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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/12/2025, n. 2723 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2723 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa ST AN Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 8713/2025 RG, introdotta da
(MA (RM), 01/08/1971), con il patrocinio Parte_1
dell'avv. CORALLINI MATTEO;
(TI (RM), 20/08/1974), con il patrocinio Controparte_1
dell'avv. TESTA SABRINA;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Ragioni di fatto e di diritto
Le parti in epigrafe si sono rivolte al Tribunale per chiedere una pronuncia di separazione personale, rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in data 27/06/2014 e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere non proseguibile la vita comune.
Hanno formulato le seguenti richieste in ordine alle condizioni della separazione:
1. I coniugi sono autorizzati a vivere separati, con l'obbligo del reciproco rispetto, con contestuale comunicazione all'Ufficiale dello Stato
Civile ai fini delle annotazioni di rito.
2. Ciascun coniuge, economicamente autosufficiente, provvederà al proprio mantenimento e alle proprie esigenze.
3. La casa familiare, sita in Roma Via Gallese n. 30 con quanto in essa contenuto, (distinta al Catasto Fabbricati del Comune di Roma al Foglio 209
particella 2029, subalterno 9) con relative pertinenze locale cantina e box,
viene assegnata alla sig.ra la quale continuerà ad abitarvi CP_1
Per_ unitamente alle due figlie minori, ed , collocate presso la madre. Per_1
4. Il sig. si è già da anni allontanato dalla casa familiare, Pt_1
asportando i propri beni ed effetti personali. Alla sottoscrizione del presente
Ricorso congiunto, il sig. preleverà i residui oggetti e beni personali Pt_1
e di uso e/o utilità professionali ancora presenti nel locale garage, di pertinenza della casa familiare, restituendo alla sig.ra e chiavi CP_1
in proprio possesso della casa familiare e delle annesse pertinenze.
5. Con decorrenza dal mese di maggio 2025, il sig. verserà in Pt_1
favore della sig.ra a titolo di contributo al mantenimento delle CP_1
Per_ minori ed , l'assegno mensile di euro 800,00, anticipatamente ed Per_1
entro il giorno cinque di ogni mese, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT. Parimenti, con decorrenza dal mese di maggio 2025, la sig.ra orrisponderà direttamente all'Istituto di Credito il 50% della CP_1
rata mensile di mutuo entro la data di scadenza della stessa.
Per_ 6. Le figlie ed sono affidate congiuntamente ad entrambi i Per_1
genitori; la responsabilità genitoriale verrà dai predetti esercitata in modo disgiunto relativamente alle sole questioni di ordinaria amministrazione, con conseguenti scelte congiunte per quanto attiene alle decisioni di maggior interesse per le figlie.
Per_ 7. Il sig. vedrà e terrà con sé le figlie ed per due Pt_1 Per_1
pomeriggi infrasettimanali, il martedì ed il giovedì, dall'uscita di scuola (ore
16.30) sino al mattino seguente, con pernottamento presso il padre ed accompagnamento a scuola, a cura del padre, la mattina seguente.
Per_ 8. Il sig. vedrà e terrà con sé le figlie ed a fine Pt_1 Per_1
settimana alternati con la madre, dal venerdì dall'uscita di scuola (ore 16.30)
fino al lunedì mattina, allorquando il padre le condurrà a scuola. Nella
settimana in cui le minori trascorreranno con il padre il week end, il giovedì
(giorno di visita infrasettimanale del padre) le minori vedranno e staranno con il padre dall'uscita di scuola (ore 16.30) fino alle ore 19.00, allorquando saranno ricondotte presso la casa materna.
9. Festività natalizie. Il periodo festivo scolastico dovrà essere diviso a metà tra i coniugi mantenendo, ad anni alternati, il 24 dicembre sera ed il 25
dicembre a pranzo con un genitore fino alle ore 19.00 e dalle ore 19.00 del
25 dicembre fino alla mattina del 27 dicembre con l'altro genitore. Festività
pasquali. Il periodo festivo scolastico sarà ugualmente diviso a metà tra i genitori, prevedendo ad anni alternati la permanenza delle minori con un genitore la Domenica di Pasqua, compreso pernottamento;
con l'altro genitore il Lunedì in Albis, compreso pernottamento. Vacanze estive. Nel periodo estivo le minori staranno con il padre per una settimana nel mese di giugno ed una settimana nel mese di luglio, da comunicare alla madre con un preavviso di almeno 15 gg. Nel mese di agosto, le minori staranno con ciascun genitore per un periodo di 15 gg consecutivi, ad anni alternati tra la prima quindicina (1.08/15.08 compreso) e la seconda quindicina
(16.08/31.08 compreso) del mese. Qualora al fine organizzativo (per prenotazioni villaggi, voli, hotel e tour operator) fosse necessario acquisire qualche giorno antecedente o successivo alla quindicina di agosto sopra definita, l'altro genitore fin d'ora dichiara il suo nulla osta con il fine di agevolare l'organizzazione delle vacanze a beneficio esclusivo delle bambine e del contenimento dei costi. I genitori si rendono comunque sempre disponibili a valutare eventuali diverse organizzazioni, garantendosi reciprocamente ampia disponibilità e collaborazione, sempre per il superiore intesse delle figlie.
10. I coniugi provvederanno, ciascuno per la quota del 50%, alle seguenti spese per le minori, di seguito espressamente dettagliate:
abbigliamento, previamente coordinate e concordate tra i coniugi;
mensa scolastica;
materiale scolastico, fondo cassa scolastico, regali compagni/maestre feste scuola e non, parrucchiere, trattamenti per capelli,
medicinali da banco;
libri scolastici, sport, abbigliamento sportivo, musica e arte, corsi/lezioni di inglese, centri estivi, gite scolastiche, attività ludiche di interesse culturale (mostre, concerti, cinema), visite mediche specialistiche in settore pubblico e/o privato e medicinali relativi. Per quanto ivi non espressamente convenuto dalle parti, troverà applicazione il Protocollo
d'Intesa del Tribunale di Roma. 11. I coniugi si impegnano e si impegneranno, nel prioritario interesse delle minori e nel rispetto delle loro attitudini, inclinazioni ed aspirazioni, a
Per_ garantire alle figlie e la frequentazione di sport, lezioni di Per_1
musica, inglese e centri estivi, concordando di volta in volta le suddetta attività, con conseguente ripartizione in misura paritaria di ogni relativo costo ed onere.
12. Con riguardo alle spese pregresse sostenute fino alla sottoscrizione del ricorso per la gestione delle minori, della casa familiare e dei ratei di mutuo ad essa riferiti, i coniugi riconoscono reciprocamente di non aver nulla a pretendere l'una dall'altra.
13. La vettura Mini Countryman, targata EW698HT, intestata alla signora rimarrà in uso alla medesima, che ne Controparte_1
sopporterà interamente i costi ed oneri di qualsivoglia natura.
14. La vettura BMW targata FR304NR, intestata al signor Parte_1
rimarrà in uso al predetto, che ne sopporterà interamente i costi ed
[...]
oneri di qualsivoglia natura.
15. I coniugi si danno reciprocamente atto che non esistono beni mobili e/o beni immobili in comune, fatta eccezione per quanto sopra indicato.
16. Gli istanti, sin da ora, si rilasciano ampio ed incondizionato reciproco consenso per il rilascio dei rispettivi passaporti.
17. I coniugi convengono e si danno reciprocamente atto che gli effetti delle suestese concordate condizioni decorrono dalla sottoscrizione del presente Ricorso.
Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale. Nulla osta a recepire le condizioni proposte dalle parti, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese avendo le parti proposto un ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 8713/2025 R.G.V.G., così decide:
dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1
(MA (RM), 01/08/1971) e (TI (RM), Controparte_1
20/08/1974) relativamente al matrimonio contratto in Roma in data
27/06/2014, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di
Roma al n. 296, Parte I, Serie 04, Anno 2014, alle condizioni congiuntamente indicate dalle parti e trascritte in motivazione, ferma la valenza negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale;
nulla sulle spese.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 25/11/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa ST AN
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa ST AN Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 8713/2025 RG, introdotta da
(MA (RM), 01/08/1971), con il patrocinio Parte_1
dell'avv. CORALLINI MATTEO;
(TI (RM), 20/08/1974), con il patrocinio Controparte_1
dell'avv. TESTA SABRINA;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Ragioni di fatto e di diritto
Le parti in epigrafe si sono rivolte al Tribunale per chiedere una pronuncia di separazione personale, rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in data 27/06/2014 e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere non proseguibile la vita comune.
Hanno formulato le seguenti richieste in ordine alle condizioni della separazione:
1. I coniugi sono autorizzati a vivere separati, con l'obbligo del reciproco rispetto, con contestuale comunicazione all'Ufficiale dello Stato
Civile ai fini delle annotazioni di rito.
2. Ciascun coniuge, economicamente autosufficiente, provvederà al proprio mantenimento e alle proprie esigenze.
3. La casa familiare, sita in Roma Via Gallese n. 30 con quanto in essa contenuto, (distinta al Catasto Fabbricati del Comune di Roma al Foglio 209
particella 2029, subalterno 9) con relative pertinenze locale cantina e box,
viene assegnata alla sig.ra la quale continuerà ad abitarvi CP_1
Per_ unitamente alle due figlie minori, ed , collocate presso la madre. Per_1
4. Il sig. si è già da anni allontanato dalla casa familiare, Pt_1
asportando i propri beni ed effetti personali. Alla sottoscrizione del presente
Ricorso congiunto, il sig. preleverà i residui oggetti e beni personali Pt_1
e di uso e/o utilità professionali ancora presenti nel locale garage, di pertinenza della casa familiare, restituendo alla sig.ra e chiavi CP_1
in proprio possesso della casa familiare e delle annesse pertinenze.
5. Con decorrenza dal mese di maggio 2025, il sig. verserà in Pt_1
favore della sig.ra a titolo di contributo al mantenimento delle CP_1
Per_ minori ed , l'assegno mensile di euro 800,00, anticipatamente ed Per_1
entro il giorno cinque di ogni mese, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT. Parimenti, con decorrenza dal mese di maggio 2025, la sig.ra orrisponderà direttamente all'Istituto di Credito il 50% della CP_1
rata mensile di mutuo entro la data di scadenza della stessa.
Per_ 6. Le figlie ed sono affidate congiuntamente ad entrambi i Per_1
genitori; la responsabilità genitoriale verrà dai predetti esercitata in modo disgiunto relativamente alle sole questioni di ordinaria amministrazione, con conseguenti scelte congiunte per quanto attiene alle decisioni di maggior interesse per le figlie.
Per_ 7. Il sig. vedrà e terrà con sé le figlie ed per due Pt_1 Per_1
pomeriggi infrasettimanali, il martedì ed il giovedì, dall'uscita di scuola (ore
16.30) sino al mattino seguente, con pernottamento presso il padre ed accompagnamento a scuola, a cura del padre, la mattina seguente.
Per_ 8. Il sig. vedrà e terrà con sé le figlie ed a fine Pt_1 Per_1
settimana alternati con la madre, dal venerdì dall'uscita di scuola (ore 16.30)
fino al lunedì mattina, allorquando il padre le condurrà a scuola. Nella
settimana in cui le minori trascorreranno con il padre il week end, il giovedì
(giorno di visita infrasettimanale del padre) le minori vedranno e staranno con il padre dall'uscita di scuola (ore 16.30) fino alle ore 19.00, allorquando saranno ricondotte presso la casa materna.
9. Festività natalizie. Il periodo festivo scolastico dovrà essere diviso a metà tra i coniugi mantenendo, ad anni alternati, il 24 dicembre sera ed il 25
dicembre a pranzo con un genitore fino alle ore 19.00 e dalle ore 19.00 del
25 dicembre fino alla mattina del 27 dicembre con l'altro genitore. Festività
pasquali. Il periodo festivo scolastico sarà ugualmente diviso a metà tra i genitori, prevedendo ad anni alternati la permanenza delle minori con un genitore la Domenica di Pasqua, compreso pernottamento;
con l'altro genitore il Lunedì in Albis, compreso pernottamento. Vacanze estive. Nel periodo estivo le minori staranno con il padre per una settimana nel mese di giugno ed una settimana nel mese di luglio, da comunicare alla madre con un preavviso di almeno 15 gg. Nel mese di agosto, le minori staranno con ciascun genitore per un periodo di 15 gg consecutivi, ad anni alternati tra la prima quindicina (1.08/15.08 compreso) e la seconda quindicina
(16.08/31.08 compreso) del mese. Qualora al fine organizzativo (per prenotazioni villaggi, voli, hotel e tour operator) fosse necessario acquisire qualche giorno antecedente o successivo alla quindicina di agosto sopra definita, l'altro genitore fin d'ora dichiara il suo nulla osta con il fine di agevolare l'organizzazione delle vacanze a beneficio esclusivo delle bambine e del contenimento dei costi. I genitori si rendono comunque sempre disponibili a valutare eventuali diverse organizzazioni, garantendosi reciprocamente ampia disponibilità e collaborazione, sempre per il superiore intesse delle figlie.
10. I coniugi provvederanno, ciascuno per la quota del 50%, alle seguenti spese per le minori, di seguito espressamente dettagliate:
abbigliamento, previamente coordinate e concordate tra i coniugi;
mensa scolastica;
materiale scolastico, fondo cassa scolastico, regali compagni/maestre feste scuola e non, parrucchiere, trattamenti per capelli,
medicinali da banco;
libri scolastici, sport, abbigliamento sportivo, musica e arte, corsi/lezioni di inglese, centri estivi, gite scolastiche, attività ludiche di interesse culturale (mostre, concerti, cinema), visite mediche specialistiche in settore pubblico e/o privato e medicinali relativi. Per quanto ivi non espressamente convenuto dalle parti, troverà applicazione il Protocollo
d'Intesa del Tribunale di Roma. 11. I coniugi si impegnano e si impegneranno, nel prioritario interesse delle minori e nel rispetto delle loro attitudini, inclinazioni ed aspirazioni, a
Per_ garantire alle figlie e la frequentazione di sport, lezioni di Per_1
musica, inglese e centri estivi, concordando di volta in volta le suddetta attività, con conseguente ripartizione in misura paritaria di ogni relativo costo ed onere.
12. Con riguardo alle spese pregresse sostenute fino alla sottoscrizione del ricorso per la gestione delle minori, della casa familiare e dei ratei di mutuo ad essa riferiti, i coniugi riconoscono reciprocamente di non aver nulla a pretendere l'una dall'altra.
13. La vettura Mini Countryman, targata EW698HT, intestata alla signora rimarrà in uso alla medesima, che ne Controparte_1
sopporterà interamente i costi ed oneri di qualsivoglia natura.
14. La vettura BMW targata FR304NR, intestata al signor Parte_1
rimarrà in uso al predetto, che ne sopporterà interamente i costi ed
[...]
oneri di qualsivoglia natura.
15. I coniugi si danno reciprocamente atto che non esistono beni mobili e/o beni immobili in comune, fatta eccezione per quanto sopra indicato.
16. Gli istanti, sin da ora, si rilasciano ampio ed incondizionato reciproco consenso per il rilascio dei rispettivi passaporti.
17. I coniugi convengono e si danno reciprocamente atto che gli effetti delle suestese concordate condizioni decorrono dalla sottoscrizione del presente Ricorso.
Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale. Nulla osta a recepire le condizioni proposte dalle parti, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese avendo le parti proposto un ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 8713/2025 R.G.V.G., così decide:
dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1
(MA (RM), 01/08/1971) e (TI (RM), Controparte_1
20/08/1974) relativamente al matrimonio contratto in Roma in data
27/06/2014, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di
Roma al n. 296, Parte I, Serie 04, Anno 2014, alle condizioni congiuntamente indicate dalle parti e trascritte in motivazione, ferma la valenza negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale;
nulla sulle spese.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 25/11/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa ST AN
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi