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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 02/12/2025, n. 11310 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11310 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 12157/2023 R.G.A.C. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Napoli, XI Sezione civile, dr. VINCENZO PAPPALARDO ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 12157 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto: appello a sentenza del Giudice di Pace
), e Parte_1 C.F._1 Parte_2
C.F._2 rappre in persona Parte_3 dell'amministratore pro tempore , rapp. e dif. P.IVA_1 dall'avv. D'ANGELO SALVATORE APPELLANTI
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2
SIM APPELLATO CONCLUSIONI L'udienza di precisazione delle conclusioni si è svolta mediante deposito di note scritte cui per brevità si rinvia. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione ritualm convenivano in giudizio la Controparte_1 proponendo appello avverso la di Pace di Napoli il 20.4.23. Esponevano in proposito che il giudice di prime cure aveva erroneamente rigettato la d ritenendo non provata la cessione in dell el credito risarcitorio vantato dalla Parte_3
e dal Pt_1 Pt_2
perc o:
“- Accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della Sentenza n. 20554/2023, resa tra le parti dal Giudice di Pace di Napoli, in persona del dott. Alfonso Maria Chieffo, all'esito del giudizio rubricato al n. R.G. 5113/2023, emessa in data 19 aprile 2023, depositata in data 20 aprile 2023, mai notificata all'odierna appellante, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: accertare l'inadempimento contrattuale di Controparte_1
in persona del suo legale rappresentante pro
[...] per l'effetto, condannare la convenuta compagnia aerea al risarcimento di tutti i danni subiti dalla parte attrice nella misura di complessivi € 500,00 (€ 250,00 a passeggero), per compensazione pecuniaria ex artt. 6 e 7 Reg. Com. 261/2004 e alla luce della sentenza interpretativa della Corte di Giustizia Europea del 19/11/2009 per il ritardo prolungato di oltre tre ore rispetto all'orario di arrivo programmato del volo AZ1270 con tratta Aeroporto di Napoli NO (NAP) – Aeroporto di Roma Fiumicino NA da IN (FCO) del 01.12.2022 ore 15.40, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal sorgere del credito fino all'effettivo soddisfo”; con vittoria di spese. Si costituiva l'appellata, che contestava l'avversa domanda, chiedendone il rigetto. Riteneva, infatti, corretta la statuizione del giudice di prime cure, ed insussistenti, in ogni caso, i presupposti per riconoscere agli appellati la compensazione pecuniaria richiesta. Terminata la fase istruttoria e precisate le conclusioni di cui in epigrafe, la causa, previa concessione dei termini ex art.352 c.p.c., è stata riservata per la decisione. Motivi della decisione La sentenza impugnata deve essere certamente riformata, nella parte renza di legittimazione passiva della mandataria
[...]
Parte_3 st'ultima ha dato prova, mediante deposito di documenti sottoscritti dai passeggeri di cui in epigrafe, che questi ultimi le hanno conferito mandato, attribuendole “il potere di rappresentanza di cui all'art. 1704 c.c. e art. 1387 e succ. c.c.” con autorizzazione a “spendere e manifestare a terzi il proprio nome e i propri dati ai sensi della normativa vigente in m ”. L'appellante era quindi titolare, per effetto dei predetti atti Parte_3 negoziali, de in danno dell'odierna appellata. Deve, perciò, prendersi in considerazione, nel merito, la domanda da quest'ultima proposta. La materia de qua è regolata in massima parte da normativa sovranazionale che appare utile brevemente richiamare. I diritti minimi dei passeggeri nei casi di negato imbarco, cancellazione e ritardo dei voli aerei, smarrimento dei bagagli, sono fissati dal Regolamento CE n. 261/2004, che pone a carico delle compagnie aeree precisi obblighi di assistenza, informazione, compensazione pecuniaria. Detto regolamento ha istituito una vera e propria "Carta dei diritti del passeggero" (direttamente applicabile negli Stati membri e rinvenibile sul sito internet dell'ENAC) relativa ai voli (di linea, charter, low cost) in partenza da un aeroporto comunitario o da un aeroporto situato in un Paese non comunitario, con destinazione per un aeroporto comunitario quando la compagnia aerea è comunitaria. La Corte di Giustizia ha altresì precisato che le discipline di cui al predetto Regolamento e alla Convenzione di Montréal sono fra loro compatibili e non si escludono l'un l'altra (Corte di Giustizia, Grande Sezione, 10.1.2006, C-344/04 International Air Transport Association, European Low Fares Airline Association / Department for Transport). Infatti, ben può l'Unione Europea prevedere una concorrente disciplina, anche migliorativa, per assicurare tutela agli interessi dei passeggeri (v. anche Cass. 1584/18 cit., che parla di “due discipline compatibili e congiuntamente applicabili, senza antinomie”). Viene quindi in rilievo l'art. 7 del Regolamento CE 261/2004, che prevede il “diritto a compensazione pecuniaria”, cd. denied-boarding compensation, predeterminando importi fissi in base alle tratte (espresse in chilometri), che la compagnia aerea deve corrispondere non solo in caso di cancellazione ma anche in caso di ritardo (oltre al rimborso del biglietto, alla riprotezione su altro volo e all'assistenza specifica): “1…i passeggeri interessati ricevono una compensazione pecuniaria pari a: a) 250 EUR per tutte le tratte aeree inferiori o pari a 1500 chilometri;
b) 400 EUR per tutte le tratte aeree intracomunitarie superiori a 1500 chilometri e per tutte le altre tratte comprese tra 1500 e 3500 chilometri;
c) 600 EUR per le tratte aeree che non rientrano nelle lettere a) o b)”. E' peraltro principio ormai consolidato che il sistema della compensazione pecuniaria operi anche nei casi di ritardo prolungato del volo oltre le tre ore rispetto all'orario di arrivo programmato, dovendosi equiparare tali casi a quelli di negato imbarco o cancellazione. Ed invero, come affermato dalla Corte di Giustizia Europea, sulla scorta del principio di parità di trattamento, “Gli artt. 5, 6 e 7 del regolamento n. 261/2004 devono essere interpretati nel senso che i passeggeri di voli ritardati possono essere assimilati ai passeggeri di voli cancellati ai fini dell'applicazione del diritto alla compensazione pecuniaria e che essi possono pertanto reclamare il diritto alla compensazione pecuniaria previsto dall'art. 7 di tale regolamento quando, a causa di un volo ritardato, subiscono una perdita di tempo pari o superiore a tre ore, ossia quando giungono alla loro destinazione finale tre ore o più dopo l'orario di arrivo originariamente previsto dal vettore aereo” (Corte di Giustizia Europea C-402/07 Sturgeon 2009). Analogame s va 6. 13
-11/11 tra e – e – CP_2 CP_3 CP_4 Cont [...]
si stabil all su rd ol CP_6
i durata pari o superiore a tre ore, i passeggeri dei voli in tal modo ritardati, analogamente ai passeggeri il cui volo iniziale sia stato cancellato
[…] dispongono di un diritto a compensazione pecuniaria ai sensi dell'art. 7 del Regolamento n. 261/2004, dal momento che subiscono una perdita di tempo irreversibile e, di conseguenza, un disagio analoghi” (v. anche, negli stessi termini, sentenza 23.10.2012 nella causa C-344/04 International Air Transport Association, dove si afferma che “il negato imbarco, la cancellazione del volo o i ritardi prolungati sono causa di gravi disagi e fastidi per i passeggeri”). Dunque la normativa comunitaria, come in precedenza brevemente richiamata, nell'identificare diverse ipotesi di gravità del ritardo, commisurate alla lunghezza della tratta, introduce una tipizzazione legale della soglia oltre la quale l'inesatto adempimento (ritardo) del vettore diviene "grave" e genera obblighi risarcitori e compensativi. In ambito più specifico, la Corte di Giustizia ha ripetutamente affermato che i passeggeri di voli ritardati di un tempo pari o superiore a tre ore possono essere assimilati ai passeggeri di voli cancellati e, pertanto, anch'essi possono reclamare il diritto alla compensazione pecuniaria previsto dall'art. 7 del Regolamento (Corte di Giustizia 19 novembre 2009, C-402-07 e C-432-07; Corte di Giustizia Grande Sezione, 26 febbraio 2013, C-11-11, con riferimento al volo con una o più coincidenze;
Corte di Giustizia 23 ottobre 2012, C-581-10, e C-629-10). Orbene, sia nel precedente, che nel presente grado di giudizio gli appellanti hanno precisato di agire onde conseguire la “compensazione pecuniaria ex artt. 6 e 7 Reg. Com. 261/2004 ... per il ritardo prolungato di oltre tre ore rispetto all'orario di arrivo programmato del volo AZ1270 con tratta Aeroporto di Napoli NO (NAP) – Aeroporto di Roma Fiumicino NA da IN (FCO) del 01.12.2022 ore 15.40”. E' noto che, secondo giurisprudenza assolutamente consolidata, in siffatta ipotesi all'istante compete un mero onere di allegazione dei presupposti che fondano la proposta domanda di indennizzo, spettando al vettore la prova contraria. Nel caso di specie l'anzidetto onere di allegazione può ritenersi correttamente assolto, ancorchè si rendano necessarie talune precisazioni. Ed invero, i documenti prodotti nel precedente grado di giudizio attestano un ritardo del volo AZ1270 di 43 minuti, contenuto entro limiti che non danno luogo a indennizzi o compensazioni. Dall'esame della produzione di parte appellante, emerge tuttavia è stat n ritardo “di oltre tre ore”, ma non dell'arrivo della e Pt_1 del all'Aeroporto di Roma Fiumicino, ove era diretto o Pt_2
AZ nsì del successivo volo per Trieste su cui avrebbero dovuto imbarcarsi, dopo essere atterrati all'Aeroporto di Roma Fiumicino, il cui arrivo a destinazione era previsto alle ore 18:35: tale ultimo volo decollava prima che i predetti passeggeri vi si potessero imbarcare, e pertanto essi erano costretti a salire sul successivo volo utile, quello delle 21:35, che sarebbe quindi giunto alla loro destinazione finale con più di tre ore di ritardo. E' quanto la difesa appellante ha chiarito in sede di precisazione delle conclusioni nella presente fase di gravame, ma la circostanza emergeva già dai documenti depositati dalla medesima nel precedente grado di giudizio, da cui si evince che il contratto, stipulato in unica soluzione con il vettore convenuto – odierno appellato, e contrassegnato da un univoco codice identificativo, comune ad entrambi i voli, prevedeva il trasporto dei predetti passeggeri da Napoli a Trieste, con scalo a Roma. L'anzidetta obbligazione è stata adempiuta con colpevole ritardo, protrattosi in misura tale da comportare il diritto alla compensazione pecuniaria prevista dalla normativa in precedenza richiamata. Non resta, pertanto, che accogliere l'appello e, per l'effetto, in totale riforma dell'impugnata sentenza, condannare l'appellata al pagamento, in favore dell'appellante, della complessiva somma di €.500,00, oltre interessi dalla domanda al soddisfo. Le spese seguono la soccombenza, e si liquidano come da dispositivo, con attribuzione al costituito avv.D'ANGELO SALVATORE per dichiarato anticipo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta come in narrativa, così provvede: accoglie l'appello e, per l'effetto, in totale riforma dell'impugnata sentenza, condanna l'appellata al pagamento, in favore dell'appellante, per la causale di cui in motivazione, della complessiva somma di €.500,00, oltre interessi dalla domanda al soddisfo;
condanna l'appellata alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, che liquida in €.600,00 per compensi ed €.107,50 per spese, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al costituito avv.D'ANGELO SALVATORE per dichiarato anticipo. Napoli, 2/12/2025 Il G.U. dr. Vincenzo Pappalardo
Il Giudice del Tribunale di Napoli, XI Sezione civile, dr. VINCENZO PAPPALARDO ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 12157 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto: appello a sentenza del Giudice di Pace
), e Parte_1 C.F._1 Parte_2
C.F._2 rappre in persona Parte_3 dell'amministratore pro tempore , rapp. e dif. P.IVA_1 dall'avv. D'ANGELO SALVATORE APPELLANTI
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2
SIM APPELLATO CONCLUSIONI L'udienza di precisazione delle conclusioni si è svolta mediante deposito di note scritte cui per brevità si rinvia. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione ritualm convenivano in giudizio la Controparte_1 proponendo appello avverso la di Pace di Napoli il 20.4.23. Esponevano in proposito che il giudice di prime cure aveva erroneamente rigettato la d ritenendo non provata la cessione in dell el credito risarcitorio vantato dalla Parte_3
e dal Pt_1 Pt_2
perc o:
“- Accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della Sentenza n. 20554/2023, resa tra le parti dal Giudice di Pace di Napoli, in persona del dott. Alfonso Maria Chieffo, all'esito del giudizio rubricato al n. R.G. 5113/2023, emessa in data 19 aprile 2023, depositata in data 20 aprile 2023, mai notificata all'odierna appellante, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: accertare l'inadempimento contrattuale di Controparte_1
in persona del suo legale rappresentante pro
[...] per l'effetto, condannare la convenuta compagnia aerea al risarcimento di tutti i danni subiti dalla parte attrice nella misura di complessivi € 500,00 (€ 250,00 a passeggero), per compensazione pecuniaria ex artt. 6 e 7 Reg. Com. 261/2004 e alla luce della sentenza interpretativa della Corte di Giustizia Europea del 19/11/2009 per il ritardo prolungato di oltre tre ore rispetto all'orario di arrivo programmato del volo AZ1270 con tratta Aeroporto di Napoli NO (NAP) – Aeroporto di Roma Fiumicino NA da IN (FCO) del 01.12.2022 ore 15.40, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal sorgere del credito fino all'effettivo soddisfo”; con vittoria di spese. Si costituiva l'appellata, che contestava l'avversa domanda, chiedendone il rigetto. Riteneva, infatti, corretta la statuizione del giudice di prime cure, ed insussistenti, in ogni caso, i presupposti per riconoscere agli appellati la compensazione pecuniaria richiesta. Terminata la fase istruttoria e precisate le conclusioni di cui in epigrafe, la causa, previa concessione dei termini ex art.352 c.p.c., è stata riservata per la decisione. Motivi della decisione La sentenza impugnata deve essere certamente riformata, nella parte renza di legittimazione passiva della mandataria
[...]
Parte_3 st'ultima ha dato prova, mediante deposito di documenti sottoscritti dai passeggeri di cui in epigrafe, che questi ultimi le hanno conferito mandato, attribuendole “il potere di rappresentanza di cui all'art. 1704 c.c. e art. 1387 e succ. c.c.” con autorizzazione a “spendere e manifestare a terzi il proprio nome e i propri dati ai sensi della normativa vigente in m ”. L'appellante era quindi titolare, per effetto dei predetti atti Parte_3 negoziali, de in danno dell'odierna appellata. Deve, perciò, prendersi in considerazione, nel merito, la domanda da quest'ultima proposta. La materia de qua è regolata in massima parte da normativa sovranazionale che appare utile brevemente richiamare. I diritti minimi dei passeggeri nei casi di negato imbarco, cancellazione e ritardo dei voli aerei, smarrimento dei bagagli, sono fissati dal Regolamento CE n. 261/2004, che pone a carico delle compagnie aeree precisi obblighi di assistenza, informazione, compensazione pecuniaria. Detto regolamento ha istituito una vera e propria "Carta dei diritti del passeggero" (direttamente applicabile negli Stati membri e rinvenibile sul sito internet dell'ENAC) relativa ai voli (di linea, charter, low cost) in partenza da un aeroporto comunitario o da un aeroporto situato in un Paese non comunitario, con destinazione per un aeroporto comunitario quando la compagnia aerea è comunitaria. La Corte di Giustizia ha altresì precisato che le discipline di cui al predetto Regolamento e alla Convenzione di Montréal sono fra loro compatibili e non si escludono l'un l'altra (Corte di Giustizia, Grande Sezione, 10.1.2006, C-344/04 International Air Transport Association, European Low Fares Airline Association / Department for Transport). Infatti, ben può l'Unione Europea prevedere una concorrente disciplina, anche migliorativa, per assicurare tutela agli interessi dei passeggeri (v. anche Cass. 1584/18 cit., che parla di “due discipline compatibili e congiuntamente applicabili, senza antinomie”). Viene quindi in rilievo l'art. 7 del Regolamento CE 261/2004, che prevede il “diritto a compensazione pecuniaria”, cd. denied-boarding compensation, predeterminando importi fissi in base alle tratte (espresse in chilometri), che la compagnia aerea deve corrispondere non solo in caso di cancellazione ma anche in caso di ritardo (oltre al rimborso del biglietto, alla riprotezione su altro volo e all'assistenza specifica): “1…i passeggeri interessati ricevono una compensazione pecuniaria pari a: a) 250 EUR per tutte le tratte aeree inferiori o pari a 1500 chilometri;
b) 400 EUR per tutte le tratte aeree intracomunitarie superiori a 1500 chilometri e per tutte le altre tratte comprese tra 1500 e 3500 chilometri;
c) 600 EUR per le tratte aeree che non rientrano nelle lettere a) o b)”. E' peraltro principio ormai consolidato che il sistema della compensazione pecuniaria operi anche nei casi di ritardo prolungato del volo oltre le tre ore rispetto all'orario di arrivo programmato, dovendosi equiparare tali casi a quelli di negato imbarco o cancellazione. Ed invero, come affermato dalla Corte di Giustizia Europea, sulla scorta del principio di parità di trattamento, “Gli artt. 5, 6 e 7 del regolamento n. 261/2004 devono essere interpretati nel senso che i passeggeri di voli ritardati possono essere assimilati ai passeggeri di voli cancellati ai fini dell'applicazione del diritto alla compensazione pecuniaria e che essi possono pertanto reclamare il diritto alla compensazione pecuniaria previsto dall'art. 7 di tale regolamento quando, a causa di un volo ritardato, subiscono una perdita di tempo pari o superiore a tre ore, ossia quando giungono alla loro destinazione finale tre ore o più dopo l'orario di arrivo originariamente previsto dal vettore aereo” (Corte di Giustizia Europea C-402/07 Sturgeon 2009). Analogame s va 6. 13
-11/11 tra e – e – CP_2 CP_3 CP_4 Cont [...]
si stabil all su rd ol CP_6
i durata pari o superiore a tre ore, i passeggeri dei voli in tal modo ritardati, analogamente ai passeggeri il cui volo iniziale sia stato cancellato
[…] dispongono di un diritto a compensazione pecuniaria ai sensi dell'art. 7 del Regolamento n. 261/2004, dal momento che subiscono una perdita di tempo irreversibile e, di conseguenza, un disagio analoghi” (v. anche, negli stessi termini, sentenza 23.10.2012 nella causa C-344/04 International Air Transport Association, dove si afferma che “il negato imbarco, la cancellazione del volo o i ritardi prolungati sono causa di gravi disagi e fastidi per i passeggeri”). Dunque la normativa comunitaria, come in precedenza brevemente richiamata, nell'identificare diverse ipotesi di gravità del ritardo, commisurate alla lunghezza della tratta, introduce una tipizzazione legale della soglia oltre la quale l'inesatto adempimento (ritardo) del vettore diviene "grave" e genera obblighi risarcitori e compensativi. In ambito più specifico, la Corte di Giustizia ha ripetutamente affermato che i passeggeri di voli ritardati di un tempo pari o superiore a tre ore possono essere assimilati ai passeggeri di voli cancellati e, pertanto, anch'essi possono reclamare il diritto alla compensazione pecuniaria previsto dall'art. 7 del Regolamento (Corte di Giustizia 19 novembre 2009, C-402-07 e C-432-07; Corte di Giustizia Grande Sezione, 26 febbraio 2013, C-11-11, con riferimento al volo con una o più coincidenze;
Corte di Giustizia 23 ottobre 2012, C-581-10, e C-629-10). Orbene, sia nel precedente, che nel presente grado di giudizio gli appellanti hanno precisato di agire onde conseguire la “compensazione pecuniaria ex artt. 6 e 7 Reg. Com. 261/2004 ... per il ritardo prolungato di oltre tre ore rispetto all'orario di arrivo programmato del volo AZ1270 con tratta Aeroporto di Napoli NO (NAP) – Aeroporto di Roma Fiumicino NA da IN (FCO) del 01.12.2022 ore 15.40”. E' noto che, secondo giurisprudenza assolutamente consolidata, in siffatta ipotesi all'istante compete un mero onere di allegazione dei presupposti che fondano la proposta domanda di indennizzo, spettando al vettore la prova contraria. Nel caso di specie l'anzidetto onere di allegazione può ritenersi correttamente assolto, ancorchè si rendano necessarie talune precisazioni. Ed invero, i documenti prodotti nel precedente grado di giudizio attestano un ritardo del volo AZ1270 di 43 minuti, contenuto entro limiti che non danno luogo a indennizzi o compensazioni. Dall'esame della produzione di parte appellante, emerge tuttavia è stat n ritardo “di oltre tre ore”, ma non dell'arrivo della e Pt_1 del all'Aeroporto di Roma Fiumicino, ove era diretto o Pt_2
AZ nsì del successivo volo per Trieste su cui avrebbero dovuto imbarcarsi, dopo essere atterrati all'Aeroporto di Roma Fiumicino, il cui arrivo a destinazione era previsto alle ore 18:35: tale ultimo volo decollava prima che i predetti passeggeri vi si potessero imbarcare, e pertanto essi erano costretti a salire sul successivo volo utile, quello delle 21:35, che sarebbe quindi giunto alla loro destinazione finale con più di tre ore di ritardo. E' quanto la difesa appellante ha chiarito in sede di precisazione delle conclusioni nella presente fase di gravame, ma la circostanza emergeva già dai documenti depositati dalla medesima nel precedente grado di giudizio, da cui si evince che il contratto, stipulato in unica soluzione con il vettore convenuto – odierno appellato, e contrassegnato da un univoco codice identificativo, comune ad entrambi i voli, prevedeva il trasporto dei predetti passeggeri da Napoli a Trieste, con scalo a Roma. L'anzidetta obbligazione è stata adempiuta con colpevole ritardo, protrattosi in misura tale da comportare il diritto alla compensazione pecuniaria prevista dalla normativa in precedenza richiamata. Non resta, pertanto, che accogliere l'appello e, per l'effetto, in totale riforma dell'impugnata sentenza, condannare l'appellata al pagamento, in favore dell'appellante, della complessiva somma di €.500,00, oltre interessi dalla domanda al soddisfo. Le spese seguono la soccombenza, e si liquidano come da dispositivo, con attribuzione al costituito avv.D'ANGELO SALVATORE per dichiarato anticipo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta come in narrativa, così provvede: accoglie l'appello e, per l'effetto, in totale riforma dell'impugnata sentenza, condanna l'appellata al pagamento, in favore dell'appellante, per la causale di cui in motivazione, della complessiva somma di €.500,00, oltre interessi dalla domanda al soddisfo;
condanna l'appellata alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, che liquida in €.600,00 per compensi ed €.107,50 per spese, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al costituito avv.D'ANGELO SALVATORE per dichiarato anticipo. Napoli, 2/12/2025 Il G.U. dr. Vincenzo Pappalardo