Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XVII, sentenza 06/02/2026, n. 723
CGT2
Sentenza 6 febbraio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Nullità della sentenza di primo grado per motivazione assente

    La Corte ha accolto l'eccezione di nullità della sentenza di primo grado, riconoscendo che la motivazione era palesemente estranea alla controversia IMU.

  • Rigettato
    Carenza del requisito soggettivo

    La Corte ha rigettato questa eccezione, ritenendo che l'appellante fosse diventato titolare dei beni a seguito di accettazione dell'eredità della madre.

  • Rigettato
    Omessa notifica dell'avviso di accertamento prodromico

    La Corte ha rigettato questa eccezione, ritenendo che la notifica dell'avviso di accertamento alla de cuius fosse avvenuta regolarmente.

  • Rigettato
    Prescrizione del credito

    La Corte ha rigettato questa eccezione, ritenendo che il termine di prescrizione per i tributi locali non fosse decorso, non essendo intervenuto un titolo giudiziale e dovendosi considerare l'avviso di accertamento come ultimo atto interruttivo nel termine di prescrizione quinquennale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XVII, sentenza 06/02/2026, n. 723
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
    Numero : 723
    Data del deposito : 6 febbraio 2026

    Testo completo