CASS
Sentenza 6 ottobre 2023
Sentenza 6 ottobre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 06/10/2023, n. 40721 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40721 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: IL ND nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 18/12/2020 della CORTE APPELLO di MESSINA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore IU CA che ha chiesto pronunciarsi l'inammissibilità del ricorso. if #fensore Penale Sent. Sez. 4 Num. 40721 Anno 2023 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: BELLINI UGO Data Udienza: 08/06/2023 RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Chillè DR ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Messina che ha confermato la decisione del Tribunale di Messina che lo aveva riconosciuto colpevole del reato di furto di energia elettrica ai danni dell'Enel mediante la realizzazione di una derivazione che consentiva di allacciare l'abitazione con il condotto di derivazione mediarne due fili di collegamento annegati nel cemento e lo aveva condannato zu;
pena di un anno di reclu- sione ed euro 600 di multa. 2. Lamenta il ricorrente violazione di legge e vizio motivazionale in rela- zione alla sussistenza del reato laddove non risulta provata, oltre ogni ragio- nevole dubbio, la responsabilità dell'imputato in relazione alla materialità dei fatti, che potevano essere stati commessi da terzi, atteso che il ricorrente non era proprietario dell'immobile e non vi era prova che fosse stato lui a realizzare l'allaccio abusivo;
sotto diverso profilo si duole dell'eccessiva gra- vosità del trattamento sanzionatorio. 3. I motivi di ricorso sono manifestamente infondati in quanto aspecifici, privi di analisi critica degli argomenti della sentenza del giudice di appello e ripropositivi di censure già considerate e disattese dalla Corte di Appello. A tale proposito gli argomenti addotti dal ricorrente con il primo motivo di ricorso si pongono in contrasto con il pacifico insegnamento del giudice di legittimità secondo cui la sottrazione di energia elettrica attuata mediante l'allaccio abusivo di un cavo ad una cassetta di derivazione, integra il reato di furto aggravato in presenza di tutti gli elementi fattuali, adeguatamente rappresentati dalle acquisizioni assunte, non essendo necessario che chi ab- bia operato l'allaccio sia il proprietario esclusivo dell'immobile, ovvero colui che ha operato materialmente l'allaccio, essendo sufficiente che ne sia l'uti- lizzatore consapevole (sez.5, n.24592 del 30/04/2021, Bellafiore, Rv.281440), laddove le contestazioni alla pronuncia di merito si appalesano del tutto generiche, in fatto e altresì prive di autosufficienza laddove pro- spettano che il ricorrente non fosse l'esclusivo utilizzatore della porzione di immobile preso in locazione. 3.1 Il motivo di ricorso sul trattamento sanzionatorio è inammissibile per manifesta infondatezza;
la pena infatti è stata modulata sulla base di criteri edittali minimi in presenza di contestazione di furto aggravato ai sensi dell'art.624 e 625 n.2 cod.pen. Sul punto la Corte di legittimità ha più volte 2 precisato che la determinazione della pena tra il minimo ed il massimo edit- tale rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito ed è insindacabile nei casi in cui la pena sia applicata in misura media e, ancor più, se prossima al minimo, anche nel caso il cui il giudicante si sia limitato a richiamare criteri di adeguatezza, di equità e simili, nei quali sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (così sez. 4, n. 21294, Serratore, rv. 256197; conf. sez. 2, n. 28852 dell'8.5.2013, Taurasi e altro, rv. 256464; sez. 3, n. 10095 del 10.1.2013, Monterosso, rv. 255153), potendo altrimenti essere suffi- cienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (così sez. 2, n. 36245 del 26.6.2009, Denaro, rv. 245596). La motivazione del giudice di appello in relazione alla graduazione del trattamento sanzionatorio risulta pertanto sufficientemente argomentata e non presenta travisamenti od errori manifesti tali da richiedere interventi di adeguamento e di corre- zione del giudice di legittimità avendo al contempo escluso il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in ragione dei precedenti penali anche specifici del reo. 4.Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inam- missibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 8 Giugno 2023 Il Consigliere estensore Il Preictnte
udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore IU CA che ha chiesto pronunciarsi l'inammissibilità del ricorso. if #fensore Penale Sent. Sez. 4 Num. 40721 Anno 2023 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: BELLINI UGO Data Udienza: 08/06/2023 RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Chillè DR ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Messina che ha confermato la decisione del Tribunale di Messina che lo aveva riconosciuto colpevole del reato di furto di energia elettrica ai danni dell'Enel mediante la realizzazione di una derivazione che consentiva di allacciare l'abitazione con il condotto di derivazione mediarne due fili di collegamento annegati nel cemento e lo aveva condannato zu;
pena di un anno di reclu- sione ed euro 600 di multa. 2. Lamenta il ricorrente violazione di legge e vizio motivazionale in rela- zione alla sussistenza del reato laddove non risulta provata, oltre ogni ragio- nevole dubbio, la responsabilità dell'imputato in relazione alla materialità dei fatti, che potevano essere stati commessi da terzi, atteso che il ricorrente non era proprietario dell'immobile e non vi era prova che fosse stato lui a realizzare l'allaccio abusivo;
sotto diverso profilo si duole dell'eccessiva gra- vosità del trattamento sanzionatorio. 3. I motivi di ricorso sono manifestamente infondati in quanto aspecifici, privi di analisi critica degli argomenti della sentenza del giudice di appello e ripropositivi di censure già considerate e disattese dalla Corte di Appello. A tale proposito gli argomenti addotti dal ricorrente con il primo motivo di ricorso si pongono in contrasto con il pacifico insegnamento del giudice di legittimità secondo cui la sottrazione di energia elettrica attuata mediante l'allaccio abusivo di un cavo ad una cassetta di derivazione, integra il reato di furto aggravato in presenza di tutti gli elementi fattuali, adeguatamente rappresentati dalle acquisizioni assunte, non essendo necessario che chi ab- bia operato l'allaccio sia il proprietario esclusivo dell'immobile, ovvero colui che ha operato materialmente l'allaccio, essendo sufficiente che ne sia l'uti- lizzatore consapevole (sez.5, n.24592 del 30/04/2021, Bellafiore, Rv.281440), laddove le contestazioni alla pronuncia di merito si appalesano del tutto generiche, in fatto e altresì prive di autosufficienza laddove pro- spettano che il ricorrente non fosse l'esclusivo utilizzatore della porzione di immobile preso in locazione. 3.1 Il motivo di ricorso sul trattamento sanzionatorio è inammissibile per manifesta infondatezza;
la pena infatti è stata modulata sulla base di criteri edittali minimi in presenza di contestazione di furto aggravato ai sensi dell'art.624 e 625 n.2 cod.pen. Sul punto la Corte di legittimità ha più volte 2 precisato che la determinazione della pena tra il minimo ed il massimo edit- tale rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito ed è insindacabile nei casi in cui la pena sia applicata in misura media e, ancor più, se prossima al minimo, anche nel caso il cui il giudicante si sia limitato a richiamare criteri di adeguatezza, di equità e simili, nei quali sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (così sez. 4, n. 21294, Serratore, rv. 256197; conf. sez. 2, n. 28852 dell'8.5.2013, Taurasi e altro, rv. 256464; sez. 3, n. 10095 del 10.1.2013, Monterosso, rv. 255153), potendo altrimenti essere suffi- cienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (così sez. 2, n. 36245 del 26.6.2009, Denaro, rv. 245596). La motivazione del giudice di appello in relazione alla graduazione del trattamento sanzionatorio risulta pertanto sufficientemente argomentata e non presenta travisamenti od errori manifesti tali da richiedere interventi di adeguamento e di corre- zione del giudice di legittimità avendo al contempo escluso il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in ragione dei precedenti penali anche specifici del reo. 4.Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inam- missibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 8 Giugno 2023 Il Consigliere estensore Il Preictnte