Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Veneto, sez. VII, sentenza 17/02/2026, n. 129
CGT2
Sentenza 17 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Omessa pronuncia circa mancato rispetto del termine di 90 giorni per la mediazione tributaria

    La Corte rileva che la costituzione in giudizio in data antecedente al termine di 90 giorni non determina l'improcedibilità del ricorso, ma solo la necessità di verificare che il termine sia stato comunque disponibile prima della fissazione dell'udienza. Poiché tra la notifica del ricorso e la trattazione della causa è decorso un termine superiore ai 90 giorni, non si verifica alcuna patologia processuale.

  • Rigettato
    Riforma della sentenza

    La Corte conferma la sentenza impugnata, condannando l'appellante al pagamento delle spese del grado.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Veneto, sez. VII, sentenza 17/02/2026, n. 129
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto
    Numero : 129
    Data del deposito : 17 febbraio 2026

    Testo completo