Sentenza 27 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 27/01/2025, n. 836 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 836 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11028/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
XIV sezione civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Laura Martano ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello, iscritta al n. r.g. 11028/2022 promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Napoli alla via Parte_1 C.F._1 dell'Epomeo n. 496 – CAP: 80126, presso lo studio dell'avvocato Rosario Dursio (c.f.
) e dell'avv. Giuseppe Ciliberti (c.f. ) che la rappresentano C.F._2 C.F._3
e difendono, parte appellante contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
Puzo Marianna, elettivamente domiciliata in Via Croce Rossa 20 80131 Napoli, presso il difensore avv.
Puzo Marianna, che la rappresenta e difende,
parte appellata, nonché appellante in via incidentale,
contro
(C.F. ), in persona del Sindaco p. t. rappresentato e difeso Controparte_2 P.IVA_2
dall'Avvocatura Comunale a mezzo dell'Avv. Carlo Rosella ( ), elettivamente C.F._4
domiciliato in Napoli, presso la casa comunale sita in Piazza Municipio, Palazzo San Giacomo
parte appellata
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace
CONCLUSIONI come precisate nell'atto introduttivo, negli scritti difensivi e nel verbale dell'udienza del 1.10.2024, da intendersi qui integralmente trascritte.
Con atto di citazione in appello, regolarmente notificato, proponeva appello Parte_1
parziale avverso la sentenza n. 33358/2021, depositata in data 17.11.2021, del Giudice di Pace di
Napoli, II sezione, in persona della Dott.ssa Manganelli, a definizione del giudizio con R.G. nr.
n.48909/19, con la quale veniva accolta la domanda della parte appellante, parte attorea nel giudizio di primo grado, in cui veniva dichiarato inesistente il diritto a procedere ad esecuzione forzata in virtù dell'estratto di ruolo relativo alla cartella di pagamento n. 071250130145829260. La sentenza veniva impugnata, dalla parte appellante, nella parte in cui il Giudice di primo grado compensava fra le parti le spese di giudizio. In sintesi parte appellante lamentava l'illegittimità della compensazione delle spese per violazione dei principi regolatori della materia e, in parziale riforma della sentenza gravata, chiedeva una pronuncia di condanna in solido, dei convenuti e, precisamente, dell' Controparte_1
, e del al pagamento delle spese processuali in favore dei procuratori
[...] Controparte_2
costituiti, e dichiaratisi anticipatari.
Si costituiva l' -, la quale, oltre a contestare l'unico motivo di Controparte_3
appello principale, spiegava altresì appello incidentale per la totale riforma della sentenza di primo grado, affidando le proprie richieste ad una serie di motivi, sinteticamente, e di seguito, richiamati: regolare, e documentata, notifica della cartella esattoriale, carenza di legittimazione passiva dell' carenza di interesse in relazione alla autonoma impugnabilità Controparte_1 dell'estratto di ruolo, prescrizione quinquennale non maturata. Si costituiva altresì il Controparte_2 contestando i motivi posti a fondamento dell'appello principale, ritenendo legittimo l'operato del
Giudice di primo grado nel compensare le spese di lite, e contestualmente sosteneva la fondatezza dell'appello incidentale spiegato dall' . Controparte_3
------
Preliminarmente deve riscontrarsi l'ammissibilità del gravame così come proposto. Ed infatti i motivi di impugnazione, spiegati nell'atto di appello e nell'atto di appello incidentale, non collidono con le prescrizioni dell'art. 342 c.p.c., dal momento che, sia pure in una forma discorsiva, consentono una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa a confutazione degli argomenti posti dal primo giudice a sostegno della decisione.
Nel merito, è fondato e meritevole di accoglimento l'appello incidentale spiegato da
[...]
, per i motivi di seguito esposti. Controparte_3
Carattere preliminare, ed assorbente, assume il motivo relativo all'interesse ad impugnare un mero estratto di ruolo. Assumeva, parte appellante, nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, che a seguito di un controllo presso i competenti Uffici dell' , veniva a conoscenza, per la prima Controparte_3 volta, attraverso l'estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta, dell'esistenza della sopra indicata cartella esattoriale, non validamente notificata. A seguito di tale controllo si attivava per chiedere davanti al
Giudice di Pace di Napoli l'intervenuta prescrizione, seppur in assenza di una valida azione esecutiva da parte dell' . È evidente che parte attrice, odierna appellata, non Controparte_3
avendo fornito alcuna prova di azioni esecutive intraprese in proprio danno, e limitandosi semplicemente a produrre in giudizio l'estratto di ruolo della cartella, ha inteso proporre, in primo grado un'azione di accertamento negativo del credito, ma senza specificare e provare l'esistenza di un interesse concreto ed attuale ad agire. La questione relativa all'autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo è stata oggetto nel corso degli ultimi anni di vivo dibattito che ha interessato tanto la giurisprudenza di merito che quella di legittimità. Nel dettaglio, assume rilievo dirimente, ai fini della risoluzione delle controversie aventi ad oggetto l'impugnazione degli estratti di ruolo (come nel caso di specie) la distinzione tra l'ipotesi in cui il contribuente sia venuto a conoscenza del proprio debito nei confronti dell'ente impositore per la prima volta con la visura effettuata presso gli sportelli dell'incaricato alla riscossione, e l'ipotesi in cui, al contrario, lo stesso abbia avuto regolare notifica della cartella indicata nell'estratto impugnato. La questione è stata a lungo dibattuta, facendo registrare posizioni contrastanti in giurisprudenza. Tanto ha reso necessario l'intervento del Legislatore del 2021, che, fugando ogni dubbio interpretativo, ha così codificato la non impugnabilità dell'estratto di ruolo, stabilendo che il ruolo, e la cartella di pagamento, invalidamente notificata, è impugnabile solo in poche, nominate e tassative ipotesi. Infatti con l'art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, inserito in sede di conversione dalla l. n. 215 del 2021, è stato introdotto il comma 4 bis nell'art. 12 del d.P.R. n. 602 del
1973 per prescrivere che «l'estratto di ruolo non è impugnabile» e che «il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, … oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici, … o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione». La nuova previsione normativa, dunque, ammette l'autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo solamente in ipotesi circostanziate, ancorché il concetto di “perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione” sia astrattamente idoneo ad accogliere molteplici eventualità. Peraltro, poiché la regola generale è quella della non impugnabilità, le eccezioni previste dalla stessa legge saranno suscettibili di applicazione estensiva, ma non analogica. Restano, dunque, escluse le ipotesi in cui il contribuente abbia un concreto interesse all'impugnazione del ruolo, ma diverso da quello che viene in evidenza nei casi espressamente previsti dalla legge.
Successivamente, la Cassazione (Sez. Unite, 6 settembre 2022, n. 26283) nel solco di quanto affermato dalla su esposta normativa ha previsto che la normativa “è ricognitiva della natura dell'estratto di ruolo, mero elaborato informatico contenente gli elementi della cartella, ossia gli elementi del ruolo afferente a quella cartella, che non contiene pretesa impositiva alcuna” e, contestualmente, ha regolato
“specifici casi tassativi e non esemplificativi di azione diretta”, stabilendo “quando l'invalida notificazione della cartella ingeneri di per sé bisogno di tutela giurisdizionale”, trattandosi di una
“selezione dei pregiudizi operata dal legislatore che è espressione di discrezionalità non irragionevole, in quanto identifica una coerente serie di rapporti con la pubblica amministrazione”. Di conseguenza, in tutti i casi in cui non ricorrano i presupposti normativi enucleati, l'estratto di ruolo non è impugnabile.
Sempre la Cassazione, con la sentenza sopra richiamata, ha precisato che la normativa di cui sopra riguarda la riscossione di tutte le entrate pubbliche, anche extratributarie. Ciò discende dal combinato disposto degli artt. 17 e 18 del D.Lgs. n. 46/1999 per i crediti contributivi e previdenziali, dall'art. 27 della L. n. 689/1981 e dall'art. 206 del D.Lgs. n. 285/1992 per le somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, la riscossione dei quali è espressamente disciplinata con richiamo alle norme dettate per l'esazione delle imposte dirette. Pertanto, il comma 4-bis dell'art. 12 del d.P.R. n.
602/1973 deve essere ritenuto una disposizione di carattere generale, riguardante tutti i crediti pubblici recuperabili attraverso la procedura di riscossione esattoriale, ivi compresi quelli relativi a sanzioni amministrative pecuniarie per violazione del C.d.S.
La medesima pronuncia si è altresì soffermata sull'applicabilità della nuova norma ai procedimenti pendenti alla data della sua entrata in vigore. Ebbene, le Sezioni Unite (escludendo la fondatezza dei dubbi di costituzionalità sollevati) hanno espressamente affermato che “si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata”. Detta disposizione, infatti, individua i casi specifici nei quali, consentendosi l'impugnazione "diretta" del ruolo o della cartella dei quali si assuma l'omessa o invalida notificazione, è ritenuto sussistente un effettivo interesse ad agire per la tutela immediata dell'attore, a prescindere dalla notificazione di atti impositivi successivi. Essa, pertanto, nel conformare una condizione di ammissibilità dell'azione, individua le ipotesi tassative nella quali è ravvisata.
Quest'ultima, come tale, deve sussistere al momento della decisione (v. Cass. S.U., n. 26283 cit., par.
17) e può e deve essere dimostrata anche nell'ambito dei giudizi in corso. L'accertamento va svolto anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo, e ben può l'inesistenza di un interesse ad agire essere rilevata in sede di appello, per fondare il rigetto del gravame (v. Cass., Sez. II, n. 11284/10;
14177/11). Concludendo: l'inidoneità dell'estratto di ruolo a contenere qualsivoglia (autonoma e/o nuova) pretesa impositiva, diretta o indiretta (essendo, peraltro, l'esattore carente del relativo potere) comporta, in linea generale, e indiscutibilmente, la non impugnabilità dello stesso in quanto tale, per la assoluta mancanza di interesse (ex art. 100 c.p.c.) del debitore a richiedere ed ottenere il suo annullamento giurisdizionale, fatte salve la possibilità di dimostrare una concreta ragione di pregiudizio rilevabili dalle su indicate ipotesi, normativamente codificate.
Nel caso di specie, l'attore, odierno appellante, assumendo l'omessa o invalida notificazione degli atti ovvero il semplice decorso del termine di prescrizione, non ha provato – né, invero, allegato – il pregiudizio derivantegli dall'iscrizione del proprio nominativo nel ruolo esattoriale e, pertanto, l'atto di appello proposto in via incidentale deve ritenersi fondato, e va accolto.
L'appello principale è invece infondato e va rigettato.
Al riguardo, giova rilevare che l'art. 92, comma 2, c.p.c., nel testo modificato dalla L. 162/2014, disponeva che il giudice può compensare le spese, in tutto o in parte, se vi è soccombenza reciproca o nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza. Inoltre, con la sentenza n. 77 del 19.04.2018 la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 92, comma 2,
c.p.c. nella parte in cui non prevede che il giudice, in caso di soccombenza totale, possa non di meno compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, oltre quelle nominativamente indicate. Il Giudice delle Leggi muove da un'analisi funzionale della norma e rileva come la ratio giustificatrice di entrambe le fattispecie
(mutamento giurisprudenziale e novità della questione) sia il “sopravvenuto mutamento del quadro di riferimento della causa che altera i termini della lite senza che ciò sia ascrivibile alla condotta processuale delle parti” e che determina una situazione di “assoluta incertezza, in diritto o in fatto, della lite” medesima. In altri termini, è piuttosto agevole cogliere detta ratio giustificativa nell'esigenza di tutela del legittimo affidamento della parte che abbia confidato in una ragionevole chance di successo frustrata dalla sopravvenienza di circostanze inattese e imprevedibili. Se così è, essa può rinvenirsi anche in “altre analoghe fattispecie di sopravvenuto mutamento dei termini della controversia senza che nulla possa addebitarsi alle parti”: tra queste, la legge di interpretazione autentica;
lo ius superveniens e la sopravvenuta dichiarazione d'incostituzionalità di una disposizione;
e altre analoghe sopravvenienze, “connotate da pari gravità ed eccezionalità ma non iscrivibili in un rigido catalogo di ipotesi nominate” e che vanno perciò necessariamente “rimesse alla prudente valutazione del giudice della controversia”; come pure “altre analoghe situazioni di assoluta incertezza, in diritto o in fatto, della lite, parimenti riconducibili a gravi ed eccezionali ragioni”. Peraltro, la suddetta tipizzazione violerebbe anche il principio del giusto processo ex art. 111, comma 1°, Cost. e il diritto alla tutela giurisdizionale ex art. 24, comma 1°, Cost., giacche ́ la prospettiva della condanna al pagamento delle spese di lite anche in qualsiasi situazione del tutto imprevista ed imprevedibile per la parte che agisce o resiste in giudizio può costituire una remora ingiustificata a far valere i propri diritti. In definitiva
“assoluta novità” e “mutamento della giurisprudenza” vanno, considerate ipotesi aventi “carattere paradigmatico” e “funzione parametrica ed esplicativa della clausola generale” che per effetto dell'intervento correttivo della Corte costituzionale è stata nuovamente estesa alla sussistenza di gravi ed eccezionali ragioni, che ove esplicitate dal Giudicante nella motivazione possono legittimamente fondare la valutazione di compensazione delle spese.
Nel caso di specie, al giudizio di primo grado risultava applicabile il testo dell'art. 92, secondo comma,
c.p.c. in presenza di un mutato orientamento della giurisprudenza, che giustifica e rende legittima la statuizione di compensazione delle spese come disposto dal giudice di prime cure nel dispositivo della sentenza. Invero, avendo l'opponente (appellante nell'odierno giudizio) impugnato, davanti al giudice di primo grado, un estratto di ruolo auto-acquisito, viene in risalto la questione relativa all'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. in via c.d. “preventiva” con un'azione di accertamento negativo finalizzata alla dichiarazione di estinzione del credito per prescrizione, questione che è stata oggetto di contrasti in seno alla giurisprudenza di legittimità e di merito, risolti solo definitivamente dalla recente pronuncia a
Sezioni Unite della Suprema Corte n. 26283/2022 del 06 settembre 2022. Ed infatti, giova esaminare il quadro normativo e giurisprudenziale precedente alla citata sentenza delle Sezioni Unite n.
26283/2022: sulla base di un'interpretazione costituzionalmente orientata dall'art 19 D.l.vo 546/92, operata in materia tributaria dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con la sentenza n. 19704/2015, la cui portata applicativa è stata chiarita e declinata nel processo civile con le sentenze n. 20618 del 13 ottobre 2016 e n. 22946 del 10 novembre 2016 della Corte di Cassazione, un cospicuo filone della giurisprudenza di legittimità ammetteva l'impugnabilità del ruolo e della cartella esattoriale non validamente notificati, dei quali il contribuente fosse venuto a conoscenza tramite l'auto-acquisizione dell'estratto ruolo, non ammettendone, tuttavia, la generica impugnabilità, ma affermando, piuttosto,
l'impugnabilità della cartella esattoriale di cui il contribuente, stante l'irregolarità del procedimento notificatorio, sia venuto a conoscenza solo tramite l'estratto ruolo, anche auto-acquisito, sussistendo in tal caso un evidente interesse ad agire della parte. La ratio di tale orientamento era quella di fornire al contribuente una tutela anticipata: questi non è tenuto necessariamente ad aspettare l'adozione di un atto successivo dall'Agente della Riscossione da impugnare, ma può direttamente impugnare la cartella di cui è venuto a conoscenza tramite l'estratto ruolo nel rispetto dei termini decorrenti dalla conoscenza dell'estratto ruolo. In seno alla giurisprudenza di merito si registravano anche orientamenti diversi che invece sostenevano la sussistenza, a prescindere dalla regolarità della notifica della cartella, di un interesse ad agire del contribuente quando impugnava un estratto di ruolo. Con la recente pronuncia a Sezioni Unite della Corte di Cassazione, invece, si è fugato ogni dubbio circa l'inammissibilità dell'impugnazione dell'estratto ruolo, tanto nel caso di rituale notifica della cartella quanto in quello di irregolarità e/o omissione della stessa, portando ad un incisivo mutamento giurisprudenziale in ordine alla questione. Ciò posto, non v'è dubbio che il contrasto giurisprudenziale segnalato in materia, sia idoneo ad integrare una grave ed eccezionale ragione nel senso delineato dall'art. 92, secondo comma,
c.p.c., atteso che trattasi di situazione che – involgendo la posizione delle parti ed il canone di
“certezza” del diritto – giustifica una deroga al principio di causalità che sovrintende il regolamento delle spese di lite.
In definitiva, per le ragioni appena esposte, l'appello principale va rigettato.
Ogni altra questione risulta ultronea ai fini della decisione del presente giudizio.
Per le medesime ragioni, sempre legate al mutato quadro di orientamento giurisprudenziale, che ha registrato contrasti nelle decisioni dei giudici, il tribunale ritiene legittimo compensare le spese del secondo grado.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, sezione XIV, in persona del Giudice dott.ssa Laura Martano definitivamente pronunziando sull'appello iscritto al n. R.G. 11028/2022, ogni altra domanda, eccezione e/o deduzione disattesa, così provvede:
• rigetta l'appello principale proposto da confermando la sentenza di primo Parte_1
grado nella parte relativa alla statuizione sulle spese processuali;
• accoglie l'appello incidentale proposto dall' e, per l'effetto, Controparte_3
in parziale riforma della sentenza di primo grado, emessa dal Giudice di Pace di Napoli, in persona del Dott.ssa Manganelli, recante il nr. 33358/2021 e, depositata in data 17.11.2021, dichiara inammissibile l'opposizione proposta da avverso l'estratto di ruolo Parte_1
e la relativa cartella esattoriale nr. 071250130145829260;
• compensa le spese del presente giudizio.
Così deciso, in Napoli, il 27.01.2025
Il Giudice
dott.ssa Laura Martano