Art. 2.
Ai marescialli dei tre gradi ed ai brigadieri della disciolta milizia nazionale portuaria e della disciolta milizia della strada e sue specialita' cessati dal servizio con diritto a pensione per raggiunti limiti di servizio, per infermita' dipendente da causa di servizio o per effetto, rispettivamente, delle leggi 11 gennaio 1951, n. 31, e 20 ottobre 1949, n. 808 , compete, a decorrere dal 1 gennaio 1958 e fino al compimento degli anni sessantacinque, l'indennita' speciale prevista per i sottufficiali dell'esercito dall' articolo 32 della legge 31 luglio 1954, n. 599 .
Ai marescialli dei tre gradi ed ai brigadieri della disciolta milizia nazionale portuaria e della disciolta milizia della strada e sue specialita' cessati dal servizio con diritto a pensione per raggiunti limiti di servizio, per infermita' dipendente da causa di servizio o per effetto, rispettivamente, delle leggi 11 gennaio 1951, n. 31, e 20 ottobre 1949, n. 808 , compete, a decorrere dal 1 gennaio 1958 e fino al compimento degli anni sessantacinque, l'indennita' speciale prevista per i sottufficiali dell'esercito dall' articolo 32 della legge 31 luglio 1954, n. 599 .