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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XVII, sentenza 06/02/2026, n. 723 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 723 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 723/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 17, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
PANNULLO NICOLA, Presidente
RO RG, EL
AJELLO ROBERTA, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2843/2024 depositato il 07/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2063/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 30
e pubblicata il 13/02/2024 Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720210126357250000 IMU 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 532/2026 depositato il
02/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso introduttivo ritualmente notificato all'ente locale Roma Capitale ed alla Agenzia delle Entrate-
Riscossione, il sig. Ricorrente_1 impugnava la sentenza n. 2063/2024 dell'8.2.2024, con la quale la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma rigettava la domanda di annullamento della cartella di pagamento n. 09720210126357250000 - notificata il 4.7.2022 a mezzo pec
-, avente ad oggetto la richiesta di pagamento di euro 21.072,47 a titolo di IMU relativa all'anno 2013.
A tal fine, premesso:
- di aver ereditato, unitamente ai germani Nominativo_1 e Nominativo_2, il patrimonio facente capo alla madre, sig.ra VO, deceduta in data 24.3.2020 la Sig.ra (la “de cuius”);
- che, in data 4.7.2022, gli veniva notificata la cartella di pagamento n. 097 2021 0126357250000, con cui veniva intimato il pagamento di euro 21.072,47 a titolo di IMU anno 2013, interessi e sanzioni;
- che nella cartella veniva indicato, quale atto prodromico, l'avviso di accertamento n. 13808, asseritamente notificato alla de cuius in data 8.8.2018;
- che la cartella veniva impugnata innanzi la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma eccependo:
1) la nullità dell'atto per carenza del requisito soggettivo, non potendo essere ritenuto esso ricorrente soggetto passivo dell'imposta IMU per l'annualità 2013, non avendo avuto in tale annualità la proprietà dei beni immobili tassati;
2) la prescrizione del credito;
- che l'adita Corte, con la sentenza n. 2063 del 2024, rigettava il ricorso proposto con una motivazione palesemente illegittima ed apparente, riguardando con ogni evidenza una vicenda completamente differente;
tutto ciò premesso, eccepiva la nullità della sentenza per motivazione assente, essendo quest'ultima relativa ad una vicenda tributaria (segnatamente: la contestazione di un credito IVA maturato nell'anno d'imposta 2016) del tutto distonica rispetto all'oggetto dell'avviso IMU impugnato.
Ribadiva, quindi, quanto dedotto nella originaria domanda introduttiva della lite, deducendo la invalidità della cartella di pagamento:
1) per carenza del requisito soggettivo, non potendo essere ritenuto esso appellante soggetto passivo dell'imposta IMU per l'annualità 2013, non avendo avuto in tale annualità la proprietà dei beni immobili tassati;
2) per l'omessa notifica del prodromico avviso di accertamento;
3) per la prescrizione del credito.
Instauratosi il contraddittorio, provvedevano a costituirsi in giudizio entrambi gli enti appellati.
Peraltro, mentre l'Agenzia delle Entrate-Riscossione si limitava ad eccepire il proprio difetto di legittimazione passiva, Roma Capitale ribadiva quanto già sostenuto nel primo grado del giudizio ovvero la legittimità della cartella impugnata, in ragione sia della qualità di soggetto passivo di imposta assunta dall'appellante a seguito della accettazione della eredità della madre, sig.ra VO , intestataria dell'avviso sotteso all'atto impugnato, sia della notifica alla de cuius, a mezzo raccomandata A/R n.
78714570935-0 – cui seguiva c.a.d. n. 668268558912 dell'8.8.2018 - del prodromico avviso di accertamento
IMU n. 13808, la cui pretesa tributaria si consolidava in ragione dell'acquiescenza prestata dalla contribuente.
La controversia veniva, quindi, discussa all'udienza del 28.1.2026, all'esito della quale la Corte, sentite le parti e verificata la sussistenza delle condizioni di ammissibilità, decideva come da dispositivo sulla scorta degli atti e dei documenti legittimamente prodotti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In primo luogo, in accoglimento della eccezione sollevata dall'appellante (e su cui convergevano anche i due enti convenuti), va senz'altro dichiarata la nullità della gravata sentenza, stante l'evidente violazione della disciplina prevista dagli artt. 36, comma 2, n. 4, d.lvo 546/1992, 132, comma 2, n. 4, e 118 c.p.c. in materia di motivazione delle decisioni giurisdizionali. Invero, la motivazione posta a fondamento della pronuncia n. 2063/2024 dell'8.2.2024, con la quale la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma rigettava la domanda di annullamento della cartella di pagamento n. 09720210126357250000, inerendo ad una vicenda tributaria (segnatamente: la contestazione di un credito IVA maturato nell'anno d'imposta 2016) del tutto distonica rispetto all'oggetto dell'avviso IMU impugnato, deve ritenersi del tutto assente.
Per il resto l'appello è infondato.
Non coglie nel segno l'eccezione di difetto di legittimazione passiva dell'appellante rispetto alla pretesa tributaria per non avere avuto, nell'anno 2013, la titolarità dei beni immobili tassati. Invero, dalla documentazione prodotta dalle parti chiaramente si evince che il sig. Ricorrente_1, a seguito di formale accettazione della eredità, assumeva la titolarità dei beni posseduti in vita dalla propria madre, tra cui quelli dedotti nella cartella di pagamento n. 09720210126357250000.
Destituita di fondamento, inoltre, si appalesa la dedotta nullità dell'atto impugnato sollevata in ordine alla omessa notifica dell'avviso ad esso prodromico. Sul punto, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 10012 del 15.4.2021, hanno ribadito il principio secondo il quale la invalidità o la inesistenza della notifica di un atto presupposto inficia gli atti successivi determinando la nullità degli stessi (testualmente:
“In materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario,
l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato. Poiché tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dall'art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, di impugnare solo l'atto consequenziale notificatogli (avviso di mora, cartella di pagamento, avviso di liquidazione), facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto
(nell'ordine, cartella di pagamento, avviso di accertamento o avviso di liquidazione) non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria spetterà al giudice di merito, interpretando la domanda, verificare la scelta compiuta dal contribuente, con la conseguenza che, nel primo caso, dovrà verificare solo la sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell'atto consequenziale (con eventuale estinzione della pretesa tributaria a seconda se i termini di decadenza siano o meno decorsi), nel secondo la pronuncia dovrà riguardare l'esistenza, o no, di tale pretesa”). E', dunque, senz'altro consentito al contribuente di impugnare un atto esattoriale al fine esclusivo di far valere la mancata/irrituale notificazione dell'atto impositivo prodromico alla medesima, senza contestualmente aggredire l'atto stesso sotto altri profili di invalidità formale ovvero per la sua infondatezza nel merito, non sussistendo dunque alcun onere processuale della parte ricorrente al riguardo. Pertanto, poiché dalla documentazione prodotta dalla Roma Capitale si evince che, nel caso in esame, il credito erariale venne fatto valere notificando alla de cuius, in data 8.8.2018, l'avviso di accertamento IMU n. 13808, non può non pervenirsi ad una declaratoria di infondatezza della dedotta nullità procedimentale.
In ordine alla eccepita prescrizione, poi, la Suprema Corte ha precisato che l'atto impositivo non opposto non può “assimilarsi ad un titolo giudiziale”, in quanto “formato unilateralmente dallo stesso ente”, “motivo per cui non può applicarsi al credito ivi contenuto la prescrizione decennale conseguente ad una sentenza di condanna passata in giudicato” (v. Cass. sez. un. civ., sent. n. 23397 del 17.11.2016). La prescrizione ordinaria, dunque, è applicabile solo quando vi è stata una verifica giurisdizionale, un provvedimento del
Giudice che definisce la lite. In sintesi: “solo l'accertamento giudiziale può determinare l'allungamento del periodo prescrizionale del credito e ciò per effetto dell'intervento del sindacato del giudice che ha verificato la fondatezza della pretesa azionata”. Pertanto potrà essere applicata la prescrizione decennale solo nel caso in cui sia stata già proposta opposizione avverso la pretesa erariale ed il ricorso sia stato già rigettato con sentenza passata in giudicato. Al contrario, laddove il contribuente, come nel caso in esame, non abbia proposto opposizione all'avviso di accertamento, ma abbia ricevuto, successivamente, la notifica di una cartella di pagamento, in tal caso “anche se l'avviso di accertamento è divenuto definitivo e non più impugnabile, il termine di prescrizione segue quello del tributo richiamato nell'avviso stesso”. Insomma, “la scadenza del termine per proporre opposizione all'avviso di accertamento pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. “conversione” del termine di prescrizione breve in quello ordinario
(decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato” (in tal senso, da ultimo, v. Cass. civ., ord. n. 7409 del 17.3.2020). Ed allora, poiché nel caso in esame la cartella impugnata veniva notificata a distanza di non più di cinque anni – tale è il termine di prescrizione previsto per legge per i tributi locali– dall'ultimo atto interruttivo della prescrizione (da individuarsi nell'avviso di accertamento), deve ritenersi che tale termine prescrizionale non sia affatto decorso.
Né può ritenersi invalida la notifica della impugnata cartella, perché effettuata presso il domicilio dell'erede.
Sul punto, invero, la Corte di Cassazione ha precisato che è valida la notifica della cartella esattoriale effettuata direttamente all'erede e non, impersonalmente e collettivamente, all'ultimo domicilio del defunto, dal momento che, in caso di decesso di un contribuente, anche se gli eredi non hanno comunicato il proprio domicilio fiscale, ai sensi dell'art. 65 d.P.R. 600/1973, è comunque valida la notifica dell'atto impositivo effettuata direttamente a uno di essi, essendo la notificazione impersonale e collettiva agli eredi una mera facoltà dell'ufficio, la cui mancanza non determina la nullità della notifica eseguita direttamente nei confronti di un singolo erede.
L'appello va, pertanto, senz'altro respinto.
La condanna al pagamento delle spese dei due gradi di giudizio segue la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO dichiara la nullità della sentenza di primo grado;
rigetta l'appello del contribuente e, per l'effetto, conferma la cartella impugnata. Condanna
l'appellante al pagamento, in favore del Comune di Roma, delle spese di lite del primo grado in
€ 1.500,00 e del secondo grado in € 2000,00, oltre agli oneri di legge. Così deciso in Roma il 28 gennaio
2026 Il relatore Marotta Il Presidente Pannullo
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 17, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
PANNULLO NICOLA, Presidente
RO RG, EL
AJELLO ROBERTA, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2843/2024 depositato il 07/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2063/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 30
e pubblicata il 13/02/2024 Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720210126357250000 IMU 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 532/2026 depositato il
02/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso introduttivo ritualmente notificato all'ente locale Roma Capitale ed alla Agenzia delle Entrate-
Riscossione, il sig. Ricorrente_1 impugnava la sentenza n. 2063/2024 dell'8.2.2024, con la quale la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma rigettava la domanda di annullamento della cartella di pagamento n. 09720210126357250000 - notificata il 4.7.2022 a mezzo pec
-, avente ad oggetto la richiesta di pagamento di euro 21.072,47 a titolo di IMU relativa all'anno 2013.
A tal fine, premesso:
- di aver ereditato, unitamente ai germani Nominativo_1 e Nominativo_2, il patrimonio facente capo alla madre, sig.ra VO, deceduta in data 24.3.2020 la Sig.ra (la “de cuius”);
- che, in data 4.7.2022, gli veniva notificata la cartella di pagamento n. 097 2021 0126357250000, con cui veniva intimato il pagamento di euro 21.072,47 a titolo di IMU anno 2013, interessi e sanzioni;
- che nella cartella veniva indicato, quale atto prodromico, l'avviso di accertamento n. 13808, asseritamente notificato alla de cuius in data 8.8.2018;
- che la cartella veniva impugnata innanzi la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma eccependo:
1) la nullità dell'atto per carenza del requisito soggettivo, non potendo essere ritenuto esso ricorrente soggetto passivo dell'imposta IMU per l'annualità 2013, non avendo avuto in tale annualità la proprietà dei beni immobili tassati;
2) la prescrizione del credito;
- che l'adita Corte, con la sentenza n. 2063 del 2024, rigettava il ricorso proposto con una motivazione palesemente illegittima ed apparente, riguardando con ogni evidenza una vicenda completamente differente;
tutto ciò premesso, eccepiva la nullità della sentenza per motivazione assente, essendo quest'ultima relativa ad una vicenda tributaria (segnatamente: la contestazione di un credito IVA maturato nell'anno d'imposta 2016) del tutto distonica rispetto all'oggetto dell'avviso IMU impugnato.
Ribadiva, quindi, quanto dedotto nella originaria domanda introduttiva della lite, deducendo la invalidità della cartella di pagamento:
1) per carenza del requisito soggettivo, non potendo essere ritenuto esso appellante soggetto passivo dell'imposta IMU per l'annualità 2013, non avendo avuto in tale annualità la proprietà dei beni immobili tassati;
2) per l'omessa notifica del prodromico avviso di accertamento;
3) per la prescrizione del credito.
Instauratosi il contraddittorio, provvedevano a costituirsi in giudizio entrambi gli enti appellati.
Peraltro, mentre l'Agenzia delle Entrate-Riscossione si limitava ad eccepire il proprio difetto di legittimazione passiva, Roma Capitale ribadiva quanto già sostenuto nel primo grado del giudizio ovvero la legittimità della cartella impugnata, in ragione sia della qualità di soggetto passivo di imposta assunta dall'appellante a seguito della accettazione della eredità della madre, sig.ra VO , intestataria dell'avviso sotteso all'atto impugnato, sia della notifica alla de cuius, a mezzo raccomandata A/R n.
78714570935-0 – cui seguiva c.a.d. n. 668268558912 dell'8.8.2018 - del prodromico avviso di accertamento
IMU n. 13808, la cui pretesa tributaria si consolidava in ragione dell'acquiescenza prestata dalla contribuente.
La controversia veniva, quindi, discussa all'udienza del 28.1.2026, all'esito della quale la Corte, sentite le parti e verificata la sussistenza delle condizioni di ammissibilità, decideva come da dispositivo sulla scorta degli atti e dei documenti legittimamente prodotti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In primo luogo, in accoglimento della eccezione sollevata dall'appellante (e su cui convergevano anche i due enti convenuti), va senz'altro dichiarata la nullità della gravata sentenza, stante l'evidente violazione della disciplina prevista dagli artt. 36, comma 2, n. 4, d.lvo 546/1992, 132, comma 2, n. 4, e 118 c.p.c. in materia di motivazione delle decisioni giurisdizionali. Invero, la motivazione posta a fondamento della pronuncia n. 2063/2024 dell'8.2.2024, con la quale la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma rigettava la domanda di annullamento della cartella di pagamento n. 09720210126357250000, inerendo ad una vicenda tributaria (segnatamente: la contestazione di un credito IVA maturato nell'anno d'imposta 2016) del tutto distonica rispetto all'oggetto dell'avviso IMU impugnato, deve ritenersi del tutto assente.
Per il resto l'appello è infondato.
Non coglie nel segno l'eccezione di difetto di legittimazione passiva dell'appellante rispetto alla pretesa tributaria per non avere avuto, nell'anno 2013, la titolarità dei beni immobili tassati. Invero, dalla documentazione prodotta dalle parti chiaramente si evince che il sig. Ricorrente_1, a seguito di formale accettazione della eredità, assumeva la titolarità dei beni posseduti in vita dalla propria madre, tra cui quelli dedotti nella cartella di pagamento n. 09720210126357250000.
Destituita di fondamento, inoltre, si appalesa la dedotta nullità dell'atto impugnato sollevata in ordine alla omessa notifica dell'avviso ad esso prodromico. Sul punto, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 10012 del 15.4.2021, hanno ribadito il principio secondo il quale la invalidità o la inesistenza della notifica di un atto presupposto inficia gli atti successivi determinando la nullità degli stessi (testualmente:
“In materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario,
l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato. Poiché tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dall'art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, di impugnare solo l'atto consequenziale notificatogli (avviso di mora, cartella di pagamento, avviso di liquidazione), facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto
(nell'ordine, cartella di pagamento, avviso di accertamento o avviso di liquidazione) non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria spetterà al giudice di merito, interpretando la domanda, verificare la scelta compiuta dal contribuente, con la conseguenza che, nel primo caso, dovrà verificare solo la sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell'atto consequenziale (con eventuale estinzione della pretesa tributaria a seconda se i termini di decadenza siano o meno decorsi), nel secondo la pronuncia dovrà riguardare l'esistenza, o no, di tale pretesa”). E', dunque, senz'altro consentito al contribuente di impugnare un atto esattoriale al fine esclusivo di far valere la mancata/irrituale notificazione dell'atto impositivo prodromico alla medesima, senza contestualmente aggredire l'atto stesso sotto altri profili di invalidità formale ovvero per la sua infondatezza nel merito, non sussistendo dunque alcun onere processuale della parte ricorrente al riguardo. Pertanto, poiché dalla documentazione prodotta dalla Roma Capitale si evince che, nel caso in esame, il credito erariale venne fatto valere notificando alla de cuius, in data 8.8.2018, l'avviso di accertamento IMU n. 13808, non può non pervenirsi ad una declaratoria di infondatezza della dedotta nullità procedimentale.
In ordine alla eccepita prescrizione, poi, la Suprema Corte ha precisato che l'atto impositivo non opposto non può “assimilarsi ad un titolo giudiziale”, in quanto “formato unilateralmente dallo stesso ente”, “motivo per cui non può applicarsi al credito ivi contenuto la prescrizione decennale conseguente ad una sentenza di condanna passata in giudicato” (v. Cass. sez. un. civ., sent. n. 23397 del 17.11.2016). La prescrizione ordinaria, dunque, è applicabile solo quando vi è stata una verifica giurisdizionale, un provvedimento del
Giudice che definisce la lite. In sintesi: “solo l'accertamento giudiziale può determinare l'allungamento del periodo prescrizionale del credito e ciò per effetto dell'intervento del sindacato del giudice che ha verificato la fondatezza della pretesa azionata”. Pertanto potrà essere applicata la prescrizione decennale solo nel caso in cui sia stata già proposta opposizione avverso la pretesa erariale ed il ricorso sia stato già rigettato con sentenza passata in giudicato. Al contrario, laddove il contribuente, come nel caso in esame, non abbia proposto opposizione all'avviso di accertamento, ma abbia ricevuto, successivamente, la notifica di una cartella di pagamento, in tal caso “anche se l'avviso di accertamento è divenuto definitivo e non più impugnabile, il termine di prescrizione segue quello del tributo richiamato nell'avviso stesso”. Insomma, “la scadenza del termine per proporre opposizione all'avviso di accertamento pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. “conversione” del termine di prescrizione breve in quello ordinario
(decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato” (in tal senso, da ultimo, v. Cass. civ., ord. n. 7409 del 17.3.2020). Ed allora, poiché nel caso in esame la cartella impugnata veniva notificata a distanza di non più di cinque anni – tale è il termine di prescrizione previsto per legge per i tributi locali– dall'ultimo atto interruttivo della prescrizione (da individuarsi nell'avviso di accertamento), deve ritenersi che tale termine prescrizionale non sia affatto decorso.
Né può ritenersi invalida la notifica della impugnata cartella, perché effettuata presso il domicilio dell'erede.
Sul punto, invero, la Corte di Cassazione ha precisato che è valida la notifica della cartella esattoriale effettuata direttamente all'erede e non, impersonalmente e collettivamente, all'ultimo domicilio del defunto, dal momento che, in caso di decesso di un contribuente, anche se gli eredi non hanno comunicato il proprio domicilio fiscale, ai sensi dell'art. 65 d.P.R. 600/1973, è comunque valida la notifica dell'atto impositivo effettuata direttamente a uno di essi, essendo la notificazione impersonale e collettiva agli eredi una mera facoltà dell'ufficio, la cui mancanza non determina la nullità della notifica eseguita direttamente nei confronti di un singolo erede.
L'appello va, pertanto, senz'altro respinto.
La condanna al pagamento delle spese dei due gradi di giudizio segue la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO dichiara la nullità della sentenza di primo grado;
rigetta l'appello del contribuente e, per l'effetto, conferma la cartella impugnata. Condanna
l'appellante al pagamento, in favore del Comune di Roma, delle spese di lite del primo grado in
€ 1.500,00 e del secondo grado in € 2000,00, oltre agli oneri di legge. Così deciso in Roma il 28 gennaio
2026 Il relatore Marotta Il Presidente Pannullo