CGT1
Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. V, sentenza 23/02/2026, n. 487 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento |
| Numero : | 487 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 487/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 5, riunita in udienza il 18/02/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
OCCHIPINTI ANDREINA MARIA ANGEL, Presidente e Relatore
SCAGLIONE ANTONINO, Giudice
SEGRETO GIUSEPPE, Giudice
in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1775/2023 depositato il 08/06/2023
proposto da
Ricorrente_1 P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Mef-Seg.-Corte Gius.trib. Di I Grado Di Agrigento
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento - Via Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120229006782715 DIR. ANN. COMM. 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120229006782715 DIR. ANN. COMM. 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120229006782715 DIR. ANN. COMM. 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120229006782715 IRPEF-ALIQUOTE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120229006782715 IRPEF-ALIQUOTE 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120229006782715 IRPEF-ALIQUOTE 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120229006782715 IVA-ALIQUOTE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120229006782715 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120229006782715 IRAP 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120229006782715 IRAP 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120229006782715 IRAP 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120160036644929000 IRAP 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120170004542221000 IVA-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120170007418244000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120170007418345000 IRPEF-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120180003428830000 IRPEF-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120180013329282000 IRAP 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120180015463333000 IRAP 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120190000911644000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120190005205113000 IRPEF-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120190010236716000 CUT 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120200002311374000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2016
- RUOLO n. 29120160036644929000 IRAP 2013
- RUOLO n. 29120170004542221000 IVA-ALTRO 2013
- RUOLO n. 29120170007418244000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2013
- RUOLO n. 29120170007418345000 IRPEF-ALTRO 2013
- RUOLO n. 29120180003428830000 IRPEF-ALTRO 2014
- RUOLO n. 29120180013329282000 IRAP 2015
- RUOLO n. 29120180015463333000 IRAP 2014
- RUOLO n. 29120190000911644000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2015
- RUOLO n. 29120190005205113000 IRPEF-ALTRO 2015
- RUOLO n. 29120190010236716000 CUT 2017
- RUOLO n. 29120200002311374000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: assente ore 10:49
Resistente/Appellato: chiede il rigetto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in epigrafe, la Ricorrente_1 proponeva impugnazione avverso l'Intimazione di pagamento n. 29120229006782715, asseritamente notificata a mezzo PEC in data 12 dicembre 2022, per un importo complessivo pari ad € 67.649,75, relativo a tributi di varia natura (IRAP,
IVA, IRPEF, diritto annuale alla Camera di Commercio, contributo unificato, ecc.), unitamente alle sottese cartelle di pagamento, anch'esse asseritamente non regolarmente notificate. Sono stati altresì impugnati i ruoli esattoriali posti a fondamento delle suddette cartelle. L'impugnazione si fonda su molteplici profili di illegittimità, tra cui: difetto, nullità e/o inesistenza della notifica;
carenza di motivazione;
inesistenza dei titoli esecutivi;
insussistenza del debito tributario;
decadenza e/o prescrizione della pretesa creditoria.
Con controdeduzioni depositate in data 23 ottobre 2023, l'Agenzia delle Entrate – Riscossione si è costituita in giudizio, eccependo preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva e la mancata integrazione del contraddittorio.
Nel merito, ha contestato l'infondatezza del ricorso, chiedendo che la parte ricorrente fosse onerata di integrare il contraddittorio con gli Enti creditori, o in subordine, che l'Agente fosse autorizzato alla chiamata in causa.
In data 26 settembre 2025 si è costituito volontariamente il Ministero dell'Economia e delle Finanze –
Dipartimento della Giustizia Tributaria, Il Ministero, nel contestare le doglianze del ricorrente, concludendo per l'inammissibilità o, in subordine, il rigetto del ricorso introduttivo, ha prodotto copia dell'avvenuta regolare notifica alla parte ricorrente degli atti prodromici all'emissione della Cartella esattoriale impugnata tramite PEC al difensore costituito dove aveva eletto domicilio Ha chiesto, quindi, la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, nonché la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. a un importo equitativamente determinato per lite temeraria. Infine, ha domandato la condanna della parte ricorrente al versamento di una somma non inferiore a € 500,00 a favore della Cassa delle Ammende, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo. Con memoria illustrativa, la parte ricorrente ha ribadito le censure già formulate, deducendo una presunta decadenza dall'istanza di chiamata in causa per l'asserita tardività della costituzione in giudizio dell'Agente della riscossione;
nonché l'inammissibilità dell'atto di intervento volontario dell'Ente impositore. Inoltre, ha eccepito, un presunto difetto di legitimatio ad processum da parte dell' Avv. Difensore_3, attesa l'omessa produzione in giudizio della procura notarile per atto Notaio Nominativo_1 Rep. 180134 Racc.12348 con la quale il legale rappresentante dell'Agenzia delle Entrate- Riscossione ha nominato il dott. Nominativo_2 quale Procuratore Speciale con il potere di nominare rappresentanti processuali, con conseguente presunta inammissibilità dell'atto di resistenza e della produzione documentale depositati dall'Agente della Riscossione.
All'udienza del 17.10.2025 il ricorso veniva posto in decisone. Con successiva ordinanza questa Corte ha ordinato ad Agenzia delle Entrate-Riscossione la produzione della procura notarile, indicata come rilasciata, con atto del Notaio Nominativo_1, Rep. n. 180134, Racc. n. 12348 del 22 giugno 2023, in favore del dott. Nominativo_2, e rinviando all'udienza del 18 febbraio 2026.
Parte resistente depositava successivamente la procura notarile e la difesa ricorrente con memoria del 6 febbraio 2026 insisteva nel rilievo di inammissibilità della costituzione di ADER, per difetto di valida sottoscrizione della procura, in quanto priva dei requisiti essenziali di forma previsti dall'art. 18, comma 2, del DPR n. 445/2000, insistendo nelle domande ed eccezioni proposte dal contribuente.
All'odierna udienza, sulle conclusioni delle parti, la Corte decideva come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
1.Parte resistente ha dimostrato che tutte le cartelle di pagamento sono state notificate alla società a mezzo PEC, come si evince chiaramente dalla relativa documentazione, e segnatamente: n. 291 2016
0036644929, in data 25 novembre 2016; n. 291 2017 0004542221, in data 6 marzo 2017 ; n. 291 2017
0007418244, in data 10 aprile 2017; n. 291 2017 0007418345, in data 10 aprile 2017; n. 291 2018
0003428830, in data 16 aprile 2018; n. 291 2018 0013329282, in data 8 gennaio 2019; n. 291 2018
0015463333, in data 9 gennaio 2019; n. 291 2019 0000911644, in data 27 febbraio 2019; n. 291 2019
0005205113, in data 2 maggio 2019 ; n. 291 2019 0010236716, in data 14 ottobre 2019 ; n. 291 2020
0002311374, in data 24 febbraio 2020.
2. Sono infondati i rilievi Devono ritenersi infondate le doglianze espresse da parte ricorrente in ordine alla nullità della notifica dell'intimazione di pagamento in quanto eseguita a mezzo PEC, da parte di un mittente il cui indirizzo si assume non risultare da pubblici elenchi.
Deve, invero, rilevarsi che secondo l'insegnamento della Suprema Corte (Cass. Sez. U, Sentenza n.
15979 del 18/05/2022) in tema di notificazione a mezzo PEC, la notifica avvenuta utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto.
Nel caso di specie, peraltro, la proposizione tempestiva dell'opposizione avverso l'intimazione di pagamento dà contezza del buon fine della notifica effettuata a mezzo PEC dall'Agenzia delle Entrate
Riscossione.
3. E' infondata l'eccezione di prescrizione. Deve, invero, tenersi conto della sospensione dei termini di prescrizione introdotta dalla normativa emergenziale di contrasto al contagio da COVID-19. L'art.. 68 del
DL n. 18/2020 nella versione attualmente vigente ha sancito che “ Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché' dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decretolegge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (..) Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”. In particolare, l'art. 12, comma 1 del D.Lgs. 159/2015 dispone espressamente che: “Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento … comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione….”.
La notifica dell'intimazione impugnata, in quanto eseguita in data 12.12.2022, deve ritenersi tempestivamente effettuata, nel rispetto dei termini di prescrizione.
Sulla scorta delle considerazioni che precedono deve, pertanto, respingersi l'impugnazione.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate in euro 2.590,00 in favore di parte resistente.
P.Q.M.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in euro
2.590,00 in favore di parte resistente.
Agrigento 18.2.2026 Il Presidente rel.
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 5, riunita in udienza il 18/02/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
OCCHIPINTI ANDREINA MARIA ANGEL, Presidente e Relatore
SCAGLIONE ANTONINO, Giudice
SEGRETO GIUSEPPE, Giudice
in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1775/2023 depositato il 08/06/2023
proposto da
Ricorrente_1 P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Mef-Seg.-Corte Gius.trib. Di I Grado Di Agrigento
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento - Via Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120229006782715 DIR. ANN. COMM. 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120229006782715 DIR. ANN. COMM. 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120229006782715 DIR. ANN. COMM. 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120229006782715 IRPEF-ALIQUOTE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120229006782715 IRPEF-ALIQUOTE 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120229006782715 IRPEF-ALIQUOTE 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120229006782715 IVA-ALIQUOTE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120229006782715 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120229006782715 IRAP 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120229006782715 IRAP 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120229006782715 IRAP 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120160036644929000 IRAP 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120170004542221000 IVA-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120170007418244000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120170007418345000 IRPEF-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120180003428830000 IRPEF-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120180013329282000 IRAP 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120180015463333000 IRAP 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120190000911644000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120190005205113000 IRPEF-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120190010236716000 CUT 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120200002311374000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2016
- RUOLO n. 29120160036644929000 IRAP 2013
- RUOLO n. 29120170004542221000 IVA-ALTRO 2013
- RUOLO n. 29120170007418244000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2013
- RUOLO n. 29120170007418345000 IRPEF-ALTRO 2013
- RUOLO n. 29120180003428830000 IRPEF-ALTRO 2014
- RUOLO n. 29120180013329282000 IRAP 2015
- RUOLO n. 29120180015463333000 IRAP 2014
- RUOLO n. 29120190000911644000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2015
- RUOLO n. 29120190005205113000 IRPEF-ALTRO 2015
- RUOLO n. 29120190010236716000 CUT 2017
- RUOLO n. 29120200002311374000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: assente ore 10:49
Resistente/Appellato: chiede il rigetto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in epigrafe, la Ricorrente_1 proponeva impugnazione avverso l'Intimazione di pagamento n. 29120229006782715, asseritamente notificata a mezzo PEC in data 12 dicembre 2022, per un importo complessivo pari ad € 67.649,75, relativo a tributi di varia natura (IRAP,
IVA, IRPEF, diritto annuale alla Camera di Commercio, contributo unificato, ecc.), unitamente alle sottese cartelle di pagamento, anch'esse asseritamente non regolarmente notificate. Sono stati altresì impugnati i ruoli esattoriali posti a fondamento delle suddette cartelle. L'impugnazione si fonda su molteplici profili di illegittimità, tra cui: difetto, nullità e/o inesistenza della notifica;
carenza di motivazione;
inesistenza dei titoli esecutivi;
insussistenza del debito tributario;
decadenza e/o prescrizione della pretesa creditoria.
Con controdeduzioni depositate in data 23 ottobre 2023, l'Agenzia delle Entrate – Riscossione si è costituita in giudizio, eccependo preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva e la mancata integrazione del contraddittorio.
Nel merito, ha contestato l'infondatezza del ricorso, chiedendo che la parte ricorrente fosse onerata di integrare il contraddittorio con gli Enti creditori, o in subordine, che l'Agente fosse autorizzato alla chiamata in causa.
In data 26 settembre 2025 si è costituito volontariamente il Ministero dell'Economia e delle Finanze –
Dipartimento della Giustizia Tributaria, Il Ministero, nel contestare le doglianze del ricorrente, concludendo per l'inammissibilità o, in subordine, il rigetto del ricorso introduttivo, ha prodotto copia dell'avvenuta regolare notifica alla parte ricorrente degli atti prodromici all'emissione della Cartella esattoriale impugnata tramite PEC al difensore costituito dove aveva eletto domicilio Ha chiesto, quindi, la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, nonché la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. a un importo equitativamente determinato per lite temeraria. Infine, ha domandato la condanna della parte ricorrente al versamento di una somma non inferiore a € 500,00 a favore della Cassa delle Ammende, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo. Con memoria illustrativa, la parte ricorrente ha ribadito le censure già formulate, deducendo una presunta decadenza dall'istanza di chiamata in causa per l'asserita tardività della costituzione in giudizio dell'Agente della riscossione;
nonché l'inammissibilità dell'atto di intervento volontario dell'Ente impositore. Inoltre, ha eccepito, un presunto difetto di legitimatio ad processum da parte dell' Avv. Difensore_3, attesa l'omessa produzione in giudizio della procura notarile per atto Notaio Nominativo_1 Rep. 180134 Racc.12348 con la quale il legale rappresentante dell'Agenzia delle Entrate- Riscossione ha nominato il dott. Nominativo_2 quale Procuratore Speciale con il potere di nominare rappresentanti processuali, con conseguente presunta inammissibilità dell'atto di resistenza e della produzione documentale depositati dall'Agente della Riscossione.
All'udienza del 17.10.2025 il ricorso veniva posto in decisone. Con successiva ordinanza questa Corte ha ordinato ad Agenzia delle Entrate-Riscossione la produzione della procura notarile, indicata come rilasciata, con atto del Notaio Nominativo_1, Rep. n. 180134, Racc. n. 12348 del 22 giugno 2023, in favore del dott. Nominativo_2, e rinviando all'udienza del 18 febbraio 2026.
Parte resistente depositava successivamente la procura notarile e la difesa ricorrente con memoria del 6 febbraio 2026 insisteva nel rilievo di inammissibilità della costituzione di ADER, per difetto di valida sottoscrizione della procura, in quanto priva dei requisiti essenziali di forma previsti dall'art. 18, comma 2, del DPR n. 445/2000, insistendo nelle domande ed eccezioni proposte dal contribuente.
All'odierna udienza, sulle conclusioni delle parti, la Corte decideva come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
1.Parte resistente ha dimostrato che tutte le cartelle di pagamento sono state notificate alla società a mezzo PEC, come si evince chiaramente dalla relativa documentazione, e segnatamente: n. 291 2016
0036644929, in data 25 novembre 2016; n. 291 2017 0004542221, in data 6 marzo 2017 ; n. 291 2017
0007418244, in data 10 aprile 2017; n. 291 2017 0007418345, in data 10 aprile 2017; n. 291 2018
0003428830, in data 16 aprile 2018; n. 291 2018 0013329282, in data 8 gennaio 2019; n. 291 2018
0015463333, in data 9 gennaio 2019; n. 291 2019 0000911644, in data 27 febbraio 2019; n. 291 2019
0005205113, in data 2 maggio 2019 ; n. 291 2019 0010236716, in data 14 ottobre 2019 ; n. 291 2020
0002311374, in data 24 febbraio 2020.
2. Sono infondati i rilievi Devono ritenersi infondate le doglianze espresse da parte ricorrente in ordine alla nullità della notifica dell'intimazione di pagamento in quanto eseguita a mezzo PEC, da parte di un mittente il cui indirizzo si assume non risultare da pubblici elenchi.
Deve, invero, rilevarsi che secondo l'insegnamento della Suprema Corte (Cass. Sez. U, Sentenza n.
15979 del 18/05/2022) in tema di notificazione a mezzo PEC, la notifica avvenuta utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto.
Nel caso di specie, peraltro, la proposizione tempestiva dell'opposizione avverso l'intimazione di pagamento dà contezza del buon fine della notifica effettuata a mezzo PEC dall'Agenzia delle Entrate
Riscossione.
3. E' infondata l'eccezione di prescrizione. Deve, invero, tenersi conto della sospensione dei termini di prescrizione introdotta dalla normativa emergenziale di contrasto al contagio da COVID-19. L'art.. 68 del
DL n. 18/2020 nella versione attualmente vigente ha sancito che “ Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché' dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decretolegge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (..) Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”. In particolare, l'art. 12, comma 1 del D.Lgs. 159/2015 dispone espressamente che: “Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento … comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione….”.
La notifica dell'intimazione impugnata, in quanto eseguita in data 12.12.2022, deve ritenersi tempestivamente effettuata, nel rispetto dei termini di prescrizione.
Sulla scorta delle considerazioni che precedono deve, pertanto, respingersi l'impugnazione.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate in euro 2.590,00 in favore di parte resistente.
P.Q.M.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in euro
2.590,00 in favore di parte resistente.
Agrigento 18.2.2026 Il Presidente rel.