Sentenza 7 agosto 2002
Massime • 1
In materia di immissioni, le due azioni di cui agli artt. 844 e 2043 cod. civ. hanno diverso ambito operativo, atteso che la prima norma impone, nei limiti della normale tollerabilità e dell'eventuale contemperamento delle esigenze della produzione con le ragioni della proprietà, l'obbligo di sopportazione delle propagazioni inevitabili determinate dall'uso della proprietà attuato nel contesto delle norme generali e speciali che ne disciplinano l'esercizio. Ove risultino superati tali limiti, si è in presenza di un'attività illegittima, di fronte alla quale non ha ragion d'essere l'imposizione di un sacrificio all'altrui diritto di proprietà o di godimento e non sono quindi applicabili i criteri da tale norma dettati ma, venendo in considerazione in detta ipotesi unicamente l'illiceità del fatto generatore del danno arrecato a terzi, si rientra nello schema dell'azione generale di risarcimento danni di cui all'art. 2043 cod. civ., che può essere proposta anche cumulativamente con l'azione ex art. 844 cod. civ..
Commentario • 1
- 1. La competenza civile del giudice di pacehttps://www.studiocataldi.it/
Una monografia di Raffaele Vairo Scarica questa monografia in PDF Sommario: 1. Premessa - 2. Concetto di giurisdizione - 3. La giurisdizione ordinaria - 4. La competenza - 5. La competenza del giudice di pace - 6. Competenza per valore - 6.1. Determinazione del valore - 7. Competenza per materia - 7.1. Apposizione di termine.- 7.2. Distanze delle piante - 7.3. Misura e modalità di uso dei servizi condominiali - 7.4. Immissioni - 8. Competenza per territorio - 8.1.Foro generale delle persone fisiche 8.2. Foro generale delle persone giuridiche e delle associazioni non riconosciute - 8.3. Foro facoltativo per le cause relative a diritti di obbligazione - 8.4. Foro del luogo dove …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 07/08/2002, n. 11915 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11915 |
| Data del deposito : | 7 agosto 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ANGELO GIULIANO - Presidente -
Dott. ITALO PURCARO - rel. Consigliere -
Dott. FABIO MAZZA - Consigliere -
Dott. ENNIO MALZONE - Consigliere -
Dott. ALBERTO TALEVI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
ENEL SPA in persona dell'ing. Giuseppe Potestio, Institore e Capo della Divisione Produzione, in forza dell'amministratore delegato dell'ENEL dott. Francesco Luigi o Francesco Tatò, elettivamente domiciliato in ROMA VIA F CONFALONIERI 5, presso lo studio dell'avvocato LUIGI MANZI, che lo difende unitamente agli avvocati CARLO MOLA, MARCELLO MARCATAJO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
ST CO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA OSLAVIA 14, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO MANCUSO, che lo difende unitamente all'avvocato GIOVANNI CARROZZA, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché contro
SpA IA DI AZ, (quale società cessionaria della unità produttiva raffineria di AZ); in persona del Direttore Generale della raffineria DiAZ;
AGIP PETROLI SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GIORGIO SCALIA N 6 INT 14, presso lo studio dell'avvocato ANTONINO LO DUCA, difeso dall'avvocato ANTONINO LA MALFA, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 105/99 della Corte d'Appello di MESSINA, sezione Promiscua emessa il 19/11/98, depositata il 18/03/99; RG. 115/1995;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/03/02 dal Consigliere Dott. Italo PURCARO;
udito l'Avvocato LUIGI MANZI;
udito l'Avvocato FRANCESCO MANCUSO;
udito l'Avvocato ANTONIO LA MALFA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
Con citazione notificata il 10 gennaio 1976, EN ST convenne davanti al Tribunale di Messina l'ENEL - direzione compartimentale di Palermo - e la ER Mediterranea s.p.a., esponendo: - che era proprietario di un fondo, in parte agrumetato, in parte adibito a coltivazioni ortalizie primaticce, sito in S. Filippo del Mela, esteso dodici ettari circa, con numerosi fabbricati ed una villa padronale;
- che al confine di detto fondo era sorta da alcuni anni una termoelettrica dell'ENEL e, subito dopo tale centrale, vi era il complesso industriale della ER Mediterranea;
- che da entrambi tali complessi industriali si sprigionavano costantemente colonne di gas e fumi che andavano a depositarsi sul suo terreno causando danni sia alle culture che agli immobili;
- che, essendo tali immissioni nocive anche per la salute, aveva avuto difficoltà a reperire la mano d'opera necessaria per la coltivazione dei campi, mentre gli inquilini avevano abbandonato le varie abitazioni;
- che, disposto, su sua richiesta, dal Presidente del Tribunale di Messina, un accertamento tecnico preventivo, era emerso che tali danni erano da imputarsi alle emissioni di fumi e di particelle provenienti dai camini dell'ENEL e della ER Mediterranea. L'attore chiese, pertanto, in via principale l'eliminazione delle cause di inquinamento e, quindi, il risarcimento dei danni sofferti sia per la mancata o sminuita commerciabilità dei prodotti del fondo, sia per la gravissima svalutazione dell'immobile. Si costituirono sia l'ENEL che la Mediterranea, contestando le domande attoree con varie motivazioni. Il Tribunale, valutate le difese delle società convenute, affidò la redazione di una consulenza tecnica ad un collegio di tre periti, i quali depositarono una relazione, integrata da un successivo supplemento di perizia. Il Tribunale di Barcellona P. G., davanti al quale la causa fu riassunta a seguito della sua istituzione, con sentenza depositata in data 3 dicembre 1994, accolse le domande proposte dall'attore nei confronti dell'ENEL, che condannò ad adottare gli accorgimenti tecnici necessari a far cessare le immissioni illeciti, nonché al risarcimento dei danni, liquidati in lire 318.000.000, per la perdita delle fruttificazioni ed in lire 500.000.000 per il deprezzamento dell'immobile; rigettò la domanda nei confronti della ER Mediterranea.
Proposto appello principale dal ST ed appello incidentale dall'ENEL, la Corte di Appello di Messina, con sentenza depositata in data 18 marzo 1999, accolse il gravame del ST nei confronti dell'AGIP PE S.p.A. (che aveva rilevato la società Mediterranea), annullando la di lui condanna alle spese;
rigettò, invece, l'appello principale proposto nei confronti dell'ENEL e quello incidentale dell'ENEL.
Per la cassazione della suindicata sentenza l'ENEL ha proposto ricorso, sulla base di due motivi, illustrati da memoria, cui hanno resistito con controricorso EN ST e la s.p.a. ER di AZ.
Motivi della decisione
1) Con il primo motivo, il ricorrente, lamentando omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punti essenziali della controversia (art. 360 n. 5 c.p.c.), deduce, in primo luogo, un errore di metodo, in sè e per sè, conseguente alle conoscenze tecnico - scientifiche che erano emerse nelle more ultraventennali del giudizio, errore che aveva inciso sull'accertamento di fatto eseguito dal giudice di merito, per avere lo stesso ritenuto che i danneggiamenti dei vegetali e delle cose andavano attribuite alle leggerissime polveri sospese emesse dagli alti camini della centrale termoelettrica, mentre tale tipo di danni doveva attribuirsi piuttosto, per caratteristiche loro proprie, agli "omuts", cioè ad aggregati particellari pesanti.
Le emissioni di polveri continue, infatti, si depositano uniformemente sulle cose e non possono produrre danni come quelli riscontrati dai periti, di natura puntiforme e localizzata, propri invece, secondo i risultati dei più recenti studi, degli aggregati particellari che, a causa del loro peso, si depositano in modo puntiforme e localizzato. La Corte di Appello di Messina, inoltre, non aveva considerato che l'accertamento dei danni da parte dei c.t.u. risaliva al 1979 e che le ultime verifiche erano state effettuate nel 1981, per cui, stante il notevole lasso di tempo intercorso tra tali accertamenti e la data della decisione, s'imponeva necessariamente l'espletamento di nuove indagini peritali. La censura è infondata.
Quanto alla lamentata violazione dell'art. 360 n. 5 c. p. c., va rilevato che, pur se nella intestazione si richiama la detta disposizione (secondo cui le sentenze pronunziate in grado di appello possono essere impugnate per ricorso per cassazione "per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile di ufficio"), con la deduzione in esame - in realtà - la ricorrente, contra legem e cercando di superare quelli che sono i limiti del giudizio di legittimità, lungi dall'indicare carenze o illogicità presenti nella motivazione fatta propria dai giudici di secondo grado per giungere alla definizione della lite, sollecita una nuova valutazione, da parte di questa Corte la quale non è un giudice di merito di terzo grado del materiale probatorio in atti. Com'è noto, il vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, denunciabile con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c., si configura solo quando nel ragionamento del giudice di merito sia riscontrabile il mancato o insufficiente esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili di ufficio, ovvero un insanabile contrasto tra le argomentazioni adottate, tale da non consentire l'identificazione del procedimento logico giuridico posto a base della decisione, con l'avvertimento, peraltro, che al fine di adempiere all'obbligo della motivazione il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali e a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo avere vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata, avendo la Corte di cassazione non il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione del giudice del merito (in questo senso, ad esempio, Cass. 25 febbraio 1998, n. 2033, nonché recentemente, Cass.13 gennaio 1999, n. 287). Pacifico quanto sopra, si osserva che nella specie la ricorrente - lungi dall'evidenziare la presenza, nella motivazione della sentenza gravata, di alcuno dei vizi indicati sopra, unici rilevanti al fine di una censura sotto il profilo di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c. (cioè la deduzione di una obiettiva deficienza del criterio logico che ha indotto il giudice alla formulazione del proprio convincimento, ovvero di mancanza di criteri idonei a sorreggere ed a individuare con chiarezza la ratio decidendi) - si limita a denunciare una difformità, rispetto alle attese e deduzioni delle parti, sul valore e sul significato attribuito dal giudice di merito agli elementi delibati, vale a dire l'apprezzamento dei fatti e delle circostanze effettuato secondo i compiti propri di esso giudice di merito. Quest'ultimo, nella sentenza gravata, ha rilevato: - che i c.t.u., attraverso argomentate sperimentazioni, erano giunti a determinare le quantità di prodotti della combustione immessi in atmosfera nel corso dell'anno; - che tali prodotti erano, principalmente, l'anidride solforosa, per la quale non è previsto alcun sistema di abbattimento ed i particolati, costituiti per il 20% da ceneri e per l'80% da materiale incombusto;
- che era proprio quest'ultimo materiale, contenente vanadio, che aveva una funzione catalitica sui processi di ossidazione, che, depositandosi sulle foglie e sui frutti, aveva determinato quel fenomeno di necrosi riscontrato nella vegetazione;
- che, pertanto, a fronte di una indiscussa immissione di particolari provenienti dalla combustione, che, attraverso l'esame istologico e chimico delle foglie, era risultata essere la causa dei danni lamentati dall'attore, non aveva senso richiamarsi ad altre cause, quali il fenomeno degli smuts, che semmai aggravavano la situazione di inquinamento già esistente. Trattasi di motivazione congrua ed adeguata, come tale non censurabile in questa sede di legittimità.
In ordine, poi, al mancato accoglimento di una nuova consulenza tecnica, è appena il caso di rilevare come, quando una censura si sostanzi, di fatto, in un'istanza d'ulteriore diversa indagine istruttoria, della quale non si deduca ne' si dimostri abbia già formato oggetto di specifica adeguata richiesta in sede di merito, non possa trovare ingresso in sede di legittimità.
2) Con il secondo motivo, la ricorrente, lamenta violazione dell'art. 844 c.c., nonché omessa ed insufficiente motivazione su un punto essenziale della controversia (art. 360 nn. 3 e 5 c. p. c.). Deduce, in particolare, che, secondo l'insegnamento giurisprudenziale consolidato di questo S.C. in tema di immissioni e dell'art. 844 c.c., se le immissioni siano giustificate da esigenze produttive e quindi siano lecite, il proprietario del fondo vicino vada compensato con un indennizzo da atto lecito e che, nella quantificazione dell'indennizzo, assuma rilievo determinante la considerazione delle caratteristiche locali, per cui, nel caso di un fondo sito in zona industriale, occorre considerare l'innalzamento della soglia di tollerabilità, con la conseguenza che il pregiudizio subito non potrà mai risultare dalla differenza tra il reddito ottenibile in assenza di immissioni e quello con immissioni. L'interpretazione del disposto dell'art. 844 c.c. del giudice di appello era palesemente erronea, in primo luogo, perché limitava il contemperamento tra le ragioni della proprietà e le esigenze della produzione esclusivamente alla fase repressiva, e cioè limitatamente al poter consentire o meno la prosecuzione dell'attività industriale che provoca le immissioni sul fondo altrui mentre il "contemperamento" opera anche con riferimento alla determinazione dell'indennizzo. Ed era ancora palesemente erronea quando rifiutava di prendere in esame diverse e realistiche soglie di tollerabilità delle immissioni a seconda delle realtà locali ed - in particolare - delle zone industriali, per le quali ultime tale soglia non potrebbe mai oltrepassare quella di "semplici disagi e fastidi". Applicando correttamente i principi che regolano la materia, il giudice avrebbe dovuto valutare, dapprima, quale fosse in concreto la soglia di tollerabilità delle immissioni in questione, con riferimento alla natura ed alla specificità della zona industriale in cui si trova il fondo dell'attore. Una volta individuata questa soglia, avrebbe dovuto procedere a "misurare" le eventuali immissioni oltre il limite della tollerabilità del luogo specifico e procedere all'ulteriore valutazione della liceità o illiceità delle stesse, in ragione delle esigenze della produzione e del comportamento dell'ENEL. Solo effettuata questa ulteriore valutazione, avrebbe potuto definire lecite o illecite le eventuali immissioni oltre il limite della tollerabilità, e procedere distintamente alla liquidazione di un indennizzo da atto lecito e/o di un risarcimento da fatto illecito, ì quali non sono sinonimi e tra loro fungibili. La decisione impugnata era censurabile sotto il profilo di non aver dato valore alcuno al rispetto, da parte di essa istante, della normativa antinquinamento, mentre la corte distrettuale, nell'enucleare le immissioni di vanadio, si era messa in contraddizione con la sua stessa individuazione della causa efficiente degli effetti dannosi, nel combinato effetto di solfati e vanadio, essendo quest'ultimo da solo incapace di provocare gli effetti lamentati. Così, il non regolare funzionamento di filtri nei camini non poteva essere considerato di per sè un omissione colpevole, foriera di responsabilità aquiliana, come l'omissione di una qualsiasi normale cautela.
La censura è infondata.
Deve, invero, rilevarsi, sotto il profilo della violazione di legge, il diverso ambito di operatività delle due azioni di cui all'art. 844 e 2043 c.c., considerando che la prima norma impone, nel limiti della normale tollerabilità e dell'eventuale contemperamento delle esigenze della produzione con le ragioni della proprietà, l'obbligo di sopportazione delle propagazioni inevitabili determinate dall'uso della proprietà attuato nel contesto delle norme generali e speciali che ne disciplinano l'esercizio. Al di fuori di tali limiti si è in presenza di una attività illegittima, di fronte alla quale non ha ragion d'essere l'imposizione di un sacrificio all'altrui diritto di proprietà o di godimento e non sono quindi applicabili i criteri dettati dall'art. 844 c.c. ma, venendo in considerazione in tale ipotesi unicamente l'illiceità del fatto generatore del danno arrecato a terzi, si rientra nello schema dell'azione generale di risarcimento danni di cui all'art. 2043 c.c., che può essere proposta anche cumulativamente con l'azione ex art. 844 c.c.. Atteso che, pertanto, la fattispecie è stata, sostanzialmente, ricondotta dal giudice di appello nell'ambito dell'art. 2043 c.c., le doglianze della ricorrente relative al mancato riferimento allo stato dei luoghi (al fine di valutare il livello di tollerabilità delle immissioni) ed alla mancata applicazione dei criteri di cui all'art. 844 c.c. appaiono del tutto irrilevanti. Impropriamente, altresì, la ricorrente si richiama al criterio dell'indennizzo, posto che quest'ultimo attiene all'ipotesi dell'attività dannosa ma lecita, in quanto rientrante nei limiti della normale tollerabilità e della possibilità di contemperamento tra le ragioni della proprietà e quelle della produzione, mentre, al di fuori di tale ipotesi, si è in presenza di un'attività illegittima traducentesi in fatti illeciti generatori di danno risarcibile ex art.2043 c.c.. La Corte di merito ha, nel caso di specie, effettuato il giudizio sulla tollerabilità delle immissioni, prendendo in considerazione e valutando tutti i risultati della consulenza tecnica collegiale espletata, ed è pervenuta, alla conclusione che le immissioni, pur tenuto conto dell'esigenza del contemperamento delle ragioni della produzione con quelle della proprietà, superassero, comunque, il limite della normale tollerabilità. In ordine, infine, alla scelta di applicazione per quanto di ragione della disposizione à cui all'art. 2043 in luogo di quella di cui all'art. 844 c.c. per accertata violazione del principio del neminem laedere, va sottolineato come l'accertamento di responsabilità effettuato mediante la ricostruzione delle modalità di svolgimento del meccanismo causale costituisce una valutazione di fatto, incensurabile in cassazione, allorquando, come nella specie, sia sorretto da congrua e logica motivazione (cfr., in tal senso, Cass.n. 587/1996, in una controversia relativa a fondi limitrofi a quelli del resistente ST).
3) In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, mentre con riferimento alla posizione della resistente ER AZ s. p. a., cessionaria dell'AGIP PE s. p. a., nessuna doglianza è stata proposta dalla ricorrente, che, pertanto, deve essere condannata alle spese del giudizio di cassazione nei confronti di ciascun resistente.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento, in favore di ciascun resistente, delle spese del giudizio di cassazione euro 87,08 per ST - euro 120,08 per IA DI AZ, oltre onorari, che liquida in 6.000,00 euro, per ciascun resistente.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Terza Civile della Suprema Corte di Cassazione, il 18 marzo 2002. Depositato in Cancelleria il 7 agosto 2002