Decreto cautelare 24 marzo 2022
Sentenza 30 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Genova, sez. I, sentenza 30/03/2026, n. 397 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Genova |
| Numero : | 397 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00397/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00186/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 186 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Fusillo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Aifa - Agenzia Italiana del Farmaco, Ministero della Salute, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Genova, v.le Brigate Partigiane, 2;
per l'annullamento
- del decreto di sospensione prot. -OMISSIS- del 22 dicembre 2021, notificato in pari data, adottato dal Ministero dell'Interno, I Zona di Polizia di Frontiera, Ufficio Marittimo di -OMISSIS- e contenente la sospensione del ricorrente dal diritto di svolgere attività lavorativa con la sospensione della retribuzione;
- delle determine AIFA nn. -OMISSIS-, -OMISSIS- con le quali erano autorizzati in via condizionata i cinque vaccini contro la malattia Covid-19 attualmente in uso;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vist0 l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, dell’Aifa - Agenzia Italiana del Farmaco e del Ministero della Salute;
Vista la dichiarazione di rinuncia al ricorso notificata e depositata da parte ricorrente il 20 gennaio 2026;
Visti gli artt. 35, co. 2, lett. c, 84 e 85 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 19 marzo 2026 il dott. US RU e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto che non resti al collegio che prendere atto dell’intervenuta rinunzia al ricorso, a spese compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima) dà atto dell’intervenuta rinuncia al ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
US RU, Presidente, Estensore
Silvana Bini, Consigliere
Vincenza Caldarola, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| US RU |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.