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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 29/05/2025, n. 826 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 826 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanna SANFRATELLO Presidente rel. dott. Biancamaria BIONDO Giudice dott. Ludovico ROSSI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al R.G. n. 920/2023 promossa: da
, C.F. , nato a [...] il [...] ; Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. MARTELLETTO IVANA giusta mandato a margine del ricorso introduttivo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio
RICORRENTE contro
C.F. , nata a [...] il [...] ; CP_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv.to CAVESTRO MARINO giusta mandato allegato alla comparsa di costituzione ed elettivamente domiciliato presso il suo studio
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vicenza
In punto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI
Conclusioni del ricorrente:
1. dichiarare lo scioglimento del matrimonio celebrato con rito civile nel Comune di Carbonera (TV), trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune, anno 2000, atto n. 4 parte 2 serie C, essendo decorsi anni dall'avvenuta comparizione dei coniugi avanti al
Presidente del Tribunale di Vicenza senza che la separazione si sia mai interrotta, disponendo l'invio della sentenza all'Ufficiale dello Sato civile del Comune di Carbonera
(TV) ai fini dell'annotazione a margine dell'atto di matrimonio;
2. 2. dichiarare che nulla è dovuto alla sig.ra a titolo di assegno periodico, essendo la CP_1
stessa titolare di redditi propri, con conseguente rigetto dell'istanza di disporre l'assegno divorzile a suo favore. disporre la restituzione della casa coniugale al proprietario Pt_1
per le ragioni di cui in narrativa, che già ne ha chiesto la restituzione, considerate le difficoltà economiche in cui versa. In ogni caso con vittoria delle spese legali come per legge.
3. IN VIA ISTRUTTORIA A) Si insiste per l'accoglimento delle istanze istruttorie formulate con la Memoria integrativa e con la Memoria istruttoria ex art. 183, VI comma, n. 2, chiedendo il rigetto delle istanze istruttorie avversarie, e precisamente si chiede venga ammessa prova testimoniale sui capitoli 4 e 5 della seconda memoria istruttoria del ricorrente, che integralmente si trascrivono: Si chiede ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli di prova:
4. Vero che nel corso del 2014 e del 2015 alla signora la signora CP_1
venivano proposti dei lavori regolari come assistente e addetta alle pulizie presso alcune famiglie ed enti del Comune di BO NT? Si indicano a testi sul precedente capitolo, numero 4, i signori: , residente a [...]; Testimone_1
, residente a [...]; , residenza a Testimone_2 Testimone_3
Poianella di Bressanvido, Piazza Tenente Segato.
5. Vero che l'auto Peugeot 3008, targata
FN839NT del sig. viene parcheggiata quotidianamente nel posto auto di Parte_2
proprietà e in uso alla sig.ra Si indica a teste sul precedente capitolo di prova, Pt_1 CP_1
numero 5, il sig residente a [...].” (v. Memoria Parte_2
integrativa, pag 8). B) La scrivente difesa insiste affinché il Tribunale adito dichiari l'inammissibilità e la nullità della memoria ex art. 183 comma VI n. 1 di parte resistente, in quanto tardiva, così come meglio specificato in sede di Memoria istruttoria ex art. 183, VI comma, n. 3 c.p.c. di parte ricorrente. C) Contestando tutto quanto ex adverso dedotto ed eccepito, si richiamano altresì i documenti dal numero 1 al numero 55, dimessi dallo scrivente patrocinio, che comprovano l'infondatezza delle richieste avanzate da controparte
Conclusioni della resistente:
- Disporsi assegno divorzile a favore della signora nella misura di Euro 560,00 CP_1
mensili, annualmente aggiornate ex ISTAT;
- Dichiararsi non doversi pronunciare in merito alla domanda di restituzione dell'immobile sito in
BO NT , Via Maule 1 , per le causali già esposte.
IN VIA SUBORDINATA: - nell'ipotesi in cui dovesse intervenire la restituzione della casa coniugale, anche al di fuori del presente giudizio, obbligarsi il signor oltre al Parte_1
pagamento a favore della signora di assegno divorzile nella misura di Euro 560,00 CP_1
mensili annualmente aggiornate ex ISTAT, anche al versamento alla stessa di Euro 400,00 mensili, quale contributo al pagamento di canone di locazione per l'abitazione ove la stessa si dovrà trasferire successivamente al rilascio;
In ogni caso con vittoria di spese e compensi di lite.
Conclusioni del Pubblico Ministero: .
Accogliersi il ricorso
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che:
Con ricorso depositato il 14/02/2023 , posto di aver contratto matrimonio con Parte_1
in data 01/04/2000 e precisato che da tale matrimonio non erano nati i figli , CP_1
ha allegato che, con decreto 28.5.2013, il Tribunale di Vicenza aveva omologato la separazione dei coniugi, nell'ambito della quale i medesimi avevano concordato un assegno di mantenimento in favore della moglie di euro 500,00 mensili, stabilendo altresì che le stessa sarebbe rimasta ad abitare presso la casa familiare, di proprietà del marito;
il ricorrente ha poi dedotto che, con decreto 1360/2020 del 6.2.2020, il Tribunale di Vicenza aveva rigettato la domanda di modifica, volta ad ottenere la revoca del contributo al mantenimento ed il rilascio dell'abitazione coniugale, né la Corte d'Appello di Venezia aveva accolto il reclamo, proposto dal marito;
sul presupposto della mancata riconciliazione dei coniugi ha chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, il rilascio della casa familiare, escluso l'assegno divorzile;
Con comparsa in data 12.5.2023 si è costituita in giudizio nulla opponendo CP_1
alla dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, eccependo l'inammissibilità della domanda di rilascio dell'immobile e chiedendo il riconoscimento di un assegno divorzile a carico del ricorrente;
All'udienza del 23.5.2023 i coniugi sono comparsi personalmente avanti il Giudice delegato dal
Presidente del Tribunale che, dopo aver esperito senza esito il tentativo di conciliazione, ha adottato i provvedimenti di cui all'art. 4 legge 898/1970, ponendo provvisoriamente a carico del marito l'obbligo di versare la somma mensile di euro 350,00;
escussi due testimoni di parte ricorrente le parti hanno precisato le conclusioni;
anche il pubblico ministero ha assegnato le conclusioni, indicate in epigrafe.
Osserva:
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, alla quale la resistente non si è opposta, è fondata e deve essere accolta in quanto:
a) ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), L. 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni, in quanto la separazione si è protratta ininterrottamente a far tempo dalla comparizione dei coniugi nel procedimento di separazione consensuale, come affermato dalle parti all'udienza presidenziale e come risulta dalle certificazioni allegate;
b) la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può più essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
Quanto alla casa coniugale, di proprietà del marito, va detto che i coniugi, in sede di separazione, avevano concordato che restasse nella disponibilità della moglie;
come riconosciuto dalla resistente stessa, in assenza di prole, non vi sono i presupposti per l'assegnazione della casa familiare e tuttavia neppure è ammissibile, nel presente giudizio, la domanda volta ad ottenere il rilascio, che andrà introdotta, laddove ne ricorrano i presupposti, con un distinto giudizio civile ordinario;
sotto diverso profilo, tuttavia, la circostanza che la resistente, dall'epoca della separazione, non abbia oneri abitativi, se non il pagamento delle spese condominiali (50 euro al mese) e delle utenze, va valorizzata, nell'esaminare i presupposti per il riconoscimento di un assegno, come si dirà nel prosieguo.
La questione controversa, nel presente giudizio è pertanto circoscritta alla verifica dei presupposti per l'assegno divorzile e in tale prospettiva il Collegio non può che prendere le mosse dalla ormai nota pronuncia delle Sezioni Unite n. 18287/2018 che ha diffusamente trattato proprio il tema dell'assegno divorzile, discostandosi dalla precedente sentenza n. 11504/2017, della quale ha definitivamente superato l'impostazione.
Il rispetto della funzione nomofilattica della Suprema Corte impone senza dubbio al Tribunale di applicare il principio di diritto sancito nella pronuncia in esame.
Le SS.UU. partendo dalla considerazione che “…lo scioglimento del vincolo incide sullo status ma non cancella tutti gli effetti e le conseguenze delle scelte e delle modalità di realizzazione della vita familiare…” hanno ritenuto di riconoscere all'assegno divorzile una funzione composita sia di natura assistenziale (fondata sui parametri delle “condizioni dei coniugi” e del “reddito di entrambi”) sia di natura compensativa- perequativa (considerando il contributo personale ed economico dato da ciascun coniuge alla condizione della famiglia ed alla formazione del patrimonio di entrambi i partner), sia di natura risarcitoria (rilevando le ragioni della decisione) criterio quest'ultimo che, seppure evocato nella motivazione della decisione, sembra, comunque, assurgere ad un ruolo meno rilevante, stante la mancata sua riproduzione nel principio di diritto enunciato nella parte finale della decisione.
Il fondamento di tale conclusione è da rinvenire, secondo il Collegio di legittimità, nella necessità di mantenere rilevanza, anche nella fase dello scioglimento del matrimonio al principio di pari dignità dei coniugi “….dovendo procedersi all'effettiva valutazione del contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio comune ed alla formazione del profilo economico patrimoniale dell'altra parte, anche in relazione alle potenzialità future. La natura e
l'entità del sopraindicato contributo è frutto delle decisioni comuni, adottate in sede di costituzione della comunità familiare, riguardanti i ruoli endofamiliari in relazione all'assolvimento dei doveri indicati nell'art. 143 c.c.. Tali decisioni costituiscono l'espressione tipica dell'autodeterminazione
e dell'autoresponsabilità sulla base delle quali si fonda ex artt. 2 e 29 Cost. la scelta di unirsi e di sciogliersi dal matrimonio…”.
Viene così superata la tradizionale scissione tra i criteri per la valutazione sull'an dell'assegno divorzile e quelli per la (eventuale) determinazione del quantum (affermata dalla giurisprudenza di legittimità sin dagli anni novanta) affermando che “…..il parametro sulla base del quale deve essere fondato l'accertamento del diritto…ha natura composita, dovendo l'inadeguatezza dei mezzi
o l'incapacità di procurarli per ragioni oggettive essere desunta dalla valutazione, del tutto equiordinata, degli indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5 c. 6, in quanto rivelatori della declinazione del principio di solidarietà, posto a base del giudizio relativistico e comparativo di adeguatezza…..”.
Partendo da questo principio la Suprema Corte, pur ritenendo definitivamente superato il criterio del tenore di vita goduto o fruibile durante la vita matrimoniale condividendo i passaggi della citata sentenza n. 11504/2017, laddove erano stati posti in luce il principio di autoresponsabilità e la valorizzazione delle scelte personali, ha sottolineato che l'art. 2 della Carta Costituzionale
“….colloca il principio di autodeterminazione all'interno delle formazioni sociali nelle quali si sviluppa la personalità dell'individuo…” rilevando che “…l'autodeterminazione non si esaurisce con la facoltà anche unilaterale di sciogliersi dal vincolo ma preesiste a tale determinazione e connota tutta la relazione ed, in particolare, la definizione e la condivisione dei ruoli endofamiliari.
Ugualmente l'autoresponsabilità costituisce il cardine dell'intera relazione matrimoniale, su di essa fondandosi l'obbligo di assistenza e di collaborazione nella vita familiare così come tratteggiati nell'art. 143 cod. civ…..” precisando che “….la conduzione della vita familiare è il frutto di decisioni libere e condivise alle quali si collegano doveri ed obblighi che imprimono alle condizioni personali ed economiche dei coniugi un corso, soprattutto in relazione alla durata del vincolo, anche irreversibile. Alla reversibilità della scelta relativa al legame matrimoniale non consegue necessariamente una correlata duttilità e flessibilità in ordine alle condizioni soggettive e alla sfera economico patrimoniale dell'ex coniuge al momento della cessazione dell'unione matrimoniale….”.
Per questi motivi
la Suprema Corte ha conferito “…preminenza alla funzione equilibratrice- perequativa dell'assegno di divorzio…” sottolineando la necessità di accertare, nei casi in cui vi sia uno squilibrio tra le condizioni economiche delle parti, se tale squilibrio sia da “…ricondurre eziologicamente alle determinazioni comuni ed ai ruoli endofamiliari, in relazione alla durata del matrimonio e all'età del richiedente…”.
Per la decisione sulla domanda di assegno divorzile si deve, quindi, assumere come punto di partenza, l'analisi dell'attuale situazione economico reddituale delle parti (comprensiva delle potenzialità dell'ex coniuge richiedente assegno di avere adeguati mezzi propri o di essere capaci di procurarli), finalizzata alla comparazione tra la situazione reddituale e patrimoniale delle parti per verificare l'esistenza di un eventuale squilibrio.
Compiuto tale accertamento si dovrà poi accertare se la disparità economico reddituale e lo squilibrio rilevato siano frutto delle scelte condivise assunte in costanza di matrimonio alla luce del contributo dato da ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune e all'evolversi della situazione reddituale e patrimoniale dell'altro, considerando la durata del vincolo coniugale, chiave di lettura di tutti gli altri criteri di valutazione, che assume una rilevanza pregnante.
E' infatti di immediata evidenza che maggiore sarà stata la durata del matrimonio, più sarà stato rilevante l'apporto di ciascuno alla formazione delle sostanze comuni e allo sviluppo delle capacità reddituali dell'altro coniuge, in una valutazione che impone la piena equi-ordinazione tra il lavoro domestico, di cura e di accudimento dell'altro e della casa familiare, allo stato privo di concreto riconoscimento reddituale, e il lavoro prestato all'esterno del nucleo familiare.
Giova sottolineare, peraltro, che avendo le stesse SS.UU. eliminato il criterio del tenore di vita l'assegno divorzile non può avere la funzione di “pareggiare” le condizioni degli ex-coniugi laddove esse sarebbero comunque state diverse in assenza delle nozze.
Diversamente opinando si attribuirebbe al matrimonio un compito del tutto incompatibile con la natura dell'istituto, a favore di scelte matrimoniali basate sulla convenienza economica, e si darebbe legittimità a quella “locupletazione ingiustificata” che le stesse Sezioni Unite hanno censurato quando hanno sottoposto a critica serrata il criterio del tenore della vita matrimoniale. Del resto, se si accedesse a una visione dell'assegno divorzile correttiva della situazione economico-sociale, verrebbe superata la funzione compensativa dell'assegno stesso, posto che quest'ultimo non servirebbe a ristorare la parte che, sulla base delle scelte della coppia, ha sacrificato le proprie ambizioni personali di realizzazione lavorativa, ma attribuirebbe invece alla parte medesima un vantaggio superiore a tale sacrificio.
Pertanto laddove la Suprema Corte afferma che l'assegno divorzile deve tendere a consentire “….un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali ed economiche eventualmente sacrificate, in considerazione della durata del matrimonio e dell'età del richiedente….” si pone il problema di formulare un giudizio ex ante relativo alle aspettative sacrificate rispetto alla situazione che si crea con il divorzio e ciò in quanto le Sezioni Unite hanno sottolineato che “….è necessario procedere ad un accertamento probatorio rigoroso del rilievo causale degli indicatori sopraindicati sulla sperequazione determinatasi….” e che “…la funzione equilibratrice dell'assegno, deve ribadirsi, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale ma soltanto al riconoscimento del ruolo e del contributo forniti dall'ex coniuge economicamente più debole alla realizzazione della situazione comparativa attuale….”.
Tenendo dunque conto di quanto sin qui esposto deve essere esaminato il caso di specie, evidenziando qui di seguito le circostanze di fatto rilevanti per la decisione, quali risultano dal fascicolo processuale.
e si sono sposati in data 01/04/2000. Parte_1 CP_1
Il matrimonio è durato 23 anni e non costano ragioni per imputare il venir meno del sodalizio coniugale ad alcuno dei coniugi, che, nel 2013, sono addivenuti ad una separazione consensuale.
Il marito, ora in pensione, ha prodotto le ultime tre dichiarazioni dei redditi, la più recente delle quali si riferisce all'anno d'imposta 2021, dalla quale risulta un reddito complessivo di euro
28.728,00, con un'imposta netta di euro 4.450,00, il che conduce a determinare, su 12 mensilità, un reddito mensile netto di euro 2023 (gli oneri dedotti nella misura di euro 6.144,00 corrispondono al contributo per la moglie); egli è proprietario dell'abitazione, acquistata nel 1999, ovvero prima del matrimonio e con un mutuo decennale, oramai estinto, abitazione nella quale ora vive la resistente ed è gravato da un canone di locazione di euro 400,00; il ricorrente, quale proprietario, è altresì gravato da tutte le spese che gravano sulla proprietà dell'immobile di cui è proprietario;
la moglie, come detto, non sostiene oneri abitativi;
ed è pacifico che la stessa non abbia mai svolto altra attività se non quella di lavoro casalingo, dopo il matrimonio, contratto quando ella aveva 43 anni;
neppure è oggetto di contestazione il fatto che sia in possesso della licenza CP_1 media e che, prima del matrimonio, lavorasse come inserviente a Treviso, con una cooperativa che svolgeva le pulizie presso l'ospedale.
A tal proposito l'attore dapprima ha allegato che la moglie, in costanza di matrimonio, avrebbe rifiutato di svolgere lavori regolari, a ciò articolando tuttavia istanze istruttorie che, per la loro genericità, non sono state ritenute ammissibili, salvo poi dedurre lo svolgimento di attività fiscalmente irregolare presso uno studio dentistico;
sul punto, la convenuta ha radicalmente contestato l'assunto, sostenendo di essere solita recarsi presso lo studio perché amica della madre del dentista e paziente dello stesso. Vanno però considerati l'esito dell'attività di investigazione svolta ad iniziativa del marito e le immagini riprese dall'investigatore e prodotte in giudizio, oltre che il tenore delle dichiarazioni dei due testi escussi, compendio probatorio dal quale emerge che la signora è stata vista svolgere attività di pulizia dello studio, o meglio del terrazzo dello stesso e delle scale condominiali e ciò in orario successivo alle 18,30 e fino circa alle 20,30
Anche a voler ritenere che la resistente svolga effettivamente qualche piccolo lavoro, proprio l'esito dell'attività investigativa svolta porta ad escludere che la stessa possa trarne un reddito sufficiente a far fronte alle primarie esigenze della vita;
neppure può essere valorizzato l'assunto del ricorrente, secondo il quale la moglie trarrebbe profitto dalla locazione del garage e del posto auto di pertinenza dell'appartamento: sul punto il capitolo di prova n.5) è del tutto generico e inconferente rispetto alla pretesa di provare il pagamento di un canone per l'utilizzo dello spazio cortilizio.
La resistente tra i due coniugi appare il soggetto economicamente più debole e dalle potenzialità economiche più limitate: il basso tasso di scolarità, la sua attuale età, l'uscita dal mondo del lavoro da molti anni fanno ritenere che ella non possa aspirare se non a svolgere qualche ora di lavoro non qualificato, non avendo una professionalità suscettibile di essere messa a frutto e che per tale ragione ricorrano i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile che, nel caso in esame, assolve alla tipica funzione assistenziale, non essendo verosimile, anche in prospettiva, che possa in futuro incrementare i propri redditi.
, come detto può contare su un reddito da pensione pari a circa 2.000,00 al mese, Parte_1
dal quale deve detrarre il canone di locazione che sostiene (euro 400,00).
Lo squilibrio tra l'attuale situazione economica degli ex coniugi discende, indubbiamente, dal fatto che la signora abbia svolto, durante il matrimonio, solo lavoro casalingo, ma il ricorrente non ha provato che tale scelta sia stata adottata unilateralmente e comunque ogni considerazione sul punto resta assorbita dal fatto che, in concreto, l'assegno divorzile assolve ad una funzione assistenziale, volta ad assicurare le esigenze primarie della vita.
In tale prospettiva, reputa il Collegio che la somma mensile di euro 350,00, stabilita in via provvisoria, vada confermata, perché idonea ad assicurare la finalità assistenziale sopra illustrata. Il ricorrente è soccombente e va pertanto condannato al pagamento delle spese processuali, secondo i parametri medi corrispondente allo scaglione di valore indeterminato e complessità bassa, in favore dell'erario, essendo la parte resistente ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello
Stato
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunciando tra le parti, così provvede:
a) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto a CARBONERA (TV) il 01/04/2000 tra
), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
( nata a [...] il [...] , atto Controparte_1 C.F._2
trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune anno 2000 Parte II Serie C n.
4;
b) Ordina all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della sentenza;
c) pone a carico di l'obbligo di pagare entro il giorno 10 di ogni mese, con Parte_1
decorrenza dalla domanda, la somma di euro 350,00 a titolo di assegno divorzile, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
d)- dichiara inammissibile la domanda di rilascio;
e) condanna al pagamento delle spese processuali, che liquida in complessivi euro Parte_1
7.616,00 per compensi, oltre iva, cpa e rimborso forfettario spese generali al 15% come per legge, in favore dell'erario;
Così deciso in Vicenza, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile, in data 27.5.2025
IL PRESIDENTE estensore
Giovanna Sanfratello