Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 02/03/2026, n. 1606
TAR
Sentenza 29 novembre 2024
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CS
Rigetto
Sentenza 2 marzo 2026

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  • Rigettato
    Difetto del presupposto, illogicità, sviamento, travisamento, difetto di motivazione, difetto di istruttoria, violazione della convenzione, violazione Delibera G.C. n. 1713/2000, contraddittorietà, violazione regole interpretazione contrattuale ex artt. 1362 – 1371 c.c., irragionevolezza, violazione dell'art. 216 del d.l. n. 34 del 2020, violazione dell'art. 97 Cost.

    La Corte ha ritenuto che le concessionarie abbiano utilizzato lo Stadio ME per lo svolgimento della loro attività sportiva, potendo così partecipare alle competizioni e conseguire una serie di 'incassi', direttamente collegati all'utilizzo dello Stadio. Tra questi sono compresi gli introiti derivanti dalla cessione dei diritti televisivi, che prescindono dalla presenza del pubblico. L'art. 12 della Convenzione autorizza l'uso degli impianti per la trasmissione radiofonica e televisiva, attività fonte di ricavi da computare per il canone.

  • Rigettato
    Sviamento, violazione del d. lgs. n. 9 del 2008, difetto del presupposto, illogicità, irragionevolezza, travisamento, contraddittorietà

    I proventi assicurati dalla cessione dei diritti televisivi sono correlati all'utilizzo dello Stadio, all'interno del quale si svolge l'attività delle squadre. La partecipazione alle competizioni è possibile solo con uno stadio per le partite interne. La quota dei diritti televisivi relativa al radicamento sociale tiene conto del numero di spettatori presenti e la disponibilità dello Stadio ME incide su tale voce. L'incremento dei proventi da diritti televisivi a fronte dell'azzeramento degli incassi da biglietti dimostra che i tifosi hanno sottoscritto abbonamenti pay tv.

  • Rigettato
    Sviamento, difetto del presupposto, illogicità, irragionevolezza

    Non è intervenuta alcuna modifica unilaterale della Convenzione. Il Comune ha effettuato una corretta applicazione del comma 7 dell'art. 5 della Convenzione, previa adeguata istruttoria, rideterminando il corrispettivo per l'utilizzo dello stadio.

  • Rigettato
    Incompetenza, violazione dell'art. 48 del d. lgs. n. 267 del 2000, violazione dell'art. 107 del d. lgs. n. 267 del 2000, sviamento, difetto del presupposto, violazione della l. n. 241 del 1990

    Gli atti in questione sono atti di gestione della Convenzione stipulata tra l'amministrazione e i concessionari, di competenza dirigenziale, e non costituiscono né richiedono atti di indirizzo di competenza della Giunta comunale.

  • Rigettato
    Errore di fatto, difetto del presupposto, difetto di istruttoria, travisamento, sviamento, difetto di motivazione

    Gli asseriti ricavi derivanti dallo svolgimento delle predette partite amichevoli non sono stati indicati nei bilanci della società. Il Comune, in assenza di tale indicazione documentale, non avrebbe potuto tenere conto di tali presunti incassi al fine del calcolo della riduzione del corrispettivo di concessione.

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Il provvedimento analizzato è una sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Settima, pubblicata il 2 marzo 2026, che respinge l'appello di una società calcistica contro il Comune di Milano riguardo alla rideterminazione del canone per l'uso dello Stadio G. Meazza. La società appellante ha richiesto una riduzione del canone per le stagioni 2019/2020 e 2020/2021, sostenendo che il Comune avesse erroneamente incluso i proventi da diritti televisivi nella nozione di "incassi", contravvenendo alla convenzione stipulata. Le questioni giuridiche sollevate riguardavano l'interpretazione della convenzione e la legittimità della modifica unilaterale del canone.

Il giudice ha argomentato che il Comune ha agito in conformità con le previsioni convenzionali, considerando i diritti televisivi come parte degli incassi, poiché la trasmissione delle partite è stata autorizzata dalla convenzione stessa. La sentenza ha sottolineato che la riduzione del canone deve riflettere il riequilibrio delle obbligazioni patrimoniali in caso di eventi esterni non imputabili al concessionario. Inoltre, il giudice ha ritenuto che non vi fosse stata alcuna modifica unilaterale della convenzione, ma solo un'applicazione corretta delle sue disposizioni. Pertanto, l'appello è stato respinto, confermando la legittimità dell'operato del Comune.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 02/03/2026, n. 1606
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 1606
    Data del deposito : 2 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo