Art. 14. ((Pronunce del CNEL) )) (( 1. Gli atti del CNEL sono assunti a maggioranza assoluta dei suoi componenti in Assemblea. Il presidente, sentiti i vicepresidenti e il segretario generale, puo' istituire fino a quattro commissioni istruttorie, in ciascuna delle quali siedono non piu' di quindici consiglieri, proporzionalmente alle varie rappresentanze. La presidenza di ciascuna commissione istruttoria spetta ad uno dei vicepresidenti. ))
Versione
20 gennaio 1987
20 gennaio 1987
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Versione
17 settembre 2011
17 settembre 2011
Giurisprudenza • 12
- 1. TAR Roma, sez. I, sentenza 08/01/2013, n. 107Provvedimento: […] - con l'art. 17, comma 1, lett. b), dello stesso decreto legge n. 138 del 2011 è stato sostituito anche l'art. 14 della legge n. 936 del 1986, disponendosi che gli atti del CNEL sono assunti a maggioranza assoluta dei suoi componenti (a fronte del pregresso regime, nel quale le posizioni discordanti in seno all'Organo determinavano la mancata espressione del voto e la pronuncia dava atto delle varie posizioni adottate in seno al medesimo) e regolando il numero, la composizione delle commissioni istruttorie e la loro presidenza (aspetti precedentemente non normati);Leggi di più...
- procedura di nomina dei membri del CNEL·
- art. 2 della legge 936/1986·
- inammissibilità del ricorso·
- transitorietà delle disposizioni normative·
- violazione di legge·
- rinnovo del CNEL·
- rappresentatività sindacale·
- criteri di rappresentatività·
- difetto di istruttoria e motivazione·
- accesso agli atti amministrativi·
- art. 23 del decreto legge 201/2011·
- eccesso di potere·
- art. 3 della legge 241/1990