Sentenza 9 gennaio 2004
Massime • 1
Nei procedimenti camerali soggetti alla disciplina di cui all'art. 127 cod. proc. pen. (tra i quelli rientrano quelli in materia "de libertate" previsti dagli artt. 309 e 310 cod. proc. pen.), la richiesta di audizione da parte dell'interessato può essere validamente avanzata, in applicazione del principio generale stabilito dall'art. 99 cod. proc. pen., anche dal difensore.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 09/01/2004, n. 2494 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2494 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GEMELLI Torquato - Presidente - del 09/01/2004
Dott. SANTACROCE Giorgio - Consigliere - SENTENZA
Dott. VANCHERI Angelo - Consigliere - N. 83
Dott. URBAN Giancarlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DUBOLINO Pietro - Consigliere - N. 028610/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) AL RO N. IL 07/02/1940;
avverso ORDINANZA del 19/06/2003 TRIB. LIBERTÀ di ROMA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. URBAN GIANCARLO;
le conclusioni del P.G. Dr. Carlo D'Ambrosio che ha chiesto il rigetto del ricorso.
sentito il difensore avv. Arcangelo Barone, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
OSSERVA
Con ordinanza del G.I.P. presso il Tribunale di Velletri in data 9 maggio 2003 veniva applicata la misura cautelare degli arresti domiciliari in luogo della custodia in carcere nei confronti di AL TO, indagato di omicidio, detenzione e porto illegale di arma da fuoco priva del contrassegno identificativo. Il Tribunale del Riesame di Roma accoglieva l'appello proposto dal P.M., ritenuto che le modalità del fatto, l'ammissione dell'indagato di essere in possesso dell'arma clandestina e del relativo munizionamento sin dal 1978, la sua propensione ai superfcoolici fossero indicativi di un concreto e intenso pericolo di recidiva specifica, tale da richiedere l'applicazione della misura della custodia in carcere in luogo degli arresti domiciliari;
disponeva quindi in tal senso ordinando la sospensione della esecuzione del provvedimento, sino alla irrevocabilità della pronunzia. Propone ricorso per Cassazione il difensore del DI rilevando la nullità dell'ordinanza impugnata perché il G.I.P. aveva omesso di provvedere sulla istanza tempestivamente proposta di disporre la traduzione dell'indagato avanti il Tribunale del Riesame. Nel merito, rileva la contraddittorietà della ordinanza, che non avrebbe dato alcuna spiegazione sulla circostanza che tanto l'indagato che la vittima risultarono in stato di ubriachezza, comoda prove alcolimetriche in atti: più coerente e giustificata sarebbe quindi il provvedimento del G.I.P. che aveva disposto gli arresti domiciliari.
Insiste quindi per l'annullamento dell'ordinanza. Il ricorso è fondato in relazione alla questione della mancata traduzione dell'indagato all'udienza tenuta avanti al Tribunale del Riesame, malgrado la richiesta formulata dal difensore. Ritiene la Corte che, conformemente a quanto ritenuto dalla Corte Costituzionale con sentenza del 17 gennaio 1991 n. 45, il diritto dell'indagato ad essere sentito personalmente in sede di impugnazione del provvedimento restrittivo della libertà personale avanti il Tribunale del Riesame debba essere garantito nei limiti previsti dagli artt. 127 commi 3 e 4 e 309 c.p.p.. Nel caso in esame, l'istanza sottoscritta dal difensore del DI fu depositata nella Cancelleria del G.I.P. presso il Tribunale di Velletri il giorno precedente all'udienza in questione;
lo stesso giorno fu acquisito il parere (favorevole) del P.M., ma il G.I.P. dichiarò non luogo a provvedere avendo preso cognizione dell'istanza soltanto nelle ore pomeridiane del giorno successivo, fissato per l'udienza, quando ormai essa era stata già tenuta.
La proposizione dell'istanza da parte del difensore (anziché dall'indagato personalmente) appare legittima e in linea con il principio generale stabilito dall'art. 99 c.p.p., in assenza di una disposizione che riservi soltanto all'indagato la facoltà di richiedere di essere sentito personalmente;
la mancata adozione di un provvedimento sulla suddetta istanza da parte del giudice della cognizione (nella specie il GIP.), d'altro canto, e la relativa impossibilità dell'indagato di allontanarsi dagli arresti domiciliari per partecipare all'udienza avanti al Tribunale del Riesame, danno luogo ad una ipotesi di nullità prevista dall'art. 127 comma 5 c.p.p.. L'ordinanza impugnata deve essere quindi annullata con rinvio per nuovo giudizio avanti al Tribunale di Roma.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Prima Penale, annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Roma.
Così deciso in Roma, il 9 gennaio 2004.
Depositato in Cancelleria il 23 gennaio 2004