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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 14/10/2025, n. 10135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10135 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE II LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro, dott.ssa RA ER, lette le note di discussione scritta ex articolo 127 ter c.p.c., dà lettura della seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 27935/2025 R.G.
TRA
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Francesco Sagliocco e Giuseppe Parte_1
Natale, per procura allegata al ricorso,
RICORRENTE
E
, in persona del pro- Controparte_1 CP_2 tempore,
CONTUMACE
OGGETTO: Carta elettronica del docente.
CONCLUSIONI: per la parte ricorrente, come nel ricorso e nelle note scritte di udienza.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in forma telematica il 30/7/2025 il ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio il e, premesso di essere stato Controparte_1 assunto alle sue dipendenze con contratto di lavoro a tempo determinato per l'anno scolastico
2024/2025 presso un Istituto scolastico nella città di Roma, lamentava di non avere potuto usufruire dell'erogazione della somma annua € 500 di cui all'articolo 1, commi 121 e ss., della Legge n. 107/2015, c.d. “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, in quanto riservata ai soli colleghi di ruolo.
Ritenendo l'illegittimità della discriminazione subita e richiamata la pronuncia n.
1842/2022 del Consiglio di Stato, il ricorrente domandava di voler riconoscere il proprio diritto all'assegnazione della Carta elettronica del docente, prevista dall'articolo 1, commi 121
e ss., della Legge n. 107/2015, per l'anno scolastico di servizio a tempo determinato, con conseguente condanna del convenuto alla sua attribuzione, nell'importo nominale CP_1 di € 500, oltre refusione delle spese, da distrarsi.
Disposta la sostituzione dell'udienza di discussione con lo scambio di note scritte, ai sensi dell'articolo 127 ter C.p.c., la parte ricorrente documentava l'avvenuta rituale instaurazione del contraddittorio nei confronti della parte convenuta, si riportava ai propri scritti e domandava la decisione.
Verificata la ritualità della notifica, deve, pertanto, qui dichiararsi la contumacia del
. Controparte_1
La controversia, istruita mediante l'acquisizione della documentazione prodotta in allegato all'atto introduttivo, veniva indi decisa.
2. L'odierna parte ricorrente lamenta la mancata assegnazione della Carta elettronica del docente, in ragione della sua assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato per l'anno scolastico 2024/2025.
2.1 Giova osservare come la Carta elettronica del docente consista in un bonus da utilizzare per l'acquisto di libri, riviste, ingressi nei musei, biglietti per eventi culturali, teatro e cinema o per iscriversi a corsi di laurea e master universitari, a corsi per attività di aggiornamento, svolti da enti qualificati o accreditati presso i
[...]
. Controparte_3
Tale bonus è stato istituito dall'articolo 1 comma 121 della Legge n. 107/2015, il quale ha previsto che: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la
Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
[..
[...] , a corsi di laurea, di laurea magistrale, Controparte_4 specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124.
La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria ne' reddito imponibile”.
Il successivo comma 122 ha stabilito, poi, che “Con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, di concerto con il Controparte_5
e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla
[...] data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima”.
Il comma 124 ha aggiunto: “Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del
[...]
, sentite le organizzazioni sindacali Controparte_5 rappresentative di categoria”.
Infine, per quanto di interesse, l'articolo 2 del DPCM 23/9/2015, recante le “Modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, ha sancito che “
1. I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una Carta, che è nominativa, personale e con trasferibile”;
“
4. La Carta è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1. Nel caso in cui il docente sia stato sospeso per motivi disciplinari è vietato l'utilizzo della Carta e l'importo di cui all'art. 3 non può essere assegnato nel corso degli anni scolastici in cui interviene la sospensione. Qualora la
3 sospensione intervenga successivamente all'assegnazione dell'importo, la somma assegnata è recuperata a valere sulle risorse disponibili sulla Carta e, ove non sufficienti, sull'assegnazione dell'anno scolastico successivo. Il disciplina le modalità di revoca CP_6 della Carta nel caso di interruzione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno scolastico”;
“5. La Carta deve essere restituita all'atto della cessazione dal servizio”.
Successivamente, in coincidenza con il periodo di pandemia da Covid-19, è intervenuto l'articolo 2 del D.L. n. 22/2020 il quale ha previsto che: “In corrispondenza della sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito dell'emergenza epidemiologica, il personale docente assicura comunque le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione, potendo anche disporre per
l'acquisto di servizi di connettività delle risorse di cui alla Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente di cui all'articolo 1, comma 121, della legge n.
107/2015”.
2.2 Così delineato il quadro normativo di riferimento, occorre osservare come, in materia, sia intervenuto il Consiglio di Stato, con la nota sentenza n. 1842/2022, qui invocata dalla parte ricorrente, la quale, nel riformare la sentenza del TAR Lazio che aveva ritenuto legittima l'esclusione da parte del dei docenti a tempo determinato Controparte_1 dal beneficio della Carta del docente, ha ritenuto, con argomentazioni del tutto condivisibili, che il sistema adottato dal convenuto determini una sorta di formazione “a doppia CP_1 trazione”, ossia quella dei docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta, e quella dei docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà, e, dunque, alcun sostegno economico.
Tale sistema viene, invero, a collidere con le disposizioni costituzionali di cui agli articoli 3, 35 e 97 della Costituzione, sia sotto il profilo della discriminazione a danno dei docenti non di ruolo, sia per la lesione del principio di buon andamento della P.A., scontrandosi con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non solo quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, onde garantire la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti.
La normativa primaria istitutiva della Carta elettronica del docente, secondo quanto affermato nella sentenza del Consiglio di Stato n. 1842/2022, può essere interpretata in chiave costituzionalmente orientata, tale da garantirne la conformità alla Costituzione e ciò tenendo in considerazione anche la disciplina prevista in tema di formazione dei docenti dal CCNL di
4 categoria, da leggersi in chiave di complementarietà rispetto al disposto di cui all'art. 1 commi da 121 a 124 della legge n. 107/2015.
Secondo quanto condivisibilmente affermato dal Consiglio di Stato: “L'interpretazione di tali commi deve, cioè, tenere conto delle regole in materia di formazione del personale docente dettate dagli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. di categoria: regole che pongono a carico dell'Amministrazione l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, “strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio” (così il comma 1 dell'art. 63 cit.). E non vi è dubbio che tra tali strumenti possa (e anzi debba) essere compresa la Carta del docente, di tal ché si può per tal via affermare che di essa sono destinatari anche i docenti a tempo determinato (come gli appellanti), così colmandosi la lacuna previsionale dell'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo: sussiste, infatti, un'indiscutibile identità di ratio – la già ricordata necessità di garantire la qualità dell'insegnamento – che consente di colmare in via interpretativa la predetta lacuna”.
2.3 Successivamente, la Corte di Giustizia UE, sezione VI, con sentenza n. 450 del
18/5/2022 ha affermato che “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale Controparte_1 docente a tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario CP_1 dell'importo di 500 euro all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per
l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
Nella sentenza richiamata, emessa su rinvio disposto dal Tribunale di Vercelli in una vertenza analoga alla presente, la Corte europea ha innanzitutto affermato che l'indennità di €
5 500,00 annui di cui alla c.d. Carta elettronica del docente deve essere considerata come rientrante tra le “condizioni di impiego” ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro: “36 Infatti, conformemente all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il , e di valorizzarne le competenze professionali. Inoltre, CP_1 dall'adozione del decreto-legge dell'8 aprile 2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il , dei loro compiti professionali a distanza. Il giudice del CP_1 rinvio precisa altresì che la concessione di questa stessa indennità dipende in modo determinante dall'effettiva prestazione del servizio da parte di tali docenti”.
Il Giudice europeo ha poi aggiunto: “38 La circostanza che la carta elettronica possa essere utilizzata anche per l'acquisto di beni e servizi che non siano strettamente correlati alla formazione continua non è quindi determinante ai fini della qualificazione dell'indennità di cui al procedimento principale come «condizione di impiego»”, con la conseguenza che, risultando la situazione dei docenti a tempo determinato comparabile dal punto di vista della natura del lavoro e delle competenze professionali richieste a quella dei docenti a tempo indeterminato, ai primi deve essere riconosciuto il beneficio in oggetto, in misura pari ai colleghi di ruolo, non sussistendo ragioni oggettive che giustifichino la differenza di trattamento tra le due categorie di docenti, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'Accordo quadro.
Invero, la Corte ha precisato che: “45 Secondo una giurisprudenza costante della
Corte, la nozione di «ragioni oggettive» richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine. Tali elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro (sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18,
EU:C:2019:516, punto 40 e giurisprudenza ivi citata)”.
Alla luce delle argomentazioni svolte, non può dubitarsi della riconducibilità della
Carta elettronica del docente alle “condizioni di impiego”, di cui alla clausola 4 dell'Accordo
6 quadro sul lavoro a tempo determinato, e conseguentemente “della differenza di trattamento tra docenti a tempo indeterminato e i docenti assunti nell'ambito di rapporti di lavoro a tempo determinato, in quanto questi ultimi non beneficiano del vantaggio finanziario di cui al procedimento principale" (punto 43, ordinanza citata).
D'altro canto, avverso l'attribuzione della Carta elettronica del docente al personale precario non pare possa neppure richiamarsi la sua natura strumentale all'attività di formazione del docente, in quanto tutti gli insegnanti, sia quelli di ruolo che quelli assunti con contratti a termine, svolgono le stesse mansioni e hanno l'obbligo di svolgere la medesima attività di aggiornamento e di qualificazione delle proprie competenze professionali (in tal senso, Tribunale di Torino, n. 3/2023 del 10/01/2023).
Va, poi, evidenziato che le sentenze interpretative della CGUE, precisando il significato e la portata del diritto dell'UE, hanno effetto retroattivo, salvo il limite dei rapporti ormai esauriti, efficacia "erga omnes" nell'ambito dell'Unione (Cass. Sez. Civ. Ordinanza n.
2468 del 08/02/2016, e in termini: Cass. civ., sez. lav., 15/10/2020, n. 22401, e Cass. civ., sez. lav., 17/05/2019, n. 13425) e sono vincolanti per i giudici nazionali, che sono così tenuti a disapplicare la normativa interna contrastante con la normativa eurounitaria (Cfr. CGUE.
Grande Sez. 22/2/2022, causa C-430/21, § 38 e ss.).
2.4 Con recente pronuncia, infine, la Corte di Cassazione, adita con rinvio pregiudiziale dal Tribunale di Taranto, ha ricostruito compiutamente la fattispecie e, tenuto conto che il legislatore ha utilizzato quale parametro di riferimento l'“anno scolastico”, ha ritenuto che proprio le ragioni obiettive perseguite, sotto il profilo del sostegno alla didattica annua, impediscano di sottrarre il beneficio formativo ai docenti precari incaricati con supplenze annuali o supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche, destinate, in entrambi i casi, a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, pervenendo ad affermare il principio che: “La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del
1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al ” (cfr. Cassazione, Sezione Lavoro, n. 29961/2023 del 27/10/2023). CP_1
2.5 Nel caso in esame, risulta dai documenti che l'incarico per l'anno scolastico
2024/2025 sia stato conferito al docente ricorrente fino al termine delle attività scolastiche, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della Legge n. 124/1999, sicché fino al 30/6/2025.
Nessuna previsione è stata adottata dal legislatore con riguardo a detta annualità, per la
7 quale continua a operare la disciplina generale, sopra richiamata, che attribuisce il beneficio soltanto ai docenti di ruolo.
Preme sul punto sottolineare che non assume rilevanza ai fini del decidere quanto stabilito dall'art. 1, comma 572, della legge n. 207 del 30/12/2024, il quale apporta le seguenti modificazioni all'articolo 1, comma 121, della legge 13/7/2015, n. 107:
“a) al primo periodo, dopo le parole: «del docente di ruolo» sono inserite le seguenti:
«e del docente con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile»;
b) al secondo periodo, le parole: «nominale di euro» sono sostituite dalle seguenti:
«fino a euro»;
c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con decreto del Ministro dell' e CP_1 del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione della Carta nonché annualmente l'importo nominale della stessa sulla base del numero dei docenti di cui al primo periodo e delle risorse di cui al comma
123»”.
Infatti, posto che, in assenza di elementi testuali di segno contrario, le norme non hanno efficacia retroattiva ed essendosi alla data di entrata in vigore dell'intervento normativo già chiusa la finestra temporale per l'attribuzione del beneficio, la novella non può che operare a partire dall'anno scolastico 2025/2026, sulla base dei decreti attuativi adottati dal legislatore per stabilire l'ammontare del beneficio.
Per le ragioni sopra estese, l'anno scolastico 2024/2025 deve essere equiparato, ai fini del conseguimento del beneficio in esame, ai contratti a tempo indeterminato stipulati dai docenti di ruolo, sicché il beneficio deve essere riconosciuto al ricorrente sulla scorta della ricostruzione giurisprudenziale sopra disaminata.
2.6 In conseguenza, pertanto, deve disapplicarsi l'articolo 1, commi 121 e ss., della
Legge n. 107/2015 (i D.P.C.M. del 23/9/2015 e del 28/11/2016, applicativi di tale disposizione, sono stati nelle more della decisione della CGUE annullati dal Consiglio di
Stato, con l'ordinanza citata) nella parte in cui non riconosce l'assegnazione della Carta elettronica del docente anche al personale assunto con contratto a tempo determinato, incaricato con supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche.
3. Tale essendo il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, la domanda avanzata dalla odierna parte ricorrente risulta fondata, avendo domandato il riconoscimento della Carta Elettronica del Docente per l'anno scolastico 2024/2025, durante il quale è stata incaricata con supplenza fino al termine delle attività didattiche, ai sensi dell'art. 4, comma 2,
8 della Legge n. 124/1999.
Per tali ragioni l'Amministrazione convenuta dovrà essere condannata ad attribuire al ricorrente la Carta elettronica del docente per l'anno scolastico di riferimento, nella misura di
€ 500 annui, pari a quella riconosciuta ai docenti di ruolo.
4. Conclusivamente, pertanto, poiché ai docenti incaricati con supplenze annuali o supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che - come l'odierno ricorrente - al momento della pronuncia giudiziale, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, “spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione” (cfr. Cassazione,
Sezione Lavoro, n. 29961/2023 del 27/10/2023), deve essere dichiarato il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500 annui per l'anno scolastico di insegnamento svolto a tempo indeterminato, sopra indicato, tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'articolo 1, commi 121 e ss., della Legge n. 107/2015, ossia con le medesime modalità con cui è stata attribuita ai docenti a tempo indeterminato, mediante accreditamento della somma di € 500 sulla carta elettronica del docente, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del
1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
5. Le spese di lite vanno liquidate come in dispositivo alla luce della regola generale sulla soccombenza, in ossequio ai parametri indicati nelle tabelle allegate al D.M. n.
147/2022, con riguardo allo scaglione di valore della causa, e debbono essere distratte in favore dei procuratori, dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Lette le note di discussione scritta ex articolo 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando, nella contumacia del , accerta e dichiara il Controparte_1 diritto del ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500 annui tramite la Carta elettronica del docente di cui all'articolo 1, commi 121 e ss., della Legge n. 107/2015, in
9 particolare, per l'anno scolastico 2024/2025 e, per l'effetto, condanna il
[...]
a provvedere in tal senso, attribuendogli la Carta Docente, Controparte_1 secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
Condanna, altresì, il alla refusione delle spese di lite, che Controparte_1 liquida in complessivi € 258, oltre rimborso forfettario spese generali, I.v.a. e C.p.a., come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Roma, 14 ottobre 2025
Il Giudice
RA ER
10
SEZIONE II LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro, dott.ssa RA ER, lette le note di discussione scritta ex articolo 127 ter c.p.c., dà lettura della seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 27935/2025 R.G.
TRA
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Francesco Sagliocco e Giuseppe Parte_1
Natale, per procura allegata al ricorso,
RICORRENTE
E
, in persona del pro- Controparte_1 CP_2 tempore,
CONTUMACE
OGGETTO: Carta elettronica del docente.
CONCLUSIONI: per la parte ricorrente, come nel ricorso e nelle note scritte di udienza.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in forma telematica il 30/7/2025 il ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio il e, premesso di essere stato Controparte_1 assunto alle sue dipendenze con contratto di lavoro a tempo determinato per l'anno scolastico
2024/2025 presso un Istituto scolastico nella città di Roma, lamentava di non avere potuto usufruire dell'erogazione della somma annua € 500 di cui all'articolo 1, commi 121 e ss., della Legge n. 107/2015, c.d. “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, in quanto riservata ai soli colleghi di ruolo.
Ritenendo l'illegittimità della discriminazione subita e richiamata la pronuncia n.
1842/2022 del Consiglio di Stato, il ricorrente domandava di voler riconoscere il proprio diritto all'assegnazione della Carta elettronica del docente, prevista dall'articolo 1, commi 121
e ss., della Legge n. 107/2015, per l'anno scolastico di servizio a tempo determinato, con conseguente condanna del convenuto alla sua attribuzione, nell'importo nominale CP_1 di € 500, oltre refusione delle spese, da distrarsi.
Disposta la sostituzione dell'udienza di discussione con lo scambio di note scritte, ai sensi dell'articolo 127 ter C.p.c., la parte ricorrente documentava l'avvenuta rituale instaurazione del contraddittorio nei confronti della parte convenuta, si riportava ai propri scritti e domandava la decisione.
Verificata la ritualità della notifica, deve, pertanto, qui dichiararsi la contumacia del
. Controparte_1
La controversia, istruita mediante l'acquisizione della documentazione prodotta in allegato all'atto introduttivo, veniva indi decisa.
2. L'odierna parte ricorrente lamenta la mancata assegnazione della Carta elettronica del docente, in ragione della sua assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato per l'anno scolastico 2024/2025.
2.1 Giova osservare come la Carta elettronica del docente consista in un bonus da utilizzare per l'acquisto di libri, riviste, ingressi nei musei, biglietti per eventi culturali, teatro e cinema o per iscriversi a corsi di laurea e master universitari, a corsi per attività di aggiornamento, svolti da enti qualificati o accreditati presso i
[...]
. Controparte_3
Tale bonus è stato istituito dall'articolo 1 comma 121 della Legge n. 107/2015, il quale ha previsto che: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la
Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
[..
[...] , a corsi di laurea, di laurea magistrale, Controparte_4 specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124.
La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria ne' reddito imponibile”.
Il successivo comma 122 ha stabilito, poi, che “Con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, di concerto con il Controparte_5
e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla
[...] data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima”.
Il comma 124 ha aggiunto: “Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del
[...]
, sentite le organizzazioni sindacali Controparte_5 rappresentative di categoria”.
Infine, per quanto di interesse, l'articolo 2 del DPCM 23/9/2015, recante le “Modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, ha sancito che “
1. I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una Carta, che è nominativa, personale e con trasferibile”;
“
4. La Carta è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1. Nel caso in cui il docente sia stato sospeso per motivi disciplinari è vietato l'utilizzo della Carta e l'importo di cui all'art. 3 non può essere assegnato nel corso degli anni scolastici in cui interviene la sospensione. Qualora la
3 sospensione intervenga successivamente all'assegnazione dell'importo, la somma assegnata è recuperata a valere sulle risorse disponibili sulla Carta e, ove non sufficienti, sull'assegnazione dell'anno scolastico successivo. Il disciplina le modalità di revoca CP_6 della Carta nel caso di interruzione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno scolastico”;
“5. La Carta deve essere restituita all'atto della cessazione dal servizio”.
Successivamente, in coincidenza con il periodo di pandemia da Covid-19, è intervenuto l'articolo 2 del D.L. n. 22/2020 il quale ha previsto che: “In corrispondenza della sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito dell'emergenza epidemiologica, il personale docente assicura comunque le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione, potendo anche disporre per
l'acquisto di servizi di connettività delle risorse di cui alla Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente di cui all'articolo 1, comma 121, della legge n.
107/2015”.
2.2 Così delineato il quadro normativo di riferimento, occorre osservare come, in materia, sia intervenuto il Consiglio di Stato, con la nota sentenza n. 1842/2022, qui invocata dalla parte ricorrente, la quale, nel riformare la sentenza del TAR Lazio che aveva ritenuto legittima l'esclusione da parte del dei docenti a tempo determinato Controparte_1 dal beneficio della Carta del docente, ha ritenuto, con argomentazioni del tutto condivisibili, che il sistema adottato dal convenuto determini una sorta di formazione “a doppia CP_1 trazione”, ossia quella dei docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta, e quella dei docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà, e, dunque, alcun sostegno economico.
Tale sistema viene, invero, a collidere con le disposizioni costituzionali di cui agli articoli 3, 35 e 97 della Costituzione, sia sotto il profilo della discriminazione a danno dei docenti non di ruolo, sia per la lesione del principio di buon andamento della P.A., scontrandosi con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non solo quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, onde garantire la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti.
La normativa primaria istitutiva della Carta elettronica del docente, secondo quanto affermato nella sentenza del Consiglio di Stato n. 1842/2022, può essere interpretata in chiave costituzionalmente orientata, tale da garantirne la conformità alla Costituzione e ciò tenendo in considerazione anche la disciplina prevista in tema di formazione dei docenti dal CCNL di
4 categoria, da leggersi in chiave di complementarietà rispetto al disposto di cui all'art. 1 commi da 121 a 124 della legge n. 107/2015.
Secondo quanto condivisibilmente affermato dal Consiglio di Stato: “L'interpretazione di tali commi deve, cioè, tenere conto delle regole in materia di formazione del personale docente dettate dagli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. di categoria: regole che pongono a carico dell'Amministrazione l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, “strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio” (così il comma 1 dell'art. 63 cit.). E non vi è dubbio che tra tali strumenti possa (e anzi debba) essere compresa la Carta del docente, di tal ché si può per tal via affermare che di essa sono destinatari anche i docenti a tempo determinato (come gli appellanti), così colmandosi la lacuna previsionale dell'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo: sussiste, infatti, un'indiscutibile identità di ratio – la già ricordata necessità di garantire la qualità dell'insegnamento – che consente di colmare in via interpretativa la predetta lacuna”.
2.3 Successivamente, la Corte di Giustizia UE, sezione VI, con sentenza n. 450 del
18/5/2022 ha affermato che “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale Controparte_1 docente a tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario CP_1 dell'importo di 500 euro all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per
l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
Nella sentenza richiamata, emessa su rinvio disposto dal Tribunale di Vercelli in una vertenza analoga alla presente, la Corte europea ha innanzitutto affermato che l'indennità di €
5 500,00 annui di cui alla c.d. Carta elettronica del docente deve essere considerata come rientrante tra le “condizioni di impiego” ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro: “36 Infatti, conformemente all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il , e di valorizzarne le competenze professionali. Inoltre, CP_1 dall'adozione del decreto-legge dell'8 aprile 2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il , dei loro compiti professionali a distanza. Il giudice del CP_1 rinvio precisa altresì che la concessione di questa stessa indennità dipende in modo determinante dall'effettiva prestazione del servizio da parte di tali docenti”.
Il Giudice europeo ha poi aggiunto: “38 La circostanza che la carta elettronica possa essere utilizzata anche per l'acquisto di beni e servizi che non siano strettamente correlati alla formazione continua non è quindi determinante ai fini della qualificazione dell'indennità di cui al procedimento principale come «condizione di impiego»”, con la conseguenza che, risultando la situazione dei docenti a tempo determinato comparabile dal punto di vista della natura del lavoro e delle competenze professionali richieste a quella dei docenti a tempo indeterminato, ai primi deve essere riconosciuto il beneficio in oggetto, in misura pari ai colleghi di ruolo, non sussistendo ragioni oggettive che giustifichino la differenza di trattamento tra le due categorie di docenti, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'Accordo quadro.
Invero, la Corte ha precisato che: “45 Secondo una giurisprudenza costante della
Corte, la nozione di «ragioni oggettive» richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine. Tali elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro (sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18,
EU:C:2019:516, punto 40 e giurisprudenza ivi citata)”.
Alla luce delle argomentazioni svolte, non può dubitarsi della riconducibilità della
Carta elettronica del docente alle “condizioni di impiego”, di cui alla clausola 4 dell'Accordo
6 quadro sul lavoro a tempo determinato, e conseguentemente “della differenza di trattamento tra docenti a tempo indeterminato e i docenti assunti nell'ambito di rapporti di lavoro a tempo determinato, in quanto questi ultimi non beneficiano del vantaggio finanziario di cui al procedimento principale" (punto 43, ordinanza citata).
D'altro canto, avverso l'attribuzione della Carta elettronica del docente al personale precario non pare possa neppure richiamarsi la sua natura strumentale all'attività di formazione del docente, in quanto tutti gli insegnanti, sia quelli di ruolo che quelli assunti con contratti a termine, svolgono le stesse mansioni e hanno l'obbligo di svolgere la medesima attività di aggiornamento e di qualificazione delle proprie competenze professionali (in tal senso, Tribunale di Torino, n. 3/2023 del 10/01/2023).
Va, poi, evidenziato che le sentenze interpretative della CGUE, precisando il significato e la portata del diritto dell'UE, hanno effetto retroattivo, salvo il limite dei rapporti ormai esauriti, efficacia "erga omnes" nell'ambito dell'Unione (Cass. Sez. Civ. Ordinanza n.
2468 del 08/02/2016, e in termini: Cass. civ., sez. lav., 15/10/2020, n. 22401, e Cass. civ., sez. lav., 17/05/2019, n. 13425) e sono vincolanti per i giudici nazionali, che sono così tenuti a disapplicare la normativa interna contrastante con la normativa eurounitaria (Cfr. CGUE.
Grande Sez. 22/2/2022, causa C-430/21, § 38 e ss.).
2.4 Con recente pronuncia, infine, la Corte di Cassazione, adita con rinvio pregiudiziale dal Tribunale di Taranto, ha ricostruito compiutamente la fattispecie e, tenuto conto che il legislatore ha utilizzato quale parametro di riferimento l'“anno scolastico”, ha ritenuto che proprio le ragioni obiettive perseguite, sotto il profilo del sostegno alla didattica annua, impediscano di sottrarre il beneficio formativo ai docenti precari incaricati con supplenze annuali o supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche, destinate, in entrambi i casi, a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, pervenendo ad affermare il principio che: “La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del
1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al ” (cfr. Cassazione, Sezione Lavoro, n. 29961/2023 del 27/10/2023). CP_1
2.5 Nel caso in esame, risulta dai documenti che l'incarico per l'anno scolastico
2024/2025 sia stato conferito al docente ricorrente fino al termine delle attività scolastiche, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della Legge n. 124/1999, sicché fino al 30/6/2025.
Nessuna previsione è stata adottata dal legislatore con riguardo a detta annualità, per la
7 quale continua a operare la disciplina generale, sopra richiamata, che attribuisce il beneficio soltanto ai docenti di ruolo.
Preme sul punto sottolineare che non assume rilevanza ai fini del decidere quanto stabilito dall'art. 1, comma 572, della legge n. 207 del 30/12/2024, il quale apporta le seguenti modificazioni all'articolo 1, comma 121, della legge 13/7/2015, n. 107:
“a) al primo periodo, dopo le parole: «del docente di ruolo» sono inserite le seguenti:
«e del docente con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile»;
b) al secondo periodo, le parole: «nominale di euro» sono sostituite dalle seguenti:
«fino a euro»;
c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con decreto del Ministro dell' e CP_1 del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione della Carta nonché annualmente l'importo nominale della stessa sulla base del numero dei docenti di cui al primo periodo e delle risorse di cui al comma
123»”.
Infatti, posto che, in assenza di elementi testuali di segno contrario, le norme non hanno efficacia retroattiva ed essendosi alla data di entrata in vigore dell'intervento normativo già chiusa la finestra temporale per l'attribuzione del beneficio, la novella non può che operare a partire dall'anno scolastico 2025/2026, sulla base dei decreti attuativi adottati dal legislatore per stabilire l'ammontare del beneficio.
Per le ragioni sopra estese, l'anno scolastico 2024/2025 deve essere equiparato, ai fini del conseguimento del beneficio in esame, ai contratti a tempo indeterminato stipulati dai docenti di ruolo, sicché il beneficio deve essere riconosciuto al ricorrente sulla scorta della ricostruzione giurisprudenziale sopra disaminata.
2.6 In conseguenza, pertanto, deve disapplicarsi l'articolo 1, commi 121 e ss., della
Legge n. 107/2015 (i D.P.C.M. del 23/9/2015 e del 28/11/2016, applicativi di tale disposizione, sono stati nelle more della decisione della CGUE annullati dal Consiglio di
Stato, con l'ordinanza citata) nella parte in cui non riconosce l'assegnazione della Carta elettronica del docente anche al personale assunto con contratto a tempo determinato, incaricato con supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche.
3. Tale essendo il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, la domanda avanzata dalla odierna parte ricorrente risulta fondata, avendo domandato il riconoscimento della Carta Elettronica del Docente per l'anno scolastico 2024/2025, durante il quale è stata incaricata con supplenza fino al termine delle attività didattiche, ai sensi dell'art. 4, comma 2,
8 della Legge n. 124/1999.
Per tali ragioni l'Amministrazione convenuta dovrà essere condannata ad attribuire al ricorrente la Carta elettronica del docente per l'anno scolastico di riferimento, nella misura di
€ 500 annui, pari a quella riconosciuta ai docenti di ruolo.
4. Conclusivamente, pertanto, poiché ai docenti incaricati con supplenze annuali o supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che - come l'odierno ricorrente - al momento della pronuncia giudiziale, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, “spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione” (cfr. Cassazione,
Sezione Lavoro, n. 29961/2023 del 27/10/2023), deve essere dichiarato il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500 annui per l'anno scolastico di insegnamento svolto a tempo indeterminato, sopra indicato, tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'articolo 1, commi 121 e ss., della Legge n. 107/2015, ossia con le medesime modalità con cui è stata attribuita ai docenti a tempo indeterminato, mediante accreditamento della somma di € 500 sulla carta elettronica del docente, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del
1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
5. Le spese di lite vanno liquidate come in dispositivo alla luce della regola generale sulla soccombenza, in ossequio ai parametri indicati nelle tabelle allegate al D.M. n.
147/2022, con riguardo allo scaglione di valore della causa, e debbono essere distratte in favore dei procuratori, dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Lette le note di discussione scritta ex articolo 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando, nella contumacia del , accerta e dichiara il Controparte_1 diritto del ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500 annui tramite la Carta elettronica del docente di cui all'articolo 1, commi 121 e ss., della Legge n. 107/2015, in
9 particolare, per l'anno scolastico 2024/2025 e, per l'effetto, condanna il
[...]
a provvedere in tal senso, attribuendogli la Carta Docente, Controparte_1 secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
Condanna, altresì, il alla refusione delle spese di lite, che Controparte_1 liquida in complessivi € 258, oltre rimborso forfettario spese generali, I.v.a. e C.p.a., come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Roma, 14 ottobre 2025
Il Giudice
RA ER
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