Versione
20 gennaio 1987
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17 settembre 2011
17 settembre 2011
Art. 14. ((Pronunce del CNEL) )) (( 1. Gli atti del CNEL sono assunti a maggioranza assoluta dei suoi componenti in Assemblea. Il presidente, sentiti i vicepresidenti e il segretario generale, puo' istituire fino a quattro commissioni istruttorie, in ciascuna delle quali siedono non piu' di quindici consiglieri, proporzionalmente alle varie rappresentanze. La presidenza di ciascuna commissione istruttoria spetta ad uno dei vicepresidenti. ))
Giurisprudenza • 12
- 1. TAR Roma, sez. I, sentenza 08/01/2013, n. 107Provvedimento: […] - con l'art. 17, comma 1, lett. b), dello stesso decreto legge n. 138 del 2011 è stato sostituito anche l'art. 14 della legge n. 936 del 1986, disponendosi che gli atti del CNEL sono assunti a maggioranza assoluta dei suoi componenti (a fronte del pregresso regime, nel quale le posizioni discordanti in seno all'Organo determinavano la mancata espressione del voto e la pronuncia dava atto delle varie posizioni adottate in seno al medesimo) e regolando il numero, la composizione delle commissioni istruttorie e la loro presidenza (aspetti precedentemente non normati);Leggi di più...
- procedura di nomina dei membri del CNEL·
- art. 2 della legge 936/1986·
- inammissibilità del ricorso·
- transitorietà delle disposizioni normative·
- violazione di legge·
- rinnovo del CNEL·
- rappresentatività sindacale·
- criteri di rappresentatività·
- difetto di istruttoria e motivazione·
- accesso agli atti amministrativi·
- art. 23 del decreto legge 201/2011·
- eccesso di potere·
- art. 3 della legge 241/1990