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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 05/11/2025, n. 11198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11198 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 5781/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
QUARTA SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa IU ET ha pronunciato, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note in sostituzione dell'udienza, la seguente
SENTENZA ex art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. r.g. 5781/2024 promossa da:
, , Parte_1 Parte_2 [...]
, , Parte_3 Parte_4
, , Parte_5 Parte_6
, , Parte_7 Parte_8 [...]
, , tutti elettivamente Parte_9 Parte_10
domiciliati in Roma, alla Via Bruno de Finetti n. 154 presso lo studio dell'Avv. Valeria Fraboni e dell'Avv. Claudio Grisogoni, che li rappresentano e difendono, congiuntamente e/o disgiuntamene, per procura in atti,
RICORRENTE
1 CONTRO in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1
rappresentata e difesa, dall'Avv. Francesca Forte, per procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso l'Ufficio Legale medesimo in
Roma, Via Calderon de la Barca n. 87;
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente depositato, , Parte_1
Parte_2 Parte_3
, , ,
[...] Parte_4 Parte_5
, , Parte_6 Parte_7
, Parte_8 Parte_9 Pt_10
, convenivano in giudizio l chiedendo a questo
[...] CP_1
Tribunale di accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo
Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione reietta, accogliere il presente ricorso e per l'effetto: - In via principale: accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti (nei giorni in cui osservano un turno di lavoro superiore alle 6 ore) sin dal mese di marzo 2017 ad usufruire del servizio mensa e a percepire tra le “soluzioni alternative” alla mensa i buoni pasto nella misura di Euro 7,00 per ogni giorno di lavoro prestato senza fruizione del servizio mensa, e per l'effetto: 1) condannare l al risarcimento dei danni subiti da marzo CP_1
2017 ad oggi per tutti i giorni in cui i lavoratori – che non hanno usufruito della mensa per le motivazioni esposte nel presente atto –
2 avrebbero avuto diritto a percepire i buoni pasto e non sono stati loro corrisposti, come da conteggi allegati e dunque corrispondere alla sig.ra : €. 5.531,12; alla sig.ra Parte_1 Parte_2
: €. 6.490,68; alla sig.ra : €. 5.950,00; Parte_3
al sig. : €. 4.749,92; al sig. : €. Parte_4 Parte_5
7.622,44; al sig. : €. 7.679,00; al sig. Parte_6 [...]
: €. 5.119,80; al sig. €. 6.186,04; al Parte_7 Parte_8
sig. : €. 6.515,04; al sig. : €. Parte_9 Parte_10
5.020,40, o le somme maggiori o minori che risulteranno in applicazione delle norme di legge e collettive o che l'Ill.mo Giudice adito riterrà di giustizia, oltre il danno da svalutazione ed interessi sulle somme rivalutate;
2) condannare altresì stante il CP_1
riconoscimento del diritto al servizio mensa e a percepire tra le
“soluzioni alternative” alla mensa i buoni pasto, a corrispondere ai ricorrenti i buoni pasto sostitutivi della Mensa, nella misura di Euro
7,00 (valore nominale del singolo buono pasto) per ogni giorno di lavoro prestato senza fruizione del servizio mensa;
- In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre Cassa di Previdenza da distrarsi in favore dei sottoscritti difensori che si dichiarano antistatari.”.
A sostegno di queste conclusioni i ricorrenti, premettendo di essere dipendenti di deducevano che a far data dal 06.03.2017 CP_1
l'orario di lavoro settimanale era stato portato da 36 a 38 ore
3 settimanali e quindi avevano iniziato ad osservare in alcuni giorni turni di lavoro superiore alle 6 ore;
allegavano che i turni sono di 6,30 ore giornaliere dal lunedì al venerdì o 6,20 dal lunedì al sabato, riportando i turni osservati dai singoli ricorrenti. Quindi deducevano che l'art. 32 Contro del CCNL applicabile prevede che l deve erogare il pranzo e la cena tramite il servizio mensa o adeguate soluzioni alternative, che tale servizio di fatto non viene erogato adeguatamente in quanto i dipendenti svolgono servizio pubblico che non può essere sospeso arbitrariamente per cui i pasti risulterebbero insufficienti e non idonei a soddisfare le esigenze dei lavorati in servizio, e comunque le strutture mensa sarebbero inadeguate ad offrire a tutti il servizio e lontane dalle zone di lavoro e non raggiungibili dai lavoratori.
Deducevano che la disciplina pattizia prevede la garanzia dell'esercizio del diritto di mensa almeno con adeguate soluzioni alternative, ossia con l'erogazione dei buoni pasto, modalità sostitutive necessarie Contro secondo i ricorrenti in considerazione del fatto che l opera su un territorio vasto e non sarebbe possibile aprire mense in ogni zona Contro servita dall e della inconciliabilità del tipo di servizio pubblico prestato dai lavoratori. Deducevano in conclusione di non aver potuto usufruire di alcun servizio mensa interno o esterno e di non aver potuto godere dei buoni pasto.
Fissata l'udienza di comparizione delle parti, si costituiva in giudizio l' sostenendo di aver sempre garantito il servizio mensa sia CP_1
4 interno sia esterno ai lavoratori che superano le sei ore di lavoro giornaliere e ciò già prima dell'entrata in vigore del nuovo orario di lavoro;
eccepiva la carenza di gravi omissioni e carenze dell'atto introduttivo non avendo i ricorrenti fornito la prova del diritto dei lavoratori al buono pasto, del danno e del quantum del petitum.
Deduceva altresì che l'art. 32 del CCNL non prevede né i CP_2
buoni pasto né alcuna indennità sostitutiva e l'assenza di prova in ordine alla impossibilità di accedere ai servizi previsti per insufficienza dei pasti o per le modalità itineranti dell'attività dei dipendenti.
Contestava i conteggi, eccepiva la prescrizione e chiedeva il rigetto del ricorso.
All'udienza del 18.11.2024 la causa veniva rinviata per discussione al
25.06.2025; all'udienza del 25.06.2025 la causa veniva rinviata per discussione con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. al 20.10.2025.
All'esito del deposito delle note in sostituzione di udienza, la causa viene decisa con la presente sentenza.
***
Il ricorso è infondato e dovrà, quindi, essere respinto per le ragioni di seguito esposte.
I ricorrenti agiscono per il riconoscimento del diritto ad usufruire sin dal mese di marzo 2017 del servizio mensa e del diritto a percepire i buoni pasto quale soluzione alternativa al servizio mensa.
5 Ciò sul presupposto che di tale servizio, di fatto, i lavoratori in questione non avrebbero usufruito o per la natura itinerante dell'attività svolta o perché i pasti erogati presso le mense e/o le strutture convenzionate (bar/tavola calda) sarebbero insufficienti e non idonei a soddisfare le esigenze dei lavoratori.
Il CCNL Servizi Ambientali applicato al caso di specie stabilisce (art. 32 lett. H) che: “nelle Aziende in cui non opera il servizio di mensa interna, saranno individuate adeguate soluzioni alternative, ivi comprese convenzioni con attività di ristoro esterne, previo esame congiunto con i soggetti sindacali competenti individuati nell'art. 1 del presente CCNL. L'irrealizzabilità del servizio mensa non può determinare la corresponsione di indennità sostitutive”. Controp Ciò posto ha sostenuto di contro di aver garantito il servizio mensa sia interno che esterno in ossequio al dettato del CCNL
Utilitalia, al D. Lgs. 66/2003 che recepisce la normativa comunitaria e, quindi, garantendolo a coloro che superano il limite giornaliero di sei ore, già prima dell'entrata in vigore del nuovo orario di lavoro di cui all'OdS n. 15/2017 e ha dedotto che a nessun dipendente è stato negato un pasto (perché esauriti) né presso le mense delle sedi aziendali né presso i servizi convenzionati di mensa diffusa su tutto il territorio della Capitale.
Orbene in relazione alla sostenuta generica impossibilità dei lavoratori itineranti di accedere al servizio mensa, ciascun ricorrente avrebbe
6 dovuto allegare e dimostrare che in ragione della distanza tra il luogo dove prestava e si svolgeva la propria attività e i luoghi dove erano ubicate la mensa o gli esercizi convenzionati (o in ragione di altri fattori) l'accesso ai medesimi era eccessivamente gravoso o addirittura impossibile.
Nulla di tutto ciò viene dedotto e provato mancando nel ricorso qualunque asserzione relativa al luogo in cui i ricorrenti prestano servizio e alla distanza tra questa e le zone coperte dal servizio mensa o dai locali convenzionati;
né può essere demandato al Giudice desumere tali dati dalle buste paga in atto e dai documenti allegati sopperendo alle carenze di allegazione dei ricorrenti.
L'impossibilità nel ricorso viene fatta discendere infatti dalla mera natura itinerante e di servizio pubblico dell'attività svolta che di per sé non prova che i lavoratori non abbia avuto accesso alle mense interne ed esterne.
Quanto alla affermazione per la quale “…il numero dei pasti annui previsti contrattualmente con le aziende erogatrici del servizio mensa è insufficiente a coprire il numero degli aventi diritto e comunque le strutture mensa sono inadeguate ad offrire il servizio a tutti..” tale deduzione è rimasta altrettanto indimostrata.
I ricorrenti avrebbero dovuto allegare e provare che allorchè si erano apprestati a richiedere il pasto presso il servizio di mensa aziendale o
7 presso gli esercizi convenzionati lo stesso era stato rifiutato in ragione dell'esaurimento dei pasti e/o della mancanza oggettiva di pasti.
Né tale prova può essere data sulla base dei numeri indicati nei bandi di gara e allegando astrattamente che i pasti previsti dai bandi siano inferiori al numero dei dipendenti perché l'inadempimento deve essere valutato in concreto e non supposto sulla base delle cifre indicate nelle convenzioni;
oltretutto nel ricorso non si deduce né il numero dei Controp dipendenti di né dei dipendenti titolari in astratto del diritto alla mensa per suffragare la dedotta insufficienza dei pasti.
Del resto gli stessi ricorrenti deducono nelle note conclusive che oggetto della domanda non è la monetizzazione dei buoni pasto né il corrispettivo indennizzo in denaro ma il risarcimento del danno per non aver consentito ai lavoratori di usufruire del servizio mensa e non aver riconosciuto tale diritto nei giorni in cui esso sarebbe spettato, danno che tuttavia non è stato provato per le ragioni sopra esposte.
Conseguentemente non può neppure essere riconosciuto il diritto al buono pasto, ove fosse in astratto previsto dal contratto collettivo.
Va infatti ribadito che (v. Cassazione con la pronuncia n. 21440/24) “il diritto alla fruizione del buono pasto non ha natura retributiva ma costituisce una erogazione di carattere assistenziale, collegata al rapporto di lavoro da un nesso meramente occasionale, avente il fine di conciliare le esigenze di servizio con le esigenze quotidiane del lavoratore;
proprio per la suindicata natura il diritto al buono pasto è
8 strettamente collegato alle disposizioni della contrattazione collettiva che lo prevedono”.
L'unica fonte di tale diritto è pertanto il contratto collettivo applicato e nel caso di specie il CCNL non attribuisce alcun diritto al CP_2
buono pasto, prevedendo esclusivamente il servizio mensa interno, ovvero soluzioni alternative che l'azienda ha dimostrato di aver adottato (mensa diffusa).
Va infine condiviso quanto statuito già da questo Tribunale con la sentenza n. 7088/2025 Dott. Casari (che qui si richiama) in ordine alla esclusione di un indennizzo economico per equivalente del valore del pasto laddove afferma che “Ebbene, pur potendosi richiamare anche nell'interpretazione delle norme collettive il principio di buona fede
(anche in questo caso si va oltre le allegazioni attoree), i numerosi bandi e le aste deserte richiamate in ricorso, le proroghe dei contratti in corso per tamponare la situazione di insufficienza del servizio mensa solo in minima parte assicurato, testimoniano che l'azienda si è trovata in situazione di oggettiva “irrealizzabilità” di un servizio mensa adeguato, il che, a norma della parte finale dell'indicata lettera
H, esclude una sua responsabilità in termini di indennizzo economico per equivalente del valore del pasto”.
Il ricorso pertanto deve essere rigettato e le spese devono essere compensate in ragione dei contrasti giurisprudenziali in materia di diritto alla mensa e diritto ai buoni pasto.
9
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così dispone: rigetta il ricorso;
compensa le spese di lite.
Roma, 5 novembre 2025
Il Giudice
IU ET
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
QUARTA SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa IU ET ha pronunciato, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note in sostituzione dell'udienza, la seguente
SENTENZA ex art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. r.g. 5781/2024 promossa da:
, , Parte_1 Parte_2 [...]
, , Parte_3 Parte_4
, , Parte_5 Parte_6
, , Parte_7 Parte_8 [...]
, , tutti elettivamente Parte_9 Parte_10
domiciliati in Roma, alla Via Bruno de Finetti n. 154 presso lo studio dell'Avv. Valeria Fraboni e dell'Avv. Claudio Grisogoni, che li rappresentano e difendono, congiuntamente e/o disgiuntamene, per procura in atti,
RICORRENTE
1 CONTRO in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1
rappresentata e difesa, dall'Avv. Francesca Forte, per procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso l'Ufficio Legale medesimo in
Roma, Via Calderon de la Barca n. 87;
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente depositato, , Parte_1
Parte_2 Parte_3
, , ,
[...] Parte_4 Parte_5
, , Parte_6 Parte_7
, Parte_8 Parte_9 Pt_10
, convenivano in giudizio l chiedendo a questo
[...] CP_1
Tribunale di accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo
Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione reietta, accogliere il presente ricorso e per l'effetto: - In via principale: accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti (nei giorni in cui osservano un turno di lavoro superiore alle 6 ore) sin dal mese di marzo 2017 ad usufruire del servizio mensa e a percepire tra le “soluzioni alternative” alla mensa i buoni pasto nella misura di Euro 7,00 per ogni giorno di lavoro prestato senza fruizione del servizio mensa, e per l'effetto: 1) condannare l al risarcimento dei danni subiti da marzo CP_1
2017 ad oggi per tutti i giorni in cui i lavoratori – che non hanno usufruito della mensa per le motivazioni esposte nel presente atto –
2 avrebbero avuto diritto a percepire i buoni pasto e non sono stati loro corrisposti, come da conteggi allegati e dunque corrispondere alla sig.ra : €. 5.531,12; alla sig.ra Parte_1 Parte_2
: €. 6.490,68; alla sig.ra : €. 5.950,00; Parte_3
al sig. : €. 4.749,92; al sig. : €. Parte_4 Parte_5
7.622,44; al sig. : €. 7.679,00; al sig. Parte_6 [...]
: €. 5.119,80; al sig. €. 6.186,04; al Parte_7 Parte_8
sig. : €. 6.515,04; al sig. : €. Parte_9 Parte_10
5.020,40, o le somme maggiori o minori che risulteranno in applicazione delle norme di legge e collettive o che l'Ill.mo Giudice adito riterrà di giustizia, oltre il danno da svalutazione ed interessi sulle somme rivalutate;
2) condannare altresì stante il CP_1
riconoscimento del diritto al servizio mensa e a percepire tra le
“soluzioni alternative” alla mensa i buoni pasto, a corrispondere ai ricorrenti i buoni pasto sostitutivi della Mensa, nella misura di Euro
7,00 (valore nominale del singolo buono pasto) per ogni giorno di lavoro prestato senza fruizione del servizio mensa;
- In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre Cassa di Previdenza da distrarsi in favore dei sottoscritti difensori che si dichiarano antistatari.”.
A sostegno di queste conclusioni i ricorrenti, premettendo di essere dipendenti di deducevano che a far data dal 06.03.2017 CP_1
l'orario di lavoro settimanale era stato portato da 36 a 38 ore
3 settimanali e quindi avevano iniziato ad osservare in alcuni giorni turni di lavoro superiore alle 6 ore;
allegavano che i turni sono di 6,30 ore giornaliere dal lunedì al venerdì o 6,20 dal lunedì al sabato, riportando i turni osservati dai singoli ricorrenti. Quindi deducevano che l'art. 32 Contro del CCNL applicabile prevede che l deve erogare il pranzo e la cena tramite il servizio mensa o adeguate soluzioni alternative, che tale servizio di fatto non viene erogato adeguatamente in quanto i dipendenti svolgono servizio pubblico che non può essere sospeso arbitrariamente per cui i pasti risulterebbero insufficienti e non idonei a soddisfare le esigenze dei lavorati in servizio, e comunque le strutture mensa sarebbero inadeguate ad offrire a tutti il servizio e lontane dalle zone di lavoro e non raggiungibili dai lavoratori.
Deducevano che la disciplina pattizia prevede la garanzia dell'esercizio del diritto di mensa almeno con adeguate soluzioni alternative, ossia con l'erogazione dei buoni pasto, modalità sostitutive necessarie Contro secondo i ricorrenti in considerazione del fatto che l opera su un territorio vasto e non sarebbe possibile aprire mense in ogni zona Contro servita dall e della inconciliabilità del tipo di servizio pubblico prestato dai lavoratori. Deducevano in conclusione di non aver potuto usufruire di alcun servizio mensa interno o esterno e di non aver potuto godere dei buoni pasto.
Fissata l'udienza di comparizione delle parti, si costituiva in giudizio l' sostenendo di aver sempre garantito il servizio mensa sia CP_1
4 interno sia esterno ai lavoratori che superano le sei ore di lavoro giornaliere e ciò già prima dell'entrata in vigore del nuovo orario di lavoro;
eccepiva la carenza di gravi omissioni e carenze dell'atto introduttivo non avendo i ricorrenti fornito la prova del diritto dei lavoratori al buono pasto, del danno e del quantum del petitum.
Deduceva altresì che l'art. 32 del CCNL non prevede né i CP_2
buoni pasto né alcuna indennità sostitutiva e l'assenza di prova in ordine alla impossibilità di accedere ai servizi previsti per insufficienza dei pasti o per le modalità itineranti dell'attività dei dipendenti.
Contestava i conteggi, eccepiva la prescrizione e chiedeva il rigetto del ricorso.
All'udienza del 18.11.2024 la causa veniva rinviata per discussione al
25.06.2025; all'udienza del 25.06.2025 la causa veniva rinviata per discussione con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. al 20.10.2025.
All'esito del deposito delle note in sostituzione di udienza, la causa viene decisa con la presente sentenza.
***
Il ricorso è infondato e dovrà, quindi, essere respinto per le ragioni di seguito esposte.
I ricorrenti agiscono per il riconoscimento del diritto ad usufruire sin dal mese di marzo 2017 del servizio mensa e del diritto a percepire i buoni pasto quale soluzione alternativa al servizio mensa.
5 Ciò sul presupposto che di tale servizio, di fatto, i lavoratori in questione non avrebbero usufruito o per la natura itinerante dell'attività svolta o perché i pasti erogati presso le mense e/o le strutture convenzionate (bar/tavola calda) sarebbero insufficienti e non idonei a soddisfare le esigenze dei lavoratori.
Il CCNL Servizi Ambientali applicato al caso di specie stabilisce (art. 32 lett. H) che: “nelle Aziende in cui non opera il servizio di mensa interna, saranno individuate adeguate soluzioni alternative, ivi comprese convenzioni con attività di ristoro esterne, previo esame congiunto con i soggetti sindacali competenti individuati nell'art. 1 del presente CCNL. L'irrealizzabilità del servizio mensa non può determinare la corresponsione di indennità sostitutive”. Controp Ciò posto ha sostenuto di contro di aver garantito il servizio mensa sia interno che esterno in ossequio al dettato del CCNL
Utilitalia, al D. Lgs. 66/2003 che recepisce la normativa comunitaria e, quindi, garantendolo a coloro che superano il limite giornaliero di sei ore, già prima dell'entrata in vigore del nuovo orario di lavoro di cui all'OdS n. 15/2017 e ha dedotto che a nessun dipendente è stato negato un pasto (perché esauriti) né presso le mense delle sedi aziendali né presso i servizi convenzionati di mensa diffusa su tutto il territorio della Capitale.
Orbene in relazione alla sostenuta generica impossibilità dei lavoratori itineranti di accedere al servizio mensa, ciascun ricorrente avrebbe
6 dovuto allegare e dimostrare che in ragione della distanza tra il luogo dove prestava e si svolgeva la propria attività e i luoghi dove erano ubicate la mensa o gli esercizi convenzionati (o in ragione di altri fattori) l'accesso ai medesimi era eccessivamente gravoso o addirittura impossibile.
Nulla di tutto ciò viene dedotto e provato mancando nel ricorso qualunque asserzione relativa al luogo in cui i ricorrenti prestano servizio e alla distanza tra questa e le zone coperte dal servizio mensa o dai locali convenzionati;
né può essere demandato al Giudice desumere tali dati dalle buste paga in atto e dai documenti allegati sopperendo alle carenze di allegazione dei ricorrenti.
L'impossibilità nel ricorso viene fatta discendere infatti dalla mera natura itinerante e di servizio pubblico dell'attività svolta che di per sé non prova che i lavoratori non abbia avuto accesso alle mense interne ed esterne.
Quanto alla affermazione per la quale “…il numero dei pasti annui previsti contrattualmente con le aziende erogatrici del servizio mensa è insufficiente a coprire il numero degli aventi diritto e comunque le strutture mensa sono inadeguate ad offrire il servizio a tutti..” tale deduzione è rimasta altrettanto indimostrata.
I ricorrenti avrebbero dovuto allegare e provare che allorchè si erano apprestati a richiedere il pasto presso il servizio di mensa aziendale o
7 presso gli esercizi convenzionati lo stesso era stato rifiutato in ragione dell'esaurimento dei pasti e/o della mancanza oggettiva di pasti.
Né tale prova può essere data sulla base dei numeri indicati nei bandi di gara e allegando astrattamente che i pasti previsti dai bandi siano inferiori al numero dei dipendenti perché l'inadempimento deve essere valutato in concreto e non supposto sulla base delle cifre indicate nelle convenzioni;
oltretutto nel ricorso non si deduce né il numero dei Controp dipendenti di né dei dipendenti titolari in astratto del diritto alla mensa per suffragare la dedotta insufficienza dei pasti.
Del resto gli stessi ricorrenti deducono nelle note conclusive che oggetto della domanda non è la monetizzazione dei buoni pasto né il corrispettivo indennizzo in denaro ma il risarcimento del danno per non aver consentito ai lavoratori di usufruire del servizio mensa e non aver riconosciuto tale diritto nei giorni in cui esso sarebbe spettato, danno che tuttavia non è stato provato per le ragioni sopra esposte.
Conseguentemente non può neppure essere riconosciuto il diritto al buono pasto, ove fosse in astratto previsto dal contratto collettivo.
Va infatti ribadito che (v. Cassazione con la pronuncia n. 21440/24) “il diritto alla fruizione del buono pasto non ha natura retributiva ma costituisce una erogazione di carattere assistenziale, collegata al rapporto di lavoro da un nesso meramente occasionale, avente il fine di conciliare le esigenze di servizio con le esigenze quotidiane del lavoratore;
proprio per la suindicata natura il diritto al buono pasto è
8 strettamente collegato alle disposizioni della contrattazione collettiva che lo prevedono”.
L'unica fonte di tale diritto è pertanto il contratto collettivo applicato e nel caso di specie il CCNL non attribuisce alcun diritto al CP_2
buono pasto, prevedendo esclusivamente il servizio mensa interno, ovvero soluzioni alternative che l'azienda ha dimostrato di aver adottato (mensa diffusa).
Va infine condiviso quanto statuito già da questo Tribunale con la sentenza n. 7088/2025 Dott. Casari (che qui si richiama) in ordine alla esclusione di un indennizzo economico per equivalente del valore del pasto laddove afferma che “Ebbene, pur potendosi richiamare anche nell'interpretazione delle norme collettive il principio di buona fede
(anche in questo caso si va oltre le allegazioni attoree), i numerosi bandi e le aste deserte richiamate in ricorso, le proroghe dei contratti in corso per tamponare la situazione di insufficienza del servizio mensa solo in minima parte assicurato, testimoniano che l'azienda si è trovata in situazione di oggettiva “irrealizzabilità” di un servizio mensa adeguato, il che, a norma della parte finale dell'indicata lettera
H, esclude una sua responsabilità in termini di indennizzo economico per equivalente del valore del pasto”.
Il ricorso pertanto deve essere rigettato e le spese devono essere compensate in ragione dei contrasti giurisprudenziali in materia di diritto alla mensa e diritto ai buoni pasto.
9
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così dispone: rigetta il ricorso;
compensa le spese di lite.
Roma, 5 novembre 2025
Il Giudice
IU ET
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