Art. 10. ((Il titolare del permesso deve corrispondere allo Stato un canone annuo di lire dieci per ogni ettaro di superficie compresa nell'area del permesso.
Il canone annuo e' aumentato a lire venti per il primo biennio di proroga e a lire trenta per il secondo biennio.
Il canone predetto e' pagato anticipatamente per ogni anno di durata del permesso concesso o prorogato.
In caso di decadenza o rinunzia totale o parziale e' comunque dovuto il canone per l'anno in corso))
Il canone annuo e' aumentato a lire venti per il primo biennio di proroga e a lire trenta per il secondo biennio.
Il canone predetto e' pagato anticipatamente per ogni anno di durata del permesso concesso o prorogato.
In caso di decadenza o rinunzia totale o parziale e' comunque dovuto il canone per l'anno in corso))