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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 09/12/2025, n. 5944 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5944 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale di Catania, in persona del giudice dott. Fabio Salvatore Mangano, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 15190/2020 R.G., promossa da: con sede a Siracusa, via Tunisi n. 51, codice fiscale e Parte_1 partita iva in persona in persona dell'amministratore pro tempore, P.IVA_1 Pt_2
, rappresentata e difesa dall'avvocato Mauro Di Pace, giusta procura in atti
[...] attrice e convenuta in via riconvenzionale contro
Controparte_1
, con sede a Catania, via Santa Sofia n. 78, codice fiscale in persona
[...] P.IVA_2 del direttore generale dott. autorizzata a resistere in giudizio in forza della CP_2 deliberazione n. 162 del 10.12.2021, rappresentata e difesa dall'avvocati Nicola Seminara, giusta procura in atti
convenuta ed attrice in via riconvenzionale
***
All'udienza del 5.5.2025 le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale in atti e la causa è stata posta in decisione, con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
1. Con atto di citazione regolarmente notificato il 21.12.2020 la ha Parte_1 convenuto in giudizio l'azienda ospedaliero – universitaria , Controparte_1 esponendo di avere stipulato, in data 25 ottobre 2016, con l'amministrazione convenuta, quale
1 aggiudicataria all'esito di apposita gara, un contratto di appalto di lavori avente ad oggetto
“Opere complementari per il miglioramento della funzionalità dell'edificio destinato ad attività specialistiche lotto A – Ampliamento farmacia Lotto 5B” del valore di euro 998.193,73.
L'attrice ha dedotto: il ritardo della consegna dei lavori, in violazione delle previsioni di cui all'art. 153, commi 8, 9 e 10, d.P.R. 207/2010; l'illegittima sospensione dei lavori, in violazione dell'art. 160 d.P.R. 207/2010; l'inadempimento dell'amministrazione rispetto all'accordo transattivo stipulato il 6 giugno 2019, avendo questa approvato una perizia di variante che avrebbe stravolto l'originario progetto;
la violazione dell'art. 16 del contratto di appalto da parte dell'amministrazione, atteso che la perizia di variante ed i nuovi prezzi sarebbero stati approvati unicamente attraverso un'interlocuzione tra il R.U.P. ed il direttore dei lavori, e dunque senza alcun contraddittorio procedimentale con l'impresa esecutrice. Ha chiesto, pertanto, che venga accertato l'inadempimento dell'azienda ospedaliera convenuta rispetto alle obbligazioni assunte con il contratto di appalto;
che venga accertata l'illegittimità della sospensione dei lavori e l'efficacia del recesso esercitato con pec del 21.12.2020; in subordine, ha chiesto che venga dichiarata la risoluzione del contratto di appalto;
infine, ha chiesto che l'amministrazione convenuta venga condannata a risarcire in suo favore i danni subiti per effetto della illegittima sospensione dei lavori, quantificati in complessivi euro 384.624,91, di cui euro 255.658, 22 spettanti alla luce dei parametri di cui all'art. 1382 c.c., a sua volta richiamato dall'art. 160, comma 2, D.P.R. 207/2010; euro 60.720,60 a titolo di danno emergente;
euro 68.246,09 a titolo di lucro cessante.
Con comparsa di risposta depositata il 29.3.2021 si è costituita l'
[...]
, la quale ha contestato la fondatezza delle Controparte_3 domande attoree, chiedendone il rigetto;
la convenuta ha altresì formulato domanda riconvenzionale, chiedendo che venga dichiarata la risoluzione del contratto di appalto per inadempimento dell'impresa appaltatrice e che quest'ultima venga quindi condannata al risarcire in suo favore il danno subito per effetto dell'inadempimento e derivante dalla necessità di espletare una nuova gara e di non disporre dell'opera per il tempo pari alla durata di questa.
Nel corso del giudizio è stata disposta consulenza tecnica d'ufficio e, all'udienza di precisazione delle conclusioni del 5.5.2025, la causa è stata posta in decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2 2. Tanto premesso, occorre preliminarmente ricostruire i fatti per come allegati e provati dalle parti.
Il contratto di appalto oggetto del presente procedimento è stato stipulato in data 25 ottobre
2016. Prima della consegna dei lavori, l'impresa appaltatrice, con pec del 7 dicembre 2016
(allegato n. 4 dell'atto di citazione), ha fatto presente che, a seguito di vari sopralluoghi effettuati per verificare l'esecutività del piano di cantierizzazione contrattuale, aveva constatato che la realizzazione dell'impianto di cogenerazione (successiva alla redazione del progetto) aveva determinato una sostanziale modifica dei luoghi, in quanto le aree occupate dal predetto impianto risultavano difformi e più ampie rispetto a quanto allegato nella planimetria di cantierizzazione. Si è rilevata, inoltre, la presenza di due sottoattraversamenti all'area, che collegavano l'impianto di cogenerazione con la rete impiantistica degli edifici adiacenti, che attraversavano il percorso dei mezzi d'opera tra l'ingresso del cantiere e l'edificio da realizzare.
L'impresa ha quindi constatato l'impossibilità di ricevere la consegna dei lavori, chiedendo che le venissero dati i necessari chiarimenti e che venisse organizzato un incontro congiunto con il direttore dei lavori finalizzato ad adottare le determinazioni necessarie a risolvere le problematiche evidenziate.
Con successiva pec del 23 dicembre 2016 (allegato n. 5 dell'atto di citazione) la ha Parte_1 nuovamente segnalato la difformità tra la planimetria dell'area di cantiere ed il reale stato dei luoghi, chiedendo lo spostamento a nuova data della consegna dei lavori, prevista per il 27 dicembre 2016.
L'amministrazione, tuttavia, non ha modificato tale data e il 27 dicembre è stato redatto il
“verbale di consegna dei lavori” (allegato n. 6 dell'atto di citazione), da cui risulta che il direttore dei lavori ha rilevato la sussistenza di differenze dello stato dei luoghi delle aree di cantiere, che rendevano necessaria la modifica delle aree da consegnare all'appaltatore. Il direttore dei lavori ha quindi “proceduto a non consegnare i lavori”.
Successivamente, in data 6 febbraio 2017, come risulta dal “verbale di consegna dei lavori”
(allegato n. 8 dell'atto di citazione), il direttore dei lavori ha comunicato la disponibilità della stazione appaltante a concedere ulteriori aree per l'esecuzione dei lavori e ha dato atto che le lavorazioni necessarie per la realizzazione dei fabbricati avrebbero dovuto essere precedute da ulteriori lavorazioni di rinvenimento delle tubature segnalate, le quali sarebbero state oggetto di interruzione e ricollocazione. Il direttore dei lavori ha quindi proceduto alla consegna parziale dei lavori, illustrando le lavorazioni affidate e impegnandosi a formalizzare le modalità 3 esecutive mediante apposito ordine di servizio, rilevando altresì che le lavorazioni sarebbero state contrattualmente regolarizzate mediante apposita variante di progetto da sottoporre all'approvazione dell'amministrazione. La consegna definitiva è stata quindi posticipata alla risoluzione delle interferenze.
Con ordine di servizio n. 1 del 13 febbraio 2017 il direttore dei lavori ha disposto che l'impresa appaltatrice individuasse le reti interferenti, per procedere allo scavo fino al rinvenimento dei sottoservizi. In data 20 febbraio 2020 l'impresa ha effettuato le indagini delle reti interferenti, senza tuttavia dare avvio ad alcuna lavorazione di cantiere finalizzata allo scavo. Per tale ragione, con note del 1° marzo 2017 e del 20 marzo 2017, l'amministrazione ha sollecitato la a dare esecuzione all'ordine di servizio. Con successivo ordine di servizio n. 2 del Parte_1
28 febbraio 2017, preso atto che l'appaltatrice non aveva ancora dato avvio ad alcuna attività di cantiere, l'amministrazione ha nuovamente ordinato di eseguire lo scavo, secondo quanto già previsto nell'o.d.s. n.1.
È necessario precisare che l'ordine di servizio n.1 non è stato prodotto in giudizio dalle parti;
tuttavia, il suo contenuto è richiamato nella nota di sollecito del 20 marzo 2017 e nell'ordine di servizio n. 2, i quali sono stati prodotti da parte convenuta con la comparsa di costituzione e risposta (allegati nn. 5 e 6).
È stato infine emesso l'ordine di servizio n. 3 del 19 giugno 2017 (allegato n. 7 della comparsa di costituzione e risposta), con il quale il direttore dei lavori ha preso atto che, con nota del 16 maggio 2017, l'impresa appaltante aveva comunicato l'esito degli scavi ordinati con o.d.s. n.2, all'esito dei quali aveva riscontrato che i sottoservizi individuati erano riconducibili ad impianti ormai dismessi o relativi a cantieri già conclusi, con esclusione dell'impianto antincendio ancora attivo, per cui si chiedeva la predisposizione degli elaborati necessari allo spostamento.
Quindi, il direttore dei lavori ha ordinato di procedere alle lavorazioni necessarie allo spostamento del tubo antincendio, secondo quanto previsto nell'elaborato allegato. All'ordine di servizio era altresì allegato il “verbale di nuovi prezzi n.1”, firmato dal direttore dei lavori, in cui lo stesso ha attestato che i nuovi prezzi unitari riportati nel verbale erano stati concordati il
16 giugno 2017 con il legale rappresentante della il signor Parte_1 Pt_3
.
[...]
La ha tuttavia contestato i nuovi prezzi e non ha eseguito le lavorazioni ordinate Parte_1 con l'o.d.s. n.3.
4 Nello specifico, la società attrice in sede processuale ha genericamente affermato l'antieconomicità dei corrispettivi imposti dall'azienda ospedaliera, ritenendoli non remunerativi e non idonei a consentire di coprire i costi di gestione. Dai documenti prodotti in giudizio (allegati nn. 10, 11, 12, 13 dell'atto di citazione e allegati nn. 8, 9, 10, 11, 12 della comparsa di costituzione e risposta) si ricava che: l'appaltatore ha proposto la sostituzione del tubo in acciaio con materiale diverso e più economico;
il 4 luglio 2017 la stessa impresa appaltatrice ha trasmesso via e-mail la proposta tecnica ed economica alternativa, che prevedeva una differenza economica di soli euro 900,00; con email del 5 luglio 2017 il direttore dei lavori ha valutato “comprensibili” le richieste di controparte ed ha manifestato la sua disponibilità a procedere alla variazione dell'o.d.s., intimando tuttavia di iniziare immediatamente, e a prescindere, le attività di presa di cantiere e di scavo;
con pec del 31 luglio
2017 il direttore dei lavori ha constatato l'inadempimento dell'impresa appaltatrice e ha rilevato che nel caso in cui l'impresa non avesse accettato i nuovi i prezzi, l'amministrazione avrebbe potuto comunque ingiungere l'esecuzione dei lavori e l'esecutore avrebbe potuto solamente iscrivere riserva negli atti contabili;
con nota del 9 ottobre 2017 il R.U.P. ha ulteriormente sollecitato l'impresa ad adempiere all'o.d.s. n.
3. Successivamente, con pec del 3 maggio 2018, il direttore generale dell'azienda ospedaliera ha comunicato all'impresa di non aderire alla richiesta di pagamenti aggiuntivi per un importo di circa il 25% del corrispettivo previsto in contratto (quasi euro 160.000,00); pertanto, la direzione generale ha comunicato di essere in attesa di un ridimensionamento della richiesta avanzata. A fronte del perdurante rifiuto a eseguire le lavorazioni di cui all'o.d.s. n.3, la direzione generale ha quindi avviato il procedimento di risoluzione del contratto per inadempimento: con pec del 4 luglio 2018
l'Amministrazione ha constatato l'inadempimento e ha dato termine di venti giorni all'impresa per presentare controdeduzioni al R.U.P., con l'avvertimento, che alla loro ricezione, ovvero in mancanza di presentazione, si sarebbe pronunciata in ordine alla risoluzione del contratto. Con verbale di constatazione del 12 settembre 2018 il Direttore dei Lavori ha verificato il mancato inizio delle lavorazioni e con deliberazione n. 1097 del 7 novembre 2018 l'Amministrazione ha deliberato la risoluzione del contratto per grave inadempimento ex art. 163, comma 1, d.lgs. n.
163/2006.
Con ricorso del 10 ottobre 2018 proposto dinnanzi al Tribunale di Catania, la
[...] ha chiesto che venisse disposto accertamento tecnico preventivo, avente a Parte_1 oggetto “la individuazione di differenze tra gli elaborati di gara (in particolare il progetto di 5 sicurezza) e l'effettivo stato dei luoghi, la impossibilità di dare esecuzione al contratto senza modifiche apportate al progetto, nonché il computo dei maggiori oneri derivanti dalle lavorazioni necessarie per l'esecuzione” (allegato n. 14 dell'atto di citazione). Nelle more del procedimento è intervenuta la su citata deliberazione di risoluzione del contratto di appalto.
Nominato il c.t.u., sono state avviate le operazioni peritali, nel corso delle quali è emersa la possibilità di una composizione bonaria della controversia.
In data 6 giugno 2019 le parti hanno sottoscritto un accordo di conciliazione (allegato n. 24 dell'atto di citazione), con il quale l'amministrazione si è impegnata a revocare la risoluzione del contratto e ad approvare apposita perizia di variante “finalizzata a consentire l'esecuzione dell'appalto”, mentre l'impresa si è impegnata all'apertura del cantiere e ad avviare le lavorazioni entro il termine di dieci giorni dalla comunicazione, da parte dell'azienda, dell'approvazione della perizia di variante. L'impresa ha dichiarato di non rinunciare alle riserve già formulate e le parti hanno previsto che sarebbe rimasto impregiudicato il diritto dell'impresa a quantificare gli eventuali ulteriori oneri aggiuntivi mediante apposizione di riserve.
Con deliberazione n. 1130 del 1° luglio 2019 l'amministrazione ha revocato la precedente deliberazione di risoluzione del contratto di appalto (allegato n. 25 dell'atto di citazione). Con pec del 6 novembre 2020 l'azienda ospedaliera ha invece comunicato la validazione della perizia di variante e ha convocato l'impresa per la sottoscrizione dell'atto di sottomissione per il
23 novembre 2020. L'impresa non ha dato alcun riscontro, cosicché, con nota del 25 novembre
2020 (allegato n. 23 della comparsa di costituzione e risposta), l'amministrazione ha comunicato che, trascorsi sette giorni dal reperimento della perizia, la stessa sarebbe stata intesa accettata e si avrebbe proceduto con la sua approvazione anche in via amministrativa.
L'impresa ha dunque chiesto che le venisse concesso un nuovo termine per la sottoscrizione dell'atto di sottomissione, che l'amministrazione ha concesso con nota del 2 dicembre 2020
(allegato n. 24 della comparsa di costituzione e risposta), convocando l'appaltatrice per il 21 dicembre 2020. L'impresa, tuttavia, con nota del 20.12.2021 (allegato n. 34), ha comunicato il recesso dal contratto di appalto, ritenendo di non poter approvare la perizia di variante, in quanto essa costituiva uno stravolgimento dell'opera da realizzare oggetto di gara. Il 22 dicembre 2021 la ha quindi notificato l'atto di citazione introduttivo del presente Parte_1 giudizio.
3. Così ricostruiti i fatti, è possibile passare all'esame nel merito delle domande attore. 6 3.1 Con la prima domanda, la società attrice ha chiesto che venga dichiarata l'inefficacia del contratto per effetto del recesso comunicato con pec del 21.12.2020 (doc. 34), ai sensi dell'art. 153 d.P.R. 207/2010.
La domanda non è fondata.
È pacifico e documentato che tra le parti, in data 6.6.2019, sia stato sottoscritto un accordo transattivo in virtù del quale: la stazione appaltante si è impegnata a predisporre una perizia di variante per consentire l'esecuzione del contratto ed a revocare la risoluzione del contratto;
l'impresa appaltatrice si è impegnata ad avviare i lavori nel termine di dieci giorni dalla sottoscrizione della perizia di variante.
Secondo il principio di diritto più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità, nell'ipotesi in cui un rapporto sia stato oggetto di transazione e questa abbia carattere non novativo, è la transazione che costituisce la fonte del nuovo rapporto contrattuale, non potendo le parti invocare l'originario contratto oggetto di transazione (cfr., tra le tante, Cass. 645/2024).
Nel caso di specie, sebbene la transazione in oggetto non abbia natura novativa, atteso che tramite questa le parti non hanno estinto l'originario rapporto, ciò non significa che le parti possano invocare circostanze anteriori alla conclusione della transazione e che sono di fatto coperte dall'intervenuto accordo. Ed invero, in disparte la natura novativa o non novativa della transazione, è evidente che la volontà pattizia consacrata nell'accordo transattivo fosse quella di addivenire ad una perizia di variante finalizzata a consentire “l'esecuzione dell'appalto”; si tratta, con tutta evidenza, di una finalità volontà con la richiesta, successivamente avanzata, di recesso dal contratto per il ritardo nell'originaria consegna dei lavori.
Per quanto sopra, l'istanza di recesso basata sul ritardo nella consegna dei lavori, dunque per fatti anteriori alla stipula della scrittura privata di transazione, non è fondata, come correttamente eccepito dalla convenuta.
In ogni caso, si osserva come la domanda di accertamento dell'intervenuto recesso dal contratto non meriti accoglimento.
L'art. 153, comma 2, d.p.r. 207/2010 prevede che la consegna dei lavori debba avvenire entro quarantacinque giorni dalla stipulazione del contratto ed il comma 8 stabilisce che, “qualora la consegna avvenga in ritardo per fatto o colpa della stazione appaltante, l'esecutore può chiedere di recedere dal contratto. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso l'esecutore ha diritto al rimborso di tutte le spese contrattuali nonché di quelle effettivamente sostenute e documentate ma in misura non superiore ai limiti indicati dall'articolo 157. Ove l'istanza 7 dell'esecutore non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, lo stesso ha diritto ad un compenso per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo, le cui modalità di calcolo sono stabilite dall'articolo 157”. Il comma 9 precisa poi che “la facoltà della stazione appaltante di non accogliere l'istanza di recesso dell'esecutore non può esercitarsi, con le conseguenze previste dal comma 8, qualora il ritardo nella consegna dei lavori superi la metà del termine utile contrattuale o comunque sei mesi complessivi”. Il comma 10, infine, stabilisce che “qualora, iniziata la consegna, questa sia sospesa dalla stazione appaltante per ragioni non di forza maggiore, la sospensione non può durare oltre sessanta giorni. Trascorso inutilmente tale termine, si applicano le disposizioni di cui ai commi 8 e 9”.
Nel caso di specie, essendo stato stipulato il contratto di appalto in data 25 ottobre 2016,
l'amministrazione avrebbe dovuto procedere alla consegna dei lavori entro il 9 dicembre 2016.
Tuttavia, accertata la difformità dei luoghi rispetto a quelle oggetto della planimetria dell'area di cantiere, solo il 6 febbraio 2017 il direttore dei lavori ha provveduto alla consegna parziale dei lavori. In quell'occasione, peraltro, il direttore dei lavori ha dato atto che le lavorazioni necessarie per la realizzazione dei fabbricati avrebbero dovuto essere precedute da ulteriori lavorazioni di rinvenimento, interruzione e ricollocazione delle tubature segnalate dall'impresa appaltatrice. Ebbene, la mancata consegna dei lavori entro il termine di cui all'art. 153, comma
2, d.P.R. 207/2010 è certamente imputabile a colpa dell'amministrazione, come dalla stessa ammesso con la comparsa di risposta (pag.9), avendo affermato di essere incorsa in un errore nella redazione del progetto esecutivo determinato dal mancato coordinamento della progettazione dell'opera oggetto del contratto di appalto con la progettazione dell'impianto di cogenerazione realizzato sull'area di cantiere. A conferma di ciò si richiamano anche gli accertamenti compiuti dal consulente tecnico d'ufficio, il quale, a pagina 21 della relazione, ha rilevato che i lavori dell'impianto di cogenerazione sono stati ultimati il 28/04/2015 (seppur poi formalmente si sono conclusi il 28/06/2015 dopo la realizzazione delle lavorazioni di piccola entità ai sensi dell'art. 199 co.2 DPR 207/2010). Ne consegue che l'amministrazione convenuta, nel momento in cui ha indetto la gara per la stipula del contratto oggetto del presente procedimento (avvenuta con Delibera n.285 del 15/05/2015), conosceva o avrebbe dovuto conoscere lo stato dei luoghi.
Ciò posto, in ordine alle conseguenze del ritardo, va osservato che, ai sensi dell'art. 153, comma
8, d.P.R. 207/2010, la società attrice avrebbe potuto proporre istanza di recesso dal contratto.
La cessazione degli effetti del contratto non sarebbe stata automatica, essendo la pubblica 8 amministrazione titolare di un potere discrezionale in ordine all'accoglimento o meno dell'istanza. La facoltà di non accogliere l'istanza sarebbe venuta meno, ai sensi del comma 9, nella sola ipotesi in cui il ritardo nella consegna dei lavori avesse superato la metà del termine utile contrattuale o comunque sei mesi complessivi.
Basti qui rilevare che la società attrice non ha mai presentato alcuna istanza di recesso, tale non potendosi certamente considerare la pec del 21 dicembre 2020, inviata dopo oltre quattro anni dal verificarsi del ritardo. Tale comunicazione, infatti, non costituisce istanza di recesso ai sensi dell'art. 153 d.P.R. 207/2010, trattandosi invece di una dichiarazione con la quale l'impresa ha comunicato di non approvare la perizia di variante proposta dall'amministrazione e, quindi, ha dichiarato di recedere dal contratto.
Neppure si versa nell'ipotesi di cui al comma 9 dell'art. 153 d.P.R. 207/2010, atteso che il 6 dicembre, e dunque prima del termine sancito dalla norma, l'amministrazione ha provveduto alla consegna parziale dei lavori.
La società attrice ha altresì richiamato il disposto di cui al comma 10 dell'art. 153 d.P.R.
207/2010, che disciplina l'ipotesi in cui, iniziata la consegna dei lavori, questa sia successivamente sospesa per causa non di forza maggiore e per un periodo superiore a sessanta giorni.
Orbene, nella vicenda in esame la consegna dei lavori è iniziata con la consegna parziale del 6 febbraio 2017. In effetti, i lavori non sono mai stati definitivamente consegnati e, quindi, la sospensione, non dipesa da forza maggiore, ha avuto una durata superiore a sessanta giorni. In applicazione dei commi 8 e 9 (richiamati dal comma 10) l'impresa appaltatrice avrebbe potuto presentare istanza di recesso qualora il ritardo nella consegna definitiva fosse dipeso da colpa dell'amministrazione e quest'ultima avrebbe perso la facoltà di non accogliere l'istanza qualora la durata della sospensione avesse superato il termine di cui al comma 9. Tuttavia, occorre nuovamente rilevare che la società attrice non ha mai presentato istanza di recesso. A ciò si aggiunge che la mancata consegna definitiva dei lavori non può considerarsi imputabile a colpa dell'amministrazione, la quale si è al contrario adoperata per superare gli ostacoli alla esecuzione dei lavori tramite l'adozione di tre ordini di servizio, la partecipazione al procedimento di accertamento tecnico preventivo, la stipulazione dell'accordo conciliativo del 6 giugno 2019 e, infine, tramite l'approvazione della perizia di variante.
È invece emerso un atteggiamento ostruzionistico della la quale non Parte_1 ha mai eseguito l'ordine di servizio n.3, contestando una differenza economica di soli euro 9 900,00, e, successivamente, ha rifiutato di approvare la perizia di variante validata dall'amministrazione, assumendone il carattere sostanzialmente modificativo rispetto all'originario progetto, come di seguito meglio indicato.
3.2 Parimenti infondata è la domanda con cui parte attrice ha chiesto che venga accertata l'illegittimità della sospensione dei lavori disposta dalla stazione appaltante.
Richiamato quanto sopra evidenziato in ordine all'effetto preclusivo determinato dall'intervenuta scrittura privata di transazione, ad ulteriore conferma dell'infondatezza della domanda va evidenziata l'inapplicabilità degli artt. 159 e 160 d.P.R. 207/2010, che disciplinano rispettivamente le ipotesi in cui è ammessa la sospensione dei lavori (art. 159) e l'illegittimità della sospensione per cause diverse (art. 160).
Giova premettere che tra le ipotesi in cui la stazione appaltante può legittimamente disporre la sospensione dei lavori rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'art. 132, comma 1, lettera a) e b) del codice;
invece, nei casi previsti dall'articolo 132, comma 1, lettere c) e d), del codice, la sospensione è ammessa solo quando dipenda da fatti non prevedibili al momento della stipulazione del contratto. Dunque, è esclusa l'ipotesi in cui la necessità di redigere una perizia di variante dipenda, ai sensi dell'art. 132, comma 1, lettera e) del codice, da “errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione”.
Ebbene, basta in proposito rilevare che nella vicenda in esame l'amministrazione non ha mai ordinato la sospensione dei lavori. Ed invero, ai sensi dell'art. 158, commi 3 e 4, d.P.R.
2007/2010, la sospensione dei lavori è ordinata dal direttore dei lavori, il quale, con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, compila il verbale di sospensione indicando le ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori. Il verbale è inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione. Nel verbale di sospensione è inoltre indicato lo stato di avanzamento dei lavori, le opere la cui esecuzione rimane interrotta e le cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri la consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione.
Non risulta quindi che l'amministrazione appaltante abbia mai ordinato la sospensione dei lavori secondo la procedura prescritta dalla suindicata norma. Al contrario, l'azienda ospedaliera convenuta, accertata la difformità dei luoghi dell'area di cantiere, ha adottato tre 10 ordini di servizio con i quali ha disposto l'esecuzione delle lavorazioni necessarie per rimuovere gli ostacoli alla realizzazione delle opere oggetto del contratto di appalto. A fronte della mancata esecuzione dell'ordine di servizio n. 3, l'amministrazione ha avviato la procedura per la risoluzione del contratto, procedura poi revocata per effetto della stipula dell'accordo transattivo sopra indicato.
3.3 La domanda di accertamento dell'inadempimento della convenuta rispetto agli obblighi derivanti dalla transazione va rigettata.
L'attrice ha allegato l'inadempimento della convenuta, affermando che, in esecuzione dell'accordo, la stazione appaltante avrebbe dovuto adottare una perizia di variante relativa ai soli oneri per la sicurezza, e che, per il restante, avrebbe dovuto unicamente definire aspetti di dettaglio che non costituiscono variante ai sensi dell'art. 133 d.lgs. n. 163/2006. Ha, così, lamentato che, in violazione dell'accordo, l'amministrazione avrebbe adottato una perizia di variante che aveva stravolto il progetto originario oggetto del contratto di appalto, ad esempio mediante la modifica della distribuzione interna degli spazi dell'opera, la modifica del prospetto esterno dell'edificio mediante l'eliminazione di una scala antincendio, la modifica dei collegamenti con la farmacia preesistente. Secondo l'attrice, inoltre, le modifiche avrebbero superato il quinto dell'importo originario del contratto, in violazione dell'art. 132, comma 4,
d.lgs. 163/2006.
La domanda non è fondata.
Giova premettere che la transazione era finalizzata a “giungere alla composizione bonaria della controversia, allo scopo di consentire l'avvio dei lavori previa la predisposizione di perizia di variante che regolarizzi le problematiche insorte”; pertanto, con la sottoscrizione dell'accordo l'amministrazione si è impegnata a “disporre perizia di variante per consentire l'esecuzione dell'appalto nel rispetto della normativa della sicurezza”. L'art. 1 dell'accordo ha altresì previsto che la perizia di variante fosse “finalizzata a consentire l'esecuzione dell'appalto”.
Occorre preliminarmente rilevare che la perizia di variante adottata dall'amministrazione rientra nell'ipotesi prevista dall'art. 132, comma 1, lettera e) d.lgs. n. 163/2006, il quale prevede che la variante in corso d'opera è ammessa “per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione”.
Deve altresì rilevarsi che l'accordo conciliativo sottoscritto dalle parti ha previsto che l'Amministrazione adottasse una perizia di variante per “regolarizzare le problematiche insorte 11 e “consentire l'esecuzione dell'appalto”, tutto ciò “nel rispetto della normativa della sicurezza”. Pertanto, non corrisponde al vero quanto dedotto da parte attrice, ossia che l'azienda avrebbe dovuto adottare una variante relativa ai soli oneri della sicurezza. È evidente, al contrario, che la variante avrebbe dovuto prevedere le lavorazioni necessarie, diverse ed ulteriori rispetto a quelle dell'originario progetto, per consentire l'esecuzione del contratto di appalto.
Quanto alle modifiche al progetto dei lavori appaltati, deve ritenersi che esse non abbiano carattere sostanziale e non eccedano il cd. quinto d'obbligo di cui all'art. 132, comma 4, del codice.
La norma in esame stabilisce che “ove le varianti di cui al comma 1, lettera e), eccedano il quinto dell'importo originario del contratto, il soggetto aggiudicatore procede alla risoluzione del contratto e indice una nuova gara alla quale è invitato l'aggiudicatario iniziale”. Deve altresì richiamarsi l'art. 161, comma 4, d.P.R 207/2010, il quale prevede che “l'esecutore ha
l'obbligo di eseguire tutte le variazioni ritenute opportune dalla stazione appaltante e che il direttore lavori gli abbia ordinato purché non mutino sostanzialmente la natura dei lavori compresi nell'appalto […]”. I commi 12 e 13 della disposizione, rispettivamente, aggiungono che “per le sole ipotesi previste dall'articolo 132, comma 1, del codice, la stazione appaltante durante l'esecuzione dell'appalto può ordinare una variazione dei lavori fino alla concorrenza di un quinto dell'importo dell'appalto, e l'esecutore è tenuto ad eseguire i variati lavori agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario, salva l'eventuale applicazione del comma 6 del presente articolo e dell'articolo 163, e non ha diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo ai nuovi lavori” e che “se la variante, nei casi previsti dal comma 12, supera tale limite il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'esecutore che, nel termine di dieci giorni dal suo ricevimento, deve dichiarare per iscritto se intende accettare la prosecuzione dei lavori e a quali condizioni;
nei quarantacinque giorni successivi al ricevimento della dichiarazione la stazione appaltante deve comunicare all'esecutore le proprie determinazioni. Qualora l'esecutore non dia alcuna risposta alla comunicazione del responsabile del procedimento si intende manifestata la volontà di accettare la variante agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario. Se la stazione appaltante non comunica le proprie determinazioni nel termine fissato, si intendono accettate le condizioni avanzate dall'esecutore”.
12 Dalla lettura combinata delle suindicate disposizioni si ricava che l'amministrazione, nei casi previsti dall'art. 132 del codice, possa adottare varianti in corso d'opera, purché siano rispettati un limite qualitativo e un limite quantitativo: le variazioni, cioè, non devono mutare sostanzialmente la natura delle opere oggetto del contratto d'appalto e non devono superare il quinto del valore dell'appalto. Nell'ipotesi in cui le variazioni non superino il limite del quinto,
l'impresa è tenuta a eseguire i lavori;
invece, qualora superino il suddetto limite, trova applicazione la procedura di cui al comma 13 dell'art. 161 d.P.R. 207/2010 e, dunque, l'impresa appaltatrice può determinarsi, nel rispetto dei termini indicati dalla norma, nel senso di accettare o meno l'esecuzione dei lavori.
Peraltro, le disposizioni richiamate sanciscono il carattere cumulativo del limite qualitativo e di quello quantitativo. Conseguentemente, da un lato, le nuove lavorazioni non devono avere carattere sostanzialmente modificativo delle opere oggetto del contratto e, dall'altro lato,
l'importo delle variazioni non deve superare il quinto dell'importo dell'appalto.
Ebbene, l'istruttoria espletata ha consentito di accertare che la perizia di variante adottata dall'amministrazione nella vicenda in esame abbia rispettato entrambi i suindicati limiti.
Il consulente tecnico d'ufficio ha accertato che la variante non abbia determinato modifiche sostanziali al progetto dei lavori appaltati, né dal punto di vista tecnico, né da quello amministrativo e contrattuale. Secondo il c.t.u., la perizia ha previsto: l'aggiornamento del layout di cantiere, a seguito delle modifiche necessarie a causa della diversa collocazione dell'adiacente impianto di cogenerazione;
l'adeguamento del progetto esecutivo alle variazioni normative che dalla data di redazione del primo progetto si sono susseguite nel tempo;
i lavori per il rinvenimento di alcuni sottoservizi provvisionali utilizzati durante la fase di cantiere del cogeneratore e lo spostamento di un tubo antincendio in esercizio, interferente con parte delle fondazioni del nuovo edificio;
alcuni adeguamenti/ottimizzazioni per sopravvenute esigenze della stazione appaltante, finalizzate al miglioramento della funzionalità dell'opera e non comportanti modifiche sostanziali.
Dunque, come accertato dal c.t.u., nessuna delle variazioni introdotte ha comportato significative variazioni del sistema costruttivo dell'opera previsto in contratto.
Le variazioni in esame non hanno neppure determinato un mutamento della destinazione d'uso dell'opera edilizia, un aumento consistente della cubatura o della superficie, ovvero un mutamento delle caratteristiche dell'intervento edilizio.
13 Infine, le modifiche previste dalla perizia di variante non hanno introdotto condizioni che, se fossero state previste nella procedura di aggiudicazione originaria, avrebbero consentito l'ammissione di offerenti diversi rispetto a quelli originariamente ammessi o avrebbero consentito di accettare un'offerta diversa rispetto a quella originariamente accettata.
Le conclusioni raggiunte da c.t.u. sono del tutto condivise dal decidente in quanto immuni da vizi logici e coerenti con il quesito conferito.
Il c.t.u. ha altresì accertato l'ammontare dei nuovi costi: il maggiore importo dei lavori previsti dalla perizia di variante è pari a euro 88.013,26, mentre il maggiore importo riguardante i costi della sicurezza è pari a euro 74.758,04 (di cui € 42.690,39 per riprogettazione area di cantiere in base alle nuove previsioni progettuali, ed € 32.067,65 per costi emergenza covid-19). Dunque,
l'originario importo dell'appalto, compresi gli oneri per la sicurezza, era pari a euro 998.193,73, mentre l'importo delle lavorazioni previste dalla perizia di variante è pari a euro 1.160.965,03.
I nuovi lavori non eccedono, quindi, il limite di cui all'art. 132, comma 4, del codice e di cui all'art. 161, comma 12, d.P.R. 207/2010.
Non è fondato l'assunto di parte attrice secondo cui, al fine di verificare l'eventuale eccedenza del quinto, occorrerebbe sommare i valori assoluti delle opere in aumento e di quelle in diminuzione. A sostegno del superiore assunto, la società attrice ha affermato che, qualora si ragionasse nel senso che il valore delle opere in aumento ed in diminuzione andasse sommato algebricamente, si avrebbe la possibilità di stravolgere il contenuto della prestazione a carico dell'appaltatore. Tale risultato si avrebbe perché, ad esempio, opere in diminuzione del 100% potrebbero compensare opere diverse in aumento del 100% del medesimo valore iniziale.
Tuttavia, tale ragionamento è privo di fondamento, in quanto, come già rilevato, le disposizioni in materia di varianti in corso d'opera stabiliscono, oltre al limite quantitativo, il limite qualitativo. Ciò significa che le varianti, anche se contenute nel valore del quinto, devono comunque risultare non sostanzialmente modificative dell'oggetto del contratto. Ne consegue che, qualora il valore delle varianti in aumento e in diminuzione dovessero compensarsi a vicenda, la perizia di variante sarebbe comunque illegittima se le lavorazioni in essa previste stravolgessero l'oggetto originario del contratto di appalto.
Infine, nessun ritardo può addebitarsi alla stazione appaltante, che ha dato esecuzione all'accordo conciliativo nei mesi successivi alla sua stipulazione. Ed invero, con nota n. 12171 del 18 marzo 2020 (allegato n. 20 della comparsa di costituzione e risposta), l'amministrazione ha comunicato alla società attrice l'attività già compiuta e finalizzata a redigere la perizia di 14 variante. In particolare, con delibera n. 1130 del 1° luglio 2019 l'amministrazione ha revocato la delibera di risoluzione del contratto;
con nota del 6 agosto 2019 il direttore dei lavori ha rappresentato le modificazioni normative intervenute di cui tenere conto nella redazione della variante;
il R.U.P., con nota del 5 settembre 2019 ha chiesto all'azienda di autorizzare la conseguente perizia di variante;
il direttore generale ha chiesto al R.U.P. una relazione dettagliata relativa alle modificazioni normative intervenute ed all'opportunità di inserirle nella perizia di variante;
con nota del 15 ottobre 2019 il R.U.P. ha trasmesso la relazione richiesta, che è stata autorizzata il 16 dicembre;
con nota del 17 dicembre il R.U.P. ha ordinato al direttore dei lavori la redazione della perizia;
la direzione dei lavori, in considerazione del tempo trascorso e dei lavori che nel frattempo avevano riguardato la zona interessata (in particolare, i lavori di costruzione e recinzione del confine tra e l' ), ha CP_4 Parte_4 effettuato numerosi sopralluoghi;
il 19 febbraio 2020 il direttore dei lavori ha trasmesso una nota riepilogativa dei contenuti della perizia di variante, in attesa di autorizzazione a procedere.
Successivamente, con nota n. 42662 del 6 novembre 2020, l'azienda ha trasmesso alla
[...] la perizia di variante approvata e validata. Parte_1
L'amministrazione, dunque, ha adempiuto agli obblighi assunti con l'accordo conciliativo nei mesi successivi alla sua stipulazione, senza che possa a essa imputarsi alcun ritardo che costituisca inadempimento e, quindi, causa di risoluzione del contratto.
3.4. Parte attrice ha altresì chiesto che venga accertata la violazione da parte della stazione appaltante degli obblighi previsti dall'art. 16 del contratto di appalto, il quale prevede che
“qualora fosse necessario eseguire specie di lavorazioni non previste nel contratto, si procederà con le modalità tutte previste dall'art. 163 c.1 lettera b e c, c2, c3, c4, e c5 del regolamento D.P.R. 5 - 13 - ottobre 2010, N. 207”. Il richiamato art. 163 stabilisce che “i nuovi prezzi sono determinati in contraddittorio tra il direttore dei lavori e l'esecutore, ed approvati dal responsabile del procedimento. Ove comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, essi sono approvati dalla stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori.”. La norma, dunque, prevede un sistema procedimentale per il quale il direttore dei lavori è tenuto a interloquire con l'esecutore. L'Amministrazione, invece, avrebbe svolto unicamente un'interlocuzione tra il R.U.P. e l'ufficio della Direzione dei Lavori.
15 Ritiene il decidente che sussista l'inadempimento lamentato dalla non Parte_1 risultando che la convenuta abbia instaurato alcun contraddittorio per la determinazione dei prezzi dei nuovi lavori oggetto della perizia di variante.
L'inadempimento in questione, soprattutto se rapportato al reciproco inadempimento di parte attrice oggetto della riconvenzionale, deve considerarsi di scarsa importanza ai sensi dell'art. 1455 c.c., attenendo all'inosservanza di un procedimento formale. In proposito va evidenziato che l'azienda ha comunque determinato i nuovi prezzi in modo trasparente e secondo i criteri stabiliti dallo stesso art. 163, commi 2 e 3, d.P.R. 207/2010. In particolare, tali criteri sono richiamati e dettagliatamente illustrati a pagina 13 della relazione tecnico-illustrativa della perizia (allegato n. 21 della comparsa di costituzione e risposta), la quale è stata comunicata all'impresa appaltatrice con nota del 6 novembre 2020. Si rileva inoltre che, con nota n. 12171 del 18 marzo 2020, alla società attrice sono state comunicate le attività in corso volte all'approvazione della perizia e l'impresa non ha mai richiesto o sollecitato l'organizzazione di un incontro volto alla determinazione concordata dei nuovi prezzi, salvo poi attendere l'approvazione della perizia di variante e successivamente comunicare di non approvarla, senza peraltro muovere alcuna contestazione rispetto ai nuovi prezzi, ma contestando unicamente le modalità della loro revisione.
In ordine alle conseguenze derivanti dal suindicato inadempimento, si rimanda, pertanto, a quanto infra precisato a proposito della domanda riconvenzionale.
3.5 È infine infondata la domanda con cui parte ha attrice ha chiesto che l'amministrazione convenuta venga condannata a risarcirle i danni subiti per effetto dell'illegittima sospensione dei lavori ai sensi dell'art. 160 d.P.R. 207/2010.
Come è stato sopra evidenziato, la stazione appaltante non ha mai disposto la sospensione dei lavori, sicché i danni parametrati all'asserita illegittima sospensione dei lavori, ex art. 160
d.P.R. 207/2010, non meritano accoglimento.
Né, peraltro, risultano allegati e provati ulteriori danni suscettibili di risarcimento.
4. Passando all'esame delle domande riconvenzionali formulate dall'amministrazione convenuta, ritiene il decidente che sia fondata la domanda di risoluzione del contratto per inadempimento della è invece infondata, e va quindi rigettata, la Parte_1 domanda risarcitoria.
16 4.1 Con riguardo alla domanda di risoluzione del contratto di appalto, la stazione appaltante ha dedotto l'inadempimento dell'impresa appaltatrice, la quale, ricevuto il progetto approvato della variante, ha manifestato la volontà di non adempiere.
La domanda è fondata.
In diritto va richiamato il principio di diritto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui principio secondo cui, “in caso di accuse reciproche di inadempimento, la domanda di risoluzione per colpa e l'eccezione di inadempimento debbono essere valutate ponendo a confronto le condotte delle parti per la loro incidenza sulla realizzazione del programma dei contraenti e sull'assetto dei loro interessi come risultante dal contratto (Cass.
4134 del 2025; Cass. n. 36295 del 2023; Cass. n. n. 22626 del 2016; Cass. n. 22626 del
2013; Cass. n. 15796 del 2009; Cass. n. 11430 del 2006; Cass. n. 8880 del 2000). La valutazione comparativa dei reciproci inadempimenti non può in tali ipotesi muovere da un criterio meramente cronologico, addebitando la colpa dell'insuccesso del programma contrattuale alla parte che si sia resa responsabile per prima di un inadempimento, ma deve necessariamente essere condotta secondo un criterio di proporzionalità, comparando le condotte per la loro gravità cioè per la loro incidenza sul sinallagma contrattuale. L'art.1460
c.c. consente invero alla parte di rifiutare di eseguire la propria prestazione a fronte dell'inadempimento dell'altra, ma richiede che tale rifiuto debba essere conforme al principio di buona fede, il che significa che non può essere arbitrario o pretestuoso ma deve uniformarsi al criterio di proporzionalità, atteso che il vincolo contrattuale impone ai contraenti, in ogni circostanza, di adottare comportamenti tali da non compromettere l'interesse dell'altro al conseguimento dell'utilità che egli intendeva perseguire attraverso il contratto (art. 1375)”
(Cass. 14030/2025).
Nel caso di specie, per effetto della proposizione delle reciproche domande di risoluzione per inadempimento, compete al giudice valutare l'incidenza causale di ciascun inadempimento sul sinallagma contrattuale ed accertare quale sia quello dotato di maggiore incidenza causale, senza che assuma rilevanza il mero criterio cronologico.
Ebbene, come già rilevato, non solo la variante in corso d'opera approvata dall'amministrazione non ha modificato la natura delle opere oggetto del contratto d'appalto, ma anche le nuove lavorazioni non hanno superato il quinto del valore dell'appalto.
Pertanto, ai sensi dell'art. 161, comma 12, d.P.R. 207/2010 la aveva Parte_1
l'obbligo di sottoscrivere l'atto di sottomissione alla perizia di variante e di eseguire le 17 variazioni approvate, atteso che la facoltà di non accettare la variante è riconosciuta all'esecutore dall'art. 161, comma 13, nella sola ipotesi in cui le nuove lavorazioni eccedano il cd. quinto d'obbligo. Il rifiuto della società attrice di accettare la variante, consacrato nella comunicazione del 20.12.2020, determina inadempimento rispetto al contratto di appalto ed al successivo accordo conciliativo del 6 giugno 2020.
Procedendo alla valutazione comparativa dei reciproci inadempimenti, ex art. 1455 c.c., quello dell'azienda ospedaliera di non rispettare il contraddittorio nella determinazione dei prezzi e quello della di non accettare la perizia di variante, assume maggiore Parte_1 gravità l'inadempimento dell'impresa appaltatrice, la quale, rifiutandosi di accettare la variante, si è resa inadempiente rispetto all'obbligo assunto con la scrittura privata di transazione di assicurare l'esecuzione dell'opera pubblica. Il tutto in un contesto nel quale, con la transazione,
l'impresa appaltatrice aveva ottenuto la revoca della risoluzione in danno, così evitando pregiudizi nella partecipazione a future gare.
Per quanto sopra, va dichiarata la risoluzione del contratto di appalto per inadempimento dell'attrice e tale statuizione assorbe l'interesse dell'attrice ad una pronuncia meramente dichiarativa dell'inadempimento della convenuta rispetto all'obbligo sancito dall'art. 16 del contratto di appalto.
4.2. Passando alla domanda risarcitoria, si osserva che nell'atto di citazione l'azienda ospedaliera abbia chiesto il risarcimento del danno derivante dalla “necessità di espletare una nuova gara e di non disporre dell'opera per il tempo pari alla durata della stessa”, quantificando equitativamente detto pregiudizio in euro 250.000.
Il pregiudizio posto dall'attrice a fondamento della domanda risarcitoria è unicamente parametrato al danno derivante dal mancato godimento dell'immobile nelle more dell'espletamento di una nuova gara. Incombeva sull'attrice, pertanto, l'onere di dimostrare di avere bandito una nuova gara, indicando anche i costi derivanti dalla stessa e quantificando il pregiudizio derivante dal mancato godimento dell'immobile. Tale prova, tuttavia, non è stata fornita ed è pacifico che non possa trovare accoglimento una domanda di risarcimento del danno in re ipsa, richiedendosi una prova puntuale del pregiudizio sofferto.
Ciò detto, soltanto con la seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., l'amministrazione ha dedotto di avere dovuto adibire altro edificio a farmacia (il padiglione 14), di avere dovuto sopportare il costo di euro 230.353,00 oltre iva (doc. 18) ed ha chiesto la condanna al pagamento del suindicato importo. 18 La domanda non merita accoglimento.
In primo luogo, si osserva che, non avendo la convenuta ha depositato la prima memoria ex art. 183 c.p.c., il thema decidendum si è cristallizzato con la comparsa di risposta. Risulta, dunque, tardiva, e come tale inammissibile, la domanda (diversa da quella originaria) finalizzata ad ottenere il risarcimento parametrato ai costi sostenuti per adibire a farmacia altro edificio, essendo evidente che tale domanda sia diversa da quella originariamente proposta.
In secondo luogo, laddove si ritenesse che tale domanda fosse collegata alla prima (come non sembra), incombeva sull'attrice fornire la prova del carattere temporaneo della soluzione di adibire a farmacia l'edificio 14 in attesa dell'espletamento delle procedure del bando. Ma tale prova non è stata fornita, apparendo allo stato verosimile che i lavori sostitutivi siano definitivi.
Alla luce delle superiori considerazioni, la domanda risarcitoria non merita accoglimento.
5. Le spese del presente giudizio seguono vanno compensate in ragione di 1/4, stante l'accertato inadempimento di parte convenuta rispetto all'obbligo di cui all'art. 16 del contratto di appalto e il parziale accoglimento della riconvenzionale;
i restanti 3/4 delle spese vanno definitivamente poste a carico di parte attrice-soccombente.
Esse vanno determinate, ai sensi del d.m. 147/2022, in euro 22.457, sicché parte attrice va condannata al pagamento della somma di euro 16.842,75, pari ai 3/4 del citato importo.
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio, in atti liquidate, vanno definitivamente poste a carico di parte attrice.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa civile iscritta al n. 15190/2020
R.G., disattesa ogni contraria istanza:
RIGETTA le domande attoree;
ACCOGLIE parzialmente la domanda riconvenzionale e, per l'effetto, dichiara la risoluzione per inadempimento di del contratto di appalto concluso in data Parte_1
25.10.2026;
RIGETTA l'ulteriore domanda risarcitoria;
COMPENSA in ragione di ¼ le spese processuali;
CONDANNA al pagamento dei restanti ¾ delle spese in favore Pt_1 Parte_1 dell' , che liquida in euro Controparte_5
16.842,75, oltre spese generali, iva e c.p.a.; 19 PONE definitivamente a carico di le spese della consulenza tecnica Parte_1
d'ufficio in atti liquidate.
Così deciso a Catania, il 9 dicembre 2025.
Il giudice dott. Fabio Salvatore Mangano
La presente sentenza è stata redatta, sotto le mie cure, dalla dott.ssa Maria Cristina La Piana, magistrato ordinario in tirocinio.
Il giudice dott. Fabio Salvatore Mangano
20
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale di Catania, in persona del giudice dott. Fabio Salvatore Mangano, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 15190/2020 R.G., promossa da: con sede a Siracusa, via Tunisi n. 51, codice fiscale e Parte_1 partita iva in persona in persona dell'amministratore pro tempore, P.IVA_1 Pt_2
, rappresentata e difesa dall'avvocato Mauro Di Pace, giusta procura in atti
[...] attrice e convenuta in via riconvenzionale contro
Controparte_1
, con sede a Catania, via Santa Sofia n. 78, codice fiscale in persona
[...] P.IVA_2 del direttore generale dott. autorizzata a resistere in giudizio in forza della CP_2 deliberazione n. 162 del 10.12.2021, rappresentata e difesa dall'avvocati Nicola Seminara, giusta procura in atti
convenuta ed attrice in via riconvenzionale
***
All'udienza del 5.5.2025 le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale in atti e la causa è stata posta in decisione, con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
1. Con atto di citazione regolarmente notificato il 21.12.2020 la ha Parte_1 convenuto in giudizio l'azienda ospedaliero – universitaria , Controparte_1 esponendo di avere stipulato, in data 25 ottobre 2016, con l'amministrazione convenuta, quale
1 aggiudicataria all'esito di apposita gara, un contratto di appalto di lavori avente ad oggetto
“Opere complementari per il miglioramento della funzionalità dell'edificio destinato ad attività specialistiche lotto A – Ampliamento farmacia Lotto 5B” del valore di euro 998.193,73.
L'attrice ha dedotto: il ritardo della consegna dei lavori, in violazione delle previsioni di cui all'art. 153, commi 8, 9 e 10, d.P.R. 207/2010; l'illegittima sospensione dei lavori, in violazione dell'art. 160 d.P.R. 207/2010; l'inadempimento dell'amministrazione rispetto all'accordo transattivo stipulato il 6 giugno 2019, avendo questa approvato una perizia di variante che avrebbe stravolto l'originario progetto;
la violazione dell'art. 16 del contratto di appalto da parte dell'amministrazione, atteso che la perizia di variante ed i nuovi prezzi sarebbero stati approvati unicamente attraverso un'interlocuzione tra il R.U.P. ed il direttore dei lavori, e dunque senza alcun contraddittorio procedimentale con l'impresa esecutrice. Ha chiesto, pertanto, che venga accertato l'inadempimento dell'azienda ospedaliera convenuta rispetto alle obbligazioni assunte con il contratto di appalto;
che venga accertata l'illegittimità della sospensione dei lavori e l'efficacia del recesso esercitato con pec del 21.12.2020; in subordine, ha chiesto che venga dichiarata la risoluzione del contratto di appalto;
infine, ha chiesto che l'amministrazione convenuta venga condannata a risarcire in suo favore i danni subiti per effetto della illegittima sospensione dei lavori, quantificati in complessivi euro 384.624,91, di cui euro 255.658, 22 spettanti alla luce dei parametri di cui all'art. 1382 c.c., a sua volta richiamato dall'art. 160, comma 2, D.P.R. 207/2010; euro 60.720,60 a titolo di danno emergente;
euro 68.246,09 a titolo di lucro cessante.
Con comparsa di risposta depositata il 29.3.2021 si è costituita l'
[...]
, la quale ha contestato la fondatezza delle Controparte_3 domande attoree, chiedendone il rigetto;
la convenuta ha altresì formulato domanda riconvenzionale, chiedendo che venga dichiarata la risoluzione del contratto di appalto per inadempimento dell'impresa appaltatrice e che quest'ultima venga quindi condannata al risarcire in suo favore il danno subito per effetto dell'inadempimento e derivante dalla necessità di espletare una nuova gara e di non disporre dell'opera per il tempo pari alla durata di questa.
Nel corso del giudizio è stata disposta consulenza tecnica d'ufficio e, all'udienza di precisazione delle conclusioni del 5.5.2025, la causa è stata posta in decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2 2. Tanto premesso, occorre preliminarmente ricostruire i fatti per come allegati e provati dalle parti.
Il contratto di appalto oggetto del presente procedimento è stato stipulato in data 25 ottobre
2016. Prima della consegna dei lavori, l'impresa appaltatrice, con pec del 7 dicembre 2016
(allegato n. 4 dell'atto di citazione), ha fatto presente che, a seguito di vari sopralluoghi effettuati per verificare l'esecutività del piano di cantierizzazione contrattuale, aveva constatato che la realizzazione dell'impianto di cogenerazione (successiva alla redazione del progetto) aveva determinato una sostanziale modifica dei luoghi, in quanto le aree occupate dal predetto impianto risultavano difformi e più ampie rispetto a quanto allegato nella planimetria di cantierizzazione. Si è rilevata, inoltre, la presenza di due sottoattraversamenti all'area, che collegavano l'impianto di cogenerazione con la rete impiantistica degli edifici adiacenti, che attraversavano il percorso dei mezzi d'opera tra l'ingresso del cantiere e l'edificio da realizzare.
L'impresa ha quindi constatato l'impossibilità di ricevere la consegna dei lavori, chiedendo che le venissero dati i necessari chiarimenti e che venisse organizzato un incontro congiunto con il direttore dei lavori finalizzato ad adottare le determinazioni necessarie a risolvere le problematiche evidenziate.
Con successiva pec del 23 dicembre 2016 (allegato n. 5 dell'atto di citazione) la ha Parte_1 nuovamente segnalato la difformità tra la planimetria dell'area di cantiere ed il reale stato dei luoghi, chiedendo lo spostamento a nuova data della consegna dei lavori, prevista per il 27 dicembre 2016.
L'amministrazione, tuttavia, non ha modificato tale data e il 27 dicembre è stato redatto il
“verbale di consegna dei lavori” (allegato n. 6 dell'atto di citazione), da cui risulta che il direttore dei lavori ha rilevato la sussistenza di differenze dello stato dei luoghi delle aree di cantiere, che rendevano necessaria la modifica delle aree da consegnare all'appaltatore. Il direttore dei lavori ha quindi “proceduto a non consegnare i lavori”.
Successivamente, in data 6 febbraio 2017, come risulta dal “verbale di consegna dei lavori”
(allegato n. 8 dell'atto di citazione), il direttore dei lavori ha comunicato la disponibilità della stazione appaltante a concedere ulteriori aree per l'esecuzione dei lavori e ha dato atto che le lavorazioni necessarie per la realizzazione dei fabbricati avrebbero dovuto essere precedute da ulteriori lavorazioni di rinvenimento delle tubature segnalate, le quali sarebbero state oggetto di interruzione e ricollocazione. Il direttore dei lavori ha quindi proceduto alla consegna parziale dei lavori, illustrando le lavorazioni affidate e impegnandosi a formalizzare le modalità 3 esecutive mediante apposito ordine di servizio, rilevando altresì che le lavorazioni sarebbero state contrattualmente regolarizzate mediante apposita variante di progetto da sottoporre all'approvazione dell'amministrazione. La consegna definitiva è stata quindi posticipata alla risoluzione delle interferenze.
Con ordine di servizio n. 1 del 13 febbraio 2017 il direttore dei lavori ha disposto che l'impresa appaltatrice individuasse le reti interferenti, per procedere allo scavo fino al rinvenimento dei sottoservizi. In data 20 febbraio 2020 l'impresa ha effettuato le indagini delle reti interferenti, senza tuttavia dare avvio ad alcuna lavorazione di cantiere finalizzata allo scavo. Per tale ragione, con note del 1° marzo 2017 e del 20 marzo 2017, l'amministrazione ha sollecitato la a dare esecuzione all'ordine di servizio. Con successivo ordine di servizio n. 2 del Parte_1
28 febbraio 2017, preso atto che l'appaltatrice non aveva ancora dato avvio ad alcuna attività di cantiere, l'amministrazione ha nuovamente ordinato di eseguire lo scavo, secondo quanto già previsto nell'o.d.s. n.1.
È necessario precisare che l'ordine di servizio n.1 non è stato prodotto in giudizio dalle parti;
tuttavia, il suo contenuto è richiamato nella nota di sollecito del 20 marzo 2017 e nell'ordine di servizio n. 2, i quali sono stati prodotti da parte convenuta con la comparsa di costituzione e risposta (allegati nn. 5 e 6).
È stato infine emesso l'ordine di servizio n. 3 del 19 giugno 2017 (allegato n. 7 della comparsa di costituzione e risposta), con il quale il direttore dei lavori ha preso atto che, con nota del 16 maggio 2017, l'impresa appaltante aveva comunicato l'esito degli scavi ordinati con o.d.s. n.2, all'esito dei quali aveva riscontrato che i sottoservizi individuati erano riconducibili ad impianti ormai dismessi o relativi a cantieri già conclusi, con esclusione dell'impianto antincendio ancora attivo, per cui si chiedeva la predisposizione degli elaborati necessari allo spostamento.
Quindi, il direttore dei lavori ha ordinato di procedere alle lavorazioni necessarie allo spostamento del tubo antincendio, secondo quanto previsto nell'elaborato allegato. All'ordine di servizio era altresì allegato il “verbale di nuovi prezzi n.1”, firmato dal direttore dei lavori, in cui lo stesso ha attestato che i nuovi prezzi unitari riportati nel verbale erano stati concordati il
16 giugno 2017 con il legale rappresentante della il signor Parte_1 Pt_3
.
[...]
La ha tuttavia contestato i nuovi prezzi e non ha eseguito le lavorazioni ordinate Parte_1 con l'o.d.s. n.3.
4 Nello specifico, la società attrice in sede processuale ha genericamente affermato l'antieconomicità dei corrispettivi imposti dall'azienda ospedaliera, ritenendoli non remunerativi e non idonei a consentire di coprire i costi di gestione. Dai documenti prodotti in giudizio (allegati nn. 10, 11, 12, 13 dell'atto di citazione e allegati nn. 8, 9, 10, 11, 12 della comparsa di costituzione e risposta) si ricava che: l'appaltatore ha proposto la sostituzione del tubo in acciaio con materiale diverso e più economico;
il 4 luglio 2017 la stessa impresa appaltatrice ha trasmesso via e-mail la proposta tecnica ed economica alternativa, che prevedeva una differenza economica di soli euro 900,00; con email del 5 luglio 2017 il direttore dei lavori ha valutato “comprensibili” le richieste di controparte ed ha manifestato la sua disponibilità a procedere alla variazione dell'o.d.s., intimando tuttavia di iniziare immediatamente, e a prescindere, le attività di presa di cantiere e di scavo;
con pec del 31 luglio
2017 il direttore dei lavori ha constatato l'inadempimento dell'impresa appaltatrice e ha rilevato che nel caso in cui l'impresa non avesse accettato i nuovi i prezzi, l'amministrazione avrebbe potuto comunque ingiungere l'esecuzione dei lavori e l'esecutore avrebbe potuto solamente iscrivere riserva negli atti contabili;
con nota del 9 ottobre 2017 il R.U.P. ha ulteriormente sollecitato l'impresa ad adempiere all'o.d.s. n.
3. Successivamente, con pec del 3 maggio 2018, il direttore generale dell'azienda ospedaliera ha comunicato all'impresa di non aderire alla richiesta di pagamenti aggiuntivi per un importo di circa il 25% del corrispettivo previsto in contratto (quasi euro 160.000,00); pertanto, la direzione generale ha comunicato di essere in attesa di un ridimensionamento della richiesta avanzata. A fronte del perdurante rifiuto a eseguire le lavorazioni di cui all'o.d.s. n.3, la direzione generale ha quindi avviato il procedimento di risoluzione del contratto per inadempimento: con pec del 4 luglio 2018
l'Amministrazione ha constatato l'inadempimento e ha dato termine di venti giorni all'impresa per presentare controdeduzioni al R.U.P., con l'avvertimento, che alla loro ricezione, ovvero in mancanza di presentazione, si sarebbe pronunciata in ordine alla risoluzione del contratto. Con verbale di constatazione del 12 settembre 2018 il Direttore dei Lavori ha verificato il mancato inizio delle lavorazioni e con deliberazione n. 1097 del 7 novembre 2018 l'Amministrazione ha deliberato la risoluzione del contratto per grave inadempimento ex art. 163, comma 1, d.lgs. n.
163/2006.
Con ricorso del 10 ottobre 2018 proposto dinnanzi al Tribunale di Catania, la
[...] ha chiesto che venisse disposto accertamento tecnico preventivo, avente a Parte_1 oggetto “la individuazione di differenze tra gli elaborati di gara (in particolare il progetto di 5 sicurezza) e l'effettivo stato dei luoghi, la impossibilità di dare esecuzione al contratto senza modifiche apportate al progetto, nonché il computo dei maggiori oneri derivanti dalle lavorazioni necessarie per l'esecuzione” (allegato n. 14 dell'atto di citazione). Nelle more del procedimento è intervenuta la su citata deliberazione di risoluzione del contratto di appalto.
Nominato il c.t.u., sono state avviate le operazioni peritali, nel corso delle quali è emersa la possibilità di una composizione bonaria della controversia.
In data 6 giugno 2019 le parti hanno sottoscritto un accordo di conciliazione (allegato n. 24 dell'atto di citazione), con il quale l'amministrazione si è impegnata a revocare la risoluzione del contratto e ad approvare apposita perizia di variante “finalizzata a consentire l'esecuzione dell'appalto”, mentre l'impresa si è impegnata all'apertura del cantiere e ad avviare le lavorazioni entro il termine di dieci giorni dalla comunicazione, da parte dell'azienda, dell'approvazione della perizia di variante. L'impresa ha dichiarato di non rinunciare alle riserve già formulate e le parti hanno previsto che sarebbe rimasto impregiudicato il diritto dell'impresa a quantificare gli eventuali ulteriori oneri aggiuntivi mediante apposizione di riserve.
Con deliberazione n. 1130 del 1° luglio 2019 l'amministrazione ha revocato la precedente deliberazione di risoluzione del contratto di appalto (allegato n. 25 dell'atto di citazione). Con pec del 6 novembre 2020 l'azienda ospedaliera ha invece comunicato la validazione della perizia di variante e ha convocato l'impresa per la sottoscrizione dell'atto di sottomissione per il
23 novembre 2020. L'impresa non ha dato alcun riscontro, cosicché, con nota del 25 novembre
2020 (allegato n. 23 della comparsa di costituzione e risposta), l'amministrazione ha comunicato che, trascorsi sette giorni dal reperimento della perizia, la stessa sarebbe stata intesa accettata e si avrebbe proceduto con la sua approvazione anche in via amministrativa.
L'impresa ha dunque chiesto che le venisse concesso un nuovo termine per la sottoscrizione dell'atto di sottomissione, che l'amministrazione ha concesso con nota del 2 dicembre 2020
(allegato n. 24 della comparsa di costituzione e risposta), convocando l'appaltatrice per il 21 dicembre 2020. L'impresa, tuttavia, con nota del 20.12.2021 (allegato n. 34), ha comunicato il recesso dal contratto di appalto, ritenendo di non poter approvare la perizia di variante, in quanto essa costituiva uno stravolgimento dell'opera da realizzare oggetto di gara. Il 22 dicembre 2021 la ha quindi notificato l'atto di citazione introduttivo del presente Parte_1 giudizio.
3. Così ricostruiti i fatti, è possibile passare all'esame nel merito delle domande attore. 6 3.1 Con la prima domanda, la società attrice ha chiesto che venga dichiarata l'inefficacia del contratto per effetto del recesso comunicato con pec del 21.12.2020 (doc. 34), ai sensi dell'art. 153 d.P.R. 207/2010.
La domanda non è fondata.
È pacifico e documentato che tra le parti, in data 6.6.2019, sia stato sottoscritto un accordo transattivo in virtù del quale: la stazione appaltante si è impegnata a predisporre una perizia di variante per consentire l'esecuzione del contratto ed a revocare la risoluzione del contratto;
l'impresa appaltatrice si è impegnata ad avviare i lavori nel termine di dieci giorni dalla sottoscrizione della perizia di variante.
Secondo il principio di diritto più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità, nell'ipotesi in cui un rapporto sia stato oggetto di transazione e questa abbia carattere non novativo, è la transazione che costituisce la fonte del nuovo rapporto contrattuale, non potendo le parti invocare l'originario contratto oggetto di transazione (cfr., tra le tante, Cass. 645/2024).
Nel caso di specie, sebbene la transazione in oggetto non abbia natura novativa, atteso che tramite questa le parti non hanno estinto l'originario rapporto, ciò non significa che le parti possano invocare circostanze anteriori alla conclusione della transazione e che sono di fatto coperte dall'intervenuto accordo. Ed invero, in disparte la natura novativa o non novativa della transazione, è evidente che la volontà pattizia consacrata nell'accordo transattivo fosse quella di addivenire ad una perizia di variante finalizzata a consentire “l'esecuzione dell'appalto”; si tratta, con tutta evidenza, di una finalità volontà con la richiesta, successivamente avanzata, di recesso dal contratto per il ritardo nell'originaria consegna dei lavori.
Per quanto sopra, l'istanza di recesso basata sul ritardo nella consegna dei lavori, dunque per fatti anteriori alla stipula della scrittura privata di transazione, non è fondata, come correttamente eccepito dalla convenuta.
In ogni caso, si osserva come la domanda di accertamento dell'intervenuto recesso dal contratto non meriti accoglimento.
L'art. 153, comma 2, d.p.r. 207/2010 prevede che la consegna dei lavori debba avvenire entro quarantacinque giorni dalla stipulazione del contratto ed il comma 8 stabilisce che, “qualora la consegna avvenga in ritardo per fatto o colpa della stazione appaltante, l'esecutore può chiedere di recedere dal contratto. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso l'esecutore ha diritto al rimborso di tutte le spese contrattuali nonché di quelle effettivamente sostenute e documentate ma in misura non superiore ai limiti indicati dall'articolo 157. Ove l'istanza 7 dell'esecutore non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, lo stesso ha diritto ad un compenso per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo, le cui modalità di calcolo sono stabilite dall'articolo 157”. Il comma 9 precisa poi che “la facoltà della stazione appaltante di non accogliere l'istanza di recesso dell'esecutore non può esercitarsi, con le conseguenze previste dal comma 8, qualora il ritardo nella consegna dei lavori superi la metà del termine utile contrattuale o comunque sei mesi complessivi”. Il comma 10, infine, stabilisce che “qualora, iniziata la consegna, questa sia sospesa dalla stazione appaltante per ragioni non di forza maggiore, la sospensione non può durare oltre sessanta giorni. Trascorso inutilmente tale termine, si applicano le disposizioni di cui ai commi 8 e 9”.
Nel caso di specie, essendo stato stipulato il contratto di appalto in data 25 ottobre 2016,
l'amministrazione avrebbe dovuto procedere alla consegna dei lavori entro il 9 dicembre 2016.
Tuttavia, accertata la difformità dei luoghi rispetto a quelle oggetto della planimetria dell'area di cantiere, solo il 6 febbraio 2017 il direttore dei lavori ha provveduto alla consegna parziale dei lavori. In quell'occasione, peraltro, il direttore dei lavori ha dato atto che le lavorazioni necessarie per la realizzazione dei fabbricati avrebbero dovuto essere precedute da ulteriori lavorazioni di rinvenimento, interruzione e ricollocazione delle tubature segnalate dall'impresa appaltatrice. Ebbene, la mancata consegna dei lavori entro il termine di cui all'art. 153, comma
2, d.P.R. 207/2010 è certamente imputabile a colpa dell'amministrazione, come dalla stessa ammesso con la comparsa di risposta (pag.9), avendo affermato di essere incorsa in un errore nella redazione del progetto esecutivo determinato dal mancato coordinamento della progettazione dell'opera oggetto del contratto di appalto con la progettazione dell'impianto di cogenerazione realizzato sull'area di cantiere. A conferma di ciò si richiamano anche gli accertamenti compiuti dal consulente tecnico d'ufficio, il quale, a pagina 21 della relazione, ha rilevato che i lavori dell'impianto di cogenerazione sono stati ultimati il 28/04/2015 (seppur poi formalmente si sono conclusi il 28/06/2015 dopo la realizzazione delle lavorazioni di piccola entità ai sensi dell'art. 199 co.2 DPR 207/2010). Ne consegue che l'amministrazione convenuta, nel momento in cui ha indetto la gara per la stipula del contratto oggetto del presente procedimento (avvenuta con Delibera n.285 del 15/05/2015), conosceva o avrebbe dovuto conoscere lo stato dei luoghi.
Ciò posto, in ordine alle conseguenze del ritardo, va osservato che, ai sensi dell'art. 153, comma
8, d.P.R. 207/2010, la società attrice avrebbe potuto proporre istanza di recesso dal contratto.
La cessazione degli effetti del contratto non sarebbe stata automatica, essendo la pubblica 8 amministrazione titolare di un potere discrezionale in ordine all'accoglimento o meno dell'istanza. La facoltà di non accogliere l'istanza sarebbe venuta meno, ai sensi del comma 9, nella sola ipotesi in cui il ritardo nella consegna dei lavori avesse superato la metà del termine utile contrattuale o comunque sei mesi complessivi.
Basti qui rilevare che la società attrice non ha mai presentato alcuna istanza di recesso, tale non potendosi certamente considerare la pec del 21 dicembre 2020, inviata dopo oltre quattro anni dal verificarsi del ritardo. Tale comunicazione, infatti, non costituisce istanza di recesso ai sensi dell'art. 153 d.P.R. 207/2010, trattandosi invece di una dichiarazione con la quale l'impresa ha comunicato di non approvare la perizia di variante proposta dall'amministrazione e, quindi, ha dichiarato di recedere dal contratto.
Neppure si versa nell'ipotesi di cui al comma 9 dell'art. 153 d.P.R. 207/2010, atteso che il 6 dicembre, e dunque prima del termine sancito dalla norma, l'amministrazione ha provveduto alla consegna parziale dei lavori.
La società attrice ha altresì richiamato il disposto di cui al comma 10 dell'art. 153 d.P.R.
207/2010, che disciplina l'ipotesi in cui, iniziata la consegna dei lavori, questa sia successivamente sospesa per causa non di forza maggiore e per un periodo superiore a sessanta giorni.
Orbene, nella vicenda in esame la consegna dei lavori è iniziata con la consegna parziale del 6 febbraio 2017. In effetti, i lavori non sono mai stati definitivamente consegnati e, quindi, la sospensione, non dipesa da forza maggiore, ha avuto una durata superiore a sessanta giorni. In applicazione dei commi 8 e 9 (richiamati dal comma 10) l'impresa appaltatrice avrebbe potuto presentare istanza di recesso qualora il ritardo nella consegna definitiva fosse dipeso da colpa dell'amministrazione e quest'ultima avrebbe perso la facoltà di non accogliere l'istanza qualora la durata della sospensione avesse superato il termine di cui al comma 9. Tuttavia, occorre nuovamente rilevare che la società attrice non ha mai presentato istanza di recesso. A ciò si aggiunge che la mancata consegna definitiva dei lavori non può considerarsi imputabile a colpa dell'amministrazione, la quale si è al contrario adoperata per superare gli ostacoli alla esecuzione dei lavori tramite l'adozione di tre ordini di servizio, la partecipazione al procedimento di accertamento tecnico preventivo, la stipulazione dell'accordo conciliativo del 6 giugno 2019 e, infine, tramite l'approvazione della perizia di variante.
È invece emerso un atteggiamento ostruzionistico della la quale non Parte_1 ha mai eseguito l'ordine di servizio n.3, contestando una differenza economica di soli euro 9 900,00, e, successivamente, ha rifiutato di approvare la perizia di variante validata dall'amministrazione, assumendone il carattere sostanzialmente modificativo rispetto all'originario progetto, come di seguito meglio indicato.
3.2 Parimenti infondata è la domanda con cui parte attrice ha chiesto che venga accertata l'illegittimità della sospensione dei lavori disposta dalla stazione appaltante.
Richiamato quanto sopra evidenziato in ordine all'effetto preclusivo determinato dall'intervenuta scrittura privata di transazione, ad ulteriore conferma dell'infondatezza della domanda va evidenziata l'inapplicabilità degli artt. 159 e 160 d.P.R. 207/2010, che disciplinano rispettivamente le ipotesi in cui è ammessa la sospensione dei lavori (art. 159) e l'illegittimità della sospensione per cause diverse (art. 160).
Giova premettere che tra le ipotesi in cui la stazione appaltante può legittimamente disporre la sospensione dei lavori rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'art. 132, comma 1, lettera a) e b) del codice;
invece, nei casi previsti dall'articolo 132, comma 1, lettere c) e d), del codice, la sospensione è ammessa solo quando dipenda da fatti non prevedibili al momento della stipulazione del contratto. Dunque, è esclusa l'ipotesi in cui la necessità di redigere una perizia di variante dipenda, ai sensi dell'art. 132, comma 1, lettera e) del codice, da “errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione”.
Ebbene, basta in proposito rilevare che nella vicenda in esame l'amministrazione non ha mai ordinato la sospensione dei lavori. Ed invero, ai sensi dell'art. 158, commi 3 e 4, d.P.R.
2007/2010, la sospensione dei lavori è ordinata dal direttore dei lavori, il quale, con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, compila il verbale di sospensione indicando le ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori. Il verbale è inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione. Nel verbale di sospensione è inoltre indicato lo stato di avanzamento dei lavori, le opere la cui esecuzione rimane interrotta e le cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri la consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione.
Non risulta quindi che l'amministrazione appaltante abbia mai ordinato la sospensione dei lavori secondo la procedura prescritta dalla suindicata norma. Al contrario, l'azienda ospedaliera convenuta, accertata la difformità dei luoghi dell'area di cantiere, ha adottato tre 10 ordini di servizio con i quali ha disposto l'esecuzione delle lavorazioni necessarie per rimuovere gli ostacoli alla realizzazione delle opere oggetto del contratto di appalto. A fronte della mancata esecuzione dell'ordine di servizio n. 3, l'amministrazione ha avviato la procedura per la risoluzione del contratto, procedura poi revocata per effetto della stipula dell'accordo transattivo sopra indicato.
3.3 La domanda di accertamento dell'inadempimento della convenuta rispetto agli obblighi derivanti dalla transazione va rigettata.
L'attrice ha allegato l'inadempimento della convenuta, affermando che, in esecuzione dell'accordo, la stazione appaltante avrebbe dovuto adottare una perizia di variante relativa ai soli oneri per la sicurezza, e che, per il restante, avrebbe dovuto unicamente definire aspetti di dettaglio che non costituiscono variante ai sensi dell'art. 133 d.lgs. n. 163/2006. Ha, così, lamentato che, in violazione dell'accordo, l'amministrazione avrebbe adottato una perizia di variante che aveva stravolto il progetto originario oggetto del contratto di appalto, ad esempio mediante la modifica della distribuzione interna degli spazi dell'opera, la modifica del prospetto esterno dell'edificio mediante l'eliminazione di una scala antincendio, la modifica dei collegamenti con la farmacia preesistente. Secondo l'attrice, inoltre, le modifiche avrebbero superato il quinto dell'importo originario del contratto, in violazione dell'art. 132, comma 4,
d.lgs. 163/2006.
La domanda non è fondata.
Giova premettere che la transazione era finalizzata a “giungere alla composizione bonaria della controversia, allo scopo di consentire l'avvio dei lavori previa la predisposizione di perizia di variante che regolarizzi le problematiche insorte”; pertanto, con la sottoscrizione dell'accordo l'amministrazione si è impegnata a “disporre perizia di variante per consentire l'esecuzione dell'appalto nel rispetto della normativa della sicurezza”. L'art. 1 dell'accordo ha altresì previsto che la perizia di variante fosse “finalizzata a consentire l'esecuzione dell'appalto”.
Occorre preliminarmente rilevare che la perizia di variante adottata dall'amministrazione rientra nell'ipotesi prevista dall'art. 132, comma 1, lettera e) d.lgs. n. 163/2006, il quale prevede che la variante in corso d'opera è ammessa “per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione”.
Deve altresì rilevarsi che l'accordo conciliativo sottoscritto dalle parti ha previsto che l'Amministrazione adottasse una perizia di variante per “regolarizzare le problematiche insorte 11 e “consentire l'esecuzione dell'appalto”, tutto ciò “nel rispetto della normativa della sicurezza”. Pertanto, non corrisponde al vero quanto dedotto da parte attrice, ossia che l'azienda avrebbe dovuto adottare una variante relativa ai soli oneri della sicurezza. È evidente, al contrario, che la variante avrebbe dovuto prevedere le lavorazioni necessarie, diverse ed ulteriori rispetto a quelle dell'originario progetto, per consentire l'esecuzione del contratto di appalto.
Quanto alle modifiche al progetto dei lavori appaltati, deve ritenersi che esse non abbiano carattere sostanziale e non eccedano il cd. quinto d'obbligo di cui all'art. 132, comma 4, del codice.
La norma in esame stabilisce che “ove le varianti di cui al comma 1, lettera e), eccedano il quinto dell'importo originario del contratto, il soggetto aggiudicatore procede alla risoluzione del contratto e indice una nuova gara alla quale è invitato l'aggiudicatario iniziale”. Deve altresì richiamarsi l'art. 161, comma 4, d.P.R 207/2010, il quale prevede che “l'esecutore ha
l'obbligo di eseguire tutte le variazioni ritenute opportune dalla stazione appaltante e che il direttore lavori gli abbia ordinato purché non mutino sostanzialmente la natura dei lavori compresi nell'appalto […]”. I commi 12 e 13 della disposizione, rispettivamente, aggiungono che “per le sole ipotesi previste dall'articolo 132, comma 1, del codice, la stazione appaltante durante l'esecuzione dell'appalto può ordinare una variazione dei lavori fino alla concorrenza di un quinto dell'importo dell'appalto, e l'esecutore è tenuto ad eseguire i variati lavori agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario, salva l'eventuale applicazione del comma 6 del presente articolo e dell'articolo 163, e non ha diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo ai nuovi lavori” e che “se la variante, nei casi previsti dal comma 12, supera tale limite il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'esecutore che, nel termine di dieci giorni dal suo ricevimento, deve dichiarare per iscritto se intende accettare la prosecuzione dei lavori e a quali condizioni;
nei quarantacinque giorni successivi al ricevimento della dichiarazione la stazione appaltante deve comunicare all'esecutore le proprie determinazioni. Qualora l'esecutore non dia alcuna risposta alla comunicazione del responsabile del procedimento si intende manifestata la volontà di accettare la variante agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario. Se la stazione appaltante non comunica le proprie determinazioni nel termine fissato, si intendono accettate le condizioni avanzate dall'esecutore”.
12 Dalla lettura combinata delle suindicate disposizioni si ricava che l'amministrazione, nei casi previsti dall'art. 132 del codice, possa adottare varianti in corso d'opera, purché siano rispettati un limite qualitativo e un limite quantitativo: le variazioni, cioè, non devono mutare sostanzialmente la natura delle opere oggetto del contratto d'appalto e non devono superare il quinto del valore dell'appalto. Nell'ipotesi in cui le variazioni non superino il limite del quinto,
l'impresa è tenuta a eseguire i lavori;
invece, qualora superino il suddetto limite, trova applicazione la procedura di cui al comma 13 dell'art. 161 d.P.R. 207/2010 e, dunque, l'impresa appaltatrice può determinarsi, nel rispetto dei termini indicati dalla norma, nel senso di accettare o meno l'esecuzione dei lavori.
Peraltro, le disposizioni richiamate sanciscono il carattere cumulativo del limite qualitativo e di quello quantitativo. Conseguentemente, da un lato, le nuove lavorazioni non devono avere carattere sostanzialmente modificativo delle opere oggetto del contratto e, dall'altro lato,
l'importo delle variazioni non deve superare il quinto dell'importo dell'appalto.
Ebbene, l'istruttoria espletata ha consentito di accertare che la perizia di variante adottata dall'amministrazione nella vicenda in esame abbia rispettato entrambi i suindicati limiti.
Il consulente tecnico d'ufficio ha accertato che la variante non abbia determinato modifiche sostanziali al progetto dei lavori appaltati, né dal punto di vista tecnico, né da quello amministrativo e contrattuale. Secondo il c.t.u., la perizia ha previsto: l'aggiornamento del layout di cantiere, a seguito delle modifiche necessarie a causa della diversa collocazione dell'adiacente impianto di cogenerazione;
l'adeguamento del progetto esecutivo alle variazioni normative che dalla data di redazione del primo progetto si sono susseguite nel tempo;
i lavori per il rinvenimento di alcuni sottoservizi provvisionali utilizzati durante la fase di cantiere del cogeneratore e lo spostamento di un tubo antincendio in esercizio, interferente con parte delle fondazioni del nuovo edificio;
alcuni adeguamenti/ottimizzazioni per sopravvenute esigenze della stazione appaltante, finalizzate al miglioramento della funzionalità dell'opera e non comportanti modifiche sostanziali.
Dunque, come accertato dal c.t.u., nessuna delle variazioni introdotte ha comportato significative variazioni del sistema costruttivo dell'opera previsto in contratto.
Le variazioni in esame non hanno neppure determinato un mutamento della destinazione d'uso dell'opera edilizia, un aumento consistente della cubatura o della superficie, ovvero un mutamento delle caratteristiche dell'intervento edilizio.
13 Infine, le modifiche previste dalla perizia di variante non hanno introdotto condizioni che, se fossero state previste nella procedura di aggiudicazione originaria, avrebbero consentito l'ammissione di offerenti diversi rispetto a quelli originariamente ammessi o avrebbero consentito di accettare un'offerta diversa rispetto a quella originariamente accettata.
Le conclusioni raggiunte da c.t.u. sono del tutto condivise dal decidente in quanto immuni da vizi logici e coerenti con il quesito conferito.
Il c.t.u. ha altresì accertato l'ammontare dei nuovi costi: il maggiore importo dei lavori previsti dalla perizia di variante è pari a euro 88.013,26, mentre il maggiore importo riguardante i costi della sicurezza è pari a euro 74.758,04 (di cui € 42.690,39 per riprogettazione area di cantiere in base alle nuove previsioni progettuali, ed € 32.067,65 per costi emergenza covid-19). Dunque,
l'originario importo dell'appalto, compresi gli oneri per la sicurezza, era pari a euro 998.193,73, mentre l'importo delle lavorazioni previste dalla perizia di variante è pari a euro 1.160.965,03.
I nuovi lavori non eccedono, quindi, il limite di cui all'art. 132, comma 4, del codice e di cui all'art. 161, comma 12, d.P.R. 207/2010.
Non è fondato l'assunto di parte attrice secondo cui, al fine di verificare l'eventuale eccedenza del quinto, occorrerebbe sommare i valori assoluti delle opere in aumento e di quelle in diminuzione. A sostegno del superiore assunto, la società attrice ha affermato che, qualora si ragionasse nel senso che il valore delle opere in aumento ed in diminuzione andasse sommato algebricamente, si avrebbe la possibilità di stravolgere il contenuto della prestazione a carico dell'appaltatore. Tale risultato si avrebbe perché, ad esempio, opere in diminuzione del 100% potrebbero compensare opere diverse in aumento del 100% del medesimo valore iniziale.
Tuttavia, tale ragionamento è privo di fondamento, in quanto, come già rilevato, le disposizioni in materia di varianti in corso d'opera stabiliscono, oltre al limite quantitativo, il limite qualitativo. Ciò significa che le varianti, anche se contenute nel valore del quinto, devono comunque risultare non sostanzialmente modificative dell'oggetto del contratto. Ne consegue che, qualora il valore delle varianti in aumento e in diminuzione dovessero compensarsi a vicenda, la perizia di variante sarebbe comunque illegittima se le lavorazioni in essa previste stravolgessero l'oggetto originario del contratto di appalto.
Infine, nessun ritardo può addebitarsi alla stazione appaltante, che ha dato esecuzione all'accordo conciliativo nei mesi successivi alla sua stipulazione. Ed invero, con nota n. 12171 del 18 marzo 2020 (allegato n. 20 della comparsa di costituzione e risposta), l'amministrazione ha comunicato alla società attrice l'attività già compiuta e finalizzata a redigere la perizia di 14 variante. In particolare, con delibera n. 1130 del 1° luglio 2019 l'amministrazione ha revocato la delibera di risoluzione del contratto;
con nota del 6 agosto 2019 il direttore dei lavori ha rappresentato le modificazioni normative intervenute di cui tenere conto nella redazione della variante;
il R.U.P., con nota del 5 settembre 2019 ha chiesto all'azienda di autorizzare la conseguente perizia di variante;
il direttore generale ha chiesto al R.U.P. una relazione dettagliata relativa alle modificazioni normative intervenute ed all'opportunità di inserirle nella perizia di variante;
con nota del 15 ottobre 2019 il R.U.P. ha trasmesso la relazione richiesta, che è stata autorizzata il 16 dicembre;
con nota del 17 dicembre il R.U.P. ha ordinato al direttore dei lavori la redazione della perizia;
la direzione dei lavori, in considerazione del tempo trascorso e dei lavori che nel frattempo avevano riguardato la zona interessata (in particolare, i lavori di costruzione e recinzione del confine tra e l' ), ha CP_4 Parte_4 effettuato numerosi sopralluoghi;
il 19 febbraio 2020 il direttore dei lavori ha trasmesso una nota riepilogativa dei contenuti della perizia di variante, in attesa di autorizzazione a procedere.
Successivamente, con nota n. 42662 del 6 novembre 2020, l'azienda ha trasmesso alla
[...] la perizia di variante approvata e validata. Parte_1
L'amministrazione, dunque, ha adempiuto agli obblighi assunti con l'accordo conciliativo nei mesi successivi alla sua stipulazione, senza che possa a essa imputarsi alcun ritardo che costituisca inadempimento e, quindi, causa di risoluzione del contratto.
3.4. Parte attrice ha altresì chiesto che venga accertata la violazione da parte della stazione appaltante degli obblighi previsti dall'art. 16 del contratto di appalto, il quale prevede che
“qualora fosse necessario eseguire specie di lavorazioni non previste nel contratto, si procederà con le modalità tutte previste dall'art. 163 c.1 lettera b e c, c2, c3, c4, e c5 del regolamento D.P.R. 5 - 13 - ottobre 2010, N. 207”. Il richiamato art. 163 stabilisce che “i nuovi prezzi sono determinati in contraddittorio tra il direttore dei lavori e l'esecutore, ed approvati dal responsabile del procedimento. Ove comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, essi sono approvati dalla stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori.”. La norma, dunque, prevede un sistema procedimentale per il quale il direttore dei lavori è tenuto a interloquire con l'esecutore. L'Amministrazione, invece, avrebbe svolto unicamente un'interlocuzione tra il R.U.P. e l'ufficio della Direzione dei Lavori.
15 Ritiene il decidente che sussista l'inadempimento lamentato dalla non Parte_1 risultando che la convenuta abbia instaurato alcun contraddittorio per la determinazione dei prezzi dei nuovi lavori oggetto della perizia di variante.
L'inadempimento in questione, soprattutto se rapportato al reciproco inadempimento di parte attrice oggetto della riconvenzionale, deve considerarsi di scarsa importanza ai sensi dell'art. 1455 c.c., attenendo all'inosservanza di un procedimento formale. In proposito va evidenziato che l'azienda ha comunque determinato i nuovi prezzi in modo trasparente e secondo i criteri stabiliti dallo stesso art. 163, commi 2 e 3, d.P.R. 207/2010. In particolare, tali criteri sono richiamati e dettagliatamente illustrati a pagina 13 della relazione tecnico-illustrativa della perizia (allegato n. 21 della comparsa di costituzione e risposta), la quale è stata comunicata all'impresa appaltatrice con nota del 6 novembre 2020. Si rileva inoltre che, con nota n. 12171 del 18 marzo 2020, alla società attrice sono state comunicate le attività in corso volte all'approvazione della perizia e l'impresa non ha mai richiesto o sollecitato l'organizzazione di un incontro volto alla determinazione concordata dei nuovi prezzi, salvo poi attendere l'approvazione della perizia di variante e successivamente comunicare di non approvarla, senza peraltro muovere alcuna contestazione rispetto ai nuovi prezzi, ma contestando unicamente le modalità della loro revisione.
In ordine alle conseguenze derivanti dal suindicato inadempimento, si rimanda, pertanto, a quanto infra precisato a proposito della domanda riconvenzionale.
3.5 È infine infondata la domanda con cui parte ha attrice ha chiesto che l'amministrazione convenuta venga condannata a risarcirle i danni subiti per effetto dell'illegittima sospensione dei lavori ai sensi dell'art. 160 d.P.R. 207/2010.
Come è stato sopra evidenziato, la stazione appaltante non ha mai disposto la sospensione dei lavori, sicché i danni parametrati all'asserita illegittima sospensione dei lavori, ex art. 160
d.P.R. 207/2010, non meritano accoglimento.
Né, peraltro, risultano allegati e provati ulteriori danni suscettibili di risarcimento.
4. Passando all'esame delle domande riconvenzionali formulate dall'amministrazione convenuta, ritiene il decidente che sia fondata la domanda di risoluzione del contratto per inadempimento della è invece infondata, e va quindi rigettata, la Parte_1 domanda risarcitoria.
16 4.1 Con riguardo alla domanda di risoluzione del contratto di appalto, la stazione appaltante ha dedotto l'inadempimento dell'impresa appaltatrice, la quale, ricevuto il progetto approvato della variante, ha manifestato la volontà di non adempiere.
La domanda è fondata.
In diritto va richiamato il principio di diritto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui principio secondo cui, “in caso di accuse reciproche di inadempimento, la domanda di risoluzione per colpa e l'eccezione di inadempimento debbono essere valutate ponendo a confronto le condotte delle parti per la loro incidenza sulla realizzazione del programma dei contraenti e sull'assetto dei loro interessi come risultante dal contratto (Cass.
4134 del 2025; Cass. n. 36295 del 2023; Cass. n. n. 22626 del 2016; Cass. n. 22626 del
2013; Cass. n. 15796 del 2009; Cass. n. 11430 del 2006; Cass. n. 8880 del 2000). La valutazione comparativa dei reciproci inadempimenti non può in tali ipotesi muovere da un criterio meramente cronologico, addebitando la colpa dell'insuccesso del programma contrattuale alla parte che si sia resa responsabile per prima di un inadempimento, ma deve necessariamente essere condotta secondo un criterio di proporzionalità, comparando le condotte per la loro gravità cioè per la loro incidenza sul sinallagma contrattuale. L'art.1460
c.c. consente invero alla parte di rifiutare di eseguire la propria prestazione a fronte dell'inadempimento dell'altra, ma richiede che tale rifiuto debba essere conforme al principio di buona fede, il che significa che non può essere arbitrario o pretestuoso ma deve uniformarsi al criterio di proporzionalità, atteso che il vincolo contrattuale impone ai contraenti, in ogni circostanza, di adottare comportamenti tali da non compromettere l'interesse dell'altro al conseguimento dell'utilità che egli intendeva perseguire attraverso il contratto (art. 1375)”
(Cass. 14030/2025).
Nel caso di specie, per effetto della proposizione delle reciproche domande di risoluzione per inadempimento, compete al giudice valutare l'incidenza causale di ciascun inadempimento sul sinallagma contrattuale ed accertare quale sia quello dotato di maggiore incidenza causale, senza che assuma rilevanza il mero criterio cronologico.
Ebbene, come già rilevato, non solo la variante in corso d'opera approvata dall'amministrazione non ha modificato la natura delle opere oggetto del contratto d'appalto, ma anche le nuove lavorazioni non hanno superato il quinto del valore dell'appalto.
Pertanto, ai sensi dell'art. 161, comma 12, d.P.R. 207/2010 la aveva Parte_1
l'obbligo di sottoscrivere l'atto di sottomissione alla perizia di variante e di eseguire le 17 variazioni approvate, atteso che la facoltà di non accettare la variante è riconosciuta all'esecutore dall'art. 161, comma 13, nella sola ipotesi in cui le nuove lavorazioni eccedano il cd. quinto d'obbligo. Il rifiuto della società attrice di accettare la variante, consacrato nella comunicazione del 20.12.2020, determina inadempimento rispetto al contratto di appalto ed al successivo accordo conciliativo del 6 giugno 2020.
Procedendo alla valutazione comparativa dei reciproci inadempimenti, ex art. 1455 c.c., quello dell'azienda ospedaliera di non rispettare il contraddittorio nella determinazione dei prezzi e quello della di non accettare la perizia di variante, assume maggiore Parte_1 gravità l'inadempimento dell'impresa appaltatrice, la quale, rifiutandosi di accettare la variante, si è resa inadempiente rispetto all'obbligo assunto con la scrittura privata di transazione di assicurare l'esecuzione dell'opera pubblica. Il tutto in un contesto nel quale, con la transazione,
l'impresa appaltatrice aveva ottenuto la revoca della risoluzione in danno, così evitando pregiudizi nella partecipazione a future gare.
Per quanto sopra, va dichiarata la risoluzione del contratto di appalto per inadempimento dell'attrice e tale statuizione assorbe l'interesse dell'attrice ad una pronuncia meramente dichiarativa dell'inadempimento della convenuta rispetto all'obbligo sancito dall'art. 16 del contratto di appalto.
4.2. Passando alla domanda risarcitoria, si osserva che nell'atto di citazione l'azienda ospedaliera abbia chiesto il risarcimento del danno derivante dalla “necessità di espletare una nuova gara e di non disporre dell'opera per il tempo pari alla durata della stessa”, quantificando equitativamente detto pregiudizio in euro 250.000.
Il pregiudizio posto dall'attrice a fondamento della domanda risarcitoria è unicamente parametrato al danno derivante dal mancato godimento dell'immobile nelle more dell'espletamento di una nuova gara. Incombeva sull'attrice, pertanto, l'onere di dimostrare di avere bandito una nuova gara, indicando anche i costi derivanti dalla stessa e quantificando il pregiudizio derivante dal mancato godimento dell'immobile. Tale prova, tuttavia, non è stata fornita ed è pacifico che non possa trovare accoglimento una domanda di risarcimento del danno in re ipsa, richiedendosi una prova puntuale del pregiudizio sofferto.
Ciò detto, soltanto con la seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., l'amministrazione ha dedotto di avere dovuto adibire altro edificio a farmacia (il padiglione 14), di avere dovuto sopportare il costo di euro 230.353,00 oltre iva (doc. 18) ed ha chiesto la condanna al pagamento del suindicato importo. 18 La domanda non merita accoglimento.
In primo luogo, si osserva che, non avendo la convenuta ha depositato la prima memoria ex art. 183 c.p.c., il thema decidendum si è cristallizzato con la comparsa di risposta. Risulta, dunque, tardiva, e come tale inammissibile, la domanda (diversa da quella originaria) finalizzata ad ottenere il risarcimento parametrato ai costi sostenuti per adibire a farmacia altro edificio, essendo evidente che tale domanda sia diversa da quella originariamente proposta.
In secondo luogo, laddove si ritenesse che tale domanda fosse collegata alla prima (come non sembra), incombeva sull'attrice fornire la prova del carattere temporaneo della soluzione di adibire a farmacia l'edificio 14 in attesa dell'espletamento delle procedure del bando. Ma tale prova non è stata fornita, apparendo allo stato verosimile che i lavori sostitutivi siano definitivi.
Alla luce delle superiori considerazioni, la domanda risarcitoria non merita accoglimento.
5. Le spese del presente giudizio seguono vanno compensate in ragione di 1/4, stante l'accertato inadempimento di parte convenuta rispetto all'obbligo di cui all'art. 16 del contratto di appalto e il parziale accoglimento della riconvenzionale;
i restanti 3/4 delle spese vanno definitivamente poste a carico di parte attrice-soccombente.
Esse vanno determinate, ai sensi del d.m. 147/2022, in euro 22.457, sicché parte attrice va condannata al pagamento della somma di euro 16.842,75, pari ai 3/4 del citato importo.
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio, in atti liquidate, vanno definitivamente poste a carico di parte attrice.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa civile iscritta al n. 15190/2020
R.G., disattesa ogni contraria istanza:
RIGETTA le domande attoree;
ACCOGLIE parzialmente la domanda riconvenzionale e, per l'effetto, dichiara la risoluzione per inadempimento di del contratto di appalto concluso in data Parte_1
25.10.2026;
RIGETTA l'ulteriore domanda risarcitoria;
COMPENSA in ragione di ¼ le spese processuali;
CONDANNA al pagamento dei restanti ¾ delle spese in favore Pt_1 Parte_1 dell' , che liquida in euro Controparte_5
16.842,75, oltre spese generali, iva e c.p.a.; 19 PONE definitivamente a carico di le spese della consulenza tecnica Parte_1
d'ufficio in atti liquidate.
Così deciso a Catania, il 9 dicembre 2025.
Il giudice dott. Fabio Salvatore Mangano
La presente sentenza è stata redatta, sotto le mie cure, dalla dott.ssa Maria Cristina La Piana, magistrato ordinario in tirocinio.
Il giudice dott. Fabio Salvatore Mangano
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