Art. 838.
(( (Conseguenze della scomparizione).)) ((Le conseguenze della scomparizione da bordo o per perdita dell'aeromobile sono regolate dagli articoli 211 e 212. Le competenze dell'autorita' marittima sono attribuite all'autorita' di pubblica sicurezza.))
(( (Conseguenze della scomparizione).)) ((Le conseguenze della scomparizione da bordo o per perdita dell'aeromobile sono regolate dagli articoli 211 e 212. Le competenze dell'autorita' marittima sono attribuite all'autorita' di pubblica sicurezza.))