fondatezza attesa la regolarità delle notifiche delle sottese cartelle e la presenza di successivi atti interruttivi della prescrizione da computare nel termine di dieci anni in ragione del fatto che con la formazione del ruolo esecutivo si determina un effetto novativo delle singole obbligazioni originariamente dovute a separate ragioni di credito.
Si è costituito l'appellato che ha chiesto il rigetto del gravame.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
La proposizione del ricorso è regolata dall'articolo 20 comma 1 del d.lgs. n. 546 del 1992 ed avviene mediante notifica a norma dei commi 2 e 3 dell'articolo 16, il quale, a propria volta, prevede che le notificazioni vengono effettuate a norma degli articoli 137 e s.s. cpc o direttamente a mezzo del servizio postale.
Nella specie il ricorso introduttivo è stato tempestivamente proposto mediante notifica a mezzo pec il 30 ottobre 2023, nei 60 giorni dalla ricezione dell'atto impugnato costituito dall'intimazione di pagamento notifica il 2 agosto 2023, dovendo considerarsi il periodo di sospensione feriale, ma il deposito dell'originale preso la segreteria della corte di giustizia tributaria è avvenuta solo il 3 giugno 2024, oltre il termine previsto dall'articolo 22 del d.lgs. n. 546 del 1992 che impone al ricorrente, a pena di inammissibilità, l'obbligo di depositarlo entro 30 giorni dalla proposizione.
L'appellato si è difeso deducendo l'applicazione dei termini previsti dall'allora vigente disciplina sul preventivo tentativo di mediazione ex art. 17 bis del citato decreto legislativo e tuttavia, in disparte la considerazione che il ricorso introduttivo non conteneva una proposta di mediazione peraltro non consentita poiché il valore della controversia era superiore al limite di legge, va detto che in ogni caso la disciplina invocata avrebbe comportato l'improcedibilità del ricorso fino al termine di 90 giorni dalla data della notifica del 30 ottobre e il deposito sarebbe dovuto avvenire entro il 2 marzo sicché, essendo avvenuto il 3 giugno 2024, esso è comunque da considerarsi tardivo e il giudice di primo grado avrebbe dovuto rilevarne l'inammissibilità.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie l'appello e dichiara inammissibile il ricorso di primo grado. Spese del giudizio compensate.
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 4, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
BIRRITTERI LUIGI, Presidente
CA CE, EL
LAUDATI ANTONIO, Giudice
in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2695/2025 depositato il 15/05/2025
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Grezar 14 00100 Roma RM
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - P.Iva_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 15563/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez.
26 e pubblicata il 17/12/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720239048653076000 IMU
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720239048653076000 I.C.I.
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170275512241000 I.C.I. 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190245341383000 IMU 2012 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190245341383000 IMU 2013
- sulla controdeduzione priva di appello iscritta nel R.G.A. n. 4385/2025 depositata il 10/07/2025
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131/l 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Resistente_1 - P.Iva_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Via Nomentana 2 00161 Roma RM
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 15563/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez.
26 e pubblicata il 17/12/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720239048653076000 IMU
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720239048653076000 I.C.I.
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170275512241000 I.C.I. 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190245341383000 IMU 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190245341383000 IMU 2013
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 578/2026 depositato il
03/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 15563/2024 la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA ha accolto il ricorso proposto da Resistente_1
ed Società_1 avverso l'intimazione di pagamento n. 09720239048653076/000 notificata in data 02/08/2023, con il quale si è intimato il pagamento della complessiva somma di € 183.324,81per mancata prova della notifica delle sottese cartelle di pagamento da parte dell'Agenzia della riscossione rimasta contumace.
Contro tale decisione ha proposto appello l'Agenzia delle Entrate riscossione deducendone la nullità per violazione del contraddittorio per non essere stata regolarmente avvisata dell'udienza; l'improcedibilità del ricorso per inosservanza dei termini di cui all'art. 21 del D.Lgs. 546/1992; l'inammissibilità di esso per inosservanza dei termini di cui all'art. 22 del D.Lgs. 546/1992, la genericità dei motivi addotti a fondamento e la non fondatezza attesa la regolarità delle notifiche delle sottese cartelle e la presenza di successivi atti interruttivi della prescrizione da computare nel termine di dieci anni in ragione del fatto che con la formazione del ruolo esecutivo si determina un effetto novativo delle singole obbligazioni originariamente dovute a separate ragioni di credito.
Si è costituito l'appellato che ha chiesto il rigetto del gravame.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
La proposizione del ricorso è regolata dall'articolo 20 comma 1 del d.lgs. n. 546 del 1992 ed avviene mediante notifica a norma dei commi 2 e 3 dell'articolo 16, il quale, a propria volta, prevede che le notificazioni vengono effettuate a norma degli articoli 137 e s.s. cpc o direttamente a mezzo del servizio postale.
Nella specie il ricorso introduttivo è stato tempestivamente proposto mediante notifica a mezzo pec il 30 ottobre 2023, nei 60 giorni dalla ricezione dell'atto impugnato costituito dall'intimazione di pagamento notifica il 2 agosto 2023, dovendo considerarsi il periodo di sospensione feriale, ma il deposito dell'originale preso la segreteria della corte di giustizia tributaria è avvenuta solo il 3 giugno 2024, oltre il termine previsto dall'articolo 22 del d.lgs. n. 546 del 1992 che impone al ricorrente, a pena di inammissibilità, l'obbligo di depositarlo entro 30 giorni dalla proposizione.
L'appellato si è difeso deducendo l'applicazione dei termini previsti dall'allora vigente disciplina sul preventivo tentativo di mediazione ex art. 17 bis del citato decreto legislativo e tuttavia, in disparte la considerazione che il ricorso introduttivo non conteneva una proposta di mediazione peraltro non consentita poiché il valore della controversia era superiore al limite di legge, va detto che in ogni caso la disciplina invocata avrebbe comportato l'improcedibilità del ricorso fino al termine di 90 giorni dalla data della notifica del 30 ottobre e il deposito sarebbe dovuto avvenire entro il 2 marzo sicché, essendo avvenuto il 3 giugno 2024, esso è comunque da considerarsi tardivo e il giudice di primo grado avrebbe dovuto rilevarne l'inammissibilità.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie l'appello e dichiara inammissibile il ricorso di primo grado. Spese del giudizio compensate.