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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 19/12/2025, n. 1392 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 1392 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2953/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
RESPONSABILITA' AQUILIANA E ALTRO CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. R.G. 2953/2024 tra
Parte_1
[...]
RICORRENTI e
CP_1
[...]
RESISTENTI
Oggi 19 dicembre 2025 ad ore 9.27 innanzi al dott. Patrizia Medica, sono comparsi:
Per e l'avv. CAFARELLI GIUSEPPE il quale si Parte_1 Parte_1 riporta ai propri atti e scritti difensivi, chiedendo l'accoglimento della domanda formulata.
Per e l'avv. MARRAMIERO PIERLUIGI oggi sostituito CP_1 CP_1 dall'avv. FIORENZO MORRONE, il quale torna ad impugnare e contestare le avverse deduzioni e produzioni e si riporta ai propri scritti difensivi.
Il Giudice, sentite le parti pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Patrizia Medica
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PESCARA
RESPONSABILITA' AQUILIANA E ALTRO CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Patrizia Medica ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2953/2024 promossa da:
(C.F. e , (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_1
con il patrocinio dell'avv. CAFARELLI GIUSEPPE, elettivamente domiciliati C.F._2 in PIAZZA TROILO 11 PESCARA, presso il difensore avv. CAFARELLI GIUSEPPE RICORRENTI contro
(C.F. ) e (C.F. CP_1 C.F._3 CP_1
), con il patrocinio dell'avv. MARRAMIERO PIERLUIGI, elettivamente C.F._4 domiciliati in VIA REGINA MARGHERITA 28 PESCARA, presso il difensore avv. MARRAMIERO PIERLUIGI RESISTENTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato il 9.10.2024 i sig.ri e Parte_1 Parte_1 hanno dedotto che, all'esito della mediazione promossa in data 19.05.2022 dinanzi l'Organismo di Contr mediazione di Pescara dal sig. nei confronti dei sig.ri , CP_1 CP_1
e avente il seguente oggetto: “Ingratitudine - Parte_1 Parte_1
Divisione ereditaria”, il sig. si era impegnato a donare ai sig.ri e CP_1 Pt_1
, per le cure e l'assistenza ricevute e da ricevere da questi ultimi, sino alla data Parte_1 della sua dipartita, una serie di beni mobili ed immobili dettagliatamente indicati nell'atto, riservando al figlio la quota a lui spettante a titolo di legittima. CP_1
Assumevano i ricorrenti che, contravvenendo agli impegni assunti con la sottoscrizione del richiamato accordo conciliativo, con atto per Notar del 30.10.2023 Repertorio N. 7045, Raccolta Persona_1
n. 5590, il sig. , riservando per sé l'usufrutto, aveva donato al figlio CP_1 CP_1 oltre al fabbricato adibito ad abitazione principale, ubicato nel Comune di Rosciano (PE),
[...] pagina 2 di 4 meglio individuato al Catasto al Foglio 9, part.lla 953, Sub nn. 2) e 3), corrispondente alla quota di legittima indicata nell'accordo di mediazione, anche la nuda proprietà dei beni immobili che, in forza dell'accordo conciliativo raggiunto dalle parti in sede di mediazione, avrebbero dovuto essere donati ai ricorrenti.
Concludevano chiedendo al Tribunale di dichiarare inefficace, nei confronti dei ricorrenti, l'atto di donazione Notar del 30.10.2023 (Rep. n°7045 Raccolta n. 5.590) intercorso tra Persona_1
e , limitatamente ai beni oggetto dell'accordo conciliativo, CP_1 CP_1 dichiarando e unici ed esclusivi proprietari dei beni Parte_1 Parte_1 immobili indicati nel citato accordo.
In via subordinata e nella sola ipotesi in cui la domanda principale non venisse accolta hanno chiesto la condanna dei sigg. e , in solido fra loro, al risarcimento dei CP_1 CP_1 danni subiti dai ricorrenti, quantificati nella misura indicativa di € 160.000,00 ovvero in quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, con il favore delle spese.
2. Con comparsa di costituzione depositata il 23.12.2024 si sono costituiti i sigg. e CP_1
contestando la fondatezza dell'avversa pretesa ed evidenziando che un impegno, CP_1 di natura obbligatoria, come quello che caratterizza un accordo preliminare finalizzato alla donazione di beni, contrasta con la natura stessa della donazione, con la quale il donante, per spontaneo e non coartato spirito di liberalità, decide di arricchire il donatario con il bene oggetto del contratto.
Concludevano chiedendo il rigetto del ricorso con il favore delle spese e con condanna dei ricorrenti, in solido, al risarcimento ex art. 96 c.p.c. nella misura ritenuta equa.
3. Attesa la natura documentale della controversia la causa è stata rinviata per la decisone all'udienza del 19.12.2025 con assegnazione alle parti di termine per il deposito di note difensive.
*****
Il ricorso è infondato.
A. Come evidenziato dai resistenti, una promessa di donazione non è giuridicamente produttiva di obbligo a contrarre, perché la coazione all'adempimento, cui il promittente sarebbe soggetto, contrasta con il requisito della spontaneità della donazione, che deve sussistere ex art. 769 cc al momento del contratto (cfr Cassazione civile, sezioni unite, 18 dicembre 1975 n. 4153 e più recentemente
Cassazione civile, sezione III, 8 giugno 2017 n. 14262 nella quale si precisa che la cessione della proprietà non può essere legittimamente qualificata preliminare di donazione, pena la sua insanabile nullità, essendo la donazione un atto giuridico solenne, che non ammette preliminare).
Accertato, sulla base di quanto sopra precisato, che non poteva essere attribuita alcuna efficacia obbligatoria all'intenzione di donare, manifestata in sede di mediazione dal sig. il CP_1
pagina 3 di 4 ricorso va rigettato.
La domanda di risarcimento danni, formulata in via subordinata dai ricorrenti, in quanto fondata esclusivamente sulla mancata osservanza di una dichiarazione di intenti, inidonea ad assumere carattere vincolante, va parimenti rigettata.
B. Considerata la condotta assunta dalle parti in sede di accordo di mediazione promosso relativamente ad altro giudizio, le spese di lite, liquidate come da dispositivo, vanno compensate nella misura del
30%, e poste a carico dei ricorrenti, in solido tra loro, per la quota residua.
Spese parametrate al minimo, considerata la linearità e la natura documentale delle questioni controverse, tenuto conto del valore dichiarato della controversia e del numero delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
RIGETTA il ricorso
ON
i ricorrenti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese sostenute dai resistenti che, previa compensazione nella misura del 30% liquida nel residuo in € 6.417,32 per onorari (7.052,00 aumentato del 30% ad € 9.167,60 e ridotto del 30%), oltre spese generali nella misura del 15%, I.V.A., C.P.A. come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c. e pubblicata mediante lettura alle parti presenti.
Pescara, 19 dicembre 2025
Il Giudice dott. Patrizia Medica
pagina 4 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
RESPONSABILITA' AQUILIANA E ALTRO CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. R.G. 2953/2024 tra
Parte_1
[...]
RICORRENTI e
CP_1
[...]
RESISTENTI
Oggi 19 dicembre 2025 ad ore 9.27 innanzi al dott. Patrizia Medica, sono comparsi:
Per e l'avv. CAFARELLI GIUSEPPE il quale si Parte_1 Parte_1 riporta ai propri atti e scritti difensivi, chiedendo l'accoglimento della domanda formulata.
Per e l'avv. MARRAMIERO PIERLUIGI oggi sostituito CP_1 CP_1 dall'avv. FIORENZO MORRONE, il quale torna ad impugnare e contestare le avverse deduzioni e produzioni e si riporta ai propri scritti difensivi.
Il Giudice, sentite le parti pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Patrizia Medica
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PESCARA
RESPONSABILITA' AQUILIANA E ALTRO CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Patrizia Medica ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2953/2024 promossa da:
(C.F. e , (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_1
con il patrocinio dell'avv. CAFARELLI GIUSEPPE, elettivamente domiciliati C.F._2 in PIAZZA TROILO 11 PESCARA, presso il difensore avv. CAFARELLI GIUSEPPE RICORRENTI contro
(C.F. ) e (C.F. CP_1 C.F._3 CP_1
), con il patrocinio dell'avv. MARRAMIERO PIERLUIGI, elettivamente C.F._4 domiciliati in VIA REGINA MARGHERITA 28 PESCARA, presso il difensore avv. MARRAMIERO PIERLUIGI RESISTENTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato il 9.10.2024 i sig.ri e Parte_1 Parte_1 hanno dedotto che, all'esito della mediazione promossa in data 19.05.2022 dinanzi l'Organismo di Contr mediazione di Pescara dal sig. nei confronti dei sig.ri , CP_1 CP_1
e avente il seguente oggetto: “Ingratitudine - Parte_1 Parte_1
Divisione ereditaria”, il sig. si era impegnato a donare ai sig.ri e CP_1 Pt_1
, per le cure e l'assistenza ricevute e da ricevere da questi ultimi, sino alla data Parte_1 della sua dipartita, una serie di beni mobili ed immobili dettagliatamente indicati nell'atto, riservando al figlio la quota a lui spettante a titolo di legittima. CP_1
Assumevano i ricorrenti che, contravvenendo agli impegni assunti con la sottoscrizione del richiamato accordo conciliativo, con atto per Notar del 30.10.2023 Repertorio N. 7045, Raccolta Persona_1
n. 5590, il sig. , riservando per sé l'usufrutto, aveva donato al figlio CP_1 CP_1 oltre al fabbricato adibito ad abitazione principale, ubicato nel Comune di Rosciano (PE),
[...] pagina 2 di 4 meglio individuato al Catasto al Foglio 9, part.lla 953, Sub nn. 2) e 3), corrispondente alla quota di legittima indicata nell'accordo di mediazione, anche la nuda proprietà dei beni immobili che, in forza dell'accordo conciliativo raggiunto dalle parti in sede di mediazione, avrebbero dovuto essere donati ai ricorrenti.
Concludevano chiedendo al Tribunale di dichiarare inefficace, nei confronti dei ricorrenti, l'atto di donazione Notar del 30.10.2023 (Rep. n°7045 Raccolta n. 5.590) intercorso tra Persona_1
e , limitatamente ai beni oggetto dell'accordo conciliativo, CP_1 CP_1 dichiarando e unici ed esclusivi proprietari dei beni Parte_1 Parte_1 immobili indicati nel citato accordo.
In via subordinata e nella sola ipotesi in cui la domanda principale non venisse accolta hanno chiesto la condanna dei sigg. e , in solido fra loro, al risarcimento dei CP_1 CP_1 danni subiti dai ricorrenti, quantificati nella misura indicativa di € 160.000,00 ovvero in quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, con il favore delle spese.
2. Con comparsa di costituzione depositata il 23.12.2024 si sono costituiti i sigg. e CP_1
contestando la fondatezza dell'avversa pretesa ed evidenziando che un impegno, CP_1 di natura obbligatoria, come quello che caratterizza un accordo preliminare finalizzato alla donazione di beni, contrasta con la natura stessa della donazione, con la quale il donante, per spontaneo e non coartato spirito di liberalità, decide di arricchire il donatario con il bene oggetto del contratto.
Concludevano chiedendo il rigetto del ricorso con il favore delle spese e con condanna dei ricorrenti, in solido, al risarcimento ex art. 96 c.p.c. nella misura ritenuta equa.
3. Attesa la natura documentale della controversia la causa è stata rinviata per la decisone all'udienza del 19.12.2025 con assegnazione alle parti di termine per il deposito di note difensive.
*****
Il ricorso è infondato.
A. Come evidenziato dai resistenti, una promessa di donazione non è giuridicamente produttiva di obbligo a contrarre, perché la coazione all'adempimento, cui il promittente sarebbe soggetto, contrasta con il requisito della spontaneità della donazione, che deve sussistere ex art. 769 cc al momento del contratto (cfr Cassazione civile, sezioni unite, 18 dicembre 1975 n. 4153 e più recentemente
Cassazione civile, sezione III, 8 giugno 2017 n. 14262 nella quale si precisa che la cessione della proprietà non può essere legittimamente qualificata preliminare di donazione, pena la sua insanabile nullità, essendo la donazione un atto giuridico solenne, che non ammette preliminare).
Accertato, sulla base di quanto sopra precisato, che non poteva essere attribuita alcuna efficacia obbligatoria all'intenzione di donare, manifestata in sede di mediazione dal sig. il CP_1
pagina 3 di 4 ricorso va rigettato.
La domanda di risarcimento danni, formulata in via subordinata dai ricorrenti, in quanto fondata esclusivamente sulla mancata osservanza di una dichiarazione di intenti, inidonea ad assumere carattere vincolante, va parimenti rigettata.
B. Considerata la condotta assunta dalle parti in sede di accordo di mediazione promosso relativamente ad altro giudizio, le spese di lite, liquidate come da dispositivo, vanno compensate nella misura del
30%, e poste a carico dei ricorrenti, in solido tra loro, per la quota residua.
Spese parametrate al minimo, considerata la linearità e la natura documentale delle questioni controverse, tenuto conto del valore dichiarato della controversia e del numero delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
RIGETTA il ricorso
ON
i ricorrenti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese sostenute dai resistenti che, previa compensazione nella misura del 30% liquida nel residuo in € 6.417,32 per onorari (7.052,00 aumentato del 30% ad € 9.167,60 e ridotto del 30%), oltre spese generali nella misura del 15%, I.V.A., C.P.A. come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c. e pubblicata mediante lettura alle parti presenti.
Pescara, 19 dicembre 2025
Il Giudice dott. Patrizia Medica
pagina 4 di 4