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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ragusa, sez. I, sentenza 12/01/2026, n. 54 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ragusa |
| Numero : | 54 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 54/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAGUSA Sezione 1, riunita in udienza il 09/06/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
SCHININA' ELEONORA, Giudice monocratico in data 09/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 840/2025 depositato il 19/04/2025
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avvocato - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Ragusa
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica N. 8 Di Ragusa - 92014990888
elettivamente domiciliato presso Email_3
Consorzio Di Bonifica Della Sicilia Orientale - 93219370876
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29720240024094354000 MIGLIORAM.FOND. 2022
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 192/2025 depositato il 11/06/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: /
Resistente/Appellato:/
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Con ricorso notificato al Consorzio di Bonifica n. 8 – Ragusa, al Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale ed all'Agenzia delle Entrate - Riscossione a mezzo pec e depositato in modalità telematica il 19/4/2025, Ricorrente_2 impugnava la cartella di pagamento n. 29720240024094354000, notificata il 24/1//2025, ed il ruolo n. 2024/001160, formato e reso esecutivo in data 8/4/24, mediante cui Agenzia delle Entrate -
Riscossione, Agente della Riscossione per la Provincia di Ragusa - aveva posto in riscossione, per conto del Consorzio di Bonifica n. 8 di Ragusa, la somma complessiva di € 1.228,88 per l'anno 2022, e ne chiedeva l'annullamento.
Eccepiva:
- il difetto di motivazione della cartella di pagamento impugnata, primo atto con il quale la pretesa tributaria era stata portata a conoscenza del contribuente;
- l'illegittimità della richiesta di pagamento, in assenza di alcun beneficio reale a favore del proprietario del fondo derivante dalle opere eseguite dal consorzio;
- l'assenza di riferimento ai presupposti giuridici ed ai criteri utilizzati per la determinazione della contribuzione, alle fonti normative dell'imposizione, al Piano di Classifica, al Perimetro di Contribuenza, alle
Tabelle di contribuzione e chiedeva, previa sospensione dell'efficacia esecutiva, l'annullamento dell'atto impugnato.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, che controdeduceva, contestava la propria legittimazione passiva e chiedeva di rimanere indenne dalla condanna alle spese processuali.
Le altre parti, seppure regolarmente citate, rimanevano contumaci.
Con istanza depositata in data 8/6/2025, il ricorrente chiedeva emettersi sentenza in forma semplificata.
All'udienza del 9/6/2025, la causa era posta in decisione, con pronuncia di sentenza ex art. 47 ter d.lgs.
546/1992.
Il ricorso è fondato.
Dalla cartella di pagamento in atti non è evincibile la sussistenza dei presupposti che giustifichino l'irrogazione del tributo a carico di Ricorrente_2, né, peraltro, il Consorzio di Bonifica, rimasto contumace, ha dimostrato l'esistenza dei presupposti in virtù dei quali ritenere che la ricorrente fosse obbligata al pagamento delle quote consortili per l'anno 2022.
Atteso, peraltro, che, nella specie, la cartella esattoriale non segue uno specifico atto impositivo già notificato al contribuente, ma costituisce il primo ed unico atto con il quale l'ente impositore esercita la pretesa tributaria, sarebbe stata necessaria una motivazione alla stregua di un atto propriamente impositivo, sì da contenere gli elementi indispensabili per consentire al contribuente di effettuare il necessario controllo sulla correttezza dell'imposizione.
Detta motivazione, peraltro, avrebbe potuto essere assolta "per relationem" ad altro atto che costituisse il presupposto dell'imposizione, atto del quale, tuttavia, avrebbero dovuti essere specificamente indicati gli estremi, così da garantirne la conoscenza o la conoscibilità da parte del contribuente (Cassazione civile, sez. un., 14/05/2010, n. 11722). Va, in particolar modo, rilevato che, posto che la riscossione dei contributi di bonifica va effettuata mediante ruolo con la sola notifica della cartella ex art. 21 R.D. 215/1933, dalla cartella di pagamento devono emergere,
a pena di nullità, gli elementi che consentano al ricorrente di pervenire alla individuazione della pretesa e così essere messo nelle condizioni di predisporre adeguata difesa.
Con specifico riferimento ai contributi consortili assumono un ruolo decisivo non solo la necessaria iscrizione del bene all'interno del comprensorio governato dal consorzio, ma anche i riferimenti al piano di classifica ed al piano di contribuzione.
Il piano di classifica costituisce, invero, una sorta di tabella millesimale di contribuzione, sulla base della quale vengono ripartite le spese sostenute dal consorzio per i lavori di bonifica, millesimi di ripartizione, a loro volta, costituiti da “indici idraulici”, poi trasformati in indici di beneficio fondiario, sui quali viene stabilito il quantum debeatur del contributo consortile, mentre il piano di contribuzione costituisce la mera ripartizione economica, compiuta sulla base del piano di classifica, dei costi sostenuti delle opere di bonifica effettuate annualmente dal consorzio (v. in tal senso Cass. 1742/2019).
Di detti elementi, entrambi essenziali ai fini della definizione della controversia, l'atto impugnato è del tutto carente, né si è, in alcun modo, dimostrato che piano di classifica e piano di contribuzione abbiano correttamente costituito il fondamento della pretesa tributaria.
Ne consegue l'accoglimento del ricorso.
Rimangono assorbiti tutti gli altri motivi.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e annulla gli atti impugnati.
Condanna le parti resistenti alla rifusione delle spese processuali, liquidate in euro 200 per compensi, oltre accessori di legge, in favore del difensore antistatario che ne ha fatto richiesta.
Ragusa, 9/6/2025
Il Giudice
dr.ssa Eleonora Schininà
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAGUSA Sezione 1, riunita in udienza il 09/06/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
SCHININA' ELEONORA, Giudice monocratico in data 09/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 840/2025 depositato il 19/04/2025
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avvocato - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Ragusa
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica N. 8 Di Ragusa - 92014990888
elettivamente domiciliato presso Email_3
Consorzio Di Bonifica Della Sicilia Orientale - 93219370876
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29720240024094354000 MIGLIORAM.FOND. 2022
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 192/2025 depositato il 11/06/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: /
Resistente/Appellato:/
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Con ricorso notificato al Consorzio di Bonifica n. 8 – Ragusa, al Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale ed all'Agenzia delle Entrate - Riscossione a mezzo pec e depositato in modalità telematica il 19/4/2025, Ricorrente_2 impugnava la cartella di pagamento n. 29720240024094354000, notificata il 24/1//2025, ed il ruolo n. 2024/001160, formato e reso esecutivo in data 8/4/24, mediante cui Agenzia delle Entrate -
Riscossione, Agente della Riscossione per la Provincia di Ragusa - aveva posto in riscossione, per conto del Consorzio di Bonifica n. 8 di Ragusa, la somma complessiva di € 1.228,88 per l'anno 2022, e ne chiedeva l'annullamento.
Eccepiva:
- il difetto di motivazione della cartella di pagamento impugnata, primo atto con il quale la pretesa tributaria era stata portata a conoscenza del contribuente;
- l'illegittimità della richiesta di pagamento, in assenza di alcun beneficio reale a favore del proprietario del fondo derivante dalle opere eseguite dal consorzio;
- l'assenza di riferimento ai presupposti giuridici ed ai criteri utilizzati per la determinazione della contribuzione, alle fonti normative dell'imposizione, al Piano di Classifica, al Perimetro di Contribuenza, alle
Tabelle di contribuzione e chiedeva, previa sospensione dell'efficacia esecutiva, l'annullamento dell'atto impugnato.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, che controdeduceva, contestava la propria legittimazione passiva e chiedeva di rimanere indenne dalla condanna alle spese processuali.
Le altre parti, seppure regolarmente citate, rimanevano contumaci.
Con istanza depositata in data 8/6/2025, il ricorrente chiedeva emettersi sentenza in forma semplificata.
All'udienza del 9/6/2025, la causa era posta in decisione, con pronuncia di sentenza ex art. 47 ter d.lgs.
546/1992.
Il ricorso è fondato.
Dalla cartella di pagamento in atti non è evincibile la sussistenza dei presupposti che giustifichino l'irrogazione del tributo a carico di Ricorrente_2, né, peraltro, il Consorzio di Bonifica, rimasto contumace, ha dimostrato l'esistenza dei presupposti in virtù dei quali ritenere che la ricorrente fosse obbligata al pagamento delle quote consortili per l'anno 2022.
Atteso, peraltro, che, nella specie, la cartella esattoriale non segue uno specifico atto impositivo già notificato al contribuente, ma costituisce il primo ed unico atto con il quale l'ente impositore esercita la pretesa tributaria, sarebbe stata necessaria una motivazione alla stregua di un atto propriamente impositivo, sì da contenere gli elementi indispensabili per consentire al contribuente di effettuare il necessario controllo sulla correttezza dell'imposizione.
Detta motivazione, peraltro, avrebbe potuto essere assolta "per relationem" ad altro atto che costituisse il presupposto dell'imposizione, atto del quale, tuttavia, avrebbero dovuti essere specificamente indicati gli estremi, così da garantirne la conoscenza o la conoscibilità da parte del contribuente (Cassazione civile, sez. un., 14/05/2010, n. 11722). Va, in particolar modo, rilevato che, posto che la riscossione dei contributi di bonifica va effettuata mediante ruolo con la sola notifica della cartella ex art. 21 R.D. 215/1933, dalla cartella di pagamento devono emergere,
a pena di nullità, gli elementi che consentano al ricorrente di pervenire alla individuazione della pretesa e così essere messo nelle condizioni di predisporre adeguata difesa.
Con specifico riferimento ai contributi consortili assumono un ruolo decisivo non solo la necessaria iscrizione del bene all'interno del comprensorio governato dal consorzio, ma anche i riferimenti al piano di classifica ed al piano di contribuzione.
Il piano di classifica costituisce, invero, una sorta di tabella millesimale di contribuzione, sulla base della quale vengono ripartite le spese sostenute dal consorzio per i lavori di bonifica, millesimi di ripartizione, a loro volta, costituiti da “indici idraulici”, poi trasformati in indici di beneficio fondiario, sui quali viene stabilito il quantum debeatur del contributo consortile, mentre il piano di contribuzione costituisce la mera ripartizione economica, compiuta sulla base del piano di classifica, dei costi sostenuti delle opere di bonifica effettuate annualmente dal consorzio (v. in tal senso Cass. 1742/2019).
Di detti elementi, entrambi essenziali ai fini della definizione della controversia, l'atto impugnato è del tutto carente, né si è, in alcun modo, dimostrato che piano di classifica e piano di contribuzione abbiano correttamente costituito il fondamento della pretesa tributaria.
Ne consegue l'accoglimento del ricorso.
Rimangono assorbiti tutti gli altri motivi.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e annulla gli atti impugnati.
Condanna le parti resistenti alla rifusione delle spese processuali, liquidate in euro 200 per compensi, oltre accessori di legge, in favore del difensore antistatario che ne ha fatto richiesta.
Ragusa, 9/6/2025
Il Giudice
dr.ssa Eleonora Schininà