TRIB
Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 09/05/2025, n. 464 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 464 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, in persona del dott. Eugenio Facciolla, ha pronunciato, all'udienza di discussione del 5 maggio 2025, la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3481/2023 R.G. e vertente
fra
, c.f. rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Vito Parte_1 C.F._1
Vertone ed elettivamente domiciliato presso il di lui studio, in Potenza p.le Rizzo 11, giusta mandato in atti;
-
- RICORRENTE -
e
(c.f. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 P.IVA_1
dall'avv. Vito Dinoia giusta procura generale ad lites, a mezzo del notaio in Roma, come in Per_1
atti;
- - RESISTENTE -
Oggetto: handicap grave ex art. 3, comma 3, della legge 104/92.
FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso, depositato in data 19.12.2023 e ritualmente notificato, la parte indicata in epigrafe ha proposto ricorso avverso l'esito dell'accertamento tecnico preventivo, ove il nominato CTU ha disconosciuto la sussistenza dei presupposti sanitari legittimanti il riconoscimento dello stato di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 104/1992.
Con memoria, depositata in data 15.7.2024, l' si è costituito eccependo la insussistenza del CP_1
requisito sanitario ed ha chiesto il rigetto della domanda.
La causa è stata istruita mediante rinnovo della C.T.U. con medico legale specialista settore.
All'odierna udienza la causa è stata trattenuta per la decisione, pronunciandosi la presente sentenza, con lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. Il ricorso non merita accoglimento.
Preliminarmente va dichiarato che la domanda è stata preceduta da tempestivo atto di dissenso alle valutazioni del consulente nominato in fase di accertamento tecnico preventivo.
A fronte dei motivi di contestazione specificati dalla parte ricorrente, è stato disposto il rinnovo della consulenza medico – legale, conferendone incarico al dott. Parte_2
Il CTU valutato il caso anche alla luce della ulteriore documentazione sanitaria prodotta, ha confermato le conclusioni cui era giunto il consulente nominato nella precedente fase, escludendo che le infermità di cui il ricorrente è affetto siano tali da legittimare il riconoscimento del beneficio richiesto.
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente nominato meritano di essere condivise in quanto costituenti l'esito di una valutazione completa delle condizioni psico-fisiche del periziando e della documentazione prodotta e, peraltro, immuni da rilievi critici.
3. Per il principio di soccombenza al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente alle spese di lite liquidate come in dispositivo in via equitativa.
Le spese di C.T.U., già liquidate con separato provvedimento, vanno poste in via definitiva a carico del ricorrente.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da , Parte_3
ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: a) rigetta il ricorso;
b) condanna il ricorrente al pagamento in favore dell' in p.l.r.p.t. della somma di euro 200,00 CP_1
per spese di lite oltre accessori come per legge;
c) spese di CTU, liquidate come da separato decreto, a carico del ricorrente in via definitiva.
Potenza, 5 maggio 2025.
Il Giudice del Lavoro
Eugenio Facciolla