Sentenza breve 11 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. I, sentenza breve 11/02/2026, n. 246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 246 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00246/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00098/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 98 del 2026, proposto da
OH TA DI DI, rappresentato e difeso dall'avvocato Rosangela Altamura, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno - Questura di Rimini, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, domiciliataria ex lege in Bologna, via A. Testoni, 6;
per l'annullamento
- del provvedimento del Questore della Provincia di Rimini CAT.A.12/Imm./P.S. Prot.nr.172/2025/FF, emesso il 27 dicembre 2025 e notificato il 7 gennaio 2026, con cui è stata rifiutata la richiesta di conversione del permesso di soggiorno da protezione speciale a lavoro subordinato per inammissibilità;
- nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno - Questura di Rimini;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 la dott.ssa MA OL, lette le note d’udienza con cui il procuratore di parte ricorrente ha chiesto la decisione sulla scorta degli scritti e l’Avvocatura distrettuale come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm. e ravvisati i presupposti per la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata;
Il comma 2 dell’art. 7 del d.l. n. 20 del 2023, nel disciplinare le istanze di protezione speciale così recita: “ Per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente .”. Ciò anche per quanto riguarda la conversione di tale permesso di soggiorno.
Il successivo comma 3 prevede che “ I permessi di soggiorno già rilasciati ai sensi del citato articolo 19, comma 1.1, terzo periodo, in corso di validità, sono rinnovati per una sola volta e con durata annuale, a decorrere dalla data di scadenza. Resta ferma la facoltà di conversione del titolo di soggiorno ” (in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, n.d.r.) “ se ne ricorrono i requisiti di legge .”.
Nel caso di specie il ricorrente ha ottenuto, il 31 luglio 2023, un permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19 co. 1.1. D.lgs. 286/98 valido fino al 31 luglio 2025. Avendo successivamente reperito una stabile occupazione, in data 7 maggio 2025, ha chiesto la conversione in permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato.
L’istanza è stata respinta, con il provvedimento impugnato, il quale sarebbe affetto, secondo quanto dedotto in ricorso, da violazione di legge per violazione e falsa applicazione dell'art. 7 commi 2 e 3 del D.l. 20/2023 (conv. Legge n. 50 del 2023) nonché dell'art. 6 comma 1-bis del D.lgs. 286 del 1998 (nella formulazione antecedente alla legge n. 50 del 2023), violazione dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990 per difetto e illogicità della motivazione, eccesso di potere per difetto di istruttoria, violazione del principio di buon andamento della P.A. (art. 97 Cost.) e di ragionevolezza.
L’Amministrazione si è costituita in giudizio, giustificando il proprio operato, ma rappresentando la volontà di adeguarsi all’orientamento giurisprudenziale invocato da parte ricorrente.
La mancata adozione del provvedimento satisfattivo della pretesa di parte ricorrente non può, però, condurre all’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, con la conseguenza che il Collegio, a fronte dell’espressa volontà del ricorrente di non rinunciare all’istanza cautelare, non può che disporre l’annullamento del provvedimento impugnato alla luce della giurisprudenza che ha chiarito come l’avvenuta presentazione dell’istanza per ottenere la protezione speciale prima dell’entrata in vigore del d.l. n. 20/2023 comporti che, il permesso di soggiorno per motivi di protezione speciale rimanga assoggettato alla disciplina vigente al momento della proposizione dell’istanza anche per quanto riguarda la possibilità di ottenerne la conversione (cfr. Consiglio di Stato, ordinanza n. 3313/2024 e sentenza n. 5666/2025, Tar Veneto n. 2326/2024; Tar Piemonte 24.09.2025).
Le spese del giudizio possono trovare compensazione tra le parti in causa, atteso che l’Amministrazione ha tenuto un comportamento collaborativo, manifestando la volontà di adeguarsi alla consolidata giurisprudenza formatasi in relazione alla normativa applicata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti che l’Amministrazione intenderà adottare.
Dispone la compensazione delle spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
OL CA, Presidente
MA OL, Consigliere, Estensore
Alessio Falferi, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| MA OL | OL CA |
IL SEGRETARIO