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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 19/02/2025, n. 295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 295 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6435/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI sezione lavoro 1° grado
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Raffaella Falcione quale
Giudice del lavoro, preso atto del “Deposito di note scritte” di cui all'art. 127 ter del D.lgs. n.
149/2022, in sostituzione dell'udienza del 18/02/2025, ha emesso la seguente
SENTENZA COMPLETA DI DISPOSITIVO E DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 127 Ter e 429 C.P.C.
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 6435/2023 R.G.A.L. della Tribunale di Velletri e vertente
TRA
Parte_1
In persona del l.r. pro-tempore Opponente / Ricorrente
[...]
Rappresentata e difesa dagli Avv.ti Andrea Policari e Mattia Paonessa
E
IO AN Opposta / Resistente
Rappresentato e difeso dagli Avv.ti Luciano Mancini e Giulio Carnevale
Oggetto: Opposizione a Decreto Ingiuntivo.
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione
1. Dichiara cessata la materia del contendere. pagina 1 di 8 2. Revoca il decreto ingiuntivo n. 461/2023 emesso dal Tribunale di Velletri in data
3.11.2023 in favore di IO NE (proc. 4817/2023 RG).
3. Compensa della metà le spese processuali e condanna la Parte_1
in persona del l.r.p.t. a rimborsare all'opposta il residuo,
[...] liquidato in complessivi € 1.500,00 oltre IVA e CPA e spese generali come per legge, da distrarre in favore dei procuratori che se ne dichiarano antistatari.
4. Rigetta la domanda di condanna della società opponente al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17.12.2023, ritualmente notificato, la
[...]
(da qui in poi ) propone opposizione Parte_1 Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 461/2023 emesso dal Giudice del lavoro di Velletri in data
3.11.2023 n. 4817/2023 RG-, con cui viene intimato di pagare in favore di IO NE la CP_1 somma netta di € 11.239,61, oltre accessori di legge e spese del procedimento monitorio (€
500,00) a titolo di retribuzione maturata nei mesi gennaio/giugno 2023. Eccepisce di avere tempestivamente fatto fonte al versamento degli oneri contributivi , inclusa la quota a CP_2 carico della lavoratrice trattenuta sulle retribuzioni dovute alla medesima opposta, nonché al versamento delle ulteriori trattenute INPS, e di avere, altresì, provveduto al pagamento degli oneri fiscali quale sostituto d'imposta (anche con riferimento alle addizionali regionali e comunali e all'Irpef dovuta per l'indennità di licenziamento). Sostiene, quindi, che l'importo di cui al DI opposto è illegittimo risultando non dovuti, in quanto già versati € 2.595,44 che dovranno essere detratti dalla somma ingiunta. Sulla base di tale premessa fattuale chiede al
Tribunale adito di revocare il DI n. 461/2023, perché infondato ingiusto e illegittimo. Con vittoria delle spese processuali. Allega documentazione.
IO NE si costituisce in giudizio e chiede, in via preliminare, di dichiarare l'improcedibilità dell'opposizione per omessa notifica. Nel merito, chiede di rigettarla per la sua infondatezza in fatto e in diritto, con vittoria delle spese processuali e condanna della opponente al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96 c.p.c.. Allega documentazione.
Il processo veniva istruito a mezzo dei documenti prodotti dalle parti, ritenuti sufficienti ai fini della decisione. All'udienza del 24.09.2024 i procuratori della parte opposta dichiaravano a verbale di essersi costituiti malgrado la notifica dell'opposizione fosse tardiva e che, purtuttavia non vi era necessità di rinnovare la notifica non essendo stato, di fatto, leso il diritto di difesa della loro assistita. Il procuratore della opponente dichiarava a Parte_1
pagina 2 di 8 verbale che, medio depore, la società aveva corrisposto alla IO pagamenti in acconto sulla somma dovuta, per un importo complessivo di € 8.644,17, per cui, rispetto all'importo della somma ingiunta, residuerebbe solo il credito lordo di € 2.595,44 non dovuto per i motivi di cui all'opposizione. All'esito del deposito di note di udienza, ex art. 127 ter c.p.c., il giudicante decideva la causa con sentenza completa di dispositivo ed esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ai sensi dell'art. 429 c.p.c..
Va preliminarmente rigettata l'eccezione di improcedibilità del ricorso.
E' utile rammentare che, in tema di omessa notifica del ricorso introduttivo dei giudizi promossi ai sensi degli artt. 409 e ss. c.p.c. e del pedissequo decreto di fissazione della prima udienza di discussione, ovvero nel caso di tardività della notifica per la violazione dei termini di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 415 c.p.c., le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affermato che: “la rilevanza che in detta evoluzione ha assunto la costituzionalizzazione del principio di cui all'art. 111, comma 2, Cost. inducono a ritenere inapplicabile anche nel rito del lavoro – e non estensibile neppure in via analogica – a fronte di una notifica inesistente (giuridicamente o di fatto) un sistema sanante quale quello apprestato dall'art. 291
c.p.c., e, conseguentemente, portano al superamento dell'indirizzo giurisprudenziale che – sull'assunto del perfezionamento dell'atto di impugnazione ai sensi dell'art. 435 c.p.c., con il solo deposito del ricorso nei termini previsti dalla legge nella cancelleria del giudice ad quem – ha statuito che il giudice d'appello che rilevi qualsiasi vizio della notifica o anche la sua inesistenza deve indicarlo all'appellante ex art. 421 c.p.c. e deve assegnare allo stesso, previa fissazione di una altra udienza di discussione, un termine necessariamente perentorio per provvedere a notificare il ricorso unitamente al decreto presidenziale di fissazione di nuova udienza” (cfr. Cass. SS.UU. 30 luglio 2008 n. 20604). Tale orientamento risulta confermato di recente dalla Corte di legittimità in materia di opposizione a decreto ingiuntivo in cui si afferma che “il principio per cui l'appello, pur tempestivamente proposto nel termine, è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell'udienza non sia avvenuta, è applicabile al procedimento per opposizione a decreto ingiuntivo per crediti di lavoro –per identità di “ratio” di regolamentazione ed ancorché detto procedimento debba considerarsi un ordinario processo di cognizione anziché un mezzo di impugnazione– sicché, anche in tale procedimento, la mancata notifica del ricorso in opposizione e del decreto di fissazione dell'udienza determina l'improcedibilità dell'opposizione e con essa l'esecutività del decreto ingiuntivo opposto” (Cass. ord. 12 ottobre 2021 n. 27786).
Purtuttavia nel caso in esame non solo si verte nella diversa ipotesi della notifica nulla, in quanto tardiva, ma, soprattutto, ciò che rileva è che con la costituzione dell'opposta è stato raggiunto lo scopo della notificazione, per cui opera la sanatoria di cui all'art. 156 c.p.c.. Ed infatti IO NE si è costituita in giudizio e i suoi procuratori, pur potendo chiedere di essere pagina 3 di 8 rimessi nei temini per depositare una memoria di costituzione integrativa, con cui eventualmente articolare anche mezzi istruttori, hanno dichiarato a verbale d'udienza che non vi era stata alcuna lesione del diritto di difesa rinunciando alla riassegnazione del termine di
30 giorni di cui, al comma 5, dell'art. 415 c.p.c..
A ciò si aggiunga, come si dirà meglio in prosieguo, che la Cassazione ha affermato che “nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo in cui l'opposto eccepisca
l'improcedibilità dell'opposizione per essersi l'opponente costituito oltre il termine di dieci giorni dalla notificazione dell'atto di citazione, l'intervenuta transazione definitoria di ogni questione - sostanziale e processuale - controversa tra le parti rende ultronea l'invocata pronuncia di improcedibilità, dovendo dichiararsi cessata la materia del contendere, e ciò anche se le parti non concordino su tale declaratoria, atteso che la cessazione della materia del contendere può essere dichiarata dal giudice in ogni caso in cui il completo componimento della lite risulti in fatto non controverso, spettando solo a lui il compito di valutare quali effetti si debbano ricollegare alle varie allegazioni in fatto.
Così riassunto il thema decidendum osserva il giudicante che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario e autonomo giudizio di cognizione esteso all'esame non solo delle condizioni di ammissibilità e validità del procedimento monitorio, ma anche della fondatezza della domanda del creditore in base a tutti gli elementi offerti dal medesimo e contrastati dall'ingiunto, con la conseguenza che, qualora il giudice revochi in tutto o in parte il decreto opposto, egli può – e, se richiesto, come nella specie, deve – pronunciare sul merito della domanda, venendo la sentenza di condanna a sostituirsi all'originario decreto ingiuntivo quale titolo su cui si fonda il diritto al pagamento della parte vittoriosa (cfr. Cass. Sez. 3, n.
5754 del 10 marzo 2009 e Cass., sez. Lav., 25 luglio 2011, n. 16199). Sicché, sia nel caso di mancanza dei presupposti per l'emissione del decreto, sia in quello di accertamento dell'insussistenza parziale delle obbligazioni retributive azionate, permane il compito di stabilire se i restanti crediti azionati in monitorio siano comunque sussistenti, potendo e dovendo così il decidente revocare il decreto opposto e pronunciare sentenza di condanna che sostituisca il titolo revocato. In punto di distribuzione dell'onere della prova, si rammenta che le Sezioni Unite della Cassazione hanno affermato il principio di diritto secondo cui in materia contrattuale, sia che l'attore agisca per l'esatto adempimento, sia per la risoluzione del rapporto, sia per il risarcimento del danno, può limitarsi a provare la fonte dell'obbligazione ed allegare l'inadempimento (totale o parziale). Il convenuto sarà, invece, onerato di provare l'esatto adempimento ovvero l'impossibilità sopravvenuta, a lui non imputabile, della prestazione (cfr. S.U. 13533/2001). Inoltre è utile rammentare, con riferimento all'efficacia probatoria delle buste paga, che la giurisprudenza di legittimità ha più volte chiarito che, nei confronti del datore di lavoro, i prospetti paga costituiscono piena prova pagina 4 di 8 dei dati in essi indicati in ragione della loro specifica normativa che prevede l'obbligatorietà del loro contenuto e la corrispondenza di esso alle registrazioni eseguite (art. 2) (Cass
20/01/2016, n. 991; 17 settembre 2012, n. 15523; 21 gennaio 1989, n. 364; n. 5807/1981; n.
1074/1986 da ultimo n. 2239/2017). Ai prospetti paga, quindi, sempre se muniti dei requisiti previsti dall'art. 1 comma 2 della L. 4/1953, chiari, univoci e non contestati, deve attribuirsi natura di confessione vincolante per il giudice, in applicazione degli artt. 2734 e 2735 c.c., ossia valore di piena prova (legale) circa le indicazioni in essa contenute.
Nel caso di specie va opportunamente evidenziato che la opponente non Parte_1 contesta l'esistenza, la natura e la durata del rapporto di lavoro intercorso con IO NE, né il credito maturato dalla lavoratrice a seguito dell'omesso pagamento delle retribuzioni dei mesi da gennaio a giugno 2023, per un ammontare complessivo lordo di € 11.239,61 che, peraltro, risulta dalle buste paga prodotte in monitorio e nel presente giudizio. Sostiene, tuttavia, di avere tempestivamente corrisposto al Fisco, all' e all'INPS le somme CP_2 trattenute sulle retribuzioni mensili della lavoratrice quale sostituto di contribuzione e d'imposta, e di avere, altresì, corrisposto all'ex dipendente la somma netta a lei spettante, pari ad € 8.644,17, a mezzo più bonifici bancari (cfr. documentazione prodotta in allegato alla nota di deposito del 23.09.2024).
Ciò posto, e considerato che dai prospetti paga risulta per tabulas che l'importo netto delle retribuzioni mensili e delle competenze di fine rapporto spettanti alla IO è pari alla somma di € 8.644,17 pagata dalla opponente a mezzo n. 6 bonifici bancari disposti in corso di causa, in epoca successiva al deposito dell'opposizione e antecedente alla celebrazione della prima udienza di discussione (16.02.2024, 3.04.2024, 8.05.2024, 4.07.2024, 31.07.2024 e
19.09.2024), circostanza non specificamente contestata dai procuratori della lavoratrice ai sensi dell'art. 115 c.p.c., residua da scrutinare la sola fondatezza dell'allegazione di parte opposta sul diritto ad ottenere il pagamento della somma ingiunta al lordo e non al netto degli oneri previdenziali e fiscali (cd lordizzazione).
Osserva il giudicante che, come è noto, la Cassazione ha più volte affermato il principio di diritto secondo cui: “l'accertamento e la liquidazione dei crediti pecuniari del lavoratore per differenze retributive debbono essere effettuati al lordo delle ritenute contributive e fiscali, tenuto conto, quanto alle prime, che la trattenuta, da parte del datore di lavoro, della parte di contributi a carico del lavoratore è prevista, dall'art. 19, legge 4 aprile 1952, n. 218, in relazione alla sola retribuzione corrisposta alla scadenza, ai sensi dell'art. 23, comma primo, medesima legge; e che il datore di lavoro, che non abbia provveduto al pagamento dei contributi entro il termine stabilito, è da considerare - salva la prova di fatti a lui non imputabili - debitore esclusivo dei contributi stessi (anche per la quota a carico del
pagina 5 di 8 lavoratore). Per quanto riguarda, invece, le ritenute fiscali ha affermato che: “il meccanismo di queste inerisce ad un momento successivo a quello dell'accertamento e della liquidazione delle spettanze retributive e si pone in relazione al distinto rapporto d'imposta, sul quale il giudice chiamato all'accertamento ed alla liquidazione predetti non ha il potere d'interferire” (cfr., per tutte, Cass. 11 luglio 2000, n. 9198, Cass. 15 luglio 2002, n. 10258 e Cass., n. 18584 del 7 luglio 2008, Cass. n. 19790 del 28 settembre 2011 e Cass., sez. lav., n. 3525 del 13 febbraio
2013, nonché, più di recente, Cass., sez. lav., n. 12566 del 29 maggio 2014,).
Ne consegue che se il datore di lavoro afferma di avere effettuato i versamenti previdenziali nei termini di legge, deve dimostrarlo producendo i Modelli F24 i Modelli e-mens, o altra documentazione equipollente, da cui desumere l'adempimento, mentre invece, in linea generale, le ritenute fiscali non possono mai essere detratte dal debito retributivo in quanto attengono non già al rapporto civilistico tra datore di lavoro e lavoratore, ma a quello tributario tra contribuente ed Erario, e dovranno essere corrisposte da questi solo dopo che avrà percepito il pagamento da parte del datore di lavoro del credito retributivo maturato. In altri termini, in caso di omesso pagamento dei contributi entro il termine di legge, anche la parte dei contributi posti a carico del lavoratore rimane definitivamente a carico del datore di lavoro, ai sensi dell'art. 23 della L. n. 218/1952. Se il credito retributivo ha ad oggetto somme liquidate in un momento successivo alla loro maturazione, il datore di lavoro non può assumere la veste di sostituto d'imposta e il rapporto d'imposta afferisce le sole posizioni del
Fisco e del lavoratore/contribuente.
Nel caso che ci occupa, premesso che non si è in presenza di un credito per differenze retributive accertate all'esito di un giudizio, bensì di un credito sorto per il mancato pagamento delle retribuzioni e competenze di fine rapporto, quindi certo, liquido ed esigibile, oltre che riconosciuto dalla società datrice di lavoro, va evidenziato che la Parte_1
, a sostegno della fondatezza dell'opposizione, produce DURC regolari rilasciati
[...] dall'INPS, quietanze di pagamento degli F24 periodi LUL e CBILL ENPAIA. Pertanto, considerato che vi è prova del tempestivo pagamento degli oneri contributivi e fiscali trattenuti sulle retribuzioni e sulle altre competenze spettanti all'ex dipendente, ne deriva che la IO ha diritto al pagamento della somma ingiunta netta, poiché, in caso contrario, si verrebbe a configurare un ingiustificato arricchimento a suo favore. La Cassazione ha, infatti, chiarito che il modello F24, finalizzato al versamento di somme a titolo di imposta e/o contributi presso gli sportelli delle banche delegate a tale incasso, ha natura di atto pubblico in quanto funge daattestazione del pagamento delle stesse, avvenuto alla presenza del dipendente della banca delegata, e costituisce la prova documentale dell'adempimento dell'obbligazione contributiva e/o tributaria, con efficacia pienamente liberatoria del contribuente. Ne consegue, per un verso, che l'attestazione fatta a chi partecipa alla sua redazione integra il
pagina 6 di 8 reato di cui all'art. 483 c.p. e che, per quanto qui interessa, se il documento viene prodotto in un giudizio civile, la controparte per contestarne la valenza probatoria deve proporre querela di falso. Analogo discorso va fatto per la prova dei pagamenti degli oneri contributivi.
Alla luce della vicenda così come ricostruita va, quindi, dichiarata la sopravvenuta la cessazione della materia del contendere.
Si tratta, come noto, di un istituto giuridico creato al fine di dare una soluzione concreta ai casi in cui, per sopraggiunte situazioni di fatto nel corso del processo, sia inutile la prosecuzione del processo stesso perché la situazione del contendere è stata risolta, in specie per il venire meno dell'interesse delle parti alla sua naturale definizione. Presuppone, dunque, che la situazione sostanziale nuova (o quanto meno diversa) da quella presente al momento dell'introduzione del processo, "soddisfi" l'attore rendendo inutile la sua azione volta ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice. L'accertamento, inoltre, deve essere condotto avendo riguardo all'azione proposta e alle difese svolte dal convenuto (Cass. 2567/2007). In definitiva “La cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano al giudice conclusioni conformi in tal senso. In mancanza di tale accordo, l'allegazione di un fatto sopravvenuto, assunto come idoneo a determinare la cessazione della materia del contendere da una sola parte, dev'essere valutata dal giudice” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 16150/2010).
Va, quindi, ribadito quanto innanzi accennato, ossia che la cessazione della materia del contendere può essere dichiarata dal giudice in ogni caso in cui il completo componimento della lite risulti in fatto non controverso, spettando solo a lui il compito di valutare quali effetti si debbano ricollegare alle varie allegazioni in fatto.
La cessazione della materia del contendere implica, quindi, che il DI n. 461/2023 emesso dal
Giudice del lavoro di Velletri in data 3.11.2023 n. 4817/2023 RG-, va revocato, in CP_1 quanto, diversamente argomentando, la lavoratrice opposta rimarrebbe in possesso di un titolo esecutivo azionabile per un credito già soddisfatto.
Per quanto attiene alla regolamentazione delle spese processuali (del procedimento monitorio stante la revoca del DI opposto e del presente giudizio), si osserva che va applicato il criterio della cd soccombenza virtuale in virtù del quale il Giudice procede a regolare le spese in base alla normale probabilità di accoglimento della pretesa di parte attrice, fondando la propria valutazione su criteri di verosimiglianza, o su un'indagine sommaria di delibazione del merito, condotta in astratto, ipotizzando quello che avrebbe potuto essere l'esito del giudizio qualora fosse proseguito.
pagina 7 di 8 Alla luce della vicenda così come ricostruita, va ritenuta la soccombenza virtuale della
, in quanto perdente nel processo, stante l'infondatezza Parte_1 dell'opposizione sia pure nei limiti innanzi chiariti, per cui l'opponente deve rimborsare all'opposta le spese di lite che vengono compensate della metà (tenuto conto del minore importo del credito accertato in giudizio e dell'adempimento ancorché tardivo) e liquidate come in dispositivo, con distrazione in favore dei procuratori della IO che se ne dichiarano antistatari.
Non sussistono, pertanto, i presupposti per accogliere la domanda di condanna della opponente al risarcimento del danno per lite temeraria, ex art. 96 c.p.c.. Parte_1
Velletri, 19 febbraio 2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Raffaella Falcione
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI sezione lavoro 1° grado
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Raffaella Falcione quale
Giudice del lavoro, preso atto del “Deposito di note scritte” di cui all'art. 127 ter del D.lgs. n.
149/2022, in sostituzione dell'udienza del 18/02/2025, ha emesso la seguente
SENTENZA COMPLETA DI DISPOSITIVO E DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 127 Ter e 429 C.P.C.
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 6435/2023 R.G.A.L. della Tribunale di Velletri e vertente
TRA
Parte_1
In persona del l.r. pro-tempore Opponente / Ricorrente
[...]
Rappresentata e difesa dagli Avv.ti Andrea Policari e Mattia Paonessa
E
IO AN Opposta / Resistente
Rappresentato e difeso dagli Avv.ti Luciano Mancini e Giulio Carnevale
Oggetto: Opposizione a Decreto Ingiuntivo.
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione
1. Dichiara cessata la materia del contendere. pagina 1 di 8 2. Revoca il decreto ingiuntivo n. 461/2023 emesso dal Tribunale di Velletri in data
3.11.2023 in favore di IO NE (proc. 4817/2023 RG).
3. Compensa della metà le spese processuali e condanna la Parte_1
in persona del l.r.p.t. a rimborsare all'opposta il residuo,
[...] liquidato in complessivi € 1.500,00 oltre IVA e CPA e spese generali come per legge, da distrarre in favore dei procuratori che se ne dichiarano antistatari.
4. Rigetta la domanda di condanna della società opponente al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17.12.2023, ritualmente notificato, la
[...]
(da qui in poi ) propone opposizione Parte_1 Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 461/2023 emesso dal Giudice del lavoro di Velletri in data
3.11.2023 n. 4817/2023 RG-, con cui viene intimato di pagare in favore di IO NE la CP_1 somma netta di € 11.239,61, oltre accessori di legge e spese del procedimento monitorio (€
500,00) a titolo di retribuzione maturata nei mesi gennaio/giugno 2023. Eccepisce di avere tempestivamente fatto fonte al versamento degli oneri contributivi , inclusa la quota a CP_2 carico della lavoratrice trattenuta sulle retribuzioni dovute alla medesima opposta, nonché al versamento delle ulteriori trattenute INPS, e di avere, altresì, provveduto al pagamento degli oneri fiscali quale sostituto d'imposta (anche con riferimento alle addizionali regionali e comunali e all'Irpef dovuta per l'indennità di licenziamento). Sostiene, quindi, che l'importo di cui al DI opposto è illegittimo risultando non dovuti, in quanto già versati € 2.595,44 che dovranno essere detratti dalla somma ingiunta. Sulla base di tale premessa fattuale chiede al
Tribunale adito di revocare il DI n. 461/2023, perché infondato ingiusto e illegittimo. Con vittoria delle spese processuali. Allega documentazione.
IO NE si costituisce in giudizio e chiede, in via preliminare, di dichiarare l'improcedibilità dell'opposizione per omessa notifica. Nel merito, chiede di rigettarla per la sua infondatezza in fatto e in diritto, con vittoria delle spese processuali e condanna della opponente al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96 c.p.c.. Allega documentazione.
Il processo veniva istruito a mezzo dei documenti prodotti dalle parti, ritenuti sufficienti ai fini della decisione. All'udienza del 24.09.2024 i procuratori della parte opposta dichiaravano a verbale di essersi costituiti malgrado la notifica dell'opposizione fosse tardiva e che, purtuttavia non vi era necessità di rinnovare la notifica non essendo stato, di fatto, leso il diritto di difesa della loro assistita. Il procuratore della opponente dichiarava a Parte_1
pagina 2 di 8 verbale che, medio depore, la società aveva corrisposto alla IO pagamenti in acconto sulla somma dovuta, per un importo complessivo di € 8.644,17, per cui, rispetto all'importo della somma ingiunta, residuerebbe solo il credito lordo di € 2.595,44 non dovuto per i motivi di cui all'opposizione. All'esito del deposito di note di udienza, ex art. 127 ter c.p.c., il giudicante decideva la causa con sentenza completa di dispositivo ed esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ai sensi dell'art. 429 c.p.c..
Va preliminarmente rigettata l'eccezione di improcedibilità del ricorso.
E' utile rammentare che, in tema di omessa notifica del ricorso introduttivo dei giudizi promossi ai sensi degli artt. 409 e ss. c.p.c. e del pedissequo decreto di fissazione della prima udienza di discussione, ovvero nel caso di tardività della notifica per la violazione dei termini di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 415 c.p.c., le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affermato che: “la rilevanza che in detta evoluzione ha assunto la costituzionalizzazione del principio di cui all'art. 111, comma 2, Cost. inducono a ritenere inapplicabile anche nel rito del lavoro – e non estensibile neppure in via analogica – a fronte di una notifica inesistente (giuridicamente o di fatto) un sistema sanante quale quello apprestato dall'art. 291
c.p.c., e, conseguentemente, portano al superamento dell'indirizzo giurisprudenziale che – sull'assunto del perfezionamento dell'atto di impugnazione ai sensi dell'art. 435 c.p.c., con il solo deposito del ricorso nei termini previsti dalla legge nella cancelleria del giudice ad quem – ha statuito che il giudice d'appello che rilevi qualsiasi vizio della notifica o anche la sua inesistenza deve indicarlo all'appellante ex art. 421 c.p.c. e deve assegnare allo stesso, previa fissazione di una altra udienza di discussione, un termine necessariamente perentorio per provvedere a notificare il ricorso unitamente al decreto presidenziale di fissazione di nuova udienza” (cfr. Cass. SS.UU. 30 luglio 2008 n. 20604). Tale orientamento risulta confermato di recente dalla Corte di legittimità in materia di opposizione a decreto ingiuntivo in cui si afferma che “il principio per cui l'appello, pur tempestivamente proposto nel termine, è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell'udienza non sia avvenuta, è applicabile al procedimento per opposizione a decreto ingiuntivo per crediti di lavoro –per identità di “ratio” di regolamentazione ed ancorché detto procedimento debba considerarsi un ordinario processo di cognizione anziché un mezzo di impugnazione– sicché, anche in tale procedimento, la mancata notifica del ricorso in opposizione e del decreto di fissazione dell'udienza determina l'improcedibilità dell'opposizione e con essa l'esecutività del decreto ingiuntivo opposto” (Cass. ord. 12 ottobre 2021 n. 27786).
Purtuttavia nel caso in esame non solo si verte nella diversa ipotesi della notifica nulla, in quanto tardiva, ma, soprattutto, ciò che rileva è che con la costituzione dell'opposta è stato raggiunto lo scopo della notificazione, per cui opera la sanatoria di cui all'art. 156 c.p.c.. Ed infatti IO NE si è costituita in giudizio e i suoi procuratori, pur potendo chiedere di essere pagina 3 di 8 rimessi nei temini per depositare una memoria di costituzione integrativa, con cui eventualmente articolare anche mezzi istruttori, hanno dichiarato a verbale d'udienza che non vi era stata alcuna lesione del diritto di difesa rinunciando alla riassegnazione del termine di
30 giorni di cui, al comma 5, dell'art. 415 c.p.c..
A ciò si aggiunga, come si dirà meglio in prosieguo, che la Cassazione ha affermato che “nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo in cui l'opposto eccepisca
l'improcedibilità dell'opposizione per essersi l'opponente costituito oltre il termine di dieci giorni dalla notificazione dell'atto di citazione, l'intervenuta transazione definitoria di ogni questione - sostanziale e processuale - controversa tra le parti rende ultronea l'invocata pronuncia di improcedibilità, dovendo dichiararsi cessata la materia del contendere, e ciò anche se le parti non concordino su tale declaratoria, atteso che la cessazione della materia del contendere può essere dichiarata dal giudice in ogni caso in cui il completo componimento della lite risulti in fatto non controverso, spettando solo a lui il compito di valutare quali effetti si debbano ricollegare alle varie allegazioni in fatto.
Così riassunto il thema decidendum osserva il giudicante che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario e autonomo giudizio di cognizione esteso all'esame non solo delle condizioni di ammissibilità e validità del procedimento monitorio, ma anche della fondatezza della domanda del creditore in base a tutti gli elementi offerti dal medesimo e contrastati dall'ingiunto, con la conseguenza che, qualora il giudice revochi in tutto o in parte il decreto opposto, egli può – e, se richiesto, come nella specie, deve – pronunciare sul merito della domanda, venendo la sentenza di condanna a sostituirsi all'originario decreto ingiuntivo quale titolo su cui si fonda il diritto al pagamento della parte vittoriosa (cfr. Cass. Sez. 3, n.
5754 del 10 marzo 2009 e Cass., sez. Lav., 25 luglio 2011, n. 16199). Sicché, sia nel caso di mancanza dei presupposti per l'emissione del decreto, sia in quello di accertamento dell'insussistenza parziale delle obbligazioni retributive azionate, permane il compito di stabilire se i restanti crediti azionati in monitorio siano comunque sussistenti, potendo e dovendo così il decidente revocare il decreto opposto e pronunciare sentenza di condanna che sostituisca il titolo revocato. In punto di distribuzione dell'onere della prova, si rammenta che le Sezioni Unite della Cassazione hanno affermato il principio di diritto secondo cui in materia contrattuale, sia che l'attore agisca per l'esatto adempimento, sia per la risoluzione del rapporto, sia per il risarcimento del danno, può limitarsi a provare la fonte dell'obbligazione ed allegare l'inadempimento (totale o parziale). Il convenuto sarà, invece, onerato di provare l'esatto adempimento ovvero l'impossibilità sopravvenuta, a lui non imputabile, della prestazione (cfr. S.U. 13533/2001). Inoltre è utile rammentare, con riferimento all'efficacia probatoria delle buste paga, che la giurisprudenza di legittimità ha più volte chiarito che, nei confronti del datore di lavoro, i prospetti paga costituiscono piena prova pagina 4 di 8 dei dati in essi indicati in ragione della loro specifica normativa che prevede l'obbligatorietà del loro contenuto e la corrispondenza di esso alle registrazioni eseguite (art. 2) (Cass
20/01/2016, n. 991; 17 settembre 2012, n. 15523; 21 gennaio 1989, n. 364; n. 5807/1981; n.
1074/1986 da ultimo n. 2239/2017). Ai prospetti paga, quindi, sempre se muniti dei requisiti previsti dall'art. 1 comma 2 della L. 4/1953, chiari, univoci e non contestati, deve attribuirsi natura di confessione vincolante per il giudice, in applicazione degli artt. 2734 e 2735 c.c., ossia valore di piena prova (legale) circa le indicazioni in essa contenute.
Nel caso di specie va opportunamente evidenziato che la opponente non Parte_1 contesta l'esistenza, la natura e la durata del rapporto di lavoro intercorso con IO NE, né il credito maturato dalla lavoratrice a seguito dell'omesso pagamento delle retribuzioni dei mesi da gennaio a giugno 2023, per un ammontare complessivo lordo di € 11.239,61 che, peraltro, risulta dalle buste paga prodotte in monitorio e nel presente giudizio. Sostiene, tuttavia, di avere tempestivamente corrisposto al Fisco, all' e all'INPS le somme CP_2 trattenute sulle retribuzioni mensili della lavoratrice quale sostituto di contribuzione e d'imposta, e di avere, altresì, corrisposto all'ex dipendente la somma netta a lei spettante, pari ad € 8.644,17, a mezzo più bonifici bancari (cfr. documentazione prodotta in allegato alla nota di deposito del 23.09.2024).
Ciò posto, e considerato che dai prospetti paga risulta per tabulas che l'importo netto delle retribuzioni mensili e delle competenze di fine rapporto spettanti alla IO è pari alla somma di € 8.644,17 pagata dalla opponente a mezzo n. 6 bonifici bancari disposti in corso di causa, in epoca successiva al deposito dell'opposizione e antecedente alla celebrazione della prima udienza di discussione (16.02.2024, 3.04.2024, 8.05.2024, 4.07.2024, 31.07.2024 e
19.09.2024), circostanza non specificamente contestata dai procuratori della lavoratrice ai sensi dell'art. 115 c.p.c., residua da scrutinare la sola fondatezza dell'allegazione di parte opposta sul diritto ad ottenere il pagamento della somma ingiunta al lordo e non al netto degli oneri previdenziali e fiscali (cd lordizzazione).
Osserva il giudicante che, come è noto, la Cassazione ha più volte affermato il principio di diritto secondo cui: “l'accertamento e la liquidazione dei crediti pecuniari del lavoratore per differenze retributive debbono essere effettuati al lordo delle ritenute contributive e fiscali, tenuto conto, quanto alle prime, che la trattenuta, da parte del datore di lavoro, della parte di contributi a carico del lavoratore è prevista, dall'art. 19, legge 4 aprile 1952, n. 218, in relazione alla sola retribuzione corrisposta alla scadenza, ai sensi dell'art. 23, comma primo, medesima legge; e che il datore di lavoro, che non abbia provveduto al pagamento dei contributi entro il termine stabilito, è da considerare - salva la prova di fatti a lui non imputabili - debitore esclusivo dei contributi stessi (anche per la quota a carico del
pagina 5 di 8 lavoratore). Per quanto riguarda, invece, le ritenute fiscali ha affermato che: “il meccanismo di queste inerisce ad un momento successivo a quello dell'accertamento e della liquidazione delle spettanze retributive e si pone in relazione al distinto rapporto d'imposta, sul quale il giudice chiamato all'accertamento ed alla liquidazione predetti non ha il potere d'interferire” (cfr., per tutte, Cass. 11 luglio 2000, n. 9198, Cass. 15 luglio 2002, n. 10258 e Cass., n. 18584 del 7 luglio 2008, Cass. n. 19790 del 28 settembre 2011 e Cass., sez. lav., n. 3525 del 13 febbraio
2013, nonché, più di recente, Cass., sez. lav., n. 12566 del 29 maggio 2014,).
Ne consegue che se il datore di lavoro afferma di avere effettuato i versamenti previdenziali nei termini di legge, deve dimostrarlo producendo i Modelli F24 i Modelli e-mens, o altra documentazione equipollente, da cui desumere l'adempimento, mentre invece, in linea generale, le ritenute fiscali non possono mai essere detratte dal debito retributivo in quanto attengono non già al rapporto civilistico tra datore di lavoro e lavoratore, ma a quello tributario tra contribuente ed Erario, e dovranno essere corrisposte da questi solo dopo che avrà percepito il pagamento da parte del datore di lavoro del credito retributivo maturato. In altri termini, in caso di omesso pagamento dei contributi entro il termine di legge, anche la parte dei contributi posti a carico del lavoratore rimane definitivamente a carico del datore di lavoro, ai sensi dell'art. 23 della L. n. 218/1952. Se il credito retributivo ha ad oggetto somme liquidate in un momento successivo alla loro maturazione, il datore di lavoro non può assumere la veste di sostituto d'imposta e il rapporto d'imposta afferisce le sole posizioni del
Fisco e del lavoratore/contribuente.
Nel caso che ci occupa, premesso che non si è in presenza di un credito per differenze retributive accertate all'esito di un giudizio, bensì di un credito sorto per il mancato pagamento delle retribuzioni e competenze di fine rapporto, quindi certo, liquido ed esigibile, oltre che riconosciuto dalla società datrice di lavoro, va evidenziato che la Parte_1
, a sostegno della fondatezza dell'opposizione, produce DURC regolari rilasciati
[...] dall'INPS, quietanze di pagamento degli F24 periodi LUL e CBILL ENPAIA. Pertanto, considerato che vi è prova del tempestivo pagamento degli oneri contributivi e fiscali trattenuti sulle retribuzioni e sulle altre competenze spettanti all'ex dipendente, ne deriva che la IO ha diritto al pagamento della somma ingiunta netta, poiché, in caso contrario, si verrebbe a configurare un ingiustificato arricchimento a suo favore. La Cassazione ha, infatti, chiarito che il modello F24, finalizzato al versamento di somme a titolo di imposta e/o contributi presso gli sportelli delle banche delegate a tale incasso, ha natura di atto pubblico in quanto funge daattestazione del pagamento delle stesse, avvenuto alla presenza del dipendente della banca delegata, e costituisce la prova documentale dell'adempimento dell'obbligazione contributiva e/o tributaria, con efficacia pienamente liberatoria del contribuente. Ne consegue, per un verso, che l'attestazione fatta a chi partecipa alla sua redazione integra il
pagina 6 di 8 reato di cui all'art. 483 c.p. e che, per quanto qui interessa, se il documento viene prodotto in un giudizio civile, la controparte per contestarne la valenza probatoria deve proporre querela di falso. Analogo discorso va fatto per la prova dei pagamenti degli oneri contributivi.
Alla luce della vicenda così come ricostruita va, quindi, dichiarata la sopravvenuta la cessazione della materia del contendere.
Si tratta, come noto, di un istituto giuridico creato al fine di dare una soluzione concreta ai casi in cui, per sopraggiunte situazioni di fatto nel corso del processo, sia inutile la prosecuzione del processo stesso perché la situazione del contendere è stata risolta, in specie per il venire meno dell'interesse delle parti alla sua naturale definizione. Presuppone, dunque, che la situazione sostanziale nuova (o quanto meno diversa) da quella presente al momento dell'introduzione del processo, "soddisfi" l'attore rendendo inutile la sua azione volta ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice. L'accertamento, inoltre, deve essere condotto avendo riguardo all'azione proposta e alle difese svolte dal convenuto (Cass. 2567/2007). In definitiva “La cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano al giudice conclusioni conformi in tal senso. In mancanza di tale accordo, l'allegazione di un fatto sopravvenuto, assunto come idoneo a determinare la cessazione della materia del contendere da una sola parte, dev'essere valutata dal giudice” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 16150/2010).
Va, quindi, ribadito quanto innanzi accennato, ossia che la cessazione della materia del contendere può essere dichiarata dal giudice in ogni caso in cui il completo componimento della lite risulti in fatto non controverso, spettando solo a lui il compito di valutare quali effetti si debbano ricollegare alle varie allegazioni in fatto.
La cessazione della materia del contendere implica, quindi, che il DI n. 461/2023 emesso dal
Giudice del lavoro di Velletri in data 3.11.2023 n. 4817/2023 RG-, va revocato, in CP_1 quanto, diversamente argomentando, la lavoratrice opposta rimarrebbe in possesso di un titolo esecutivo azionabile per un credito già soddisfatto.
Per quanto attiene alla regolamentazione delle spese processuali (del procedimento monitorio stante la revoca del DI opposto e del presente giudizio), si osserva che va applicato il criterio della cd soccombenza virtuale in virtù del quale il Giudice procede a regolare le spese in base alla normale probabilità di accoglimento della pretesa di parte attrice, fondando la propria valutazione su criteri di verosimiglianza, o su un'indagine sommaria di delibazione del merito, condotta in astratto, ipotizzando quello che avrebbe potuto essere l'esito del giudizio qualora fosse proseguito.
pagina 7 di 8 Alla luce della vicenda così come ricostruita, va ritenuta la soccombenza virtuale della
, in quanto perdente nel processo, stante l'infondatezza Parte_1 dell'opposizione sia pure nei limiti innanzi chiariti, per cui l'opponente deve rimborsare all'opposta le spese di lite che vengono compensate della metà (tenuto conto del minore importo del credito accertato in giudizio e dell'adempimento ancorché tardivo) e liquidate come in dispositivo, con distrazione in favore dei procuratori della IO che se ne dichiarano antistatari.
Non sussistono, pertanto, i presupposti per accogliere la domanda di condanna della opponente al risarcimento del danno per lite temeraria, ex art. 96 c.p.c.. Parte_1
Velletri, 19 febbraio 2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Raffaella Falcione
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