Sentenza 18 marzo 2008
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Alla riabilitazione non sono di ostacolo, di per se stesse, eventuali condanne riportate successivamente alla sentenza cui specificamente la richiesta di riabilitazione si riferisce.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 18/03/2008, n. 14662 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14662 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 18/03/2008
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - SENTENZA
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - N. 00845
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 022820/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) RI MI, N. IL 10/09/1967;
avverso ORDINANZA del 06/03/2007 TRIB. SORVEGLIANZA di TORINO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ZAMPETTI UMBERTO;
lette le conclusioni del P.G. Dott. CONSOLO Santi, che ha richiesto annullamento.
OSSERVA
1. Con ordinanza in data 06.03.2007 il Tribunale di sorveglianza di Torino dichiarava inammissibile la domanda di riabilitazione proposta da RI MI in relazione alle sentenza di condanna:
1) Pretore di Torino 26.05.1998;
2) Gip del Tribunale di Torino 20.09.1999;
3) Corte d'appello di Torino 25.03.2002;
Rilevava detto Tribunale come:
a) quanto al primo titolo, il RI non avesse provveduto al saldo della pena pecuniaria;
b) quanto al secondo titolo, la commissione del successivo reato per fatto delittuoso (truffa e falso) impedisse l'estinzione del predetto reato, ex art. 445 c.p.p., e comunque costituisse indizio sicuro di non buona condotta;
c) quanto al terzo titolo di reato, non essendo ancora decorso il quinquennio di cui all'art. 163 c.p., non poteva neppure dirsi estinta la relativa pena, rendendo così precluso il beneficio ex art. 179 c.p., comma 1. 2. Avverso tale ordinanza, chiedendone l'annullamento, proponeva ricorso per cassazione l'anzidetto RI che motivava il gravame formulando le seguenti deduzioni per violazione di legge;
1) quanto al primo titolo di condanna, la pena dell'ammenda doveva ritenersi estinta per decorso quinquennio;
2) quanto al secondo titolo di condanna, errava il Tribunale a considerare il terzo titolo preclusivo, dovendosi prendere in considerazione solo la condotta successiva all'ultima condanna;
3) quanto al terzo titolo di condanna, il Tribunale aveva disatteso il chiaro dettato dell'art. 179 c.p., comma 4, nell'attuale formulazione, che fa decorrere il termine dalla data del passaggio in giudicato della sentenza, non dalla scadenza del quinquennio della sospensione.
3. Il Procuratore generale presso questa Corte depositava requisitoria con la quale richiedeva volersi annullare con rinvio l'ordinanza impugnata.
4. Il ricorso, fondato, deve essere accolto. Il Tribunale di Sorveglianza di Torino ha, invero, respinto la domanda sul primo titolo (sentenza 26.05.1998) sul rilievo del non avvenuto saldo del pagamento dell'ammenda, ma dovrà verificare se effettivamente - come rileva il ricorrente - sia decorso il termine prescrizionale ex art.173 c.p., ed in particolare se vi sia stata, in tal senso,
declaratoria di estinzione della pena. Quanto alle successive condanne, il Tribunale avrebbe dovuto prendere in considerazione la condotta complessiva del RI successiva alla data di commissione dell'ultimo dei reati. Sul secondo titolo di condanna (sentenza 20.09.1999) risulta errata l'argomentazione del Tribunale, posto il principio giurisprudenziale, che qui va ribadito, secondo cui una successiva condanna non è preclusiva (cfr. in tal senso, Cass. Pen. Sez. 5^, n. 316 in data 28.01.1997, RV 208171, Iandolo;
Cass. Pen. Sez. 1^, n. 6617 in data 01.12.1999, RV 214957, PG/bianchi). Anche sul terzo titolo di condanna (sentenza 25.03.2002) incorre in errore l'ordinanza impugnata, dovendosi tener conto, per la decorrenza del termine, dal passaggio in giudicato della sentenza condizionalmente sospesa (art. 179 c.p., comma 4, nell'attuale formulazione). Si impone dunque annullamento dell'impugnata sentenza e rinvio per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Torino.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Sorveglianza di Torino.
Così deciso in Roma, il 18 marzo 2008.
Depositato in Cancelleria il 8 aprile 2008