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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanciano, sentenza 23/12/2025, n. 292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanciano |
| Numero : | 292 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
n° 149/2025 r.g.lav.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LANCIANO
Il Tribunale, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del giudice dott.ssa CR Di Stefano, all'esito del deposito in telematico di note scritte previsto dall'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato e pubblicato la seguente sentenza nella causa di lavoro pendente tra
, rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Naso ed elettivamente Parte_1 domiciliata presso il suo studio legale in Roma, Salita di San Nicola da Tolentino n. 1/b, come da mandato in atti;
- ricorrente-
e
, in persona del Controparte_1 Controparte_2
Controparte_3
, tutti rappresentati e difesi, ai
[...] sensi dell'art. 417 bis c.p.c., dal dott. Pierangelo Trippitelli;
-resistente- nonché contro in persona del legale rappresentante pro Controparte_4 tempore con sede in Roma, rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti
AR BA e CR RA, giusta procura generale alle liti per Notar in Persona_1
Fiumicino del 22.03.2024, n. rep. 37875 e n. racc. 7313, ed elettivamente domiciliato con i procuratori presso la Sede in Chieti, alla Via Domenico Spezioli n. 12; CP_4
-resistente-
Svolgimento del processo
Con ricorso in riassunzione dinnanzi al Giudice territorialmente competente la parte istante, premesso:
- di essere docente di ruolo del , attualmente in servizio presso Controparte_1
l'Istituto Omnicomprensivo "Ciampoli-Spaventa" di Atessa (CH);
-che con sentenza n. 111//2017, il Tribunale di Lanciano così disponeva:
“previo riconoscimento dell'intero servizio svolto dalla ricorrente prima dell'immissione in ruolo, condanna il ad inquadrare la ricorrente nella fascia Controparte_5 stipendiale corrispondente all'anzianità maturata di anni 11; condanna il a corrispondere in favore della Controparte_5 ricorrente le differenze retributive dovute sulla base del calcolo dell'anzianità di servizio maturata in costanza dei rapporti di lavoro a termine allo stesso modo di quella riconosciuta, in relazione ai medesimi periodi, al corrispondente personale di ruolo, nei limiti della prescrizione quinquennale, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, dalla data di maturazione di ciascun incremento retributivo fino al saldo;
condanna il resistente alla corresponsione in favore della ricorrente dell'aumento pari CP_5 ad € 248,67 sullo stipendio mensile”;
-che il rimaneva inerme ed ella, al fine di ottenere la soddisfazione della Controparte_5 propria pretesa economica, si vedeva costretta ad instaurare una procedura esecutiva presso il
Tribunale di Roma sezione esecuzioni mobiliari, che con ordinanza disponeva l'assegnazione delle somme riconosciute dal G.L. in suo favore;
-che il pagamento delle differenze retributive in esecuzione della suddetta sentenza veniva, dunque, effettuato dalla Banca d'Italia, che, nella sua qualità di sostituto d'imposta, eseguiva la ritenuta d'acconto così come disposto dall'art. 21, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, così come modificato dall'articolo 15, comma 2, del decreto legge 1° luglio del 2009, n. 78, ragion per cui sulle somme disposte nella ordinanza di assegnazione venivano applicate esclusivamente le trattenute fiscali;
-che il non provvedeva al versamento dei contributi previdenziali all' come emerge CP_5 CP_4 dall'estratto contributivo;
ha adito l'intestato Tribunale così concludendo:
“IN VIA PRINCIPALE
1- Accertare e dichiarare l'omesso versamento dei contributi previdenziali, da parte del CP_5 convenuto, in relazione agli incrementi retributivi legati all'anzianità di servizio per il periodo dall'a.s. 2012/13 all'a.s. 2016/17 corrisposti al ricorrente nel 2019 dalla terza pignorata Banca
d'Italia a seguito di procedura esecutiva;
2- Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla regolarizzazione della posizione contributiva, mediante versamento dei contributi previdenziali, in relazione al pagamento degli incrementi retributivi legati all'anzianità di servizio per il periodo dall'a.s. 2012/13 all'a.s. 2016/17 corrisposti da Banca d'Italia nel 2019;
e per l'effetto
3- Condannare il resistente, datore di lavoro, al pagamento all'Ente dei CP_5 CP_6 contributi non versati, sulla voce retributiva rappresentata dagli incrementi retributivi legati all'anzianità di servizio per il periodo dall'a.s. 2012/13 all'a.s. 2016/17;
4-Condannare il resistente, datore di lavoro, al pagamento all' dei CP_5 Controparte_7 contributi non versati per la quota posta a Suo carico in qualità di datore di lavoro,
5-Condannare il resistente, datore di lavoro, al pagamento all' dei CP_5 Controparte_7 contributi non versati, anche per la quota della lavoratrice, su cui il non può rivalersi, CP_5 stante il regime sanzionatorio disposto dall'art.23 L. n. 218/1952, per cui il lavoratore rimane liberato dall'obbligazione contributiva, avendo il corrisposto in ritardo, nel 2020 gli CP_5 incrementi retributivi legati all'anzianità di servizio per il periodo dall'a.s. 2012/13 all'a.s.
2016/17, con l'ulteriore conseguenza che il credito retributivo del lavoratore va in tal caso necessariamente calcolato al lordo della quota contributiva.
IN VIA SUBORDINATA
Nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda sopra spiegata,
-Accertare e dichiarare l'omesso versamento dei contributi da parte del nei confronti del CP_5 ricorrente relativamente agli incrementi retributivi legati all'anzianità di servizio per il periodo dall'a.s. 2012/13 all'a.s. 2016/17;
- Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla regolarizzazione della posizione assicurativa, agli incrementi retributivi legati all'anzianità di servizio per il periodo dall'a.s. 2012/13 all'a.s.
2016/17, mediante costituzione, a spese del datore di lavoro, della rendita vitalizia di cui all'art. 13, comma 5, della L. n. 1338 del 1962;
- Condannare l' alla costituzione, in favore del ricorrente, della rendita vitalizia di cui all'art. CP_4
13, comma 5, della L. n. 1338 del 1962;
- Condannare l'Amministrazione resistente, inadempiente, al versamento della riserva matematica calcolata, calcolata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13, comma 5, della L. n. 1338 del 1962.
Con riserva di agire anche con separato giudizio per la condanna al risarcimento dei danni subiti dal ricorrente. Con vittoria di spese, competenze ed onorari, IVA e CAP, da distrarsi in favore del procuratore costituito che si dichiara antistatario e con clausola esecutiva, oltre al rimborso del CU versato”.
Si è costituito in giudizio il dando atto di aver chiesto Controparte_1 ulteriori informazioni in merito alla regolarizzazione contributiva al MEF territorialmente competente, il quale ha precisato che: “Non si è provveduto all'assolvimento dell'obbligo contributivo in quanto nulla la sentenza ha disposto al riguardo. Ad ogni modo, qualora ST
Amministrazione concordi con tale soluzione, anche al fine di pervenire a una soluzione bonaria della controversia ed evitare la soccombenza in giudizio nel nuovo ricorso promosso dalla Sig.ra
, questa Ragioneria provvederà, sulla prima rata utile di lavorazione, alla Pt_1 regolarizzazione della posizione contributiva della dipendente mediante versamento dei contributi,
a carico del datore di lavoro e del lavoratore, calcolati sulla somma lorda di € 2.740,88 effettivamente spettante alla dipendente in esecuzione della sentenza n. 111/2017.” e chiedendo, pertanto, un differimento della prima udienza al fine di poter depositare tutta la documentazione idonea ad attestare quanto specificato dal MEF.
Il ha così concluso: CP_5
“1) In via preliminare processuale per i motivi espressi innanzi si chiede il differimento della prima udienza per poter produrre tutta la documentazione di cui verrà in possesso e trasmessa dal Mef anche al fine di valutare la proposta transattiva avanzata dal MEF con la nota richiamata in premessa
2) Si eccepisce, ai sensi dell'art. 2946 c.c. e seguenti, la prescrizione del diritto alla condanna in quanto i crediti si riferiscono agli anni 2012/13 sino al 2016/17;
3) Nel merito, si chiede di rigettare il ricorso promosso da parte ricorrente in quanto infondato in fatto e in diritto;
4) In subordine, in caso di accoglimento del ricorso si chiede di voler circoscrivere il riconoscimento dei crediti contributivi senza applicare interessi e rivalutazione come meglio sopra specificato;
5) In caso di eventuale condanna dell'Amministrazione, stante la legittimità dell'agere della
Pubblica Amministrazione e il carattere seriale della controversia, si chiede la compensazione delle spese di lite oppure la riduzione delle stesse entro il minimo edittale”.
Si è costituito in giudizio l' aderendo alla domanda della ricorrente finalizzata al versamento CP_4 dei contributi sulle maggiori retribuzioni corrisposte negli anni di riferimento, che non risultano essere stati accreditati dall'Amministrazione Statale e rappresentando l'integrità e la ricevibilità degli stessi alla luce delle novità in materia di adempimenti contributivi delle Amministrazioni pubbliche verso la Gestione dipendenti pubblici contenute nei commi da 131 a 133 dell'articolo 1 della legge di Bilancio 2024.
Instauratosi il contraddittorio tra le parti, concesso con ordinanza resa in data 13.05.2025 il differimento richiesto dal Ministero, preso atto del mancato deposito da parte del Ministero di note di trattazione scritta per l'udienza del 29.09.2025, è stata fissata la decisione.
La causa è giunta all'odierna decisione sulla base delle sole risultanze documentali in atti, vertendo la controversia su questioni legate esclusivamente alla corretta interpretazione delle norme applicabili al caso concreto.
Indi in data odierna, dopo il deposito di note di trattazione scritta ex art 127 ter c.p.c., la causa viene decisa come da sentenza.
Motivi della decisione
Il ricorso è fondato e va accolto per le seguenti considerazioni.
Costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità che il lavoratore ha la facoltà di chiedere in giudizio l'accertamento dell'obbligo contributivo del datore di lavoro e sentirlo condannare al versamento dei contributi nei confronti dell'ente previdenziale, purché entrambi siano stati convenuti in giudizio (cfr. Cass. civ., sez. lav., 01.02.2021 n. 2164; Cass. civ., sez. lav.,
3661/2019; Cass. civ., sez. lav., 19.12.2018 n. 32880).
Nel caso in esame è documentato che il resistente sia stato esecutato per il versamento CP_5 delle somme dovute alla ricorrente in base alla sentenza n. 111/2017 emessa da questo Tribunale con giudizio di pignoramento presso terzi conclusosi con ordinanza di assegnazione del 04.12.2019
(cfr. allegati 4 e 5 al ricorso).
Orbene, l'art. 3, co. 9 e 10, L. n. 335 del 1995 dispone quanto segue: "9. Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati:
a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà previsto dall'art.
9- bis, comma 2, del D.L. 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° giugno
1991, n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche.
A decorrere dal 1° gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria. 10.
I termini di prescrizione di cui al comma 9 si applicano anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti la data di entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per i casi di atti interruttivi già compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente. Agli effetti del computo dei termini prescrizionali non si tiene conto della sospensione prevista dall'art. 2 comma 19, del D.L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 novembre
1983, n. 638, fatti salvi gli atti interruttivi compiuti e le procedure in corso.".
Al riguardo si rammenta l'indisponibilità per le parti, in materia previdenziale, del regime della prescrizione estintiva già maturata (cfr. Cass., 1.7.2002, n. 9525 nonché Cass., 24.3.2005, n. 6340).
Invero, la prescrizione è sottratta alla disponibilità delle parti ed è quindi irrinunciabile (trattandosi di una prescrizione con effetto estintivo e non già preclusivo), con la conseguenza che essa opera di diritto, è rilevabile d'ufficio ed esclude l'esistenza di un diritto soggettivo degli assicurati al versamento dei contributi previdenziali prescritti.
Di recente, l'articolo 1, comma 2, lettere a) e b), del decreto-legge n. 202/2024 ha differito al 31 dicembre 2025 l'inapplicabilità dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria dovute dalle pubbliche Amministrazioni alla Gestione dipendenti pubblici, per i periodi retributivi fino al 31 dicembre 2020, e alla Gestione separata di cui all'articolo 2, commi 26 e seguenti, della legge n. 335/1995.
Pertanto, l'attuale formulazione dell'art. 3, comma 10-bis, della l. 335/1995 (come modificato dal decreto Milleproroghe 27.12.24 n. 202), stabilisce che: "Per le gestioni previdenziali esclusive e per i fondi per i trattamenti di previdenza, i trattamenti di fine rapporto e i trattamenti di fine servizio amministrati dall cui sono iscritti i lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche di CP_4 cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i termini di prescrizione di cui ai commi 9 e 10, riferiti agli obblighi relativi alle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria afferenti ai periodi di competenza fino al 31 dicembre 2020, non si applicano fino al 31 dicembre
2025, fatti salvi gli effetti di provvedi-menti giurisdizionali passati in giudicato nonché il diritto all'integrale trattamento pensionistico del lavoratore".
Applicando tali principi al caso di specie, è evidente che l'intero periodo rivendicato dalla ricorrente
è ricevibile dall' , con la conseguenza che l'odierna amministrazione convenuta è tenuta CP_4 all'assolvimento dell'obbligo contributivo su di lei incombente.
Ne consegue che gli obblighi contributivi di cui al presente giudizio non risultano, allo stato, prescritti, come ritenuto anche dall' nella propria memoria di costituzione, per cui, non CP_4 essendovi prova del loro pagamento, il resistente va condannato al versamento degli CP_5 stessi (sia per la quota posta a carico del lavoratore che di quella posta a carico del datore di lavoro), in favore dell' . CP_4
Le spese di lite seguono la soccombenza del e si liquidano come da dispositivo avuto CP_5 riguardo al valore indeterminato della causa e escludendo la fase istruttoria, non svolta. Nei confronti dell' le spese possono invece essere compensate avuto riguardo alla particolare CP_4 posizione dello stesso.
p.q.m.
definitivamente pronunciando, così provvede:
a) condanna il , in persona del al versamento, in Controparte_1 CP_8 favore dell' , dei contributi relativi alle somme dovute alla ricorrente in virtù della sentenza n. CP_4
111/2017 emessa da questo Tribunale;
b) condanna il al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente, che si liquidano CP_5 in €. 3.688,5 per compensi, oltre rimborsi forfettari del 15%, IVA e CPA, da distrarsi ex art. 93
c.p.c.;
c) compensa le spese del giudizio nei confronti dell' . CP_4
Così deciso in Lanciano, il 23.12.2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
- dott.ssa CR Di Stefano -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LANCIANO
Il Tribunale, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del giudice dott.ssa CR Di Stefano, all'esito del deposito in telematico di note scritte previsto dall'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato e pubblicato la seguente sentenza nella causa di lavoro pendente tra
, rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Naso ed elettivamente Parte_1 domiciliata presso il suo studio legale in Roma, Salita di San Nicola da Tolentino n. 1/b, come da mandato in atti;
- ricorrente-
e
, in persona del Controparte_1 Controparte_2
Controparte_3
, tutti rappresentati e difesi, ai
[...] sensi dell'art. 417 bis c.p.c., dal dott. Pierangelo Trippitelli;
-resistente- nonché contro in persona del legale rappresentante pro Controparte_4 tempore con sede in Roma, rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti
AR BA e CR RA, giusta procura generale alle liti per Notar in Persona_1
Fiumicino del 22.03.2024, n. rep. 37875 e n. racc. 7313, ed elettivamente domiciliato con i procuratori presso la Sede in Chieti, alla Via Domenico Spezioli n. 12; CP_4
-resistente-
Svolgimento del processo
Con ricorso in riassunzione dinnanzi al Giudice territorialmente competente la parte istante, premesso:
- di essere docente di ruolo del , attualmente in servizio presso Controparte_1
l'Istituto Omnicomprensivo "Ciampoli-Spaventa" di Atessa (CH);
-che con sentenza n. 111//2017, il Tribunale di Lanciano così disponeva:
“previo riconoscimento dell'intero servizio svolto dalla ricorrente prima dell'immissione in ruolo, condanna il ad inquadrare la ricorrente nella fascia Controparte_5 stipendiale corrispondente all'anzianità maturata di anni 11; condanna il a corrispondere in favore della Controparte_5 ricorrente le differenze retributive dovute sulla base del calcolo dell'anzianità di servizio maturata in costanza dei rapporti di lavoro a termine allo stesso modo di quella riconosciuta, in relazione ai medesimi periodi, al corrispondente personale di ruolo, nei limiti della prescrizione quinquennale, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, dalla data di maturazione di ciascun incremento retributivo fino al saldo;
condanna il resistente alla corresponsione in favore della ricorrente dell'aumento pari CP_5 ad € 248,67 sullo stipendio mensile”;
-che il rimaneva inerme ed ella, al fine di ottenere la soddisfazione della Controparte_5 propria pretesa economica, si vedeva costretta ad instaurare una procedura esecutiva presso il
Tribunale di Roma sezione esecuzioni mobiliari, che con ordinanza disponeva l'assegnazione delle somme riconosciute dal G.L. in suo favore;
-che il pagamento delle differenze retributive in esecuzione della suddetta sentenza veniva, dunque, effettuato dalla Banca d'Italia, che, nella sua qualità di sostituto d'imposta, eseguiva la ritenuta d'acconto così come disposto dall'art. 21, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, così come modificato dall'articolo 15, comma 2, del decreto legge 1° luglio del 2009, n. 78, ragion per cui sulle somme disposte nella ordinanza di assegnazione venivano applicate esclusivamente le trattenute fiscali;
-che il non provvedeva al versamento dei contributi previdenziali all' come emerge CP_5 CP_4 dall'estratto contributivo;
ha adito l'intestato Tribunale così concludendo:
“IN VIA PRINCIPALE
1- Accertare e dichiarare l'omesso versamento dei contributi previdenziali, da parte del CP_5 convenuto, in relazione agli incrementi retributivi legati all'anzianità di servizio per il periodo dall'a.s. 2012/13 all'a.s. 2016/17 corrisposti al ricorrente nel 2019 dalla terza pignorata Banca
d'Italia a seguito di procedura esecutiva;
2- Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla regolarizzazione della posizione contributiva, mediante versamento dei contributi previdenziali, in relazione al pagamento degli incrementi retributivi legati all'anzianità di servizio per il periodo dall'a.s. 2012/13 all'a.s. 2016/17 corrisposti da Banca d'Italia nel 2019;
e per l'effetto
3- Condannare il resistente, datore di lavoro, al pagamento all'Ente dei CP_5 CP_6 contributi non versati, sulla voce retributiva rappresentata dagli incrementi retributivi legati all'anzianità di servizio per il periodo dall'a.s. 2012/13 all'a.s. 2016/17;
4-Condannare il resistente, datore di lavoro, al pagamento all' dei CP_5 Controparte_7 contributi non versati per la quota posta a Suo carico in qualità di datore di lavoro,
5-Condannare il resistente, datore di lavoro, al pagamento all' dei CP_5 Controparte_7 contributi non versati, anche per la quota della lavoratrice, su cui il non può rivalersi, CP_5 stante il regime sanzionatorio disposto dall'art.23 L. n. 218/1952, per cui il lavoratore rimane liberato dall'obbligazione contributiva, avendo il corrisposto in ritardo, nel 2020 gli CP_5 incrementi retributivi legati all'anzianità di servizio per il periodo dall'a.s. 2012/13 all'a.s.
2016/17, con l'ulteriore conseguenza che il credito retributivo del lavoratore va in tal caso necessariamente calcolato al lordo della quota contributiva.
IN VIA SUBORDINATA
Nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda sopra spiegata,
-Accertare e dichiarare l'omesso versamento dei contributi da parte del nei confronti del CP_5 ricorrente relativamente agli incrementi retributivi legati all'anzianità di servizio per il periodo dall'a.s. 2012/13 all'a.s. 2016/17;
- Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla regolarizzazione della posizione assicurativa, agli incrementi retributivi legati all'anzianità di servizio per il periodo dall'a.s. 2012/13 all'a.s.
2016/17, mediante costituzione, a spese del datore di lavoro, della rendita vitalizia di cui all'art. 13, comma 5, della L. n. 1338 del 1962;
- Condannare l' alla costituzione, in favore del ricorrente, della rendita vitalizia di cui all'art. CP_4
13, comma 5, della L. n. 1338 del 1962;
- Condannare l'Amministrazione resistente, inadempiente, al versamento della riserva matematica calcolata, calcolata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13, comma 5, della L. n. 1338 del 1962.
Con riserva di agire anche con separato giudizio per la condanna al risarcimento dei danni subiti dal ricorrente. Con vittoria di spese, competenze ed onorari, IVA e CAP, da distrarsi in favore del procuratore costituito che si dichiara antistatario e con clausola esecutiva, oltre al rimborso del CU versato”.
Si è costituito in giudizio il dando atto di aver chiesto Controparte_1 ulteriori informazioni in merito alla regolarizzazione contributiva al MEF territorialmente competente, il quale ha precisato che: “Non si è provveduto all'assolvimento dell'obbligo contributivo in quanto nulla la sentenza ha disposto al riguardo. Ad ogni modo, qualora ST
Amministrazione concordi con tale soluzione, anche al fine di pervenire a una soluzione bonaria della controversia ed evitare la soccombenza in giudizio nel nuovo ricorso promosso dalla Sig.ra
, questa Ragioneria provvederà, sulla prima rata utile di lavorazione, alla Pt_1 regolarizzazione della posizione contributiva della dipendente mediante versamento dei contributi,
a carico del datore di lavoro e del lavoratore, calcolati sulla somma lorda di € 2.740,88 effettivamente spettante alla dipendente in esecuzione della sentenza n. 111/2017.” e chiedendo, pertanto, un differimento della prima udienza al fine di poter depositare tutta la documentazione idonea ad attestare quanto specificato dal MEF.
Il ha così concluso: CP_5
“1) In via preliminare processuale per i motivi espressi innanzi si chiede il differimento della prima udienza per poter produrre tutta la documentazione di cui verrà in possesso e trasmessa dal Mef anche al fine di valutare la proposta transattiva avanzata dal MEF con la nota richiamata in premessa
2) Si eccepisce, ai sensi dell'art. 2946 c.c. e seguenti, la prescrizione del diritto alla condanna in quanto i crediti si riferiscono agli anni 2012/13 sino al 2016/17;
3) Nel merito, si chiede di rigettare il ricorso promosso da parte ricorrente in quanto infondato in fatto e in diritto;
4) In subordine, in caso di accoglimento del ricorso si chiede di voler circoscrivere il riconoscimento dei crediti contributivi senza applicare interessi e rivalutazione come meglio sopra specificato;
5) In caso di eventuale condanna dell'Amministrazione, stante la legittimità dell'agere della
Pubblica Amministrazione e il carattere seriale della controversia, si chiede la compensazione delle spese di lite oppure la riduzione delle stesse entro il minimo edittale”.
Si è costituito in giudizio l' aderendo alla domanda della ricorrente finalizzata al versamento CP_4 dei contributi sulle maggiori retribuzioni corrisposte negli anni di riferimento, che non risultano essere stati accreditati dall'Amministrazione Statale e rappresentando l'integrità e la ricevibilità degli stessi alla luce delle novità in materia di adempimenti contributivi delle Amministrazioni pubbliche verso la Gestione dipendenti pubblici contenute nei commi da 131 a 133 dell'articolo 1 della legge di Bilancio 2024.
Instauratosi il contraddittorio tra le parti, concesso con ordinanza resa in data 13.05.2025 il differimento richiesto dal Ministero, preso atto del mancato deposito da parte del Ministero di note di trattazione scritta per l'udienza del 29.09.2025, è stata fissata la decisione.
La causa è giunta all'odierna decisione sulla base delle sole risultanze documentali in atti, vertendo la controversia su questioni legate esclusivamente alla corretta interpretazione delle norme applicabili al caso concreto.
Indi in data odierna, dopo il deposito di note di trattazione scritta ex art 127 ter c.p.c., la causa viene decisa come da sentenza.
Motivi della decisione
Il ricorso è fondato e va accolto per le seguenti considerazioni.
Costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità che il lavoratore ha la facoltà di chiedere in giudizio l'accertamento dell'obbligo contributivo del datore di lavoro e sentirlo condannare al versamento dei contributi nei confronti dell'ente previdenziale, purché entrambi siano stati convenuti in giudizio (cfr. Cass. civ., sez. lav., 01.02.2021 n. 2164; Cass. civ., sez. lav.,
3661/2019; Cass. civ., sez. lav., 19.12.2018 n. 32880).
Nel caso in esame è documentato che il resistente sia stato esecutato per il versamento CP_5 delle somme dovute alla ricorrente in base alla sentenza n. 111/2017 emessa da questo Tribunale con giudizio di pignoramento presso terzi conclusosi con ordinanza di assegnazione del 04.12.2019
(cfr. allegati 4 e 5 al ricorso).
Orbene, l'art. 3, co. 9 e 10, L. n. 335 del 1995 dispone quanto segue: "9. Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati:
a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà previsto dall'art.
9- bis, comma 2, del D.L. 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° giugno
1991, n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche.
A decorrere dal 1° gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria. 10.
I termini di prescrizione di cui al comma 9 si applicano anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti la data di entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per i casi di atti interruttivi già compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente. Agli effetti del computo dei termini prescrizionali non si tiene conto della sospensione prevista dall'art. 2 comma 19, del D.L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 novembre
1983, n. 638, fatti salvi gli atti interruttivi compiuti e le procedure in corso.".
Al riguardo si rammenta l'indisponibilità per le parti, in materia previdenziale, del regime della prescrizione estintiva già maturata (cfr. Cass., 1.7.2002, n. 9525 nonché Cass., 24.3.2005, n. 6340).
Invero, la prescrizione è sottratta alla disponibilità delle parti ed è quindi irrinunciabile (trattandosi di una prescrizione con effetto estintivo e non già preclusivo), con la conseguenza che essa opera di diritto, è rilevabile d'ufficio ed esclude l'esistenza di un diritto soggettivo degli assicurati al versamento dei contributi previdenziali prescritti.
Di recente, l'articolo 1, comma 2, lettere a) e b), del decreto-legge n. 202/2024 ha differito al 31 dicembre 2025 l'inapplicabilità dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria dovute dalle pubbliche Amministrazioni alla Gestione dipendenti pubblici, per i periodi retributivi fino al 31 dicembre 2020, e alla Gestione separata di cui all'articolo 2, commi 26 e seguenti, della legge n. 335/1995.
Pertanto, l'attuale formulazione dell'art. 3, comma 10-bis, della l. 335/1995 (come modificato dal decreto Milleproroghe 27.12.24 n. 202), stabilisce che: "Per le gestioni previdenziali esclusive e per i fondi per i trattamenti di previdenza, i trattamenti di fine rapporto e i trattamenti di fine servizio amministrati dall cui sono iscritti i lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche di CP_4 cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i termini di prescrizione di cui ai commi 9 e 10, riferiti agli obblighi relativi alle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria afferenti ai periodi di competenza fino al 31 dicembre 2020, non si applicano fino al 31 dicembre
2025, fatti salvi gli effetti di provvedi-menti giurisdizionali passati in giudicato nonché il diritto all'integrale trattamento pensionistico del lavoratore".
Applicando tali principi al caso di specie, è evidente che l'intero periodo rivendicato dalla ricorrente
è ricevibile dall' , con la conseguenza che l'odierna amministrazione convenuta è tenuta CP_4 all'assolvimento dell'obbligo contributivo su di lei incombente.
Ne consegue che gli obblighi contributivi di cui al presente giudizio non risultano, allo stato, prescritti, come ritenuto anche dall' nella propria memoria di costituzione, per cui, non CP_4 essendovi prova del loro pagamento, il resistente va condannato al versamento degli CP_5 stessi (sia per la quota posta a carico del lavoratore che di quella posta a carico del datore di lavoro), in favore dell' . CP_4
Le spese di lite seguono la soccombenza del e si liquidano come da dispositivo avuto CP_5 riguardo al valore indeterminato della causa e escludendo la fase istruttoria, non svolta. Nei confronti dell' le spese possono invece essere compensate avuto riguardo alla particolare CP_4 posizione dello stesso.
p.q.m.
definitivamente pronunciando, così provvede:
a) condanna il , in persona del al versamento, in Controparte_1 CP_8 favore dell' , dei contributi relativi alle somme dovute alla ricorrente in virtù della sentenza n. CP_4
111/2017 emessa da questo Tribunale;
b) condanna il al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente, che si liquidano CP_5 in €. 3.688,5 per compensi, oltre rimborsi forfettari del 15%, IVA e CPA, da distrarsi ex art. 93
c.p.c.;
c) compensa le spese del giudizio nei confronti dell' . CP_4
Così deciso in Lanciano, il 23.12.2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
- dott.ssa CR Di Stefano -