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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 24/11/2025, n. 3079 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3079 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
N. 13863/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Carolina Gentili ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13863/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. BOLDRINI Parte_1 C.F._1 ANTONELLA, elettivamente domiciliato in VIA RISORGIMENTO N. 151/B 40069 ZOLA PREDOSA presso il difensore avv. BOLDRINI ANTONELLA
Ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. NUCCI Controparte_1 C.F._2 NE e dell'avv. PEDRETTI CAROLINA ( ) VIA CERIOLI 10/2 C.F._3
CASALECCHIO DI RENO, elettivamente domiciliato in VIA CERIOLI 10/2 CASALECCHIO DI RENO presso il difensore avv. NUCCI NE
Resistente
CONCLUSIONI
Per come da atto introduttivo Parte_1 A) accertare e dichiarare la nullità del parere di congruità n.160/2023 attesa la notificazione inesistente della comunicazione dell'avvio del procedimento di opinamento per essere stata inviata a un indirizzo errato, circostanza che non ha permesso alla sig.ra di esercitare il proprio legittimo diritto Parte_1 di difesa. B) in via subordinata, accertare e dichiarare l'illegittimità della procedura di cui alla L. n. 49/2023 utilizzata dall'Avv. per essere la stessa riservata solo ai c.d. “clienti forti” ex art. 2 CP_1 CP_1 c. 3 L. 49/2023 . C) sempre in via subordinata, accertare e dichiarare come illegittimo il parere di congruità n. 160/2023 perché le prestazioni rese all'Avv.Valentina Doronzo sono precedenti l'entrata in vigore della L. 49/2023 (20.05.2023) e pertanto non ricadono nell'ambito di applicazione di quest'ultima. Nel caso in cui nelle more il Consiglio dell'Ordine non accolga l'istanza di accesso agli atti, si chiede al Giudice di ordinare al Consiglio dell'Ordine di Bologna l'esibizione ex art. 210 cpc della copia del plico postale come meglio descritto in narrativa.
pagina 1 di 7 Per come da note conclusive Controparte_1 Voglia l'onorevole Tribunale adito, respinta ogni contraria richiesta
-in via preliminare: ritenere e dichiarare l'incompetenza per materia del Tribunale adito invocando la competenza del Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) in relazione alla materia trattata nel presente giudizio;
- in principale e nel merito: respingere tutte le domande formulate in quanto totalmente infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi meglio indicati nel corpo dell'atto. In ogni caso, condannare parte ricorrente alle spese e competenze professionali, oltre rimborso forfettario 15%, e cpa.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art.281 decies c.p.c., depositato in data 4.10.2024, contestava il parere di Parte_1 congruità n. 160/23 rilasciato dal Consiglio dell'Ordine Avvocati di Bologna (d'ora in poi anche solo COA o , sulla base dell'istanza datata 20.7.2023 dell'Avv. , CP_2 Controparte_1 relativamente alle prestazioni professionali svolte a favore della ricorrente in un contenzioso in materia di diritto del lavoro.
In fatto, la ricorrente esponeva che il COA aveva inviato la comunicazione di avvio del suddetto procedimento all'indirizzo di Via Francoforte 5 – Bologna, ma la comunicazione era tornata indietro con la dicitura “destinatario sconosciuto”; nonostante ciò, il procedimento era proseguito fino all'emissione del parere opposto. fondava l'opposizione su due motivi principali: Pt_1
1. Nullità del parere di congruità a causa della notifica inesistente dell'avvio del procedimento, che le impediva di esercitare il diritto di difesa. Infatti, il Consiglio aveva inviato la comunicazione a un numero civico errato (5 anziché 15). Richiamandosi a precedenti sentenze della Cassazione, evidenziava l'inesistenza della notifica e quindi la nullità del parere. Contr Inoltre, la sua richiesta di accesso agli atti non aveva mai ricevuto riscontro da parte del .
2. Illegittimità del procedimento, poiché la L. n. 48/2023, secondo il Consiglio Nazionale Forense, si applicava solo ai “clienti forti” e ai contratti stipulati dopo il 20 maggio 2023; al contrario, la ricorrente non poteva certo considerarsi cliente forte, da un lato, e la prestazione dell'Avv. era CP_1 precedente, dall'altro, con conseguente inapplicabilità della norma.
Pertanto, sia il procedimento sia il parere risultavano illegittimi.
Concludeva chiedendo di accertare e dichiarare la nullità del parere n. 160/23, attesa l'inesistenza della notificazione;
in subordine, di accertare e dichiarare l'illegittimità della procedura di cui alla l. 49/23 o del parere. In via istruttoria, domandava l'esibizione ai sensi dell'art.210 c.p.c. al COA di Bologna della copia del plico postale de quo agitur.
L'Avv. si costituiva in data 12.2.2025, deducendo come segue. CP_1
1. Ricostruzione dei fatti.
In data 21 dicembre 2020, la resistente assumeva l'incarico di assistere nell'azione Parte_1 giudiziaria contro la e la Società nel corso del giudizio, venuto meno il CP_3 CP_4 rapporto fiduciario, inviava, il 21 marzo 2021, una raccomandata di rinuncia al mandato, allegando la nota pro forma relativa ai propri onorari.
pagina 2 di 7 Successivamente, la presentava un ricorso in prevenzione che, dopo le difese dell'Avv. Pt_1
veniva archiviato. Seguivano trattative stragiudiziali e promesse di pagamento da parte della CP_1
che tuttavia non venivano rispettate. L'Avv. per tentare un accordo, inviava alla Pt_1 CP_1 ricorrente l'invito a stipulare una convenzione di negoziazione assistita, ma la raccomandata non veniva ritirata e tornava al mittente per compiuta giacenza.
Con istanza del 20 luglio 2023, l'Avv. richiedeva al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di CP_1 Bologna un parere di congruità sui compensi, passaggio necessario per il deposito del ricorso per ingiunzione di pagamento. Il Consiglio notificava l'avvio del procedimento all'indirizzo della Pt_1 ma la comunicazione tornava indietro con la dicitura “destinatario sconosciuto” per un errore nell'indirizzo. Nonostante ciò, il Consiglio deliberava la congruità del compenso di € 3.358,50, oltre spese e tasse, depositando il parere il 3 luglio 2024.
Il parere avrebbe dovuto essere notificato via PEC, ma l'Avv. temendo che la destinataria CP_1 non disponesse di una PEC, lo notificava personalmente tramite ufficiali giudiziari.
2. Sulla natura del provvedimento impugnato.
La giurisprudenza consolidata stabiliva che l'avvocato potesse chiedere il parere di congruità del COA per ottenere il decreto ingiuntivo sui propri compensi. Nonostante l'abrogazione delle tariffe forensi, il Consiglio dell'Ordine manteneva il potere di valutare la congruità della parcella (come affermato dalle S.U. della Suprema Corte con sentenza n. 19247/2021).
Nel caso in esame, l'Avv. dopo ripetuti tentativi di recupero bonario del credito, chiedeva il CP_1 parere di congruità come atto preliminare al ricorso per ingiunzione. La resistente era consapevole che tale parere attestava solo la conformità della parcella ai parametri forensi e che, in caso di opposizione, il giudice avrebbe potuto discostarsene.
L'Avv. non aveva richiesto il parere ai sensi dell'art. 7 della L. 49/2023 (che attribuiva CP_1 efficacia esecutiva al parere per i “clienti forti”), ma solo ai fini del ricorso per decreto ingiuntivo;
in ogni caso, come evidenziato dalla ricorrente, la normativa sull'equo compenso si applicava solo a contratti stipulati dopo il 20 maggio 2023, mentre la prestazione dell'Avv. era precedente. CP_1
Ne conseguiva che l'opposizione al parere di congruità era infondata, poiché:
1. L'Avv. non si era avvalsa della procedura dell'equo compenso, ma aveva chiesto il CP_1 parere ai fini dell'art. 636 c.p.c.;
2. Il parere era stato emesso correttamente secondo l'Ordinamento Forense e non poteva essere considerato illegittimo
3) Sull'incompetenza per materia del Tribunale adito, competenza del TAR
Alla luce di quanto esposto, non si poteva dubitare che l'opinamento fosse un atto amministrativo che concretizzava l'esercizio di un potere discrezionale e autoritativo, incidendo sulle posizioni di terzi. La Cassazione a S.U. confermava (ordinanza 12 marzo 2008 n. 6534) la natura amministrativa del parere di congruità espresso dai COA, in quanto quest'ultimo era un ente pubblico non economico e il parere di congruità riguardava un'attività amministrativa esterna, che tutelava gli interessi degli iscritti, la dignità della professione e i diritti dei clienti, evitando richieste di onorari sproporzionati.
Il parere rappresentava quindi un provvedimento amministrativo, emesso nell'esercizio di un potere autoritativo del Consiglio Forense, riconosciuto dalla legge come espressione di una potestà amministrativa per finalità di pubblico interesse. Per questo, esso era impugnabile solo davanti al pagina 3 di 7 giudice amministrativo.
4) Sulla carenza di legittimazione ad agire della signora in relazione alla domanda di nullità del Pt_1 parere di congruità n. 160/2023
Pur ritenendo assorbente l'eccezione di incompetenza per materia, la difesa di parte resistente riteneva opportuno soffermarsi sulla domanda di nullità del parere per difetto di notificazione.
Il parere di congruità era necessario all'Avvocato per ottenere un decreto ingiuntivo e, una volta presentato il ricorso, esauriva i suoi effetti. Secondo la giurisprudenza, il parere del Consiglio dell'Ordine attestava solo la conformità della parcella alla tariffa, senza vincolare il giudice, il quale poteva riesaminare il compenso nel merito. La parcella con il parere costituiva una prova privilegiata per l'ingiunzione, ma la sua efficacia veniva meno con l'opposizione ex art. 645 c.p.c., che obbligava il professionista a dimostrare l'attività svolta e la correttezza della tariffa applicata.
Poiché il compenso richiesto dall'Avvocato e “vidimato” dal parere costituiva un atto di parte, la cliente non aveva legittimazione ad agire dinanzi al GA. Secondo il TAR Lombardia, per impugnare un atto davanti al Giudice Amministrativo dovevano sussistere tre condizioni: titolarità di una posizione qualificata, interesse ad agire e legittimazione attiva. Nel caso del parere di congruità, il cliente si distingueva dal quisque de populo, potendo avere la legittimazione attiva, ma non possedeva un interesse ad agire, poiché il parere non produceva effetti diretti nei suoi confronti.
Recentemente, il TAR Piemonte confermava che il cliente non poteva impugnare il parere di congruità, perché esso aveva solo la funzione di precostituire la prova scritta per un eventuale decreto ingiuntivo, senza vincolare il giudice civile. Il cliente poteva contestare la parcella solo opponendosi al decreto ingiuntivo, se e quando emesso.
Di conseguenza, nel caso dell'opinamento, non esisteva un interesse concreto e attuale in capo alla cliente che giustificasse un'azione impugnatoria davanti al GA.
Pertanto, nessun diritto alla difesa poteva dirsi leso alla signora che avrebbe potuto sollevare le Pt_1 proprie eccezioni nel merito in sede di opposizione al decreto ingiuntivo, eventualmente notificatole.
Concludeva domandando, in via preliminare, dichiararsi l'incompetenza per materia, spettando al TAR;
nel merito, il rigetto di tutte le domande, con vittoria di spese.
***
All'udienza del 25.02.2025 parte ricorrente chiedeva di essere autorizzata al deposito di note e insisteva sulla competenza del Giudice ordinario;
la parte resistente insisteva sulle proprie istanze e si dichiarava disponibile a chiudere la lite con il riconoscimento di € 2.500,00 oltre accessori e spese generali;
entrambe si riservavano di chiedere i termini ex art.281-duodecies c.p.c.; la scrivente rinviava per i medesimi incombenti all'udienza del 10.4.2025, in cui, all'esito della mancata accettazione delle reciproche proposte formulate dalle parti, la scrivente prospettava, a sua volta, ai sensi dell'art.185 bis c.p.c., di chiudere la vertenza con il riconoscimento di € 2.300,00 oltre accessori, a titolo di compensi, professionali richiesti, oltre € 75,75 a titolo di anticipazioni spese per il parere ed € 800,00 a titolo di compensi per il presente giudizio (oltre accessori), con pagamento rateale in dodici mesi;
l'offerta non veniva accettata dalla ricorrente, ma solo dalla resistente. Nessuna delle parti insisteva sulla concessione dei termini ex art.281-duodecies c.p.c.
La causa veniva pertanto trattenuta in decisione all'udienza del 28.11.2025 dopo il deposito di note effettuato da entrambe le parti.
pagina 4 di 7 A.
1.Preliminarmente occorre procedere alla qualificazione della domanda.
L'istanza avente ad oggetto il parere di congruità è stata presentata dall'Avv.to in data CP_1 20.7.2023 davanti al e riguardava l'assistenza della (e di altri nove colleghi) in CP_2 Pt_1 una controversia instaurata davanti al Giudice del lavoro nei confronti di due datori di lavoro per il riconoscimento delle spettanze retributive.
L'art.2 della L.49/2023 prevede che “la presente legge si applica ai rapporti professionali aventi ad oggetto la prestazione d'opera intellettuale di cui all'art.2230 cod. civ. regolati da convenzioni aventi ad oggetto lo svolgimento, anche in forma associata o societaria, delle attività professionali svolte in favore di imprese bancarie e assicurative nonché delle loro società controllate….fermo restando quanto previsto al secondo periodo del comma 3”.
A.2 Il rapporto di patrocinio sorto tra le odierne parti non riguardava affatto un'ipotesi soggetta all'art. 3 L.49/2023, non potendosi ravvisare alcun contraente forte nella presente fattispecie.
Occorre evidenziare che la disposizione di cui all'art.7 l.n.49/023 può applicarsi soltanto alle prestazioni rese sulla base di convenzioni stipulate dopo l'entrata in vigore della legge, stante la previsione dell'art.11 l.n.49/2023. Tale disciplina è infatti entrata in vigore successivamente alla maturazione del compenso, posta la rinuncia al mandato comunicata in data 21.3.2021.
La menzionata normativa prevede che il giudizio di opposizione al parere di congruità si svolga davanti al Tribunale in composizione monocratica del luogo nel cui circondario ha sede l'ordine o il collegio professionale che ha emesso il parere, nelle forme del rito semplificato di cognizione.
La scrivente non ignora il dibattito sorto in merito al nuovo strumento processuale (“parere di congruità con efficacia di titolo esecutivo”), se esso sia utilizzabile solo per il recupero dei compensi professionali connessi all'equo compenso oppure se costituisca un nuovo strumento, che l'avvocato può utilizzare in linea generale per il recupero del suo compenso, anche al di fuori dell'ambito di operatività della suddetta normativa.
Sul punto, il Consiglio nazionale forense, con parere 23 giugno 2023 n.24, ha sostenuto che la disposizione dell'art.2, comma 3, della l. n.49/2023, nel fissare l'ambito di applicazione dell'intera legge e dunque anche dell'art.7, indica non tutti i contratti d'opera professionale, ma solo quelli stipulati con i “clienti forti”. Per il Consiglio nazionale forense, quindi, il parere del COA costituisce titolo esecutivo solo nei confronti dei contraenti “forti”, cui si applica la legge sull'equo compenso.
A.3 Al contrario, il parere di congruità del Consiglio dell'Ordine, c.d. opinamento della nota, di cui si discute è richiesto dall'avvocato in caso di contestazione della parcella da parte del cliente, oppure quando l'avvocato intenda richiedere compensi che eccedono il massimo previsto dai parametri del tariffario, o, infine, se l'avvocato intende procedere al recupero delle competenze non pagate mediante la procedura monitoria.
In tal caso, il Consiglio dell'Ordine rende il proprio parere nell'esercizio della propria funzione istituzionale di tutela della dignità della professione e dei diritti dei clienti.
Il parere è finalizzato, infatti, ad impedire che vengano richiesti importi sproporzionati o inadeguati all'attività effettivamente svolta dall'avvocato e all'importanza dell'opera professionale.
A.4 Il potere del Consiglio dell'Ordine di valutare la congruità della notula dell'avvocato non è venuto meno neppure dopo l'abrogazione delle tariffe.
Lo ha chiarito la sentenza a Sezioni Unite della Corte di Cassazione dell'8 luglio 2021, n. 19247, che pagina 5 di 7 equiparato i parametri forensi, seppur derogabili, alle tariffe professionali.
Pertanto, l'avvocato che intenda agire con procedimento per ingiunzione per la richiesta dei propri compensi deve porre a base del ricorso o la pattuizione espressa del compenso oppure la parcella delle spese delle prestazioni corredata dal parere del Consiglio dell'Ordine, il quale viene rilasciato sulla base dei parametri di cui alla L.247/2012 e dei relativi decreti ministeriali attuativi.
Ciò è da desumersi anche alla luce della circostanza che la ricorrente aveva già presentato un ricorso in prevenzione al COA Bologna, il quale aveva convocato le parti in data 12.5.2021 per il tentativo di conciliazione, conclusosi con esito negativo, ed aveva fornito chiarimenti alla il giorno Pt_1 successivo;
per tali ragioni, il ricorso era stato archiviato (doc.1 resistente).
Da quanto sopra illustrato consegue che il parere di congruità richiesto dall'Avv.to fosse CP_1 finalizzato a spianare la strada per ottenere il pagamento del proprio compenso, potendo sulla scorta di esso ottenere un provvedimento monitorio oppure avviare un procedimento di mediazione ovvero instaurare un giudizio.
La relativa opposizione va quindi dichiarata inammissibile.
2. Non avendo, quindi, tale parere alcuna efficacia esecutiva, non è ammessa l'opposizione de quo, né il giudice adito può in alcun modo pronunciarsi sulla congruità dei compensi, non essendo stata neppure proposta alcuna domanda in tal senso né dalla ricorrente, né in via riconvenzionale dalla professionista, trattandosi di questioni devolute al ATR competente.
La proposta avanzata dalla scrivente all'udienza del 10.4.2025 mirava unicamente ad evitare la nascita di ulteriore contenzioso tra le parti sull'entità del compenso, essendo incontestato lo svolgimento dell'attività.
I rilievi di legittimità sollevati dalla attinenti al mancato rispetto del diritto al contraddittorio, Pt_1 per effetto della comunicazione del COA, effettuata ad un numero civico erroneo della Via Francoforte, in Bologna, cioè al n.5 anziché al n.15 ove la stessa risiede, come da relativo certificato (doc. ricorrente), risultano quindi irrilevanti nel presente giudizio, potendo l'omessa comunicazione dell'avvio del procedimento essere oggetto solo di annullamento davanti al TAR competente.
Con riguardo al parere di congruità sulle parcelle presentate da colleghi per munirsi del decreto ingiuntivo, la Suprema Corte (sentenza n. 14812/2009) ha avuto modo di spiegare che, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 1034 del 1971, come modificato dal- l'art. 7 della legge n. 205 del 2000, la controversia instaurata da un privato nei confronti del Consiglio dell'ordine degli avvocati in relazione al parere dal medesimo rilasciato sulla liquidazione degli onorari di un proprio iscritto, stante la natura di ente pubblico non economico del medesimo Consiglio ed il carattere di tale parere (da ritenere un atto soggettivamente ed oggettivamente amministrativo, emesso nell'esercizio di poteri autoritativi, che non si esaurisce in una mera certificazione della rispondenza del credito alla tariffa professionale ma implica la valutazione di congruità del quantum) è devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo (in tal senso anche Cass. sez. un. 13 marzo 2008, n. 6534).
La domanda va quindi dichiarata inammissibile, non potendo la scrivente decidere sul punto, né dichiarare il proprio difetto di giurisdizione, non essendo stato convenuto nella presente causa il COA di Bologna.
3. Le spese di lite vanno poste a carico della resistente in ragione della sua soccombenza;
i compensi sono liquidati - in assenza di nota spese- sulla scorta dei parametri medi del D.M. 5572014, modificato dal D.M. 147/2022 con riferimento allo scaglione da € 1.101,00 ad € 5.200,00 per la prima (€ 425),
pagina 6 di 7 seconda (425) e quarta fase (851) e dei parametri minimi per la fase istruttoria/trattazione (426), per complessivi € 2.127,00, oltre Iva se dovuta, C.P.A e spese generali 15%.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: Dichiara inammissibile l'opposizione proposta da nei confronti del parere di congruità Parte_1 emesso dal COA di Bologna;
Condanna a rimborsare all'Avv.to le spese di lite, che si liquidano in Parte_1 Controparte_1
€ 2.127,00, oltre Iva se dovuta, C.P.A e spese generali 15%.
Bologna, 24 novembre 2025
Il Giudice
dott. Carolina Gentili
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Carolina Gentili ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13863/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. BOLDRINI Parte_1 C.F._1 ANTONELLA, elettivamente domiciliato in VIA RISORGIMENTO N. 151/B 40069 ZOLA PREDOSA presso il difensore avv. BOLDRINI ANTONELLA
Ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. NUCCI Controparte_1 C.F._2 NE e dell'avv. PEDRETTI CAROLINA ( ) VIA CERIOLI 10/2 C.F._3
CASALECCHIO DI RENO, elettivamente domiciliato in VIA CERIOLI 10/2 CASALECCHIO DI RENO presso il difensore avv. NUCCI NE
Resistente
CONCLUSIONI
Per come da atto introduttivo Parte_1 A) accertare e dichiarare la nullità del parere di congruità n.160/2023 attesa la notificazione inesistente della comunicazione dell'avvio del procedimento di opinamento per essere stata inviata a un indirizzo errato, circostanza che non ha permesso alla sig.ra di esercitare il proprio legittimo diritto Parte_1 di difesa. B) in via subordinata, accertare e dichiarare l'illegittimità della procedura di cui alla L. n. 49/2023 utilizzata dall'Avv. per essere la stessa riservata solo ai c.d. “clienti forti” ex art. 2 CP_1 CP_1 c. 3 L. 49/2023 . C) sempre in via subordinata, accertare e dichiarare come illegittimo il parere di congruità n. 160/2023 perché le prestazioni rese all'Avv.Valentina Doronzo sono precedenti l'entrata in vigore della L. 49/2023 (20.05.2023) e pertanto non ricadono nell'ambito di applicazione di quest'ultima. Nel caso in cui nelle more il Consiglio dell'Ordine non accolga l'istanza di accesso agli atti, si chiede al Giudice di ordinare al Consiglio dell'Ordine di Bologna l'esibizione ex art. 210 cpc della copia del plico postale come meglio descritto in narrativa.
pagina 1 di 7 Per come da note conclusive Controparte_1 Voglia l'onorevole Tribunale adito, respinta ogni contraria richiesta
-in via preliminare: ritenere e dichiarare l'incompetenza per materia del Tribunale adito invocando la competenza del Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) in relazione alla materia trattata nel presente giudizio;
- in principale e nel merito: respingere tutte le domande formulate in quanto totalmente infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi meglio indicati nel corpo dell'atto. In ogni caso, condannare parte ricorrente alle spese e competenze professionali, oltre rimborso forfettario 15%, e cpa.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art.281 decies c.p.c., depositato in data 4.10.2024, contestava il parere di Parte_1 congruità n. 160/23 rilasciato dal Consiglio dell'Ordine Avvocati di Bologna (d'ora in poi anche solo COA o , sulla base dell'istanza datata 20.7.2023 dell'Avv. , CP_2 Controparte_1 relativamente alle prestazioni professionali svolte a favore della ricorrente in un contenzioso in materia di diritto del lavoro.
In fatto, la ricorrente esponeva che il COA aveva inviato la comunicazione di avvio del suddetto procedimento all'indirizzo di Via Francoforte 5 – Bologna, ma la comunicazione era tornata indietro con la dicitura “destinatario sconosciuto”; nonostante ciò, il procedimento era proseguito fino all'emissione del parere opposto. fondava l'opposizione su due motivi principali: Pt_1
1. Nullità del parere di congruità a causa della notifica inesistente dell'avvio del procedimento, che le impediva di esercitare il diritto di difesa. Infatti, il Consiglio aveva inviato la comunicazione a un numero civico errato (5 anziché 15). Richiamandosi a precedenti sentenze della Cassazione, evidenziava l'inesistenza della notifica e quindi la nullità del parere. Contr Inoltre, la sua richiesta di accesso agli atti non aveva mai ricevuto riscontro da parte del .
2. Illegittimità del procedimento, poiché la L. n. 48/2023, secondo il Consiglio Nazionale Forense, si applicava solo ai “clienti forti” e ai contratti stipulati dopo il 20 maggio 2023; al contrario, la ricorrente non poteva certo considerarsi cliente forte, da un lato, e la prestazione dell'Avv. era CP_1 precedente, dall'altro, con conseguente inapplicabilità della norma.
Pertanto, sia il procedimento sia il parere risultavano illegittimi.
Concludeva chiedendo di accertare e dichiarare la nullità del parere n. 160/23, attesa l'inesistenza della notificazione;
in subordine, di accertare e dichiarare l'illegittimità della procedura di cui alla l. 49/23 o del parere. In via istruttoria, domandava l'esibizione ai sensi dell'art.210 c.p.c. al COA di Bologna della copia del plico postale de quo agitur.
L'Avv. si costituiva in data 12.2.2025, deducendo come segue. CP_1
1. Ricostruzione dei fatti.
In data 21 dicembre 2020, la resistente assumeva l'incarico di assistere nell'azione Parte_1 giudiziaria contro la e la Società nel corso del giudizio, venuto meno il CP_3 CP_4 rapporto fiduciario, inviava, il 21 marzo 2021, una raccomandata di rinuncia al mandato, allegando la nota pro forma relativa ai propri onorari.
pagina 2 di 7 Successivamente, la presentava un ricorso in prevenzione che, dopo le difese dell'Avv. Pt_1
veniva archiviato. Seguivano trattative stragiudiziali e promesse di pagamento da parte della CP_1
che tuttavia non venivano rispettate. L'Avv. per tentare un accordo, inviava alla Pt_1 CP_1 ricorrente l'invito a stipulare una convenzione di negoziazione assistita, ma la raccomandata non veniva ritirata e tornava al mittente per compiuta giacenza.
Con istanza del 20 luglio 2023, l'Avv. richiedeva al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di CP_1 Bologna un parere di congruità sui compensi, passaggio necessario per il deposito del ricorso per ingiunzione di pagamento. Il Consiglio notificava l'avvio del procedimento all'indirizzo della Pt_1 ma la comunicazione tornava indietro con la dicitura “destinatario sconosciuto” per un errore nell'indirizzo. Nonostante ciò, il Consiglio deliberava la congruità del compenso di € 3.358,50, oltre spese e tasse, depositando il parere il 3 luglio 2024.
Il parere avrebbe dovuto essere notificato via PEC, ma l'Avv. temendo che la destinataria CP_1 non disponesse di una PEC, lo notificava personalmente tramite ufficiali giudiziari.
2. Sulla natura del provvedimento impugnato.
La giurisprudenza consolidata stabiliva che l'avvocato potesse chiedere il parere di congruità del COA per ottenere il decreto ingiuntivo sui propri compensi. Nonostante l'abrogazione delle tariffe forensi, il Consiglio dell'Ordine manteneva il potere di valutare la congruità della parcella (come affermato dalle S.U. della Suprema Corte con sentenza n. 19247/2021).
Nel caso in esame, l'Avv. dopo ripetuti tentativi di recupero bonario del credito, chiedeva il CP_1 parere di congruità come atto preliminare al ricorso per ingiunzione. La resistente era consapevole che tale parere attestava solo la conformità della parcella ai parametri forensi e che, in caso di opposizione, il giudice avrebbe potuto discostarsene.
L'Avv. non aveva richiesto il parere ai sensi dell'art. 7 della L. 49/2023 (che attribuiva CP_1 efficacia esecutiva al parere per i “clienti forti”), ma solo ai fini del ricorso per decreto ingiuntivo;
in ogni caso, come evidenziato dalla ricorrente, la normativa sull'equo compenso si applicava solo a contratti stipulati dopo il 20 maggio 2023, mentre la prestazione dell'Avv. era precedente. CP_1
Ne conseguiva che l'opposizione al parere di congruità era infondata, poiché:
1. L'Avv. non si era avvalsa della procedura dell'equo compenso, ma aveva chiesto il CP_1 parere ai fini dell'art. 636 c.p.c.;
2. Il parere era stato emesso correttamente secondo l'Ordinamento Forense e non poteva essere considerato illegittimo
3) Sull'incompetenza per materia del Tribunale adito, competenza del TAR
Alla luce di quanto esposto, non si poteva dubitare che l'opinamento fosse un atto amministrativo che concretizzava l'esercizio di un potere discrezionale e autoritativo, incidendo sulle posizioni di terzi. La Cassazione a S.U. confermava (ordinanza 12 marzo 2008 n. 6534) la natura amministrativa del parere di congruità espresso dai COA, in quanto quest'ultimo era un ente pubblico non economico e il parere di congruità riguardava un'attività amministrativa esterna, che tutelava gli interessi degli iscritti, la dignità della professione e i diritti dei clienti, evitando richieste di onorari sproporzionati.
Il parere rappresentava quindi un provvedimento amministrativo, emesso nell'esercizio di un potere autoritativo del Consiglio Forense, riconosciuto dalla legge come espressione di una potestà amministrativa per finalità di pubblico interesse. Per questo, esso era impugnabile solo davanti al pagina 3 di 7 giudice amministrativo.
4) Sulla carenza di legittimazione ad agire della signora in relazione alla domanda di nullità del Pt_1 parere di congruità n. 160/2023
Pur ritenendo assorbente l'eccezione di incompetenza per materia, la difesa di parte resistente riteneva opportuno soffermarsi sulla domanda di nullità del parere per difetto di notificazione.
Il parere di congruità era necessario all'Avvocato per ottenere un decreto ingiuntivo e, una volta presentato il ricorso, esauriva i suoi effetti. Secondo la giurisprudenza, il parere del Consiglio dell'Ordine attestava solo la conformità della parcella alla tariffa, senza vincolare il giudice, il quale poteva riesaminare il compenso nel merito. La parcella con il parere costituiva una prova privilegiata per l'ingiunzione, ma la sua efficacia veniva meno con l'opposizione ex art. 645 c.p.c., che obbligava il professionista a dimostrare l'attività svolta e la correttezza della tariffa applicata.
Poiché il compenso richiesto dall'Avvocato e “vidimato” dal parere costituiva un atto di parte, la cliente non aveva legittimazione ad agire dinanzi al GA. Secondo il TAR Lombardia, per impugnare un atto davanti al Giudice Amministrativo dovevano sussistere tre condizioni: titolarità di una posizione qualificata, interesse ad agire e legittimazione attiva. Nel caso del parere di congruità, il cliente si distingueva dal quisque de populo, potendo avere la legittimazione attiva, ma non possedeva un interesse ad agire, poiché il parere non produceva effetti diretti nei suoi confronti.
Recentemente, il TAR Piemonte confermava che il cliente non poteva impugnare il parere di congruità, perché esso aveva solo la funzione di precostituire la prova scritta per un eventuale decreto ingiuntivo, senza vincolare il giudice civile. Il cliente poteva contestare la parcella solo opponendosi al decreto ingiuntivo, se e quando emesso.
Di conseguenza, nel caso dell'opinamento, non esisteva un interesse concreto e attuale in capo alla cliente che giustificasse un'azione impugnatoria davanti al GA.
Pertanto, nessun diritto alla difesa poteva dirsi leso alla signora che avrebbe potuto sollevare le Pt_1 proprie eccezioni nel merito in sede di opposizione al decreto ingiuntivo, eventualmente notificatole.
Concludeva domandando, in via preliminare, dichiararsi l'incompetenza per materia, spettando al TAR;
nel merito, il rigetto di tutte le domande, con vittoria di spese.
***
All'udienza del 25.02.2025 parte ricorrente chiedeva di essere autorizzata al deposito di note e insisteva sulla competenza del Giudice ordinario;
la parte resistente insisteva sulle proprie istanze e si dichiarava disponibile a chiudere la lite con il riconoscimento di € 2.500,00 oltre accessori e spese generali;
entrambe si riservavano di chiedere i termini ex art.281-duodecies c.p.c.; la scrivente rinviava per i medesimi incombenti all'udienza del 10.4.2025, in cui, all'esito della mancata accettazione delle reciproche proposte formulate dalle parti, la scrivente prospettava, a sua volta, ai sensi dell'art.185 bis c.p.c., di chiudere la vertenza con il riconoscimento di € 2.300,00 oltre accessori, a titolo di compensi, professionali richiesti, oltre € 75,75 a titolo di anticipazioni spese per il parere ed € 800,00 a titolo di compensi per il presente giudizio (oltre accessori), con pagamento rateale in dodici mesi;
l'offerta non veniva accettata dalla ricorrente, ma solo dalla resistente. Nessuna delle parti insisteva sulla concessione dei termini ex art.281-duodecies c.p.c.
La causa veniva pertanto trattenuta in decisione all'udienza del 28.11.2025 dopo il deposito di note effettuato da entrambe le parti.
pagina 4 di 7 A.
1.Preliminarmente occorre procedere alla qualificazione della domanda.
L'istanza avente ad oggetto il parere di congruità è stata presentata dall'Avv.to in data CP_1 20.7.2023 davanti al e riguardava l'assistenza della (e di altri nove colleghi) in CP_2 Pt_1 una controversia instaurata davanti al Giudice del lavoro nei confronti di due datori di lavoro per il riconoscimento delle spettanze retributive.
L'art.2 della L.49/2023 prevede che “la presente legge si applica ai rapporti professionali aventi ad oggetto la prestazione d'opera intellettuale di cui all'art.2230 cod. civ. regolati da convenzioni aventi ad oggetto lo svolgimento, anche in forma associata o societaria, delle attività professionali svolte in favore di imprese bancarie e assicurative nonché delle loro società controllate….fermo restando quanto previsto al secondo periodo del comma 3”.
A.2 Il rapporto di patrocinio sorto tra le odierne parti non riguardava affatto un'ipotesi soggetta all'art. 3 L.49/2023, non potendosi ravvisare alcun contraente forte nella presente fattispecie.
Occorre evidenziare che la disposizione di cui all'art.7 l.n.49/023 può applicarsi soltanto alle prestazioni rese sulla base di convenzioni stipulate dopo l'entrata in vigore della legge, stante la previsione dell'art.11 l.n.49/2023. Tale disciplina è infatti entrata in vigore successivamente alla maturazione del compenso, posta la rinuncia al mandato comunicata in data 21.3.2021.
La menzionata normativa prevede che il giudizio di opposizione al parere di congruità si svolga davanti al Tribunale in composizione monocratica del luogo nel cui circondario ha sede l'ordine o il collegio professionale che ha emesso il parere, nelle forme del rito semplificato di cognizione.
La scrivente non ignora il dibattito sorto in merito al nuovo strumento processuale (“parere di congruità con efficacia di titolo esecutivo”), se esso sia utilizzabile solo per il recupero dei compensi professionali connessi all'equo compenso oppure se costituisca un nuovo strumento, che l'avvocato può utilizzare in linea generale per il recupero del suo compenso, anche al di fuori dell'ambito di operatività della suddetta normativa.
Sul punto, il Consiglio nazionale forense, con parere 23 giugno 2023 n.24, ha sostenuto che la disposizione dell'art.2, comma 3, della l. n.49/2023, nel fissare l'ambito di applicazione dell'intera legge e dunque anche dell'art.7, indica non tutti i contratti d'opera professionale, ma solo quelli stipulati con i “clienti forti”. Per il Consiglio nazionale forense, quindi, il parere del COA costituisce titolo esecutivo solo nei confronti dei contraenti “forti”, cui si applica la legge sull'equo compenso.
A.3 Al contrario, il parere di congruità del Consiglio dell'Ordine, c.d. opinamento della nota, di cui si discute è richiesto dall'avvocato in caso di contestazione della parcella da parte del cliente, oppure quando l'avvocato intenda richiedere compensi che eccedono il massimo previsto dai parametri del tariffario, o, infine, se l'avvocato intende procedere al recupero delle competenze non pagate mediante la procedura monitoria.
In tal caso, il Consiglio dell'Ordine rende il proprio parere nell'esercizio della propria funzione istituzionale di tutela della dignità della professione e dei diritti dei clienti.
Il parere è finalizzato, infatti, ad impedire che vengano richiesti importi sproporzionati o inadeguati all'attività effettivamente svolta dall'avvocato e all'importanza dell'opera professionale.
A.4 Il potere del Consiglio dell'Ordine di valutare la congruità della notula dell'avvocato non è venuto meno neppure dopo l'abrogazione delle tariffe.
Lo ha chiarito la sentenza a Sezioni Unite della Corte di Cassazione dell'8 luglio 2021, n. 19247, che pagina 5 di 7 equiparato i parametri forensi, seppur derogabili, alle tariffe professionali.
Pertanto, l'avvocato che intenda agire con procedimento per ingiunzione per la richiesta dei propri compensi deve porre a base del ricorso o la pattuizione espressa del compenso oppure la parcella delle spese delle prestazioni corredata dal parere del Consiglio dell'Ordine, il quale viene rilasciato sulla base dei parametri di cui alla L.247/2012 e dei relativi decreti ministeriali attuativi.
Ciò è da desumersi anche alla luce della circostanza che la ricorrente aveva già presentato un ricorso in prevenzione al COA Bologna, il quale aveva convocato le parti in data 12.5.2021 per il tentativo di conciliazione, conclusosi con esito negativo, ed aveva fornito chiarimenti alla il giorno Pt_1 successivo;
per tali ragioni, il ricorso era stato archiviato (doc.1 resistente).
Da quanto sopra illustrato consegue che il parere di congruità richiesto dall'Avv.to fosse CP_1 finalizzato a spianare la strada per ottenere il pagamento del proprio compenso, potendo sulla scorta di esso ottenere un provvedimento monitorio oppure avviare un procedimento di mediazione ovvero instaurare un giudizio.
La relativa opposizione va quindi dichiarata inammissibile.
2. Non avendo, quindi, tale parere alcuna efficacia esecutiva, non è ammessa l'opposizione de quo, né il giudice adito può in alcun modo pronunciarsi sulla congruità dei compensi, non essendo stata neppure proposta alcuna domanda in tal senso né dalla ricorrente, né in via riconvenzionale dalla professionista, trattandosi di questioni devolute al ATR competente.
La proposta avanzata dalla scrivente all'udienza del 10.4.2025 mirava unicamente ad evitare la nascita di ulteriore contenzioso tra le parti sull'entità del compenso, essendo incontestato lo svolgimento dell'attività.
I rilievi di legittimità sollevati dalla attinenti al mancato rispetto del diritto al contraddittorio, Pt_1 per effetto della comunicazione del COA, effettuata ad un numero civico erroneo della Via Francoforte, in Bologna, cioè al n.5 anziché al n.15 ove la stessa risiede, come da relativo certificato (doc. ricorrente), risultano quindi irrilevanti nel presente giudizio, potendo l'omessa comunicazione dell'avvio del procedimento essere oggetto solo di annullamento davanti al TAR competente.
Con riguardo al parere di congruità sulle parcelle presentate da colleghi per munirsi del decreto ingiuntivo, la Suprema Corte (sentenza n. 14812/2009) ha avuto modo di spiegare che, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 1034 del 1971, come modificato dal- l'art. 7 della legge n. 205 del 2000, la controversia instaurata da un privato nei confronti del Consiglio dell'ordine degli avvocati in relazione al parere dal medesimo rilasciato sulla liquidazione degli onorari di un proprio iscritto, stante la natura di ente pubblico non economico del medesimo Consiglio ed il carattere di tale parere (da ritenere un atto soggettivamente ed oggettivamente amministrativo, emesso nell'esercizio di poteri autoritativi, che non si esaurisce in una mera certificazione della rispondenza del credito alla tariffa professionale ma implica la valutazione di congruità del quantum) è devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo (in tal senso anche Cass. sez. un. 13 marzo 2008, n. 6534).
La domanda va quindi dichiarata inammissibile, non potendo la scrivente decidere sul punto, né dichiarare il proprio difetto di giurisdizione, non essendo stato convenuto nella presente causa il COA di Bologna.
3. Le spese di lite vanno poste a carico della resistente in ragione della sua soccombenza;
i compensi sono liquidati - in assenza di nota spese- sulla scorta dei parametri medi del D.M. 5572014, modificato dal D.M. 147/2022 con riferimento allo scaglione da € 1.101,00 ad € 5.200,00 per la prima (€ 425),
pagina 6 di 7 seconda (425) e quarta fase (851) e dei parametri minimi per la fase istruttoria/trattazione (426), per complessivi € 2.127,00, oltre Iva se dovuta, C.P.A e spese generali 15%.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: Dichiara inammissibile l'opposizione proposta da nei confronti del parere di congruità Parte_1 emesso dal COA di Bologna;
Condanna a rimborsare all'Avv.to le spese di lite, che si liquidano in Parte_1 Controparte_1
€ 2.127,00, oltre Iva se dovuta, C.P.A e spese generali 15%.
Bologna, 24 novembre 2025
Il Giudice
dott. Carolina Gentili
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