Articolo 14 della Legge 30 dicembre 1986, n. 936
Articolo 13Articolo 16
Versione
20 gennaio 1987
>
Versione
17 settembre 2011
Art. 14. ((Pronunce del CNEL) )) (( 1. Gli atti del CNEL sono assunti a maggioranza assoluta dei suoi componenti in Assemblea. Il presidente, sentiti i vicepresidenti e il segretario generale, puo' istituire fino a quattro commissioni istruttorie, in ciascuna delle quali siedono non piu' di quindici consiglieri, proporzionalmente alle varie rappresentanze. La presidenza di ciascuna commissione istruttoria spetta ad uno dei vicepresidenti. ))
Entrata in vigore il 17 settembre 2011
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente