CGT2
Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Veneto, sez. VII, sentenza 17/02/2026, n. 129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto |
| Numero : | 129 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 129/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del VENETO Sezione 7, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
RISI ANGELO, Presidente e Relatore
MERCURIO FRANCESCO, Giudice
MARCOLEONI GIORGIO, Giudice
in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 890/2024 depositato il 06/09/2024
proposto da
Equitalia Giustizia Spa - Viale Di Tor Marancia 4 00147 Roma RM
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Resistente_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_2 - CF_Difensore_2
Difeso da
Resistente_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 200/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado VENEZIA sez. 1
e pubblicata il 12/03/2024
Atti impositivi:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 0002745 2022 CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 130/2026 depositato il
17/02/2026
Richieste delle parti:
Il Rappresentante di Equitalia si riporta a quanto depositato in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Equitalia Giustizia ha citato in giudizio d'appello l'avvocato Resistente_2 e la Sig.ra Resistente_1
impugnando la sentenza n. 200/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Venezia, Sez. 1, a definizione del giudizio recante R.G.R. n. 754/2022, depositata in data 12.03.2023 e non notificata, sentenza con la quale il primo collegio disponeva l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere;
- condannando entrambe le parti resistenti ( Equitalia Giustizia e il Ministero della Giustizia) , in solido tra loro, a rifondere le spese del giudizio, liquidate in € 500,00 oltre oneri ed accessori.
La vicenda come ricostruita dal primo collegio è la seguente.
EQUITALIA GIUSTIZIA ha invitato l'avv. Resistente_2 e la Sig.ra Resistente_1 a pagare in solido la somma di euro 1.821,00 dovuta a seguito della sentenza della Corte d'Appello di Venezia n. 1739 del 16/672021 ex art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002, sotto comminatoria, in difetto, di un'azione esecutiva mediante iscrizione a ruolo con addebito degli interessi e delle spese e previsione per l'eventuale ritardo di sanzioni progressive sino al duecento percento dell'imposta .
La predetta sentenza è stata resa nei confronti di Resistente_1 e del di lei coniuge, ma non nei confronti del loro difensore avv. Resistente_2; l'Ufficio era incorso in un errore materiale, avendo indicato l'avv. Resistente_2 quale soggetto obbligato, in solido .
Tanto premesso rilevava la Corte che “ in atti vi era un'istanza di estinzione del ricorso per cessazione della materia del contendere, depositata dal procuratore di Equitalia Giustizia poiché parte resistente aveva proceduto all'annullamento della partita di credito n 002745/2022, accogliendo il reclamo presentato dalle parti in data 12.01.2023”.
In particolare : “ Equitalia Giustizia ha richiesto alla competente Funzione formale lettera di sgravio e ha provveduto a comunicare l'accoglimento del reclamo nel termine previsto dalla legge di novanta giorni dalla notifica del ricorso;
controparte procedeva in data 14.12.2022 ad iscrivere a ruolo il giudizio, non attendendo il termine di novanta giorni previsto dalla disciplina della mediazione tributaria, in contrasto con l'intento deflattivo dell'istituto del reclamo-mediazione”.
A questo punto della motivazione leggasi : “pertanto è cessata la materia del contendere e va dichiarata l'integrale compensazione delle spese di lite (!) . “La Corte prende atto dell'intervenuta cessata materia del contendere. Con riguardo alle spese, la Corte ritiene che vadano poste a carico delle parti resistenti - in solido tra loro - in quanto vi è prova che l'istanza di mediazione è stata preceduta da istanza di annullamento via pec, datata 7/11/22, rimasta priva di riscontro. Parte ricorrente si è vista, pertanto, costretta a dar corso alla fase giudiziale, stante il silenzio all'istanza di annullamento. Tali spese sono liquidate, come da dispositivo, tenendo corso della semplicità della materia trattata e della sua definizione in tempi rapidi.”
Tanto premesso l'Ente appellante osservava che : “ .. l'odierna appellante dimostrava documentalmente che poco dopo la notifica del ricorso, precisamente in data 12.01.2023, la predetta annullava la partita di credito 002745/2022, accoglieva il reclamo e nel termine di novanta giorni dalla notifica del ricorso notificava agli odierni appellati la lettera di annullamento con la quale procedeva all'annullamento totale della posizione dell'Avv. Resistente_2 (si v. doc. 2 depositato nel giudizio di primo grado). Controparte procedeva in data 14.12.2022 (quindi cinque giorni dopo la notifica del ricorso) ad iscrivere a ruolo il giudizio, non aspettando neanche il termine di novanta statuito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e modificato, da ultimo, dal decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, che prevede come obbligatorio il ricorso alla mediazione tributaria se il valore della causa non è superiore a
€ 50.000,00 e soprattutto nonostante fosse già stata trasmessa la lettera di annullamento. Nel caso in esame, dunque, Equitalia Giustizia S.p.A. non solo ha provveduto a richiedere alla competente Funzione formale lettera di 4 sgravio (si v. docc. 1 e 2 depositati nel giudizio di primo grado) e la stessa è stata altresì comunicata a controparte nei termini previsti dalla legge per l'accoglimento del reclamo, ma nonostante ciò, controparte ha anche iscritto a ruolo il giudizio, sebbene la lettera di annullamento fosse già stata notificata”.
Veniva quindi lamentata la:
OMESSA PRONUNCIA CIRCA FATTI DECISIVI PER IL GIUDIZIO. VIOLAZIONE E/O FALSA
APPLICAZIONE DELL'ART. 112 C.P.C., NONCHE' VIOLAZIONE DELL'ART. 17-bis DEL D. LGS 31
DICEMBRE 1992, N.546. Con il primo motivo di gravame, si censurava la sentenza impugnata nella parte in cui i giudici di prime cure non si sono pronunciati circa il mancato rispetto da parte degli odierni appellati del termine di 90 previsto dalla disciplina della mediazione tributaria, richiesti dalla legge prima di procedere con l'iscrizione a ruolo del ricorso, in aperto contrasto con l'intento deflattivo dell'istituto del reclamo mediazione. Ebbene, l'odierna appellante sottolineava che la Corte di Giustizia Tributaria di Venezia non avesse tenuto conto dell'eccezione sollevata e relativa alla violazione dell'istituto della mediazione tributaria.
A ben vedere, controparte notificava il ricorso il 09.12.2022, senza attendere il termine di 90 giorni previsto dalla disciplina della mediazione e il 14.12.2022 procedeva ad iscrivere il ricorso a ruolo, quindi era del tutto evidente che non fosse stato rispettato il suddetto termine di 90 giorni.
Si chiedeva quindi la riforma della sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La cronologia degli eventi è documentale e non in contestazione fra le parti.
in data 01.09.2022 gli appellati ricevevano l'intimazione di pagamento n. 2745/2022 emessa da Equitalia
Giustizia;
il 7.11.2022 proponevano una istanza di annullamento in autotutela;
il 6.12.2022 proponevano il ricorso avverso il provvedimento sopra citato;
il 14.12.2022 veniva iscritta a ruolo la controversia;
il 12.1.2023 il reclamo veniva accolto . BE , come noto, ai sensi della legge 15 luglio 2011, n. 111 e modificato, da ultimo, dal Decreto legge
24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è obbligatorio il ricorso alla mediazione tributaria se il valore della causa non è superiore a €50.000,00, come nel caso di specie.
La fase amministrativa del reclamo necessita di 90 g.
Il comma secondo dell'articolo 17 bis recita : il ricorso non è procedibile fino alla scadenza del termine di 90 giorni dalla data di notifica, entro il quale deve essere conclusa la procedura di cui al presente articolo … ".
Ebbene La Corte di Cassazione anche recentemente ( ordinanza della sezione quinta numero 18328 del
2024) ha confermato che tale improponibilità ha carattere esclusivamente temporaneo e solo per tutta la durata del termine riservato all'amministrazione per pronunciarsi sulla richiesta di annullamento.
Trascorso tale termine, eventualmente sanabile dal giudice con un rinvio integrativo del termine, la questione deve ritenersi superata.
Nel caso di specie, non vi è dubbio che il ricorrente si sia costituito in giudizio in data antecedente al termine previsto dalla legge. Ma tale anticipata costituzione non ha determinato l'improcedibilità del ricorso ma unicamente la necessità della Corte di giustizia tributaria di verificare che prima della fissazione dell'udienza di trattazione le parti abbiano avuto a disposizione il termine di 90 giorni per l'espletamento della procedura di mediazione.
Ne deriva che una volta decorso fra la data di notifica del ricorso e quella di trattazione della causa, un termine superiore a quello previsto per la mediazione non si verifica alcuna patologia processuale.
Corretta è stata quindi la decisione del primo collegio per quanto attiene alla presa d'atto, nel merito, della cessata materia del contendere ancorché fra la motivazione e il dispositivo esista un'evidente contraddizione posto che nella motivazione si parla di compensazione delle spese e nel dispositivo si condanna il Ministero della Giustizia ed Equitalia Giustizia al pagamento delle spese.
È appena il caso di osservare che l'appellante pone tale questione e cioè la richiesta di improcedibilità del ricorso originario soltanto nei motivi d'appello poiché, come emerge dalle conclusioni assunte in primo grado, questa si era limitata a chiedere la declaratoria di cessata materia del contendere pur evidenziando anche la violazione del termine dei 90 giorni .
Così ricondotta a diritto la questione delle spese deve il collegio interrogarsi sul se la dichiarata cessata materia del contendere comporti la condanna al pagamento delle spese.
Ebbene, non vi è alcun motivo per discostarsi dall'orientamento di legittimità secondo il quale:
In tema di processo tributario, nell'ipotesi di annullamento dell'atto impositivo da parte dell'ente impositore nella fase del reclamo ex art. 17-bis del lgs. n. 546 del 1992, a seguito di annullamento in autotutela dell'atto impugnato, la regola della compensazione delle spese ceda al criterio della soccombenza virtuale, fondato sul principio di causalità, potendo essere disposta la compensazione solo ove non sia ravvisabile un'invalidità originaria dell'atto successivamente annullato, né constino ipotesi di negligenza dell'amministrazione.
Sez. 5 - , Ordinanza n. 20750 del 22/07/2025 (Rv. 675399 - 01)
Nel caso di specie non vi è dubbio che per quanto attiene all'attività di studio e di proposizione del ricorso- mediazione le spese siano effettivamente dovute essendo palese e ingiustificabile l'errore che ha esteso al professionista il pagamento delle spese che dovevano invece gravare esclusivamente sulle parti processuali.
P.Q.M.
Conferma l'impugnata sentenza condannando a parte appellante all'ulteriore pagamento delle spese del presente grado liquidate in euro 500.
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del VENETO Sezione 7, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
RISI ANGELO, Presidente e Relatore
MERCURIO FRANCESCO, Giudice
MARCOLEONI GIORGIO, Giudice
in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 890/2024 depositato il 06/09/2024
proposto da
Equitalia Giustizia Spa - Viale Di Tor Marancia 4 00147 Roma RM
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Resistente_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_2 - CF_Difensore_2
Difeso da
Resistente_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 200/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado VENEZIA sez. 1
e pubblicata il 12/03/2024
Atti impositivi:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 0002745 2022 CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 130/2026 depositato il
17/02/2026
Richieste delle parti:
Il Rappresentante di Equitalia si riporta a quanto depositato in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Equitalia Giustizia ha citato in giudizio d'appello l'avvocato Resistente_2 e la Sig.ra Resistente_1
impugnando la sentenza n. 200/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Venezia, Sez. 1, a definizione del giudizio recante R.G.R. n. 754/2022, depositata in data 12.03.2023 e non notificata, sentenza con la quale il primo collegio disponeva l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere;
- condannando entrambe le parti resistenti ( Equitalia Giustizia e il Ministero della Giustizia) , in solido tra loro, a rifondere le spese del giudizio, liquidate in € 500,00 oltre oneri ed accessori.
La vicenda come ricostruita dal primo collegio è la seguente.
EQUITALIA GIUSTIZIA ha invitato l'avv. Resistente_2 e la Sig.ra Resistente_1 a pagare in solido la somma di euro 1.821,00 dovuta a seguito della sentenza della Corte d'Appello di Venezia n. 1739 del 16/672021 ex art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002, sotto comminatoria, in difetto, di un'azione esecutiva mediante iscrizione a ruolo con addebito degli interessi e delle spese e previsione per l'eventuale ritardo di sanzioni progressive sino al duecento percento dell'imposta .
La predetta sentenza è stata resa nei confronti di Resistente_1 e del di lei coniuge, ma non nei confronti del loro difensore avv. Resistente_2; l'Ufficio era incorso in un errore materiale, avendo indicato l'avv. Resistente_2 quale soggetto obbligato, in solido .
Tanto premesso rilevava la Corte che “ in atti vi era un'istanza di estinzione del ricorso per cessazione della materia del contendere, depositata dal procuratore di Equitalia Giustizia poiché parte resistente aveva proceduto all'annullamento della partita di credito n 002745/2022, accogliendo il reclamo presentato dalle parti in data 12.01.2023”.
In particolare : “ Equitalia Giustizia ha richiesto alla competente Funzione formale lettera di sgravio e ha provveduto a comunicare l'accoglimento del reclamo nel termine previsto dalla legge di novanta giorni dalla notifica del ricorso;
controparte procedeva in data 14.12.2022 ad iscrivere a ruolo il giudizio, non attendendo il termine di novanta giorni previsto dalla disciplina della mediazione tributaria, in contrasto con l'intento deflattivo dell'istituto del reclamo-mediazione”.
A questo punto della motivazione leggasi : “pertanto è cessata la materia del contendere e va dichiarata l'integrale compensazione delle spese di lite (!) . “La Corte prende atto dell'intervenuta cessata materia del contendere. Con riguardo alle spese, la Corte ritiene che vadano poste a carico delle parti resistenti - in solido tra loro - in quanto vi è prova che l'istanza di mediazione è stata preceduta da istanza di annullamento via pec, datata 7/11/22, rimasta priva di riscontro. Parte ricorrente si è vista, pertanto, costretta a dar corso alla fase giudiziale, stante il silenzio all'istanza di annullamento. Tali spese sono liquidate, come da dispositivo, tenendo corso della semplicità della materia trattata e della sua definizione in tempi rapidi.”
Tanto premesso l'Ente appellante osservava che : “ .. l'odierna appellante dimostrava documentalmente che poco dopo la notifica del ricorso, precisamente in data 12.01.2023, la predetta annullava la partita di credito 002745/2022, accoglieva il reclamo e nel termine di novanta giorni dalla notifica del ricorso notificava agli odierni appellati la lettera di annullamento con la quale procedeva all'annullamento totale della posizione dell'Avv. Resistente_2 (si v. doc. 2 depositato nel giudizio di primo grado). Controparte procedeva in data 14.12.2022 (quindi cinque giorni dopo la notifica del ricorso) ad iscrivere a ruolo il giudizio, non aspettando neanche il termine di novanta statuito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e modificato, da ultimo, dal decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, che prevede come obbligatorio il ricorso alla mediazione tributaria se il valore della causa non è superiore a
€ 50.000,00 e soprattutto nonostante fosse già stata trasmessa la lettera di annullamento. Nel caso in esame, dunque, Equitalia Giustizia S.p.A. non solo ha provveduto a richiedere alla competente Funzione formale lettera di 4 sgravio (si v. docc. 1 e 2 depositati nel giudizio di primo grado) e la stessa è stata altresì comunicata a controparte nei termini previsti dalla legge per l'accoglimento del reclamo, ma nonostante ciò, controparte ha anche iscritto a ruolo il giudizio, sebbene la lettera di annullamento fosse già stata notificata”.
Veniva quindi lamentata la:
OMESSA PRONUNCIA CIRCA FATTI DECISIVI PER IL GIUDIZIO. VIOLAZIONE E/O FALSA
APPLICAZIONE DELL'ART. 112 C.P.C., NONCHE' VIOLAZIONE DELL'ART. 17-bis DEL D. LGS 31
DICEMBRE 1992, N.546. Con il primo motivo di gravame, si censurava la sentenza impugnata nella parte in cui i giudici di prime cure non si sono pronunciati circa il mancato rispetto da parte degli odierni appellati del termine di 90 previsto dalla disciplina della mediazione tributaria, richiesti dalla legge prima di procedere con l'iscrizione a ruolo del ricorso, in aperto contrasto con l'intento deflattivo dell'istituto del reclamo mediazione. Ebbene, l'odierna appellante sottolineava che la Corte di Giustizia Tributaria di Venezia non avesse tenuto conto dell'eccezione sollevata e relativa alla violazione dell'istituto della mediazione tributaria.
A ben vedere, controparte notificava il ricorso il 09.12.2022, senza attendere il termine di 90 giorni previsto dalla disciplina della mediazione e il 14.12.2022 procedeva ad iscrivere il ricorso a ruolo, quindi era del tutto evidente che non fosse stato rispettato il suddetto termine di 90 giorni.
Si chiedeva quindi la riforma della sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La cronologia degli eventi è documentale e non in contestazione fra le parti.
in data 01.09.2022 gli appellati ricevevano l'intimazione di pagamento n. 2745/2022 emessa da Equitalia
Giustizia;
il 7.11.2022 proponevano una istanza di annullamento in autotutela;
il 6.12.2022 proponevano il ricorso avverso il provvedimento sopra citato;
il 14.12.2022 veniva iscritta a ruolo la controversia;
il 12.1.2023 il reclamo veniva accolto . BE , come noto, ai sensi della legge 15 luglio 2011, n. 111 e modificato, da ultimo, dal Decreto legge
24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è obbligatorio il ricorso alla mediazione tributaria se il valore della causa non è superiore a €50.000,00, come nel caso di specie.
La fase amministrativa del reclamo necessita di 90 g.
Il comma secondo dell'articolo 17 bis recita : il ricorso non è procedibile fino alla scadenza del termine di 90 giorni dalla data di notifica, entro il quale deve essere conclusa la procedura di cui al presente articolo … ".
Ebbene La Corte di Cassazione anche recentemente ( ordinanza della sezione quinta numero 18328 del
2024) ha confermato che tale improponibilità ha carattere esclusivamente temporaneo e solo per tutta la durata del termine riservato all'amministrazione per pronunciarsi sulla richiesta di annullamento.
Trascorso tale termine, eventualmente sanabile dal giudice con un rinvio integrativo del termine, la questione deve ritenersi superata.
Nel caso di specie, non vi è dubbio che il ricorrente si sia costituito in giudizio in data antecedente al termine previsto dalla legge. Ma tale anticipata costituzione non ha determinato l'improcedibilità del ricorso ma unicamente la necessità della Corte di giustizia tributaria di verificare che prima della fissazione dell'udienza di trattazione le parti abbiano avuto a disposizione il termine di 90 giorni per l'espletamento della procedura di mediazione.
Ne deriva che una volta decorso fra la data di notifica del ricorso e quella di trattazione della causa, un termine superiore a quello previsto per la mediazione non si verifica alcuna patologia processuale.
Corretta è stata quindi la decisione del primo collegio per quanto attiene alla presa d'atto, nel merito, della cessata materia del contendere ancorché fra la motivazione e il dispositivo esista un'evidente contraddizione posto che nella motivazione si parla di compensazione delle spese e nel dispositivo si condanna il Ministero della Giustizia ed Equitalia Giustizia al pagamento delle spese.
È appena il caso di osservare che l'appellante pone tale questione e cioè la richiesta di improcedibilità del ricorso originario soltanto nei motivi d'appello poiché, come emerge dalle conclusioni assunte in primo grado, questa si era limitata a chiedere la declaratoria di cessata materia del contendere pur evidenziando anche la violazione del termine dei 90 giorni .
Così ricondotta a diritto la questione delle spese deve il collegio interrogarsi sul se la dichiarata cessata materia del contendere comporti la condanna al pagamento delle spese.
Ebbene, non vi è alcun motivo per discostarsi dall'orientamento di legittimità secondo il quale:
In tema di processo tributario, nell'ipotesi di annullamento dell'atto impositivo da parte dell'ente impositore nella fase del reclamo ex art. 17-bis del lgs. n. 546 del 1992, a seguito di annullamento in autotutela dell'atto impugnato, la regola della compensazione delle spese ceda al criterio della soccombenza virtuale, fondato sul principio di causalità, potendo essere disposta la compensazione solo ove non sia ravvisabile un'invalidità originaria dell'atto successivamente annullato, né constino ipotesi di negligenza dell'amministrazione.
Sez. 5 - , Ordinanza n. 20750 del 22/07/2025 (Rv. 675399 - 01)
Nel caso di specie non vi è dubbio che per quanto attiene all'attività di studio e di proposizione del ricorso- mediazione le spese siano effettivamente dovute essendo palese e ingiustificabile l'errore che ha esteso al professionista il pagamento delle spese che dovevano invece gravare esclusivamente sulle parti processuali.
P.Q.M.
Conferma l'impugnata sentenza condannando a parte appellante all'ulteriore pagamento delle spese del presente grado liquidate in euro 500.