Art. 17.
I termini previsti dall' articolo 1, dal secondo comma dell' articolo 2 e dall' articolo 3 della legge 28 marzo 1957, n. 222 , nonche' il termine previsto dall' articolo 8 della legge 11 febbraio 1958, n. 83 , gia' prorogati al 30 giugno 1965 dalla legge 6 luglio 1960, n. 678 , sono ulteriormente prorogati al 31 dicembre 1970.
I termini previsti dall' articolo 1, dal secondo comma dell' articolo 2 e dall' articolo 3 della legge 28 marzo 1957, n. 222 , nonche' il termine previsto dall' articolo 8 della legge 11 febbraio 1958, n. 83 , gia' prorogati al 30 giugno 1965 dalla legge 6 luglio 1960, n. 678 , sono ulteriormente prorogati al 31 dicembre 1970.