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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 17/11/2025, n. 3086 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 3086 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
N. 3642/2022 R.G.A.C.
Tribunale Ordinario di Nola
PRIMA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Valeria Ferraro, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A definitiva ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 3642/2022
r.g.a.c.
TRA
, elett.te dom.ti in Otta- Parte_1 Parte_2
viano al Viale Elena n. 12, presso lo studio dell'Avv. BOSONE FRANCESCO
dal quale sono rappr.ti e difesi in virtù di procura in atti
- ATTORI
E
, in qualità di erede di , elett.te Parte_1 Persona_1
dom.to alla VIA CARLO ALBERTO 37 TERZIGNO presso lo studio dell'Avv.
AN EM dal quale è rappr.to e difeso in virtù di procura in atti
- CONVENUTO
, elett.te dom.ta in Ottaviano al Viale Elena n. 12, presso lo CP_1
studio dell'Avv. BOSONE FRANCESCO dal quale è rappr.ta e difesa in virtù di procura in atti
- INTERVENTRICE
1
OGGETTO: Divisione di beni caduti in successione.
sulle seguenti CONCLUSIONI: come da note depositate
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta tenendo conto del disposto di cui al n. 4)
dell'art. 132, 2° comma c.p.c. (è stato soppresso il riferimento allo “svolgimento del processo” stabilendosi che la sentenza deve contenere solo “la concisa espo-
sizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”), come sostituito ex art. 45, 17° comma L. 18 giugno 2009, n. 69, in vigore dal 4 luglio 2009 ma applica-
bile, ex art. 58, 2° comma L. n. 69/09 cit., anche ai giudizi pendenti in primo gra-
do a tale data.
Con la proposizione dell'odierno giudizio, e Parte_1 Controparte_2
[...
, in qualità di eredi di e , citavano in giudi- Parte_1 Persona_2
zio, innanzi all'intestato Tribunale, al fine di sentir: Persona_1
“1) dichiarare aperta la successione dei Signori e Parte_1 Persona_3
;
[...]
2) procedere allo scioglimento della comunione dei cespiti caduti nelle succes-
sioni di cui innanzi, così come descritti in premessa, nominando, quindi, un
esperto per l'esatta determinazione della massa attiva da dividersi e per la for-
mazione delle singole quote, previa determinazione dei beni immobili e mobili
caduti in successione e dei relativi frutti o pesi;
2
3) ordinare la correlativa divisione in relazione alle singole quote e, in caso di
ravvisata non materiale divisibilità degli immobili, regolare le quote ex art. 720
e ss. c.p.c. od ordinarne la vendita all'incanto con formazione successiva di se-
parate masse liquide da ripartire fra i singoli coeredi”.
Si costituiva in giudizio , il quale faceva valere, in via preli- Persona_1
minare, l'inammissibilità della domanda attesa la mancata, precisa, individuazio-
ne della massa da dividere.
Deceduto , si costituiva , in qualità di erede Persona_1 Parte_1
del predetto.
Infine, in data 5.3.2025, si costituiva , in qualità di coniuge in re- CP_1
gime di comunione dei beni di , prestando intervento adesivo Parte_2
rispetto alle richieste di quest'ultimo.
Tanto premesso, appare fondata l'eccezione di inammissibilità formulata da parte convenuta.
Ed, invero, la presente domanda appare in radice minata da una insormontabile incertezza circa l'individuazione delle quote formanti la massa ereditaria in esa-
me, dal momento che – come evidenziato dai convenuti – dalla relazione notarile in atti emerge una quota di 8400/9000 sicché, in effetti, sembra residuare una ul-
teriore quota di 600/9000 allo stato non individuata.
Opportunamente sollecitati dalla scrivente sul punto, gli attori hanno sostenuto che tale situazione sarebbe il frutto di un mero errore catastale (cfr verbale di
3
udienza del 14.1.2025 e note autorizzate del 6.3.2025), ininfluente ai fini della decisione.
Cionondimeno, ritiene la scrivente che tale incertezza circa l'effettiva individua-
zione della massa ereditaria vizi gravemente l'ammissibilità della domanda, nep-
pur sanabile da una CTU che apparirebbe, sul punto, del tutto esplorativa.
A tanto si aggiunga che parte attrice, che ha instaurato la controversia, ha anche omesso di depositare in giudizio non solo un certificato di morte dei de cuius, ma anche lo stato di famiglia integrale dei predetti – pur necessari per evincere la stessa legittimazione alla lite da parte degli attori e dei convenuti nonché
l'effettiva titolarità dei diritti vantati.
Da tutto quanto illustrato discende l'inammissibilità della domanda.
Per quanto concerne le spese di giudizio, dal momento che parte convenuta, pur avendo immediatamente formulato le eccezioni dianzi scrutinate, ha in ogni caso richiesto di procedere allo scioglimento della comunione, in più richiedendo fi-
nanche l'accertamento della occupazione di taluni cespiti con condanna al paga-
mento dei canoni percepiti, sussistono gravi ragioni per compensare integralmen-
te tra le parti le spese di lite.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande come proposte, così:
a) Dichiara inammissibile la domanda b) Compensa integralmente le spese di giudizio.
4
Così deciso in Nola, 17 novembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Ferraro
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
5
Tribunale Ordinario di Nola
PRIMA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Valeria Ferraro, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A definitiva ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 3642/2022
r.g.a.c.
TRA
, elett.te dom.ti in Otta- Parte_1 Parte_2
viano al Viale Elena n. 12, presso lo studio dell'Avv. BOSONE FRANCESCO
dal quale sono rappr.ti e difesi in virtù di procura in atti
- ATTORI
E
, in qualità di erede di , elett.te Parte_1 Persona_1
dom.to alla VIA CARLO ALBERTO 37 TERZIGNO presso lo studio dell'Avv.
AN EM dal quale è rappr.to e difeso in virtù di procura in atti
- CONVENUTO
, elett.te dom.ta in Ottaviano al Viale Elena n. 12, presso lo CP_1
studio dell'Avv. BOSONE FRANCESCO dal quale è rappr.ta e difesa in virtù di procura in atti
- INTERVENTRICE
1
OGGETTO: Divisione di beni caduti in successione.
sulle seguenti CONCLUSIONI: come da note depositate
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta tenendo conto del disposto di cui al n. 4)
dell'art. 132, 2° comma c.p.c. (è stato soppresso il riferimento allo “svolgimento del processo” stabilendosi che la sentenza deve contenere solo “la concisa espo-
sizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”), come sostituito ex art. 45, 17° comma L. 18 giugno 2009, n. 69, in vigore dal 4 luglio 2009 ma applica-
bile, ex art. 58, 2° comma L. n. 69/09 cit., anche ai giudizi pendenti in primo gra-
do a tale data.
Con la proposizione dell'odierno giudizio, e Parte_1 Controparte_2
[...
, in qualità di eredi di e , citavano in giudi- Parte_1 Persona_2
zio, innanzi all'intestato Tribunale, al fine di sentir: Persona_1
“1) dichiarare aperta la successione dei Signori e Parte_1 Persona_3
;
[...]
2) procedere allo scioglimento della comunione dei cespiti caduti nelle succes-
sioni di cui innanzi, così come descritti in premessa, nominando, quindi, un
esperto per l'esatta determinazione della massa attiva da dividersi e per la for-
mazione delle singole quote, previa determinazione dei beni immobili e mobili
caduti in successione e dei relativi frutti o pesi;
2
3) ordinare la correlativa divisione in relazione alle singole quote e, in caso di
ravvisata non materiale divisibilità degli immobili, regolare le quote ex art. 720
e ss. c.p.c. od ordinarne la vendita all'incanto con formazione successiva di se-
parate masse liquide da ripartire fra i singoli coeredi”.
Si costituiva in giudizio , il quale faceva valere, in via preli- Persona_1
minare, l'inammissibilità della domanda attesa la mancata, precisa, individuazio-
ne della massa da dividere.
Deceduto , si costituiva , in qualità di erede Persona_1 Parte_1
del predetto.
Infine, in data 5.3.2025, si costituiva , in qualità di coniuge in re- CP_1
gime di comunione dei beni di , prestando intervento adesivo Parte_2
rispetto alle richieste di quest'ultimo.
Tanto premesso, appare fondata l'eccezione di inammissibilità formulata da parte convenuta.
Ed, invero, la presente domanda appare in radice minata da una insormontabile incertezza circa l'individuazione delle quote formanti la massa ereditaria in esa-
me, dal momento che – come evidenziato dai convenuti – dalla relazione notarile in atti emerge una quota di 8400/9000 sicché, in effetti, sembra residuare una ul-
teriore quota di 600/9000 allo stato non individuata.
Opportunamente sollecitati dalla scrivente sul punto, gli attori hanno sostenuto che tale situazione sarebbe il frutto di un mero errore catastale (cfr verbale di
3
udienza del 14.1.2025 e note autorizzate del 6.3.2025), ininfluente ai fini della decisione.
Cionondimeno, ritiene la scrivente che tale incertezza circa l'effettiva individua-
zione della massa ereditaria vizi gravemente l'ammissibilità della domanda, nep-
pur sanabile da una CTU che apparirebbe, sul punto, del tutto esplorativa.
A tanto si aggiunga che parte attrice, che ha instaurato la controversia, ha anche omesso di depositare in giudizio non solo un certificato di morte dei de cuius, ma anche lo stato di famiglia integrale dei predetti – pur necessari per evincere la stessa legittimazione alla lite da parte degli attori e dei convenuti nonché
l'effettiva titolarità dei diritti vantati.
Da tutto quanto illustrato discende l'inammissibilità della domanda.
Per quanto concerne le spese di giudizio, dal momento che parte convenuta, pur avendo immediatamente formulato le eccezioni dianzi scrutinate, ha in ogni caso richiesto di procedere allo scioglimento della comunione, in più richiedendo fi-
nanche l'accertamento della occupazione di taluni cespiti con condanna al paga-
mento dei canoni percepiti, sussistono gravi ragioni per compensare integralmen-
te tra le parti le spese di lite.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande come proposte, così:
a) Dichiara inammissibile la domanda b) Compensa integralmente le spese di giudizio.
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Così deciso in Nola, 17 novembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Ferraro
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
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