Articolo 838 del Codice della navigazione
Articolo 837Articolo 839
Versione
21 aprile 1942
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Versione
21 ottobre 2005
Art. 838.
(( (Conseguenze della scomparizione).)) ((Le conseguenze della scomparizione da bordo o per perdita dell'aeromobile sono regolate dagli articoli 211 e 212. Le competenze dell'autorita' marittima sono attribuite all'autorita' di pubblica sicurezza.))
Entrata in vigore il 21 ottobre 2005
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