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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 24/11/2025, n. 536 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 536 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Brindisi
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Brindisi, in composizione collegiale, in persona dei giudici:
Presidente Dott.ssa Gabriella Del Mastro
Giudice Dott. Vladimiro Gloria
Giudice est. Dott.ssa Roberta Marra riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
Sentenza
nel giudizio civile, in prima istanza, iscritto al n. 2724/2025 R.G.V.G., vertente
Tra
Parte_1 (cod. fisc.: C.F. 1 ), nato a [...] il [...] e ivi residente e
(cod. fisc.: C.F. 2 ), nata a [...] il [...] e ivi Controparte_1 residente entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Lo Martire Carmela oggetto del giudizio: Separazione consensuale
Motivi della decisione rilevato che i coniugi ricorrenti uniti in matrimonio il 10.12.2023 in Brindisi (atto di matrimonio iscritto nel registro atti di matrimonio del Comune di Brindisi anno 2023, n. 83, parte I, Uff.1) hanno espresso la volontà di separarsi consensualmente nelle note congiunte depositate telematicamente il 05.08.2025 per l'udienza del 23.10.2025 con modalità telematiche ex art. 127 ter c.p.c., dinanzi al Giudice relatore designato;
ritenuto che le condizioni di separazione indicate in ricorso e nelle successive note depositate telematicamente appaiano conformi a legge e non sono contrarie agli interessi di tutti i componenti della famiglia;
preso atto del parere del P.M.; visto l'art. 473bis.51 c.p.c.,
p.q.m.
omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni da costoro indicate congiuntamente in ricorso e nelle successive note di trattazione scritta, che si allegano in copia e fanno parte integrante della presente sentenza. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69, lettera d), del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello
Stato civile del Comune di Brindisi (atto di matrimonio iscritto nel registro Atti di Matrimonio del
Comune di Brindisi anno 2023, n. 83, parte I, Uff.1.).
Nulla per le spese del giudizio.
Così deciso in Brindisi, nella camera di consiglio del 12.11.2025.
Il Presidente Il Giudice est.
Dott.ssa Gabriella Del Mastro Dott.ssa Roberta Marra
Provvedimento redatto in collaborazione con la dott.ssa Maria Quatraro, Funzionaria addetta all'Ufficio del Processo CONDIZIONI
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) la figlia minore GI (anni 3) è affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre con la quale convivrà; le decisioni di maggiore interesse riguardo alla minore quali quelle relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, etc. saranno prese dai genitori di comune accordo, tenendo conto anche delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni della stessa. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, durante la permanenza dei minori presso ciascun genitore, la responsabilità genitoriale potrà essere esercitata disgiuntamente. Il padre avrà diritto di vedere e tenere con sé liberamente la figlia nel rispetto delle esigenze della stessa, degli impegni lavorativi e personali dei genitori e previo accordo con la Sig.ra De AZ LO qualvolta lo vorrà e ve ne sarà la possibilità, ma in caso di disaccordo verranno adottate le seguenti modalità: a) la figlia trascorrerà 2 (due) pomeriggi alla settimana con il padre, il martedi ed il giovedi, dalle ore 16:30 alle ore 20:30. Pernotterà altresì presso il padre in 2 (due)weekend al mese, in modo alternato: il padre preleverà la figlia dalla madre il sabato alle ore 13:30 e la riaccompagnerà a
п
р
р
и
casa la domenica sera;
b) durante le vacanze estive: 15 (quindici) giorni anche non continuativi con il padre, da concordarsi entro la fine del mese di giugno di ogni anno;
c) durante le festività natalizie: in maniera alternatala figlia trascorrerà con il padre le festività con del 24.12, del 25.12, del 31.12, del 01.01 e del 06.01; d) durante le vacanze pasquali: ad anni alterni, ciascun genitore trascorrerà il giorno di Pasqua o quello del Lunedi dell'Angelo (Pasquetta) con la figlia;
e) eventuali ulteriori periodi di vacanza della figlia con ciascun genitore dovrà essere previamente concordata;
f) tutte le altre festività saranno gestite con il criterio dell'alternanza, in ogni caso GI trascorrerà con la madre il giorno della Festa della Mamma e il giorno del compleanno della madre e con il padre il giorno della Festa del Papà e quello del compleanno del padre;
g) i genitori si obbligano reciprocamente a comunicarsi l'indirizzo del luogo in cui ciascuno trascorrerà con la figlia i periodi di ferie e di quelli in cui avessero a recarsi in occasione de weekend, qualora con pernottamento;
ciascuno avrà diritto di avere notizie della figlia e di conferire quotidianamente con le stessa telefonicamente. Le parti si danno reciprocamente atto che il calendario sopra stabilito è stato concordato secondo le Linee Guida emanate dal Tribunale di Brindisi ed al fine di soddisfare al meglio le esigenze della minore. Nei periodi di rispettivo affidamento, i genitori si impegnano a passare il più possibile del loro tempo con la figlia, assistendola anche nell'espletamento degli incombenti inerenti la formazione scolastica, eventuali impegni ludico - ricreativi e nella attenzione alla cura della persona. 3) nella casa familiare sita in Brindisi alla Contrada Palmarini n. 3, già di esclusiva proprieta della sig.ra De AZ LO rimarrà la madre con la figlia GI e viene a lei assegnata con tutti i mobili e le suppellettili che la compongono, mentre il Sig.PU sposterà altrove la propria formale residenza entro la data di comparizione dinanzi al Tribunale ed è autorizzato a prelevare i propri beni personali;
4. i coniugi espressamente convengono che i beni strumentali di esclusiva proprietà del sig. PU (furgone marca IVECO, due trattori, una motozappa, un motocoltivatore, un trattore per l'estrazione dell'acqua dal pozzo artesiano e attrezzi vari) che venivano utilizzati dai coniugi per la coltivazione del terreno di pertinenza della casa coniugale, verranno portati via dal sig. PU entro la data del 31.12.2025 e fino a quel momento rimarranno ricoverati sotto una tettoia di pertinenza della casa coniugale;
5. il sig. PU TE è autorizzato a togliere le pensiline, installate agli inizi di giugno 2025
1 ,utilizzate per il ricovero delle auto;
6) Il Sig. PU TE corrisponderà alla sig.ra De AZ LO la somma mensile di € 200,00 (duecento //00) a titolo di contributo per il mantenimento della figlia minore LI entro il giorno 30 di ogni mese, a partire da quando il sig. PU lascerà l'immobile coniugale, con rivalutazione annua secondo gli indici ISTAT dal momento dell'omologa della separazione. l'Assegno Unico Universale per la figlia continuerà ad essere percepito nella sua integralità dalla Sig.ra De AZ;
7) le spese straordinarie per la figlia GI saranno poste a carico dei genitori nella misura ciascuna del 50% e dovranno essere preventivamente concordate salvo i casi di urgenza. Le parti si impegnano a definire i rapporti di dare e avere, inerenti le spese straordinarie, su base mensile (entro la fine di ciascun mese), provvedendo, per quanto di competenza, ai relativi rimborsi. I coniugi si rifaranno per quanto riguarda le spese straordinarie alle Linee guida del Tribunale di Brindisi;
8) nessun assegno sarà versato/tenuto dai coniugi reciprocamente essendo gli stessi economicamente indipendenti
9).le spese del procedimento per separazione consensuale sono interamente compensate fra le parti. Brindisi, 11.07.2025
Sig.ra De FA LO Sig PU TE
lEglise Avv. Carmela Lo Martire лесс Б
2
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Brindisi, in composizione collegiale, in persona dei giudici:
Presidente Dott.ssa Gabriella Del Mastro
Giudice Dott. Vladimiro Gloria
Giudice est. Dott.ssa Roberta Marra riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
Sentenza
nel giudizio civile, in prima istanza, iscritto al n. 2724/2025 R.G.V.G., vertente
Tra
Parte_1 (cod. fisc.: C.F. 1 ), nato a [...] il [...] e ivi residente e
(cod. fisc.: C.F. 2 ), nata a [...] il [...] e ivi Controparte_1 residente entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Lo Martire Carmela oggetto del giudizio: Separazione consensuale
Motivi della decisione rilevato che i coniugi ricorrenti uniti in matrimonio il 10.12.2023 in Brindisi (atto di matrimonio iscritto nel registro atti di matrimonio del Comune di Brindisi anno 2023, n. 83, parte I, Uff.1) hanno espresso la volontà di separarsi consensualmente nelle note congiunte depositate telematicamente il 05.08.2025 per l'udienza del 23.10.2025 con modalità telematiche ex art. 127 ter c.p.c., dinanzi al Giudice relatore designato;
ritenuto che le condizioni di separazione indicate in ricorso e nelle successive note depositate telematicamente appaiano conformi a legge e non sono contrarie agli interessi di tutti i componenti della famiglia;
preso atto del parere del P.M.; visto l'art. 473bis.51 c.p.c.,
p.q.m.
omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni da costoro indicate congiuntamente in ricorso e nelle successive note di trattazione scritta, che si allegano in copia e fanno parte integrante della presente sentenza. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69, lettera d), del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello
Stato civile del Comune di Brindisi (atto di matrimonio iscritto nel registro Atti di Matrimonio del
Comune di Brindisi anno 2023, n. 83, parte I, Uff.1.).
Nulla per le spese del giudizio.
Così deciso in Brindisi, nella camera di consiglio del 12.11.2025.
Il Presidente Il Giudice est.
Dott.ssa Gabriella Del Mastro Dott.ssa Roberta Marra
Provvedimento redatto in collaborazione con la dott.ssa Maria Quatraro, Funzionaria addetta all'Ufficio del Processo CONDIZIONI
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) la figlia minore GI (anni 3) è affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre con la quale convivrà; le decisioni di maggiore interesse riguardo alla minore quali quelle relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, etc. saranno prese dai genitori di comune accordo, tenendo conto anche delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni della stessa. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, durante la permanenza dei minori presso ciascun genitore, la responsabilità genitoriale potrà essere esercitata disgiuntamente. Il padre avrà diritto di vedere e tenere con sé liberamente la figlia nel rispetto delle esigenze della stessa, degli impegni lavorativi e personali dei genitori e previo accordo con la Sig.ra De AZ LO qualvolta lo vorrà e ve ne sarà la possibilità, ma in caso di disaccordo verranno adottate le seguenti modalità: a) la figlia trascorrerà 2 (due) pomeriggi alla settimana con il padre, il martedi ed il giovedi, dalle ore 16:30 alle ore 20:30. Pernotterà altresì presso il padre in 2 (due)weekend al mese, in modo alternato: il padre preleverà la figlia dalla madre il sabato alle ore 13:30 e la riaccompagnerà a
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b) durante le vacanze estive: 15 (quindici) giorni anche non continuativi con il padre, da concordarsi entro la fine del mese di giugno di ogni anno;
c) durante le festività natalizie: in maniera alternatala figlia trascorrerà con il padre le festività con del 24.12, del 25.12, del 31.12, del 01.01 e del 06.01; d) durante le vacanze pasquali: ad anni alterni, ciascun genitore trascorrerà il giorno di Pasqua o quello del Lunedi dell'Angelo (Pasquetta) con la figlia;
e) eventuali ulteriori periodi di vacanza della figlia con ciascun genitore dovrà essere previamente concordata;
f) tutte le altre festività saranno gestite con il criterio dell'alternanza, in ogni caso GI trascorrerà con la madre il giorno della Festa della Mamma e il giorno del compleanno della madre e con il padre il giorno della Festa del Papà e quello del compleanno del padre;
g) i genitori si obbligano reciprocamente a comunicarsi l'indirizzo del luogo in cui ciascuno trascorrerà con la figlia i periodi di ferie e di quelli in cui avessero a recarsi in occasione de weekend, qualora con pernottamento;
ciascuno avrà diritto di avere notizie della figlia e di conferire quotidianamente con le stessa telefonicamente. Le parti si danno reciprocamente atto che il calendario sopra stabilito è stato concordato secondo le Linee Guida emanate dal Tribunale di Brindisi ed al fine di soddisfare al meglio le esigenze della minore. Nei periodi di rispettivo affidamento, i genitori si impegnano a passare il più possibile del loro tempo con la figlia, assistendola anche nell'espletamento degli incombenti inerenti la formazione scolastica, eventuali impegni ludico - ricreativi e nella attenzione alla cura della persona. 3) nella casa familiare sita in Brindisi alla Contrada Palmarini n. 3, già di esclusiva proprieta della sig.ra De AZ LO rimarrà la madre con la figlia GI e viene a lei assegnata con tutti i mobili e le suppellettili che la compongono, mentre il Sig.PU sposterà altrove la propria formale residenza entro la data di comparizione dinanzi al Tribunale ed è autorizzato a prelevare i propri beni personali;
4. i coniugi espressamente convengono che i beni strumentali di esclusiva proprietà del sig. PU (furgone marca IVECO, due trattori, una motozappa, un motocoltivatore, un trattore per l'estrazione dell'acqua dal pozzo artesiano e attrezzi vari) che venivano utilizzati dai coniugi per la coltivazione del terreno di pertinenza della casa coniugale, verranno portati via dal sig. PU entro la data del 31.12.2025 e fino a quel momento rimarranno ricoverati sotto una tettoia di pertinenza della casa coniugale;
5. il sig. PU TE è autorizzato a togliere le pensiline, installate agli inizi di giugno 2025
1 ,utilizzate per il ricovero delle auto;
6) Il Sig. PU TE corrisponderà alla sig.ra De AZ LO la somma mensile di € 200,00 (duecento //00) a titolo di contributo per il mantenimento della figlia minore LI entro il giorno 30 di ogni mese, a partire da quando il sig. PU lascerà l'immobile coniugale, con rivalutazione annua secondo gli indici ISTAT dal momento dell'omologa della separazione. l'Assegno Unico Universale per la figlia continuerà ad essere percepito nella sua integralità dalla Sig.ra De AZ;
7) le spese straordinarie per la figlia GI saranno poste a carico dei genitori nella misura ciascuna del 50% e dovranno essere preventivamente concordate salvo i casi di urgenza. Le parti si impegnano a definire i rapporti di dare e avere, inerenti le spese straordinarie, su base mensile (entro la fine di ciascun mese), provvedendo, per quanto di competenza, ai relativi rimborsi. I coniugi si rifaranno per quanto riguarda le spese straordinarie alle Linee guida del Tribunale di Brindisi;
8) nessun assegno sarà versato/tenuto dai coniugi reciprocamente essendo gli stessi economicamente indipendenti
9).le spese del procedimento per separazione consensuale sono interamente compensate fra le parti. Brindisi, 11.07.2025
Sig.ra De FA LO Sig PU TE
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