TRIB
Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 06/11/2025, n. 764 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 764 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2617/2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA
Udienza del 6 novembre 2025.
E' presente il procuratore di parte ricorrente, avv. Massimiliano Capecchi, il quale insiste affinché il
Giudice voglia immediatamente pronunciarsi con sentenza ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
Il Giudice
Visto l'art. 281-sexies c.p.c., pronuncia la seguente sentenza:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Svolgimento del processo e concisi motivi della decisione:
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. il Dott. ato a Barga (LU) il 28/05/1965, C.F. Parte_1 procedeva nei confronti di nato a [...] C.F._1 Controparte_1 il 02/09/1952 codice fiscale: per sentir accertare e dichiarare ex artt. 595 c.p., C.F._2
185 c.p. e 2043 c.c., la lesione dell'immagine e dello stesso ricorrente a seguito della illecita condotta diffamatoria perpetrata mediante la pubblicazione di n. 1 post/commento esposto “in fatto” al paragrafo I e “in diritto” al paragrafo I inviato dal profilo Facebook “ ” di Controparte_1 cui ne è titolare lo stesso signor e pubblicato in data 28.03.2022 sulla pagina Controparte_1 ufficiale Facebook della quale ne è titolare l'utente “ e sentir accertare e Parte_2 dichiarare, in via incidentale, che le espressioni offensive profferite dal signor nel Controparte_1 post (doc. 2) in contestazione, che hanno riguardato il già Senatore di cui al Parte_1 paragrafo I “in Fatto” ed al paragrafo I “ in diritto”, sono lesive dell'onore e della reputazione dello stesso ricorrente e rappresentano la diffusione di gravissimi insulti e di notizie totalmente inveritiere ed integrano, pertanto, gli estremi del reato di diffamazione, legittimando la domanda di risarcimento da parte dello stesso, ex art. 185 c.p. 595 c.p. ed art. 2043 c.c.; conseguentemente e per l'effetto condannare il signor titolare dell'omonimo profilo Facebook “ Controparte_1 [...]
” (nome orin) per i contenuti riferiti ad riportati CP_1 Email_1 Parte_1 in fatto in paragrafo I ed in diritto al paragrafo I nel post di cui è causa (doc.2) pubblicati sul detto social network a risarcire i danni morali, esistenziali, nonché non patrimoniali, da liquidarsi, occorrendo, anche in via equitativa ex art. 1226 e 2056 c.c. di complessive € 15.000,00
(quindicimila) o in quella che sarà ritenuta dal Tribunale Ill.mo in favore dello stesso ricorrente, il tutto con condanna del resistente alle spese, competenze e onorari di giudizio nonché al pagamento di somma da determinarsi in via equitativa per la mancata partecipazione al procedimento di mediazione obbligatoria presso la CCIIAA di Lucca.
1 Assumeva, in breve, il ricorrente i esser stato diffamato da un commento del resistente Pt_1
ad un post nella pagina Facebook dell'utente, terzo in questo procedimento, CP_1 Parte_2
Il commento del Sig. , testualmente, riportava che: essere ignobile non può
[...] CP_1 Pt_1 rappresentare il popolo italiano dovrebbe espiare i suoi peccati nelle patrie galere a tempo indeterminato e senza condono x giusta causa”. Il commento era stato in seguito rimosso dal
Il ricorrente, tuttavia, sentendosi danneggiato, aveva proceduto a ricercare l'autore dello Pt_2 stesso, individuandolo, a seguito di indagine informatica privata condotta dall'Ingegnere informatico nell'odierno resistente . In seguito a tale Persona_1 Controparte_1 accertamento il ricorrente iniziava l'obbligatorio procedimento di mediazione presso la Camera di
Commercio di Lucca nei confronti dell'odierno resistente il quale, nonostante avesse ritirato il 6/7/2023 la raccomandata di convocazione inviatagli, non si presentava all'incontro fissato per il
27/7/2023, concludendosi pertanto il procedimento con verbale negativo.
Il ricorrente assume quindi la sussistenza del reato di diffamazione ex art. 593 comma 3 c.p., con riferimento anche ad altri analoghi procedimenti conclusisi in suo favore o in corso presso questo stesso Tribunale, argomentando altresì in favore del petitum richiesto in questa sede. Concludeva domandando il risarcimento ex art. 2043 c.c., 185 c.p. e 595 c.p., con condanna del resistente a risarcire i danni morali, esistenziali, nonché non patrimoniali, da liquidarsi, occorrendo, anche in via equitativa ex art. 1226 e 2056 c.c. in complessivi € 15.000,00 o in quella somma che sarebbe ritenuta dal Tribunale in favore dello stesso ricorrente, con vittoria di spese, competenze e con condanna altresì del convenuto ex art 12 co.
2-3 del D.lgs. n. 28/2010 al pagamento delle sanzioni ivi previste, oltre ad una somma in via equitativa in favore del ricorrente a causa della mancata partecipazione al procedimento di mediazione obbligatorio.
Il processo si svolgeva dapprima dinanzi ad altro Giudice, il quale provvedeva dapprima a dichiarare la contumacia del resistente e quindi, passata la causa al sottoscritto, parte ricorrente precisava le sue conclusioni e la causa era assegnata all'udienza odierna per la lettura della sentenza.
Nel merito si osserva che la domanda è fondata e deve essere accolta.
In particolare si rileva che la prova dell'illecito lamentato da parte ricorrente sussiste mediante la produzione, non contestata, nel presente giudizio del commento de quo del sig. Controparte_1 sul sito “Facebook”, avente natura palesemente diffamatoria e offensiva, in assenza di cause legittime di giustificazione di alcun tipo.
Sussiste altresì la prova che effettivamente il commento de quo è stato postato dallo stesso
[...]
, giusta la perizia prodotta in atti quale doc. 5 e non contestata, che afferma come “l'utente CP_1 individuato in è un utente reale ed è il responsabile della pubblicazione del Controparte_1 commento indicato al punto 1). Sarebbe difficile anche solo ipotizzare, altrimenti, che tutto quanto pubblicato in rete costituisca un clamoroso falso, costruito ad arte, del quale il sig. sia CP_1 all'oscuro e che coinvolga non solo le piattaforme social ma anche i conoscenti del sig. e i CP_1 portali istituzionali che pubblicano informazioni su incarichi assegnati a cittadini che, necessariamente, devono essere verificate dall'Ente”.
2 Ritenuta pertanto la responsabilità civile nei confronti del resistente, la valutazione del danno farà riferimento alle tabelle, già utilizzate da questo Tribunale civile, del Tribunale di Milano riguardanti la liquidazione del danno per diffamazione a mezzo stampa.
In base a tali tabelle occorrerà aver riguardo all'assenza di notorietà del diffamante, all'assenza di reiterazione della condotta diffamante, al mezzo utilizzato per la diffamazione e alla sua limitata conoscibilità (trattasi, invero, non di un post, ma di un commento ad un post), nonché alla cancellazione dello stesso post, argomentando da ciò la tenue entità del danno e in tal modo dovendosi riconoscere equitativamente a parte ricorrente la complessiva somma di € 2.000,00 a titolo risarcitorio, oltre a rivalutazione e interessi come in dispositivo.
Le spese saranno infine poste a carico del contumace resistente, liquidate come in dispositivo in funzione del valore della controversia e dell'attività effettivamente svolta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, in persona del sottoscritto Dott. Giovanni Piccioli in funzione di Giudice
Unico, definitivamente pronunciando sulle domande per cui è causa, così provvede:
1) Accerta la responsabilità civile del resistente Sig. e conseguentemente lo Controparte_1 condanna al risarcimento del danno mediante il pagamento in favore del ricorrente Dott. della complessiva somma di € 2.000,00, oltre a rivalutazione e interessi Parte_1 nella misura di legge dal 28 marzo 2022 al saldo;
2) Condanna parte resistente alla rifusione delle spese processuali di parte ricorrente, che liquida in € 286,00 per esborsi ed € 3.397,00 per compenso, oltre a rimborso spese generali,
I.V.A. - se dovuta - e C.P.A. come per legge.
Il Giudice.
Dott. Giovanni Piccioli.
3
TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA
Udienza del 6 novembre 2025.
E' presente il procuratore di parte ricorrente, avv. Massimiliano Capecchi, il quale insiste affinché il
Giudice voglia immediatamente pronunciarsi con sentenza ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
Il Giudice
Visto l'art. 281-sexies c.p.c., pronuncia la seguente sentenza:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Svolgimento del processo e concisi motivi della decisione:
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. il Dott. ato a Barga (LU) il 28/05/1965, C.F. Parte_1 procedeva nei confronti di nato a [...] C.F._1 Controparte_1 il 02/09/1952 codice fiscale: per sentir accertare e dichiarare ex artt. 595 c.p., C.F._2
185 c.p. e 2043 c.c., la lesione dell'immagine e dello stesso ricorrente a seguito della illecita condotta diffamatoria perpetrata mediante la pubblicazione di n. 1 post/commento esposto “in fatto” al paragrafo I e “in diritto” al paragrafo I inviato dal profilo Facebook “ ” di Controparte_1 cui ne è titolare lo stesso signor e pubblicato in data 28.03.2022 sulla pagina Controparte_1 ufficiale Facebook della quale ne è titolare l'utente “ e sentir accertare e Parte_2 dichiarare, in via incidentale, che le espressioni offensive profferite dal signor nel Controparte_1 post (doc. 2) in contestazione, che hanno riguardato il già Senatore di cui al Parte_1 paragrafo I “in Fatto” ed al paragrafo I “ in diritto”, sono lesive dell'onore e della reputazione dello stesso ricorrente e rappresentano la diffusione di gravissimi insulti e di notizie totalmente inveritiere ed integrano, pertanto, gli estremi del reato di diffamazione, legittimando la domanda di risarcimento da parte dello stesso, ex art. 185 c.p. 595 c.p. ed art. 2043 c.c.; conseguentemente e per l'effetto condannare il signor titolare dell'omonimo profilo Facebook “ Controparte_1 [...]
” (nome orin) per i contenuti riferiti ad riportati CP_1 Email_1 Parte_1 in fatto in paragrafo I ed in diritto al paragrafo I nel post di cui è causa (doc.2) pubblicati sul detto social network a risarcire i danni morali, esistenziali, nonché non patrimoniali, da liquidarsi, occorrendo, anche in via equitativa ex art. 1226 e 2056 c.c. di complessive € 15.000,00
(quindicimila) o in quella che sarà ritenuta dal Tribunale Ill.mo in favore dello stesso ricorrente, il tutto con condanna del resistente alle spese, competenze e onorari di giudizio nonché al pagamento di somma da determinarsi in via equitativa per la mancata partecipazione al procedimento di mediazione obbligatoria presso la CCIIAA di Lucca.
1 Assumeva, in breve, il ricorrente i esser stato diffamato da un commento del resistente Pt_1
ad un post nella pagina Facebook dell'utente, terzo in questo procedimento, CP_1 Parte_2
Il commento del Sig. , testualmente, riportava che: essere ignobile non può
[...] CP_1 Pt_1 rappresentare il popolo italiano dovrebbe espiare i suoi peccati nelle patrie galere a tempo indeterminato e senza condono x giusta causa”. Il commento era stato in seguito rimosso dal
Il ricorrente, tuttavia, sentendosi danneggiato, aveva proceduto a ricercare l'autore dello Pt_2 stesso, individuandolo, a seguito di indagine informatica privata condotta dall'Ingegnere informatico nell'odierno resistente . In seguito a tale Persona_1 Controparte_1 accertamento il ricorrente iniziava l'obbligatorio procedimento di mediazione presso la Camera di
Commercio di Lucca nei confronti dell'odierno resistente il quale, nonostante avesse ritirato il 6/7/2023 la raccomandata di convocazione inviatagli, non si presentava all'incontro fissato per il
27/7/2023, concludendosi pertanto il procedimento con verbale negativo.
Il ricorrente assume quindi la sussistenza del reato di diffamazione ex art. 593 comma 3 c.p., con riferimento anche ad altri analoghi procedimenti conclusisi in suo favore o in corso presso questo stesso Tribunale, argomentando altresì in favore del petitum richiesto in questa sede. Concludeva domandando il risarcimento ex art. 2043 c.c., 185 c.p. e 595 c.p., con condanna del resistente a risarcire i danni morali, esistenziali, nonché non patrimoniali, da liquidarsi, occorrendo, anche in via equitativa ex art. 1226 e 2056 c.c. in complessivi € 15.000,00 o in quella somma che sarebbe ritenuta dal Tribunale in favore dello stesso ricorrente, con vittoria di spese, competenze e con condanna altresì del convenuto ex art 12 co.
2-3 del D.lgs. n. 28/2010 al pagamento delle sanzioni ivi previste, oltre ad una somma in via equitativa in favore del ricorrente a causa della mancata partecipazione al procedimento di mediazione obbligatorio.
Il processo si svolgeva dapprima dinanzi ad altro Giudice, il quale provvedeva dapprima a dichiarare la contumacia del resistente e quindi, passata la causa al sottoscritto, parte ricorrente precisava le sue conclusioni e la causa era assegnata all'udienza odierna per la lettura della sentenza.
Nel merito si osserva che la domanda è fondata e deve essere accolta.
In particolare si rileva che la prova dell'illecito lamentato da parte ricorrente sussiste mediante la produzione, non contestata, nel presente giudizio del commento de quo del sig. Controparte_1 sul sito “Facebook”, avente natura palesemente diffamatoria e offensiva, in assenza di cause legittime di giustificazione di alcun tipo.
Sussiste altresì la prova che effettivamente il commento de quo è stato postato dallo stesso
[...]
, giusta la perizia prodotta in atti quale doc. 5 e non contestata, che afferma come “l'utente CP_1 individuato in è un utente reale ed è il responsabile della pubblicazione del Controparte_1 commento indicato al punto 1). Sarebbe difficile anche solo ipotizzare, altrimenti, che tutto quanto pubblicato in rete costituisca un clamoroso falso, costruito ad arte, del quale il sig. sia CP_1 all'oscuro e che coinvolga non solo le piattaforme social ma anche i conoscenti del sig. e i CP_1 portali istituzionali che pubblicano informazioni su incarichi assegnati a cittadini che, necessariamente, devono essere verificate dall'Ente”.
2 Ritenuta pertanto la responsabilità civile nei confronti del resistente, la valutazione del danno farà riferimento alle tabelle, già utilizzate da questo Tribunale civile, del Tribunale di Milano riguardanti la liquidazione del danno per diffamazione a mezzo stampa.
In base a tali tabelle occorrerà aver riguardo all'assenza di notorietà del diffamante, all'assenza di reiterazione della condotta diffamante, al mezzo utilizzato per la diffamazione e alla sua limitata conoscibilità (trattasi, invero, non di un post, ma di un commento ad un post), nonché alla cancellazione dello stesso post, argomentando da ciò la tenue entità del danno e in tal modo dovendosi riconoscere equitativamente a parte ricorrente la complessiva somma di € 2.000,00 a titolo risarcitorio, oltre a rivalutazione e interessi come in dispositivo.
Le spese saranno infine poste a carico del contumace resistente, liquidate come in dispositivo in funzione del valore della controversia e dell'attività effettivamente svolta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, in persona del sottoscritto Dott. Giovanni Piccioli in funzione di Giudice
Unico, definitivamente pronunciando sulle domande per cui è causa, così provvede:
1) Accerta la responsabilità civile del resistente Sig. e conseguentemente lo Controparte_1 condanna al risarcimento del danno mediante il pagamento in favore del ricorrente Dott. della complessiva somma di € 2.000,00, oltre a rivalutazione e interessi Parte_1 nella misura di legge dal 28 marzo 2022 al saldo;
2) Condanna parte resistente alla rifusione delle spese processuali di parte ricorrente, che liquida in € 286,00 per esborsi ed € 3.397,00 per compenso, oltre a rimborso spese generali,
I.V.A. - se dovuta - e C.P.A. come per legge.
Il Giudice.
Dott. Giovanni Piccioli.
3