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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 22/07/2025, n. 401 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 401 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
Nr. 276/2025 R.G. Trib.
Tribunale di Caltanissetta
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
- IN NOME DEL POPOLO ITALIANO -
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con note da depositare nel termine del 05/06/2025, ha definito la controversia con la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado, avente oggetto “Altre ipotesi”, promossa da:
(SI), 08/11/1985 (C.F. , con il Parte_1 Pt_2 C.F._1 patrocinio dell'Avv. SPATARO SALVATORE MARCO, giusta procura in atti, elettivamente domiciliata in Catania, Via F. Crispi, n°211 presso lo studio del difensore ricorrente contro
(C.F. e Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 (C.F. ) con il patrocinio dell'AVVOCATURA DELLO STATO DI P.IVA_2 CALTANISSETTA ed elettivamente domiciliato in VIA LIBERTA 174 93100 CALTANISSETTA resistenti
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
«ACCERTARE E DICHIARARE il diritto della parte ricorrente ad ottenere la nomina per la classe di concorso B006, quale vincitore di concorso nella provincia di Agrigento. Per l'effetto, CONDANNARE alla stipula del relativo contratto di lavoro che consenta la soddisfazione del diritto invocato ed il conferimento della cattedra per cui è lite, sì da determinare il reclutamento per effetto della documentata condizione di vincitore del concorso per cui è causa Con vittoria di spese competenze e onorari, da distrarsi ex art.93 c.p.c. in favore del sottoscritto procuratore antistatario che qui rende la prescritta dichiarazione»
Per parte resistente:
«nel merito, respingere il ricorso proposto, perché infondato in punto di fatto e di diritto;
- accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell' ; con vittoria di spese» CP_2
Ragioni della decisione
1. , con ricorso depositato in data 21/02/2025 con contestuale Parte_1 istanza cautelare ex art. 700 c.p.c., ha agito per l'accoglimento delle domande riportate in epigrafe lamentando l'illegittimità della procedura di immissione in ruolo per l'anno scolastico 2024/2025 non essendo stata assunta sebbene vincitrice di concorso.
1 Ha premesso di aver partecipato alla procedura concorsuale per la classe di concorso
B006 (laboratorio di odontotecnica - Esercitazioni pratiche di odontotecnica), gestita dall e di essere stata inserita come vincitrice nella Controparte_3 graduatoria di merito (all.7 al ricorso) in seconda posizione con il punteggio di 187,50.
Il contingente (all.2 del ricorso) dei posti da ricoprire, pubblicato (all.1 id.) dallo stesso ha previsto la disponibilità di 2 cattedre in nella classe B006, insistenti CP_2 CP_2 tutte su GM (graduatorie di merito concorsuali ndr) ed entrambe vacanti su Agrigento.
Pertanto ha espresso le preferenze su base regionale (all. 9) indicando la regione CP_2 ed al primo posto la provincia di Agrigento.
All'esito della procedura, nonostante la capienza del contingente, non
è stata nominata in ruolo, rimanendo precaria con supplenza a Caltanissetta
(all.18), mentre le cattedre disponibili non sono state assegnate (cfr. all.11).
In seguito alla diffida all'immissione in ruolo (all. 12), l'Amministrazione ha risposto che la classe di concorso B006 “LABORATORIO DI ODONTOTECNICA” non è stata assegnata perché in “esubero”.
La difesa della ricorrente ha concluso per l'illegittimità delle determinazioni dell'Amministrazione in quanto la procedura concorsuale in oggetto, proprio perché legata alla straordinaria erogazione dei fondi PNRR, ha come unico scopo la sola nomina dei vincitori, non essendo contemplato alcuno scorrimento, né alcuna ultrattività negli anni della graduatoria medesima.
Ed ancora ha rilevato che il concorso vinto dalla ricorrente ha valenza regionale e non provinciale, come evidente dal Bando, tenendo conto di posti messi a concorso per singola provincia ed in relazione ad un organico predeterminato secondo previsioni che già escludevano a monte qualsiasi possibile nomina nelle province in cui insisteva l'esubero (Catania, Enna e Ragusa).
Né l'eventuale esubero di docenti in una determinata provincia (quali Catania, Enna e
Ragusa) potrebbe e/o può determinare la compensazione con altre parti del territorio regionale (Agrigento), in cui i posti messi a bando e non attribuiti ai vincitori sono rimasti scoperti.
2. Fissata l'udienza per la comparizione delle parti si sono tempestivamente costituiti con unica comparsa il e l , che Controparte_1 CP_2 eccepita la carenza di legittimazione passiva dell , hanno resistito Controparte_3 concludendo per l'infondatezza del ricorso.
3. Previa acquisizione di ulteriori documenti su richiesta del ricorrente, depositate note autorizzate, la causa è stata rinviata all'udienza del 05/06/2025 .
Non essendo richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, l'udienza è stata sostituita dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., nei termini meglio precisati con precedente ordinanza ritualmente comunicata alle parti.
2 Il Giudice, preso atto delle note di trattazione scritta depositate dalle parti costituite alla scadenza del termine previsto dall'art. 127 ter c.p.c., decide la controversia con sentenza.
°°°°°°°
4. Innanzi tutto deve essere ribadito l'univoco orientamento del Tribunale di
Caltanissetta in merito alla carenza di legittimazione passiva degli Uffici scolastici regionali e provinciali.
Sul punto si richiama anche l'ultimo arresto della SC (Sez. L, Sentenza n. 32938 del
09/11/2021) che ha evidenziato che la legislazione generale prevede che le cause contro le Amministrazioni dello Stato siano da instaurare «nella persona del Ministro competente» (art. 11, co. 1, R.D. 1611/1933). «In tale prospettiva va altresì collocato
l'art. 16 lett. f) d.lgs. 165/2001. Tale norma prevede che «i dirigenti di uffici dirigenziali Cont generali», quale è il dirigente preposto all «promuovono e resistono alle liti ed hanno il potere di conciliare e di transigere, fermo restando quanto disposto dall'articolo
12, comma 1, della legge 3 aprile 1979, n.103». Questa S.C. (Cass. 26 marzo 2008. n.
7862) ha letto le due norme in coordinamento ed ha affermato che gli USR, in quanto
«strutture interne ai ministeri non sono dotate di soggettività sul piano dei rapporti esterni» ed ha sottolineato (Cass., S.U., 6 luglio 2006, n. 15342) «l'espressa salvezza della L. n. 103 del 1979, art. 12, comma 1, (attribuzione al Ministro del potere di comporre le divergenze tra Avvocatura dello Stato e amministrazioni circa la instaurazione di un giudizio o la resistenza nel medesimo)» per desumerne in sostanza Cont che i dirigenti generali periferici (e, se si vuole, l per il quale essi organicamente operano) hanno il potere di decidere sulle liti, ma subordinatamente al potere superiore del di avocare ogni scelta e dirimere divergenze interne alla difesa dello Stato». CP_1
Quanto alla legislazione speciale per la scuola il combinato disposto degli artt. 13 e 21, co. 18 L. 59/1997 ha rimesso ad appositi regolamenti la definizione dell'organizzazione e della disciplina anche degli uffici periferici del MIUR, poi attuata mediante i d.p.r. n.
260/2007, d.p.r. n. 17/2009, d.p.r. n. 132/2011, d.p.r. n. 98/2014, d.p.r. n. 47/2019,
d.p.r. n. 140/2019, fino all'attualmente vigente d.p.c.m. n. 166/2000 che hanno Cont affermato la "legittimazione passiva" dell rispetto al contenzioso del personale scolastico.
La Suprema Corte ha rilevato come tali norme non delineano in ogni caso una Cont soggettività "esterna" dell ma solo il potere del medesimo di agire, in un articolato ambito di attività da esse definito, con effetti destinati a ricadere sul di cui lo CP_1 Cont stesso è articolazione organizzativa.
Tanto evidenziato deve essere dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell
[...]
che non ha legittimazione esterna. Controparte_3
3 5. La giurisdizione del Giudice adito è incontestata tra le parti, in quanto la questione è se per effetto della partecipazione alla procedura concorsuale indetta con il bando indetto con DM n. 205/23 (all.3) e DD 2575/23 (all.3 bis) i soggetti vincitori conseguano un diritto soggettivo all'assunzione.
Ad avviso di questo Giudicante plurime ragioni portano ad escludere che i soggetti vincitori della procedura concorsuale indetta con il DM n. 205/23 possano vantare un diritto soggettivo all'assunzione o all'immissione in ruolo, in quanto è necessario l'ulteriore passaggio che è costituito dalla effettiva vacanza del posto nell'organico di diritto che determina la chiamata dell'Amministrazione.
L'esame del bando che è lex specialis e le disposizioni di legge dallo stesso richiamato portano a tale conclusione.
Deve essere ribadito che il bando di concorso per l'assunzione di personale ha duplice natura giuridica di provvedimento amministrativo e di atto negoziale (offerta al pubblico) vincolante nei confronti dei partecipanti al concorso. Ne consegue che l'atto di approvazione della graduatoria è illegittimo qualora si ponga in contraddizione con la delibera di indizione e con il bando ("lex specialis" del concorso). La Suprema Corte ha pure evidenziato che la clausola con cui la P.A. si riservi la facoltà di non procedere all'assunzione è nulla perché integra una condizione meramente potestativa ai sensi dell'art. 1355 cod. civ. (v. Cass. Sez. L., 01/10/2014, n. 20735, si vedano anche Sez. L,
Sentenza n. 9107 del 06/05/2015, Sez. L, Sentenza n. 24569 del 01/12/2016)
Con il bando n. 205/23 il , avvalendosi dei fondi disponibili con il PNRR, ha CP_1 dettato le disposizioni sulle procedure selettive per l'accesso ai ruoli per formare graduatorie di merito regionali composte «da un numero di soggetti pari, al massimo, ai posti previsti dal bando di concorso, fatta salva l'integrazione, nel limite dei posti banditi, della graduatoria nella misura delle eventuali rinunce all'immissione in ruolo successivamente intervenute, con i candidati che hanno raggiunto almeno il punteggio minimo previsto per il superamento delle prove concorsuali».
L'art. 1, co. 3, del bando esplicita che a tali graduatorie l'Amministrazione «fermo restando il regime autorizzatorio di cui all'articolo 39, comma 3, della legge 27 dicembre
1997, n. 449» deve attingere per «la copertura dei posti della scuola secondaria di primo
e secondo grado che si stima si renderanno vacanti e disponibili nell'anno scolastico successivo a quello in cui è previsto l'espletamento delle prove concorsuali».
Tale modus operandi ha copertura normativa nell'art. 39, co. 3, della legge 27 dicembre
1997, n. 449 che dispone;
«Per consentire lo sviluppo dei processi di riqualificazione delle amministrazioni pubbliche connessi all'attuazione della riforma amministrativa, garantendo il rispetto degli obiettivi di riduzione programmata del personale, a decorrere dall'anno 2000 il Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, definisce preliminarmente le
4 priorità e le necessità operative da soddisfare, tenuto conto in particolare delle correlate esigenze di introduzione di nuove professionalità. In tale quadro, entro il primo semestre di ciascun anno, il Consiglio dei ministri determina il numero massimo complessivo delle assunzioni delle amministrazioni di cui al comma 2 compatibile con gli obiettivi di riduzione numerica e con i dati sulle cessazioni dell'anno precedente. Le assunzioni restano comunque subordinate all'indisponibilità di personale da trasferire secondo le vigenti procedure di mobilità e possono essere disposte esclusivamente presso le sedi che presentino le maggiori carenze di personale. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle assunzioni previste da norme speciali o derogatorie.»
Dunque il testo del bando ed il richiamo al regime autorizzatorio dell'art. 39, confortano nella conclusione per cui il presupposto per l'immissione in ruolo è la scopertura del posto da assegnare anche per indisponibilità di personale da poter trasferire secondo le procedure di mobilità.
Non solo, ad ulteriore conferma che l'inserimento nelle graduatorie di merito non comporti il diritto all'assunzione, si deve considerare la disposizione contenuta nell'art. 12, co. 4, del bando per cui «Le graduatorie hanno validità annuale a decorrere dall'anno scolastico successivo a quello di approvazione delle stesse e perdono efficacia con la pubblicazione delle graduatorie del concorso successivo e comunque alla scadenza del predetto periodo, fermo restando il diritto dei vincitori, come individuati al comma 1, all'immissione in ruolo, ove occorra anche negli anni successivi, in caso di incapienza dei posti destinati annualmente alle assunzioni, nel limite delle facoltà assunzionali disponibili
a legislazione vigente».
Dunque la procedura concorsuale a cui ha partecipato la è una procedura speciale Pt_1 che ha avuto la sola finalità di predisporre graduatorie di merito, ordinate per punteggio di merito su base regionale e per categoria di concorso, a cui attingere per i posti destinati annualmente alle assunzioni nei limiti di posti disponibili.
Pertanto non è una procedura pienamente assimilabile ai concorsi ordinari per l'accesso ai pubblici impieghi, la cui disciplina viene richiamata per quanto non previsto nel DM n.
205 del 26-10-2023 (v. art. 22 norme di salvaguardia).
L'Avvocatura ha posto in evidenza come le determinazioni dell siano Controparte_3 aderenti alle disposizioni contenute nel D.M. n. 158 del 31 luglio 2023 sulle immissioni in ruolo del personale docente per l'a.s. 2024/2025 e all'Allegato A contenente le istruzioni operative (all. 4 e 5 alla comparsa di costituzione).
Sulla base di tali disposizioni l in data 08.08.2024 Controparte_4 ha pubblicato il decreto di ripartizione del contingente relativo alle nomine in ruolo a.s.
2024/2025 (all. 6 alla comparsa di costituzione), con cui sono state richiamate le disposizioni di cui al D.M. 158 /2023 e le comunicazioni degli Ambiti Territoriali della
5 regione relative alla disponibilità a livello provinciale dei posti vacanti per ciascuna CP_2 classe di concorso o tipo di posto.
Nella stessa tabella, allegata a tale decreto di ripartizione di contingente (All. n. 7 alla comparsa di costituzione), si evidenzia per la classe di concorso B006 una situazione di esubero corrispondente a n. 3 posti.
Considerata la condizione di esubero nell'organico scolastico regionale per n. 3 posti per la classe di concorso B006, l'Amministrazione non ha proceduto all'immissione in ruolo in conformità a quanto previsto dal Decreto Ministeriale n. 158 del 31 luglio 2024 il cui art. 2, comma 4, espressamente stabilisce che «Nel caso in cui a livello regionale, per singola classe di concorso e tipo posto, si riscontrino su una o più province posizioni di esubero, sarà cura dell provvedere al riassorbimento di tali posizioni Controparte_3 tramite compensazione di eventuali disponibilità presenti in provincia diversa per la medesima classe di concorso/tipo posto. Se al termine di tale operazione si riscontrasse la mancanza di posti vacanti e disponibili nelle diverse province per la stessa classe di concorso/tipo posto in ragione della presenza di ulteriore esubero, l'Ufficio provvederà al riassorbimento dello stesso tramite compensazione delle disponibilità presenti in altra classe di concorso/tipo posto della regione. Nell'effettuare le suddette operazioni l CP_3 terrà conto anche della consistenza delle diverse graduatorie utili per le immissioni in ruolo».
Detta disposizione è poi ribadita nell'Allegato A del medesimo decreto nel quale viene precisato al punto A.9 che «Una volta che gli Uffici scolastici regionali avranno ripartito il contingente loro assegnato (dopo aver effettuato il riassorbimento delle eventuali posizioni di esubero e, per le regioni interessate, alla rimodulazione del contingente) tra nomine da disporsi attingendo alle graduatorie di merito relative alle procedure concorsuali e nomine dalle GAE, gli stessi provvederanno all'avvio delle operazioni di nomina in ruolo dei docenti inclusi in posizione utile».
Per concludere, non solo la ricorrente non può vantare un diritto soggettivo all'assunzione, ma la decisione assunta dall'Amministrazione di non procedere all'assunzione della ricorrente a causa dell'esubero della classe di insegnamento B006, per cui si è utilmente classificata, è pienamente aderente al bando ed alle circolari sulla ricognizione dei posti effettivamente vacanti.
Del resto sarebbe contraddittoria e contraria alle più elementari regole di contabilità pubblica, peraltro recepite anche dal bando concorsuale, l'assunzione di docenti in esubero.
Per tali ragioni il ricorso deve essere respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza di parte ricorrente.
Stante il valore ed il grado di difficoltà delle questioni, i compensi devono essere determinati al minimo delle tariffe per il 3° scaglione di cui al DM n. 55 del 10.3.2014,
6 successivamente modificate con DM n. 147 del 13.8.2022, tenuto conto delle seguenti fasi del giudizio: studio della controversia e proposizione del ricorso, istruttoria e fase decisoria.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
Dichiara il difetto di legittimazione passiva dell' . Controparte_3
Rigetta il ricorso.
Condanna alla refusione delle spese di lite sostenute dal Parte_1 [...]
che vengono liquidate nella complessiva Controparte_5 somma di € 2300, oltre CU eventualmente versato, spese forfettarie, IVA e CPA ai sensi di legge.
Caltanissetta, 22 luglio 2025
Il Giudice Angela Latorre
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Tribunale di Caltanissetta
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
- IN NOME DEL POPOLO ITALIANO -
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con note da depositare nel termine del 05/06/2025, ha definito la controversia con la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado, avente oggetto “Altre ipotesi”, promossa da:
(SI), 08/11/1985 (C.F. , con il Parte_1 Pt_2 C.F._1 patrocinio dell'Avv. SPATARO SALVATORE MARCO, giusta procura in atti, elettivamente domiciliata in Catania, Via F. Crispi, n°211 presso lo studio del difensore ricorrente contro
(C.F. e Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 (C.F. ) con il patrocinio dell'AVVOCATURA DELLO STATO DI P.IVA_2 CALTANISSETTA ed elettivamente domiciliato in VIA LIBERTA 174 93100 CALTANISSETTA resistenti
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
«ACCERTARE E DICHIARARE il diritto della parte ricorrente ad ottenere la nomina per la classe di concorso B006, quale vincitore di concorso nella provincia di Agrigento. Per l'effetto, CONDANNARE alla stipula del relativo contratto di lavoro che consenta la soddisfazione del diritto invocato ed il conferimento della cattedra per cui è lite, sì da determinare il reclutamento per effetto della documentata condizione di vincitore del concorso per cui è causa Con vittoria di spese competenze e onorari, da distrarsi ex art.93 c.p.c. in favore del sottoscritto procuratore antistatario che qui rende la prescritta dichiarazione»
Per parte resistente:
«nel merito, respingere il ricorso proposto, perché infondato in punto di fatto e di diritto;
- accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell' ; con vittoria di spese» CP_2
Ragioni della decisione
1. , con ricorso depositato in data 21/02/2025 con contestuale Parte_1 istanza cautelare ex art. 700 c.p.c., ha agito per l'accoglimento delle domande riportate in epigrafe lamentando l'illegittimità della procedura di immissione in ruolo per l'anno scolastico 2024/2025 non essendo stata assunta sebbene vincitrice di concorso.
1 Ha premesso di aver partecipato alla procedura concorsuale per la classe di concorso
B006 (laboratorio di odontotecnica - Esercitazioni pratiche di odontotecnica), gestita dall e di essere stata inserita come vincitrice nella Controparte_3 graduatoria di merito (all.7 al ricorso) in seconda posizione con il punteggio di 187,50.
Il contingente (all.2 del ricorso) dei posti da ricoprire, pubblicato (all.1 id.) dallo stesso ha previsto la disponibilità di 2 cattedre in nella classe B006, insistenti CP_2 CP_2 tutte su GM (graduatorie di merito concorsuali ndr) ed entrambe vacanti su Agrigento.
Pertanto ha espresso le preferenze su base regionale (all. 9) indicando la regione CP_2 ed al primo posto la provincia di Agrigento.
All'esito della procedura, nonostante la capienza del contingente, non
è stata nominata in ruolo, rimanendo precaria con supplenza a Caltanissetta
(all.18), mentre le cattedre disponibili non sono state assegnate (cfr. all.11).
In seguito alla diffida all'immissione in ruolo (all. 12), l'Amministrazione ha risposto che la classe di concorso B006 “LABORATORIO DI ODONTOTECNICA” non è stata assegnata perché in “esubero”.
La difesa della ricorrente ha concluso per l'illegittimità delle determinazioni dell'Amministrazione in quanto la procedura concorsuale in oggetto, proprio perché legata alla straordinaria erogazione dei fondi PNRR, ha come unico scopo la sola nomina dei vincitori, non essendo contemplato alcuno scorrimento, né alcuna ultrattività negli anni della graduatoria medesima.
Ed ancora ha rilevato che il concorso vinto dalla ricorrente ha valenza regionale e non provinciale, come evidente dal Bando, tenendo conto di posti messi a concorso per singola provincia ed in relazione ad un organico predeterminato secondo previsioni che già escludevano a monte qualsiasi possibile nomina nelle province in cui insisteva l'esubero (Catania, Enna e Ragusa).
Né l'eventuale esubero di docenti in una determinata provincia (quali Catania, Enna e
Ragusa) potrebbe e/o può determinare la compensazione con altre parti del territorio regionale (Agrigento), in cui i posti messi a bando e non attribuiti ai vincitori sono rimasti scoperti.
2. Fissata l'udienza per la comparizione delle parti si sono tempestivamente costituiti con unica comparsa il e l , che Controparte_1 CP_2 eccepita la carenza di legittimazione passiva dell , hanno resistito Controparte_3 concludendo per l'infondatezza del ricorso.
3. Previa acquisizione di ulteriori documenti su richiesta del ricorrente, depositate note autorizzate, la causa è stata rinviata all'udienza del 05/06/2025 .
Non essendo richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, l'udienza è stata sostituita dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., nei termini meglio precisati con precedente ordinanza ritualmente comunicata alle parti.
2 Il Giudice, preso atto delle note di trattazione scritta depositate dalle parti costituite alla scadenza del termine previsto dall'art. 127 ter c.p.c., decide la controversia con sentenza.
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4. Innanzi tutto deve essere ribadito l'univoco orientamento del Tribunale di
Caltanissetta in merito alla carenza di legittimazione passiva degli Uffici scolastici regionali e provinciali.
Sul punto si richiama anche l'ultimo arresto della SC (Sez. L, Sentenza n. 32938 del
09/11/2021) che ha evidenziato che la legislazione generale prevede che le cause contro le Amministrazioni dello Stato siano da instaurare «nella persona del Ministro competente» (art. 11, co. 1, R.D. 1611/1933). «In tale prospettiva va altresì collocato
l'art. 16 lett. f) d.lgs. 165/2001. Tale norma prevede che «i dirigenti di uffici dirigenziali Cont generali», quale è il dirigente preposto all «promuovono e resistono alle liti ed hanno il potere di conciliare e di transigere, fermo restando quanto disposto dall'articolo
12, comma 1, della legge 3 aprile 1979, n.103». Questa S.C. (Cass. 26 marzo 2008. n.
7862) ha letto le due norme in coordinamento ed ha affermato che gli USR, in quanto
«strutture interne ai ministeri non sono dotate di soggettività sul piano dei rapporti esterni» ed ha sottolineato (Cass., S.U., 6 luglio 2006, n. 15342) «l'espressa salvezza della L. n. 103 del 1979, art. 12, comma 1, (attribuzione al Ministro del potere di comporre le divergenze tra Avvocatura dello Stato e amministrazioni circa la instaurazione di un giudizio o la resistenza nel medesimo)» per desumerne in sostanza Cont che i dirigenti generali periferici (e, se si vuole, l per il quale essi organicamente operano) hanno il potere di decidere sulle liti, ma subordinatamente al potere superiore del di avocare ogni scelta e dirimere divergenze interne alla difesa dello Stato». CP_1
Quanto alla legislazione speciale per la scuola il combinato disposto degli artt. 13 e 21, co. 18 L. 59/1997 ha rimesso ad appositi regolamenti la definizione dell'organizzazione e della disciplina anche degli uffici periferici del MIUR, poi attuata mediante i d.p.r. n.
260/2007, d.p.r. n. 17/2009, d.p.r. n. 132/2011, d.p.r. n. 98/2014, d.p.r. n. 47/2019,
d.p.r. n. 140/2019, fino all'attualmente vigente d.p.c.m. n. 166/2000 che hanno Cont affermato la "legittimazione passiva" dell rispetto al contenzioso del personale scolastico.
La Suprema Corte ha rilevato come tali norme non delineano in ogni caso una Cont soggettività "esterna" dell ma solo il potere del medesimo di agire, in un articolato ambito di attività da esse definito, con effetti destinati a ricadere sul di cui lo CP_1 Cont stesso è articolazione organizzativa.
Tanto evidenziato deve essere dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell
[...]
che non ha legittimazione esterna. Controparte_3
3 5. La giurisdizione del Giudice adito è incontestata tra le parti, in quanto la questione è se per effetto della partecipazione alla procedura concorsuale indetta con il bando indetto con DM n. 205/23 (all.3) e DD 2575/23 (all.3 bis) i soggetti vincitori conseguano un diritto soggettivo all'assunzione.
Ad avviso di questo Giudicante plurime ragioni portano ad escludere che i soggetti vincitori della procedura concorsuale indetta con il DM n. 205/23 possano vantare un diritto soggettivo all'assunzione o all'immissione in ruolo, in quanto è necessario l'ulteriore passaggio che è costituito dalla effettiva vacanza del posto nell'organico di diritto che determina la chiamata dell'Amministrazione.
L'esame del bando che è lex specialis e le disposizioni di legge dallo stesso richiamato portano a tale conclusione.
Deve essere ribadito che il bando di concorso per l'assunzione di personale ha duplice natura giuridica di provvedimento amministrativo e di atto negoziale (offerta al pubblico) vincolante nei confronti dei partecipanti al concorso. Ne consegue che l'atto di approvazione della graduatoria è illegittimo qualora si ponga in contraddizione con la delibera di indizione e con il bando ("lex specialis" del concorso). La Suprema Corte ha pure evidenziato che la clausola con cui la P.A. si riservi la facoltà di non procedere all'assunzione è nulla perché integra una condizione meramente potestativa ai sensi dell'art. 1355 cod. civ. (v. Cass. Sez. L., 01/10/2014, n. 20735, si vedano anche Sez. L,
Sentenza n. 9107 del 06/05/2015, Sez. L, Sentenza n. 24569 del 01/12/2016)
Con il bando n. 205/23 il , avvalendosi dei fondi disponibili con il PNRR, ha CP_1 dettato le disposizioni sulle procedure selettive per l'accesso ai ruoli per formare graduatorie di merito regionali composte «da un numero di soggetti pari, al massimo, ai posti previsti dal bando di concorso, fatta salva l'integrazione, nel limite dei posti banditi, della graduatoria nella misura delle eventuali rinunce all'immissione in ruolo successivamente intervenute, con i candidati che hanno raggiunto almeno il punteggio minimo previsto per il superamento delle prove concorsuali».
L'art. 1, co. 3, del bando esplicita che a tali graduatorie l'Amministrazione «fermo restando il regime autorizzatorio di cui all'articolo 39, comma 3, della legge 27 dicembre
1997, n. 449» deve attingere per «la copertura dei posti della scuola secondaria di primo
e secondo grado che si stima si renderanno vacanti e disponibili nell'anno scolastico successivo a quello in cui è previsto l'espletamento delle prove concorsuali».
Tale modus operandi ha copertura normativa nell'art. 39, co. 3, della legge 27 dicembre
1997, n. 449 che dispone;
«Per consentire lo sviluppo dei processi di riqualificazione delle amministrazioni pubbliche connessi all'attuazione della riforma amministrativa, garantendo il rispetto degli obiettivi di riduzione programmata del personale, a decorrere dall'anno 2000 il Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, definisce preliminarmente le
4 priorità e le necessità operative da soddisfare, tenuto conto in particolare delle correlate esigenze di introduzione di nuove professionalità. In tale quadro, entro il primo semestre di ciascun anno, il Consiglio dei ministri determina il numero massimo complessivo delle assunzioni delle amministrazioni di cui al comma 2 compatibile con gli obiettivi di riduzione numerica e con i dati sulle cessazioni dell'anno precedente. Le assunzioni restano comunque subordinate all'indisponibilità di personale da trasferire secondo le vigenti procedure di mobilità e possono essere disposte esclusivamente presso le sedi che presentino le maggiori carenze di personale. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle assunzioni previste da norme speciali o derogatorie.»
Dunque il testo del bando ed il richiamo al regime autorizzatorio dell'art. 39, confortano nella conclusione per cui il presupposto per l'immissione in ruolo è la scopertura del posto da assegnare anche per indisponibilità di personale da poter trasferire secondo le procedure di mobilità.
Non solo, ad ulteriore conferma che l'inserimento nelle graduatorie di merito non comporti il diritto all'assunzione, si deve considerare la disposizione contenuta nell'art. 12, co. 4, del bando per cui «Le graduatorie hanno validità annuale a decorrere dall'anno scolastico successivo a quello di approvazione delle stesse e perdono efficacia con la pubblicazione delle graduatorie del concorso successivo e comunque alla scadenza del predetto periodo, fermo restando il diritto dei vincitori, come individuati al comma 1, all'immissione in ruolo, ove occorra anche negli anni successivi, in caso di incapienza dei posti destinati annualmente alle assunzioni, nel limite delle facoltà assunzionali disponibili
a legislazione vigente».
Dunque la procedura concorsuale a cui ha partecipato la è una procedura speciale Pt_1 che ha avuto la sola finalità di predisporre graduatorie di merito, ordinate per punteggio di merito su base regionale e per categoria di concorso, a cui attingere per i posti destinati annualmente alle assunzioni nei limiti di posti disponibili.
Pertanto non è una procedura pienamente assimilabile ai concorsi ordinari per l'accesso ai pubblici impieghi, la cui disciplina viene richiamata per quanto non previsto nel DM n.
205 del 26-10-2023 (v. art. 22 norme di salvaguardia).
L'Avvocatura ha posto in evidenza come le determinazioni dell siano Controparte_3 aderenti alle disposizioni contenute nel D.M. n. 158 del 31 luglio 2023 sulle immissioni in ruolo del personale docente per l'a.s. 2024/2025 e all'Allegato A contenente le istruzioni operative (all. 4 e 5 alla comparsa di costituzione).
Sulla base di tali disposizioni l in data 08.08.2024 Controparte_4 ha pubblicato il decreto di ripartizione del contingente relativo alle nomine in ruolo a.s.
2024/2025 (all. 6 alla comparsa di costituzione), con cui sono state richiamate le disposizioni di cui al D.M. 158 /2023 e le comunicazioni degli Ambiti Territoriali della
5 regione relative alla disponibilità a livello provinciale dei posti vacanti per ciascuna CP_2 classe di concorso o tipo di posto.
Nella stessa tabella, allegata a tale decreto di ripartizione di contingente (All. n. 7 alla comparsa di costituzione), si evidenzia per la classe di concorso B006 una situazione di esubero corrispondente a n. 3 posti.
Considerata la condizione di esubero nell'organico scolastico regionale per n. 3 posti per la classe di concorso B006, l'Amministrazione non ha proceduto all'immissione in ruolo in conformità a quanto previsto dal Decreto Ministeriale n. 158 del 31 luglio 2024 il cui art. 2, comma 4, espressamente stabilisce che «Nel caso in cui a livello regionale, per singola classe di concorso e tipo posto, si riscontrino su una o più province posizioni di esubero, sarà cura dell provvedere al riassorbimento di tali posizioni Controparte_3 tramite compensazione di eventuali disponibilità presenti in provincia diversa per la medesima classe di concorso/tipo posto. Se al termine di tale operazione si riscontrasse la mancanza di posti vacanti e disponibili nelle diverse province per la stessa classe di concorso/tipo posto in ragione della presenza di ulteriore esubero, l'Ufficio provvederà al riassorbimento dello stesso tramite compensazione delle disponibilità presenti in altra classe di concorso/tipo posto della regione. Nell'effettuare le suddette operazioni l CP_3 terrà conto anche della consistenza delle diverse graduatorie utili per le immissioni in ruolo».
Detta disposizione è poi ribadita nell'Allegato A del medesimo decreto nel quale viene precisato al punto A.9 che «Una volta che gli Uffici scolastici regionali avranno ripartito il contingente loro assegnato (dopo aver effettuato il riassorbimento delle eventuali posizioni di esubero e, per le regioni interessate, alla rimodulazione del contingente) tra nomine da disporsi attingendo alle graduatorie di merito relative alle procedure concorsuali e nomine dalle GAE, gli stessi provvederanno all'avvio delle operazioni di nomina in ruolo dei docenti inclusi in posizione utile».
Per concludere, non solo la ricorrente non può vantare un diritto soggettivo all'assunzione, ma la decisione assunta dall'Amministrazione di non procedere all'assunzione della ricorrente a causa dell'esubero della classe di insegnamento B006, per cui si è utilmente classificata, è pienamente aderente al bando ed alle circolari sulla ricognizione dei posti effettivamente vacanti.
Del resto sarebbe contraddittoria e contraria alle più elementari regole di contabilità pubblica, peraltro recepite anche dal bando concorsuale, l'assunzione di docenti in esubero.
Per tali ragioni il ricorso deve essere respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza di parte ricorrente.
Stante il valore ed il grado di difficoltà delle questioni, i compensi devono essere determinati al minimo delle tariffe per il 3° scaglione di cui al DM n. 55 del 10.3.2014,
6 successivamente modificate con DM n. 147 del 13.8.2022, tenuto conto delle seguenti fasi del giudizio: studio della controversia e proposizione del ricorso, istruttoria e fase decisoria.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
Dichiara il difetto di legittimazione passiva dell' . Controparte_3
Rigetta il ricorso.
Condanna alla refusione delle spese di lite sostenute dal Parte_1 [...]
che vengono liquidate nella complessiva Controparte_5 somma di € 2300, oltre CU eventualmente versato, spese forfettarie, IVA e CPA ai sensi di legge.
Caltanissetta, 22 luglio 2025
Il Giudice Angela Latorre
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