CGT1
Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Latina, sez. II, sentenza 08/01/2026, n. 48 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Latina |
| Numero : | 48 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 48/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LATINA Sezione 2, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PETROLO PAOLO, Presidente
DE ANGELIS PIERFRANCESCO, Relatore
RESCIGNO MARCELLO, Giudice
in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 588/2025 depositato il 15/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentante difeso da
Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Latina - Viale Le Corbusier 04100 Latina LT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SS - Latina - Via Dei Monti Lepini Lm 51,260 04100 Latina LT
elettivamente domiciliato presso Email_3 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720250007637549000 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2021
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720250007637549000 IVA-ALTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1170/2025 depositato il
29/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: chiede l'annullamento della atto impugnato
Resistente: si riporta alle controdeduzioni ed insiste nel rigetto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente depositato Ricorrente_1 citava innanzi a questa Corte l'Agenzia delle Entrate (AdE), Direzione Provinciale di Latina, e l'Agenzia delle Entrate SS (AdER) chiedendo l'annullamento della cartella di pagamento indicata in epigrafe per complessivi € 18.134,74 riportante due ruoli;
il primo emesso a seguito di sentenza della CGT di primo grado n. 1175/2024, relativa ad un contenzioso promosso dal ricorrente avverso altra precedente cartella di pagamento derivante da un controllo ex art. 54 bis DPR n. 633/72 della dichiarazione modello IVA per l'anno 2019; il secondo emesso a seguito di controllo del modello Unico/Redditi anno 2021 ex art. 36 bis DRP n. 600/73.
A tal fine il ricorrente affermava, con riferimento al primo ruolo, l'insussistenza dei presupposti costitutivi della pretesa erariale per sanzioni ed interessi afferenti all'IVA, perchè applicate per un ritardo di quattro mesi e non di due come effettivamente verificatosi, e, con riferimento al secondo ruolo, l'illegittimità degli importi richiesti e delle sanzioni in quanto aveva versato gli acconti IVA mediante il ravvedimento operoso .
L'AdE si costituiva cointestando in toto quanto ex adverso dedotto e chiedeva il rigetto del ricorso.
Nessuno si costituiva per l'AdER.
Depositate memorie illustrative da parre ricorrente, con le quali si ribadivano le tesi esposte con l'atto introduttivo, all'udienza del 19/12/2025 il ricorso era trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Per quanto attiene al primo ruolo, ossia al recupero derivante dal controllo ex art. 54 bis DPR n. 633/72 della dichiarazione modello IVA per l'anno 2019, si osserva come la cartella sia stata emessa in ottemperanza alla sentenza di questa Corte n. 1175/2024 che aveva annullato la precedente cartella emessa per il medesimo titolo esclusivamente con riguardo alle sanzioni affermando espressamente che l'Ufficio avrebbe poi dovuto riemettere la cartella limitando le sanzioni al 15% e quindi confermando l'esattezza della pretesa tributaria.
Pertanto non vi è dubbio che, con riferimento a tale ruolo, la cartella nuovamente emessa è corretta.
La cartella è parimenti corretta anche per quanto riguarda il secondo ruolo perché l'invocato ravvedimento operoso non può ritenersi essersi perfezionato non essendo stati versati gli interessi.
E' appena il caso di sottolineare come non sia rilevante l'ammontare, anche contenuto, degli interessi non pagati in quanto perché il ravvedimento operoso esplichi i suoi effetti è comunque necessario il pagamento integrale di quanto dovuto. Sul punto si è infatti più volte espressa la Suprema Corte che ha condivisibilmente affermato che “è inammissibile il ravvedimento operoso parziale, in quanto la norma pone come condizioni di perfezionamento della fattispecie tanto la regolarizzazione dell'obbligo tributario, quanto il versamento integrale della sanzione, nella prevista misura ridotta, con il pagamento degli interessi legali” (Cass., sez. V, n. 22330, 13/9/2018, Rv 650394-01).
Il mancato pagamento degli interessi rende poi inapplicabile anche ogni forma di attenuazione delle sanzioni come invece chiesto in via subordinata dal ricorrente
Deve allora ribadirsi il rigetto del ricorso.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi
€ 1191,00.
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LATINA Sezione 2, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PETROLO PAOLO, Presidente
DE ANGELIS PIERFRANCESCO, Relatore
RESCIGNO MARCELLO, Giudice
in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 588/2025 depositato il 15/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentante difeso da
Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Latina - Viale Le Corbusier 04100 Latina LT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SS - Latina - Via Dei Monti Lepini Lm 51,260 04100 Latina LT
elettivamente domiciliato presso Email_3 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720250007637549000 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2021
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720250007637549000 IVA-ALTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1170/2025 depositato il
29/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: chiede l'annullamento della atto impugnato
Resistente: si riporta alle controdeduzioni ed insiste nel rigetto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente depositato Ricorrente_1 citava innanzi a questa Corte l'Agenzia delle Entrate (AdE), Direzione Provinciale di Latina, e l'Agenzia delle Entrate SS (AdER) chiedendo l'annullamento della cartella di pagamento indicata in epigrafe per complessivi € 18.134,74 riportante due ruoli;
il primo emesso a seguito di sentenza della CGT di primo grado n. 1175/2024, relativa ad un contenzioso promosso dal ricorrente avverso altra precedente cartella di pagamento derivante da un controllo ex art. 54 bis DPR n. 633/72 della dichiarazione modello IVA per l'anno 2019; il secondo emesso a seguito di controllo del modello Unico/Redditi anno 2021 ex art. 36 bis DRP n. 600/73.
A tal fine il ricorrente affermava, con riferimento al primo ruolo, l'insussistenza dei presupposti costitutivi della pretesa erariale per sanzioni ed interessi afferenti all'IVA, perchè applicate per un ritardo di quattro mesi e non di due come effettivamente verificatosi, e, con riferimento al secondo ruolo, l'illegittimità degli importi richiesti e delle sanzioni in quanto aveva versato gli acconti IVA mediante il ravvedimento operoso .
L'AdE si costituiva cointestando in toto quanto ex adverso dedotto e chiedeva il rigetto del ricorso.
Nessuno si costituiva per l'AdER.
Depositate memorie illustrative da parre ricorrente, con le quali si ribadivano le tesi esposte con l'atto introduttivo, all'udienza del 19/12/2025 il ricorso era trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Per quanto attiene al primo ruolo, ossia al recupero derivante dal controllo ex art. 54 bis DPR n. 633/72 della dichiarazione modello IVA per l'anno 2019, si osserva come la cartella sia stata emessa in ottemperanza alla sentenza di questa Corte n. 1175/2024 che aveva annullato la precedente cartella emessa per il medesimo titolo esclusivamente con riguardo alle sanzioni affermando espressamente che l'Ufficio avrebbe poi dovuto riemettere la cartella limitando le sanzioni al 15% e quindi confermando l'esattezza della pretesa tributaria.
Pertanto non vi è dubbio che, con riferimento a tale ruolo, la cartella nuovamente emessa è corretta.
La cartella è parimenti corretta anche per quanto riguarda il secondo ruolo perché l'invocato ravvedimento operoso non può ritenersi essersi perfezionato non essendo stati versati gli interessi.
E' appena il caso di sottolineare come non sia rilevante l'ammontare, anche contenuto, degli interessi non pagati in quanto perché il ravvedimento operoso esplichi i suoi effetti è comunque necessario il pagamento integrale di quanto dovuto. Sul punto si è infatti più volte espressa la Suprema Corte che ha condivisibilmente affermato che “è inammissibile il ravvedimento operoso parziale, in quanto la norma pone come condizioni di perfezionamento della fattispecie tanto la regolarizzazione dell'obbligo tributario, quanto il versamento integrale della sanzione, nella prevista misura ridotta, con il pagamento degli interessi legali” (Cass., sez. V, n. 22330, 13/9/2018, Rv 650394-01).
Il mancato pagamento degli interessi rende poi inapplicabile anche ogni forma di attenuazione delle sanzioni come invece chiesto in via subordinata dal ricorrente
Deve allora ribadirsi il rigetto del ricorso.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi
€ 1191,00.