Articolo 10 della Legge 11 gennaio 1957, n. 6
Articolo 9Articolo 11
Versione
13 febbraio 1957
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Versione
18 agosto 1967
Art. 10. ((Il titolare del permesso deve corrispondere allo Stato un canone annuo di lire dieci per ogni ettaro di superficie compresa nell'area del permesso.
Il canone annuo e' aumentato a lire venti per il primo biennio di proroga e a lire trenta per il secondo biennio.
Il canone predetto e' pagato anticipatamente per ogni anno di durata del permesso concesso o prorogato.
In caso di decadenza o rinunzia totale o parziale e' comunque dovuto il canone per l'anno in corso))
Entrata in vigore il 18 agosto 1967