Articolo 36 della Legge 14 giugno 1989, n. 234
Articolo 35Articolo 37
Versione
6 luglio 1989
Art. 36. 1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della marina meracantile saranno emanate le norme applicative e saranno stabiliti gli adempimenti da osservarsi ed i documenti da presentarsi da parte delle imprese interessate alla concessione ed al pagamento parziale e definitivo dei contributi previsti dalla presente legge, anche con riferimento agli obblighi in materia di apprestamenti difensivi, nonche' i termini da osservarsi a pena di decadenza ai predetti fini. 2. Con il decreto di cui al comma 1 saranno determinati gli ulteriori elementi da indicare nella domanda di concessione del contributo per nuove costruzioni, in aggiunta a quelli richiesti dall'articolo 3, nonche' gli elementi da indicare nella domanda di concessione del contributo nel caso di lavori di trasformazione e modificazione navale.
Entrata in vigore il 6 luglio 1989