Sentenza breve 3 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. I, sentenza breve 03/03/2026, n. 416 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 416 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00416/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00268/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 268 del 2026, proposto da
RA TI, rappresentato e difeso dall'avvocato Lorenzo Lentini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Cultura, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Salerno e Avellino, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale di Salerno, domiciliataria ex lege in Salerno, c.so Vittorio Emanuele, 58;
nei confronti
Comune di Sessa Cilento, Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano e Alburni, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione
a – del provvedimento n. 29745 dell’11.12.2025 con il quale la Soprintendenza A.B.A.P. per le Province di Salerno e Avellino ha espresso parere contrario sulla istanza di accertamento di conformità urbanistico-edilizia (artt. 36 e 37 D.P.R. 380/2001) e di compatibilità paesaggistica (art. 167 D.lgs. 42/2004) di modeste difformità sul fabbricato del sig. TI alla località San Gaetano di Sessa Cilento;
b – del provvedimento n. 28904 dell’1.12.2025 con il quale la Soprintendenza A.B.A.P. per le Province di Salerno e Avellino ha comunicato motivi ostativi ai sensi dell’art. 10 bis L. 241/1990;
c – del provvedimento n. 16023 dell’8.10.2025 di preavviso di diniego della istanza di compatibilità edilizia e paesaggistica, ai sensi dell’art. 10 bis L. 241/1990;
d – ove occorra, del provvedimento della Soprintendenza A.B.A.P. per le Province di Salerno e Avellino 3792/2022;
e – di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e consequenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Cultura, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Salerno e Avellino;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 il dott. NT LF e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuti sussistenti i presupposti fissati dall’art. 60 del c.p.a per la definizione del giudizio in esito alla fase cautelare, essendone stato dato avviso alle parti, come da verbale d’udienza ed essendo il ricorso palesemente fondato;
Considerato, infatti, che la parte ricorrente impugna il parere contrario della Soprintendenza al paesaggio, in data 11 dicembre 2025, sull’istanza di accertamento di conformità urbanistico-edilizia, articolo 36 e articolo 37 del testo unico dell’edilizia e di compatibilità paesaggistica, articolo 167 del codice del paesaggio;
Considerato che il parere contrario è stato reso sul presupposto che, in seguito al preavviso di rigetto, comunicato il 1 dicembre 2025, l’interessato non avrebbe fatto pervenire osservazioni scritte al riguardo;
Ritenuto che il parere impugnato sia viziato dalla violazione delle garanzie di partecipazione al procedimento; la Soprintendenza, infatti, ha comunicato i motivi ostativi, come già accennato, il 1 dicembre 2025, assegnando al privato il termine di 10 giorni per le controdeduzioni, ma la stessa, anziché attendere la scadenza del termine prima di determinarsi definitivamente, ha adottato il parere negativo l’11 dicembre 2025, ultimo giorno a disposizione dell’interessato per la presentazione delle proprie osservazioni ai motivi ostativi;
In tal modo è stata violata la norma, recata dall’articolo 10 bis della legge 241 del 1990, che consente al privato interessato di partecipare al procedimento amministrativo, presentando le proprie osservazioni e obbligando la pubblica amministrazione a tenerne conto nella determinazione finale;
Si tratta di una norma procedimentale che assume particolare rilevanza nel caso di procedimenti caratterizzati da ampia discrezionalità tecnico-valutativa, come quello condotto dall’autorità paesaggistica, essendo correlativamente limitato il sindacato giurisdizionale sulle determinazioni finali della pubblica amministrazione; proprio per questo, la pienezza del contraddittorio interno al procedimento costituisce la garanzia principale per il privato che intenda spiegare alla pubblica amministrazione le proprie ragioni;
Coerentemente con i principi del diritto amministrativo, l’articolo 21 octies della legge sul procedimento amministrativo, al comma 2, pur escludendo la annullabilità dei provvedimenti adottati in violazione di norme sul procedimento nel caso di attività vincolata oppure dal contenuto palesemente corrispondente a quello in concreto adottato, deroga alla norma generale e non consente alla pubblica amministrazione di dimostrare in giudizio che il contenuto del provvedimento non sarebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato nel caso di attività discrezionale o tecnico-discrezionale e qualora sia stata violata la norma procedimentale recata dall’articolo 10 bis;
Ritenuto, pertanto, fondato e assorbente il terzo motivo di impugnazione, con cui parte ricorrente ha dedotto, appunto, la violazione delle garanzie procedimentali stabilite dall’art. 10 bis della 241 del 1990;
Ritenuto, in conclusione, di accogliere il ricorso, con l’annullamento del parere impugnato e la condanna dell’Amministrazione statale resistente al pagamento delle spese sostenute dalla ricorrente;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Condanna l’Amministrazione statale resistente al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese processuali, liquidate in euro 2000,00 oltre accessori dovuti per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AT PO, Presidente
NT LF, Consigliere, Estensore
Anna Saporito, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NT LF | AT PO |
IL SEGRETARIO