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Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. VI, sentenza 21/01/2026, n. 733 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 733 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 733/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 6, riunita in udienza il
19/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
MAISANO GIULIO, Presidente
RANIERI VINCENZO, Relatore
BONAVOLONTA' GABRIELLA, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4764/2025 depositato il 23/06/2025
proposto da
Comune di Castellammare Di Stabia - Piazza Giovanni Xxiii 80053 Castellammare Di Stabia NA
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5754/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
16 e pubblicata il 31/03/2025
Atti impositivi:
- PIG PT n. 210805 TARES 2013
- PIG PT n. 210805 TARI 2014
- PIG PT n. 210805 TARI 2015
- PIG PT n. 210805 TARI 2016
- PIG PT n. 210805 TARI 2017 - PIG PT n. 210805 TARI 2018
- PIG PT n. 210805 TARI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 312/2026 depositato il
20/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accoglimento dell'appello.
Resistente/Appellato: rigetto dell'appello.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza numero 5754/15/2025 del 11.3.2025 depositata il 31.3.2025, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, in composizione monocratica, accoglieva il ricorso proposto da Resistente_1 avverso l'atto di pignoramento di credito verso terzi nr. 210805/2024, emesso dalla SOGET S.p.A,
Concessionaria della riscossione per conto del Comune di Castellammare di Stabia (Na), in data 26.03.2024, notificato in data 17.04.2024, con il quale si richiede al terzo debitore l'importo complessivo di € 7.267,03.
Ha contestato l'inesistenza dell'atto esattoriale notificato il 17.04.2024 da concessionario privo dei poteri per essere cessato dall'incarico il 26.05.2021; l'illegittimità dell'atto per assunta mancata o regolare notifica degli atti presupposti;
intervenuta prescrizione, per violazione dell'art. 2948 IV comma cc.; l'assenza del dettaglio degli importi richiesti e l'assenza di un calcolo per gli interessi;
la decadenza annuale per la riscossione dei ruoli da parte dell'ente; la mancata prova dell'esecutività del ruolo esattoriale.
Si è costituito il Comune di Castellammare di Stabia deducendo l'incompetenza del giudice adito;
la violazione del ne bis in idem per aver opposto lo stesso atto anche innanzi al tribunale di torre annunziata (Na), sez. esecuzioni mobiliari;
deduce esservi stata ordinanza del 15.11.2024, con la quale è stata accolta la richiesta di sospensione dell'atto impositivo, con concessione del termine di giorni 60 per l'introduzione del giudizio di merito;
ha eccepito il difetto di legittimazione passiva dell'ente in relazione all'atto emesso dall'ente di riscossione;
sostiene la regolarità della notifica degli atti prodromici emessi e non opposti, ed infondato il rilievo sulla carenza di legittimazione in capo alla Soget sulla base dell'esistenza della proroga-contratto firmata dal dirigente dell'area finanziaria del comune e conclude per affermare prive di sostegno giuridico tutte le restanti eccezioni.
Il giudice di prime cure, con motivazione cui si rinvia, riteneva fondato il ricorso, non rilevando l'eccezione della resistente che con ricorso in opposizione all'esecuzione, iscritto a ruolo (RGE: 1935/2024) in data
14.05.2024, il ricorrente si era già opposto all'esecuzione innanzi al giudice dell'opposizione, in relazione alla pretesa esecutiva del titolo. In sede tributaria andava scrutinata l'eccezione posta dal ricorrente in merito all'omessa notifica degli atti precedenti che lo legittimava, e dunque l'interesse all'azione del ricorrente in relazione alla validità del presupposto in quello opposto, opposizione che si rilevava ammissibile in forza di atto rientrante in quelli più ampi di cui all'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992 (quale interpretato estensivamente dalla consolidata giurisprudenza anche dalle Sezioni Unite n. 9570 e n. 3773 del 2014 - cfr. Cass., sez. Unite
7822/2020).
Quanto all'eccezione della legittimazione evidenziava che, non essendo supportati da una delibera del
Consiglio o della Giunta, andavano conseguentemente disapplicati a norma dell'art. 7, D. lgs. n. 546/1992 gli atti amministrativi richiamati entro i motivi di impugnazione dedotti e in relazione all'atto impositivo impugnato e quindi, in definitiva, entro i confini della domanda di parte. Ogni altra questione era assorbita. Proponeva appello il Comune di Castellammare eccependo:
- l'erroneità della pronuncia. La validità della procedura esecutiva attivata dalla soget spa;
- l'inammissibilità del ricorso di primo grado per violazione dell'art. 19 del d. Lgs. N. 546/92.
Si costituiva, con proprie controdeduzioni, il contribuente, chiedendo il rigetto dell'appello, con conferma della sentenza di prime cure.
Nella seduta del 19 Gennaio 2026, sentito il relatore e le parti ed esaminati gli atti, riteneva di dover decidere come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e va, pertanto, accolto per i motivi di seguito esposti.
Quanto al profilo della legittimazione attiva della SOGET nelle procedure esecutive, deve rilevarsi che gli
Enti locali possono affidare le attività di accertamento, liquidazione e riscossione delle proprie entrate patrimoniali anche tributarie, mediante convenzione alle Aziende speciali, oltre che svolgere siffatte attività in forma associata ai sensi degli artt. 24 e ss. dell'abrogata L. n. 142/1990.
Possono anche affidare la gestione delle attività in parola, ma nel rispetto delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici, a società per azioni o a responsabilità limitata i cui soci privati siano prescelti tra i soggetti iscritti all'Albo di cui all'art. 53 del d. lgs. n. 446/1997, ovvero, sempre delle procedure previste per l'affidamento dei servizi pubblici, agli stessi soggetti privati iscritti al predetto albo o a società miste operanti presso altri enti locali. Ed infatti, dalla documentazione che si produce agli atti si evince che:
▪ in data 26.05.2016, il Comune di Castellammare di Stabia stipulava con la SO.G.E.T. S.p.A. il contratto
Rep. n. 51/2016 per l'affidamento dei servizi di gestione, accertamento, riscossione ordinaria e coattiva e di tutti i servizi connessi e complementari con riferimento alle entrate comunali, per la durata di anni cinque con scadenza in data 27.05.2021;
▪ in data 24.05.2021, con Determinazione n. 35/2021, adottata dal Dirigente del Settore "Servizi Economici
Finanziari" - DSG n. 1134/2021, stante il perdurare dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e i relativi provvedimenti di sospensione dell'attività dell'Agente di Riscossione, si disponeva, ai sensi dell'art. 165, comma 6, e art. 175 del Dlgs n. 50/2016, l'estensione della durata del contratto Rep. 51/2016 sino al
29/08/2022;
▪ in data 31.08.2022, con Determinazione n. 82/2022, adottata dal Dirigente del Settore "Servizi Economici
Finanziari" - DSG n. 1760/2022, si disponeva l'estensione della durata del contratto Rep. 51/2016 sino al
31/12/2022;
▪ in data 20.07.2023, con Determinazione DSG n. 1386/2023, il Comune (pag.7 della Determina):
1) autorizzava la SO.G.E.T. S.p.A. ad ultimare l'attività di riscossione coattiva, tramite l'attivazione di tutte le procedure cautelari ed esecutive che si rendessero necessarie per il recupero del credito, di tutti i crediti posti in esecuzione fino al 31.12.2022, fino alla riscossione o alla presentazione della richiesta di discarico per inesigibilità, riconoscendo il diritto alla riscossione dell'aggio come da contratti Rep. 51 del 26/05/2016
e contratto rep. 150/2022 del 10/2/20222, trattandosi pertanto della prosecuzione delle attività su atti
(accertamenti/avvisi/ingiunzioni) sempre avviati inizialmente e prodotti da SO.G.E.T. S.p.A. stessa;
2) riconosceva alla SO.G.E.T. S.p.A. la legittimazione attiva per la prosecuzione e il completamento delle attività di riscossione coattiva dopo la cessazione del rapporto solo per i crediti precedenti alla scadenza della concessione, nelle modalità stabilite dal protocollo d'intesa.
Nella fattispecie, considerato che gli importi de quibus erano già stati oggetto di avviso di accertamento eseguiti dalla SO.G.E.T. S.p.A., cui il carico era stato affidato prima della cessazione dell'incarico, consegue che la società è legittimata a conseguire, anche per il tramite dell'atto di cui è causa, la riscossione del credito de quo.
Del resto, le delibere dirigenziali emesse nelle more del passaggio di consegne con il Concessionario subentrante per il completamento delle attività di riscossione per i tributi non versati fino al 2022 venivano legittimamente emanate in forza della Deliberazione Commissariale n. 72/2022.
Pertanto, l'operato della SOGET appare legittimo.
Inoltre, si deve riconoscere la piena competenza del Dirigente in materia di proroga dei contratti d'appalto, essendo quest'ultima finalizzata a consentire la mera prosecuzione di un'attività di riscossione già avviata ed esercitata dal Concessionario, nel caso di specie la SOGET, in forza di un precedente contratto. La determina in questione, infatti, rientra nell'ambito di un'attività di carattere puramente gestionale e non importa alcuna novazione ai contratti precedenti, ciò rende pacifica la non necessarietà di una specifica delibera del Consiglio o della Giunta comunale, essendo insito nel potere attribuito ex Lege al Dirigente la possibilità di determinarsi in tale ambito.
Nel presente giudizio, risultano versati in atti i documenti a riscontro della validità del processo notificatorio degli atti prodromici all'atto impositivo impugnato.
Orbene, l'ammissione e valutazione delle relate di avvenuta notifica degli avvisi prodromici risulta essere presupposto oggettivamente indispensabile ai fini della decisione dell'odierno giudizio, con richiesta di riconoscimento della piena validità della pretesa tributaria relativa alle annualità contestate.
L'appellante ha documentato, già in primo grado, che la Soget Spa ha notificato l'atto oggetto della presente opposizione a seguito del mancato pagamento dei seguenti atti prodromici:
1. Accertamento TARES 2013 n. 404831180000337339 del 24.04.2018, notificato in data 08.05.2018 (che si versa in atti);
2. Accertamento TARI 2014 n. 404831190003799851 del 02.09.2019, notificato in data 03.10.2019 (che si versa in atti);
3. Accertamento TARI 2015 n. 404831200005210101 del 24.07.2020, spedizione rifiutata (che si versa in atti);
4. Accertamento TARI 2016,2017 n. 404831190000448922 del 11.04.2019, notificato in data 30.05.2019
(che si versa in atti);
5. Accertamento TARI 2018 n. 404831200000394317 del 06.11.2019, notificato in data 03.09.2020 (che si versa in atti);
6. Accertamento TARI 2019 n. 404831210003211081 del 31.05.2021, notificato in data 17.05.2021 (che si versa in atti);
7. Ingiunzione TARI 2013 n. 385127 del 17.12.2018, notificata in data 16.01.2019 (che si versa in atti);
8. Ingiunzione TARI 2014 n. 108924 del 06.12.2021, notificata in data 30.12.2021 (che si versa in atti);
9. Ingiunzione TARI 2018 n. 108925 del 06.12.2021, notificata in data 30.12.2021 (che si versa in atti);
10. Ingiunzione TARI 2016,2017 n. 108926 del 06.12.2021, notificata in data 03.01.2022 (che si versa in atti);
11. Intimazione n. 176449 del 23.03.2023, notificata in data 04.10.2023 (che si versa in atti);
12. Preavviso di fermo n. 109288 del 19.02.2020, notificato in data 18.03.2020 (che si versa in atti);
13. Preavviso di fermo n. 76486 del 31.03.2022, notificato in data 02.05.2021 (che si versa in atti).
Tali atti non venivano mai opposti e, pertanto, l'opponente deve ritenersi decaduto dalla possibilità di effettuare eccezioni nel merito del preavviso di iscrizione di fermo amministrativo, avendo prestato acquiescenza agli atti ad esso presupposti e, quindi, il titolo in esso contenuto si è cristallizzato divenendo inopponibile.
Ciò posto, si ribadisce che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 546/92, qualora un atto sia stato preceduto dalla notifica di altro atto autonomamente impugnabile, l'opposizione diviene ammissibile solo per far valere vizi propri. Dunque, le eccezioni sollevate ex adverso andavano proposte impugnando gli atti prodromici nei termini di legge. Di tale avviso è pienamente concorde la Suprema Corte, la quale ha statuito che “se l'avviso di accertamento non viene impugnato nel termine di 60 giorni dalla data della notificazione dell'atto, previsto dall'art. 21 del D.Lgs. n. 546/92, anche solo per opporre l'intervenuta decadenza dello stesso, diviene definitivo e, dunque, efficace nei confronti del contribuente. La conseguenza
è che, in difetto di tempestiva impugnazione, anche gli atti susseguenti sono validi” (cfr. Cass. Civ., sez. V,
24.8.2007 n. 18019).
Quanto alle doglianze relative alla assenza del dettaglio degli importi dovuti e del calcolo degli interessi deve evidenziarsi che gli atti prodromici (tutti regolarmente notificati, mai adempiuti e mai impugnati), posti alla base dell'atto impositivo oggetto di impugnazione, indicano espressamente e chiaramente il dettaglio analitico della posizione debitoria esistente in capo all'odierno ricorrente, da cui, tramite una semplice lettura dei dati ivi indicati, è possibile risalire a:
▪ natura tributo;
▪ anno del tributo;
▪ dettaglio immobili accertati;
▪ imposta dovuta;
▪ imposta versata e non versata;
▪ sanzioni;
▪ spese di notifica;
▪ interessi (normativa di riferimento, interessi applicati, tasso legale vigente, tasso applicato, decorrenza e fine calcolo interessi, importi dovuti per singolo periodo analizzato).
E' stata, pertanto, chiaramente specificata e dettagliata la posizione debitoria dell'odierno appellato, il quale non ha impugnato gli atti presupposti regolarmente notificati, posti alla base della pretesa creditoria avanzata da parte di SOGET.
L'appello va, pertanto, accolto. Le spese del presente grado di giudizio possono essere compensate in ragione della controversa interpretazione giurisprudenziale della materia e della specifica questione preliminare.
P.Q.M.
Accoglie l'appello; Compensa le spese di giudizio.
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 6, riunita in udienza il
19/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
MAISANO GIULIO, Presidente
RANIERI VINCENZO, Relatore
BONAVOLONTA' GABRIELLA, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4764/2025 depositato il 23/06/2025
proposto da
Comune di Castellammare Di Stabia - Piazza Giovanni Xxiii 80053 Castellammare Di Stabia NA
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5754/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
16 e pubblicata il 31/03/2025
Atti impositivi:
- PIG PT n. 210805 TARES 2013
- PIG PT n. 210805 TARI 2014
- PIG PT n. 210805 TARI 2015
- PIG PT n. 210805 TARI 2016
- PIG PT n. 210805 TARI 2017 - PIG PT n. 210805 TARI 2018
- PIG PT n. 210805 TARI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 312/2026 depositato il
20/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accoglimento dell'appello.
Resistente/Appellato: rigetto dell'appello.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza numero 5754/15/2025 del 11.3.2025 depositata il 31.3.2025, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, in composizione monocratica, accoglieva il ricorso proposto da Resistente_1 avverso l'atto di pignoramento di credito verso terzi nr. 210805/2024, emesso dalla SOGET S.p.A,
Concessionaria della riscossione per conto del Comune di Castellammare di Stabia (Na), in data 26.03.2024, notificato in data 17.04.2024, con il quale si richiede al terzo debitore l'importo complessivo di € 7.267,03.
Ha contestato l'inesistenza dell'atto esattoriale notificato il 17.04.2024 da concessionario privo dei poteri per essere cessato dall'incarico il 26.05.2021; l'illegittimità dell'atto per assunta mancata o regolare notifica degli atti presupposti;
intervenuta prescrizione, per violazione dell'art. 2948 IV comma cc.; l'assenza del dettaglio degli importi richiesti e l'assenza di un calcolo per gli interessi;
la decadenza annuale per la riscossione dei ruoli da parte dell'ente; la mancata prova dell'esecutività del ruolo esattoriale.
Si è costituito il Comune di Castellammare di Stabia deducendo l'incompetenza del giudice adito;
la violazione del ne bis in idem per aver opposto lo stesso atto anche innanzi al tribunale di torre annunziata (Na), sez. esecuzioni mobiliari;
deduce esservi stata ordinanza del 15.11.2024, con la quale è stata accolta la richiesta di sospensione dell'atto impositivo, con concessione del termine di giorni 60 per l'introduzione del giudizio di merito;
ha eccepito il difetto di legittimazione passiva dell'ente in relazione all'atto emesso dall'ente di riscossione;
sostiene la regolarità della notifica degli atti prodromici emessi e non opposti, ed infondato il rilievo sulla carenza di legittimazione in capo alla Soget sulla base dell'esistenza della proroga-contratto firmata dal dirigente dell'area finanziaria del comune e conclude per affermare prive di sostegno giuridico tutte le restanti eccezioni.
Il giudice di prime cure, con motivazione cui si rinvia, riteneva fondato il ricorso, non rilevando l'eccezione della resistente che con ricorso in opposizione all'esecuzione, iscritto a ruolo (RGE: 1935/2024) in data
14.05.2024, il ricorrente si era già opposto all'esecuzione innanzi al giudice dell'opposizione, in relazione alla pretesa esecutiva del titolo. In sede tributaria andava scrutinata l'eccezione posta dal ricorrente in merito all'omessa notifica degli atti precedenti che lo legittimava, e dunque l'interesse all'azione del ricorrente in relazione alla validità del presupposto in quello opposto, opposizione che si rilevava ammissibile in forza di atto rientrante in quelli più ampi di cui all'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992 (quale interpretato estensivamente dalla consolidata giurisprudenza anche dalle Sezioni Unite n. 9570 e n. 3773 del 2014 - cfr. Cass., sez. Unite
7822/2020).
Quanto all'eccezione della legittimazione evidenziava che, non essendo supportati da una delibera del
Consiglio o della Giunta, andavano conseguentemente disapplicati a norma dell'art. 7, D. lgs. n. 546/1992 gli atti amministrativi richiamati entro i motivi di impugnazione dedotti e in relazione all'atto impositivo impugnato e quindi, in definitiva, entro i confini della domanda di parte. Ogni altra questione era assorbita. Proponeva appello il Comune di Castellammare eccependo:
- l'erroneità della pronuncia. La validità della procedura esecutiva attivata dalla soget spa;
- l'inammissibilità del ricorso di primo grado per violazione dell'art. 19 del d. Lgs. N. 546/92.
Si costituiva, con proprie controdeduzioni, il contribuente, chiedendo il rigetto dell'appello, con conferma della sentenza di prime cure.
Nella seduta del 19 Gennaio 2026, sentito il relatore e le parti ed esaminati gli atti, riteneva di dover decidere come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e va, pertanto, accolto per i motivi di seguito esposti.
Quanto al profilo della legittimazione attiva della SOGET nelle procedure esecutive, deve rilevarsi che gli
Enti locali possono affidare le attività di accertamento, liquidazione e riscossione delle proprie entrate patrimoniali anche tributarie, mediante convenzione alle Aziende speciali, oltre che svolgere siffatte attività in forma associata ai sensi degli artt. 24 e ss. dell'abrogata L. n. 142/1990.
Possono anche affidare la gestione delle attività in parola, ma nel rispetto delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici, a società per azioni o a responsabilità limitata i cui soci privati siano prescelti tra i soggetti iscritti all'Albo di cui all'art. 53 del d. lgs. n. 446/1997, ovvero, sempre delle procedure previste per l'affidamento dei servizi pubblici, agli stessi soggetti privati iscritti al predetto albo o a società miste operanti presso altri enti locali. Ed infatti, dalla documentazione che si produce agli atti si evince che:
▪ in data 26.05.2016, il Comune di Castellammare di Stabia stipulava con la SO.G.E.T. S.p.A. il contratto
Rep. n. 51/2016 per l'affidamento dei servizi di gestione, accertamento, riscossione ordinaria e coattiva e di tutti i servizi connessi e complementari con riferimento alle entrate comunali, per la durata di anni cinque con scadenza in data 27.05.2021;
▪ in data 24.05.2021, con Determinazione n. 35/2021, adottata dal Dirigente del Settore "Servizi Economici
Finanziari" - DSG n. 1134/2021, stante il perdurare dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e i relativi provvedimenti di sospensione dell'attività dell'Agente di Riscossione, si disponeva, ai sensi dell'art. 165, comma 6, e art. 175 del Dlgs n. 50/2016, l'estensione della durata del contratto Rep. 51/2016 sino al
29/08/2022;
▪ in data 31.08.2022, con Determinazione n. 82/2022, adottata dal Dirigente del Settore "Servizi Economici
Finanziari" - DSG n. 1760/2022, si disponeva l'estensione della durata del contratto Rep. 51/2016 sino al
31/12/2022;
▪ in data 20.07.2023, con Determinazione DSG n. 1386/2023, il Comune (pag.7 della Determina):
1) autorizzava la SO.G.E.T. S.p.A. ad ultimare l'attività di riscossione coattiva, tramite l'attivazione di tutte le procedure cautelari ed esecutive che si rendessero necessarie per il recupero del credito, di tutti i crediti posti in esecuzione fino al 31.12.2022, fino alla riscossione o alla presentazione della richiesta di discarico per inesigibilità, riconoscendo il diritto alla riscossione dell'aggio come da contratti Rep. 51 del 26/05/2016
e contratto rep. 150/2022 del 10/2/20222, trattandosi pertanto della prosecuzione delle attività su atti
(accertamenti/avvisi/ingiunzioni) sempre avviati inizialmente e prodotti da SO.G.E.T. S.p.A. stessa;
2) riconosceva alla SO.G.E.T. S.p.A. la legittimazione attiva per la prosecuzione e il completamento delle attività di riscossione coattiva dopo la cessazione del rapporto solo per i crediti precedenti alla scadenza della concessione, nelle modalità stabilite dal protocollo d'intesa.
Nella fattispecie, considerato che gli importi de quibus erano già stati oggetto di avviso di accertamento eseguiti dalla SO.G.E.T. S.p.A., cui il carico era stato affidato prima della cessazione dell'incarico, consegue che la società è legittimata a conseguire, anche per il tramite dell'atto di cui è causa, la riscossione del credito de quo.
Del resto, le delibere dirigenziali emesse nelle more del passaggio di consegne con il Concessionario subentrante per il completamento delle attività di riscossione per i tributi non versati fino al 2022 venivano legittimamente emanate in forza della Deliberazione Commissariale n. 72/2022.
Pertanto, l'operato della SOGET appare legittimo.
Inoltre, si deve riconoscere la piena competenza del Dirigente in materia di proroga dei contratti d'appalto, essendo quest'ultima finalizzata a consentire la mera prosecuzione di un'attività di riscossione già avviata ed esercitata dal Concessionario, nel caso di specie la SOGET, in forza di un precedente contratto. La determina in questione, infatti, rientra nell'ambito di un'attività di carattere puramente gestionale e non importa alcuna novazione ai contratti precedenti, ciò rende pacifica la non necessarietà di una specifica delibera del Consiglio o della Giunta comunale, essendo insito nel potere attribuito ex Lege al Dirigente la possibilità di determinarsi in tale ambito.
Nel presente giudizio, risultano versati in atti i documenti a riscontro della validità del processo notificatorio degli atti prodromici all'atto impositivo impugnato.
Orbene, l'ammissione e valutazione delle relate di avvenuta notifica degli avvisi prodromici risulta essere presupposto oggettivamente indispensabile ai fini della decisione dell'odierno giudizio, con richiesta di riconoscimento della piena validità della pretesa tributaria relativa alle annualità contestate.
L'appellante ha documentato, già in primo grado, che la Soget Spa ha notificato l'atto oggetto della presente opposizione a seguito del mancato pagamento dei seguenti atti prodromici:
1. Accertamento TARES 2013 n. 404831180000337339 del 24.04.2018, notificato in data 08.05.2018 (che si versa in atti);
2. Accertamento TARI 2014 n. 404831190003799851 del 02.09.2019, notificato in data 03.10.2019 (che si versa in atti);
3. Accertamento TARI 2015 n. 404831200005210101 del 24.07.2020, spedizione rifiutata (che si versa in atti);
4. Accertamento TARI 2016,2017 n. 404831190000448922 del 11.04.2019, notificato in data 30.05.2019
(che si versa in atti);
5. Accertamento TARI 2018 n. 404831200000394317 del 06.11.2019, notificato in data 03.09.2020 (che si versa in atti);
6. Accertamento TARI 2019 n. 404831210003211081 del 31.05.2021, notificato in data 17.05.2021 (che si versa in atti);
7. Ingiunzione TARI 2013 n. 385127 del 17.12.2018, notificata in data 16.01.2019 (che si versa in atti);
8. Ingiunzione TARI 2014 n. 108924 del 06.12.2021, notificata in data 30.12.2021 (che si versa in atti);
9. Ingiunzione TARI 2018 n. 108925 del 06.12.2021, notificata in data 30.12.2021 (che si versa in atti);
10. Ingiunzione TARI 2016,2017 n. 108926 del 06.12.2021, notificata in data 03.01.2022 (che si versa in atti);
11. Intimazione n. 176449 del 23.03.2023, notificata in data 04.10.2023 (che si versa in atti);
12. Preavviso di fermo n. 109288 del 19.02.2020, notificato in data 18.03.2020 (che si versa in atti);
13. Preavviso di fermo n. 76486 del 31.03.2022, notificato in data 02.05.2021 (che si versa in atti).
Tali atti non venivano mai opposti e, pertanto, l'opponente deve ritenersi decaduto dalla possibilità di effettuare eccezioni nel merito del preavviso di iscrizione di fermo amministrativo, avendo prestato acquiescenza agli atti ad esso presupposti e, quindi, il titolo in esso contenuto si è cristallizzato divenendo inopponibile.
Ciò posto, si ribadisce che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 546/92, qualora un atto sia stato preceduto dalla notifica di altro atto autonomamente impugnabile, l'opposizione diviene ammissibile solo per far valere vizi propri. Dunque, le eccezioni sollevate ex adverso andavano proposte impugnando gli atti prodromici nei termini di legge. Di tale avviso è pienamente concorde la Suprema Corte, la quale ha statuito che “se l'avviso di accertamento non viene impugnato nel termine di 60 giorni dalla data della notificazione dell'atto, previsto dall'art. 21 del D.Lgs. n. 546/92, anche solo per opporre l'intervenuta decadenza dello stesso, diviene definitivo e, dunque, efficace nei confronti del contribuente. La conseguenza
è che, in difetto di tempestiva impugnazione, anche gli atti susseguenti sono validi” (cfr. Cass. Civ., sez. V,
24.8.2007 n. 18019).
Quanto alle doglianze relative alla assenza del dettaglio degli importi dovuti e del calcolo degli interessi deve evidenziarsi che gli atti prodromici (tutti regolarmente notificati, mai adempiuti e mai impugnati), posti alla base dell'atto impositivo oggetto di impugnazione, indicano espressamente e chiaramente il dettaglio analitico della posizione debitoria esistente in capo all'odierno ricorrente, da cui, tramite una semplice lettura dei dati ivi indicati, è possibile risalire a:
▪ natura tributo;
▪ anno del tributo;
▪ dettaglio immobili accertati;
▪ imposta dovuta;
▪ imposta versata e non versata;
▪ sanzioni;
▪ spese di notifica;
▪ interessi (normativa di riferimento, interessi applicati, tasso legale vigente, tasso applicato, decorrenza e fine calcolo interessi, importi dovuti per singolo periodo analizzato).
E' stata, pertanto, chiaramente specificata e dettagliata la posizione debitoria dell'odierno appellato, il quale non ha impugnato gli atti presupposti regolarmente notificati, posti alla base della pretesa creditoria avanzata da parte di SOGET.
L'appello va, pertanto, accolto. Le spese del presente grado di giudizio possono essere compensate in ragione della controversa interpretazione giurisprudenziale della materia e della specifica questione preliminare.
P.Q.M.
Accoglie l'appello; Compensa le spese di giudizio.