CASS
Sentenza 15 settembre 2021
Sentenza 15 settembre 2021
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 15/09/2021, n. 33981 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33981 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2021 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI MESSINA nel procedimento a carico di: AR GI nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 25/09/2019 della CORTE APPELLO di MESSINA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal NSgliere DANIELE CENCI;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dr.ssa FELICETTA MARINELLI ( /`-- Penale Sent. Sez. 4 Num. 33981 Anno 2021 Presidente: FUMU GIACOMO Relatore: CENCI DANIELE Data Udienza: 27/04/2021 RITENUTO IN FATTO 1.La Corte di appello di Messina il 25 settembre 2019, in riforma integrale della sentenza, appellata dall'imputato, con cui il G.u.p. del Tribunale di Messina il 7 marzo 2018, all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto IU AR responsabile del reato di cui all'art. 187 del d. Igs. 30 aprile 1992, n. 285, per avere guidato un'automobile in stato di alterazione psicofisica derivante dalla pregressa assunzione di sostanze stupefacenti del tipo cannabinoidi, con le aggravanti di avere provocato un incidente e dell'ora notturna, fatto commesso 1'11 giugno 2016, in conseguenza condannandolo alla pena stimata di giustizia, ha, invece, assolto l'imputato per insussistenza del fatto. 2.La Corte di appello è pervenuta all'assoluzione attraverso il seguente ragionamento (v. pp.
3-4 della sentenza impugnata): l'esame delle urine dell'imputato ha fornito un esito di 100 ng/ml, superiore al valore normale, che è sino a 50 ng/ml; il reato di cui all'art. 187 del codice della strada non consiste nel guidare dopo avere assunto stupefacenti ma nel guidare in stato di alterazione causata da tale assunzione, come precisato sia dalla giurisprudenza di legittimità sia dalla Corte costituzionale (ordinanza n. 277 del 2004); i metaboliti dei cannabinoidi possono permanere nelle urine a lungo, sino a ben trentasei giorni dopo l'assunzione; di per sé, dunque, il rinvenimento nelle urine dell'imputato di metaboliti dei cannabinoidi non dimostra che abbia guidato nell'occasione sotto l'effetto di stupefacenti;
nel caso di specie non sono stati effettuati specifici esami del sangue, volti a rilevare la presenza di stupefacenti;
non sono stati rilevati a carico di IU AR da parte degli agenti intervenuti indici sintomatici quali pupille dilatate, irrequietezza, difetto di attenzione, conati di vomito aut non può attribuirsi rilievo alla circostanza che l'imputato è uscito di strada con l'auto che guidava per finire contro un muro, poiché, data l'ora tarda, l'incidente potrebbe essere attribuito ad altre cause, quali un colpo di sonno o la scarsa l'illuminazione della strada: donde l'assoluzione; essendo, invece, emerso dall'esame del sangue - con accertamento ritenuto utilizzabile - un valore alc000lemico pari a 0,74 grammi / litro, ma non essendo stata contestata all'imputato la violazione dell'art. 186 del codice della strada, la Corte di appello ha trasmesso gli atti al P.M. per le iniziative di sua competenza. 2 3.Ricorre per la cassazione della sentenza il Procuratore generale della Corte di appello di Messina affidandosi ad un solo, complessivo, motivo con cui denunzia violazione di legge (art. 187, comma 1, comma 1-bis e comma 1- quater del d. Igs n. 285 del 1992) e difetto di motivazione, che risulterebbe essere contraddittoria ed illogica. Il requirente, richiamata la motivazione della sentenza impugnata, sottopone la stessa a critica, evidenziando come «al momento del fatto sia emerso con tutta evidenza il difetto di attenzione del AR, allorché percorrendo a bordo di una Fiat Punto la SS 14 di Letojanni, su strada asfaltata e asciutta con una entità di traffico definita scarsa (vedi• informativa CC di Taormina che si allega), collideva frontalmente in curva contro un ostacolo fisso (muro); del tutto congetturale appare poi la ulteriore valutazione svolta dalla corte d'Appello allorché afferma che "considerata l'ora tarda non può escludersi che l'incidente sia stato causato da un colpo di sonno o da altre cause, come la scarsa illuminazione della strada"; tal evenienza di colpo di sonno o di altre cause non meglio identificate, prospettate quali ipotesi alternative all'emerso difetto di attenzione, non sono nemmeno mai state prospettate dall'imputato o dalla difesa appellante;
così come la scarsa illuminazione della strada, pure segnalata nella già citata informativa dei CC e valorizzata dalla difesa, non pare sufficiente a giustificare l'emersa condotta sconsiderata nella guida, atteso che favorevoli erano tutte le altre circostanze, che la Corte omette di valutare (strada asfaltata e asciutta con una entità d traffico definita scarsa) e nessun altro incidente ebbe a verificarsi» (così alle pp.
5-6 del ricorso) Insomma, la particolare sconsideratezza della condotta di guida, causativa non solo di trauma da contraccolpo al conducente, con prognosi di sette giorni, ma anche di significativi danni alla vettura equivarrebbe ad indice sintomatico che getterebbe significativa luce sull'esito dell'esame delle urine. Si chiede, dunque, l'annullamento della sentenza impugnata. 3. Il P.G. della S.C. nella sua requisitoria scritta del 18 marzo 2021 (ex art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella I. 18 dicembre 2020, n. 176) ha chiesto rigettarsi il ricorso del P.G. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Premesso che il reato non è prescritto (infatti: fatto dell'Il giugno 2016 + cinque anni = 11 giugno 2021, come risultante dalla scheda ex art. 165-bis disp. att. cod. proc. pen., in atti), il ricorso è infondato e deve essere -rigettato, per i seguenti motivi. 3 Deve rammentarsi che la causa della distrazione emersa dagli accertamenti e ritenuta dai giudici di merito probabilmente causativa dell'incidente è l'abuso di sostanze alcooliche da parte del conducente, non già l'avere condotto il veicolo sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. Infatti, la Corte di appello alla p. 4 dà atto che è emerso - tramite accertamento valutato utilizzabile - che l'imputato al momento del fatto aveva un valore alc000lemico pari a 0,74 grammi / litro: conseguentemente, non essendo stata contestata all'imputato la violazione dell'art. 186 del codice della strada, la Corte di merito ha trasmesso gli atti al Pubblico Ministero per le iniziative di sua competenza. A tale ricostruzione, che risulta non incongrua né illogica, il ricorrente ne contrappone un'altra, che stima soggettivamente preferibile. Il ricorso, malgrado il richiamo alla censurata violazione di legge, è, in realtà, incentrato solo su supposti difetti di motivazione: non emergono, però, alla stregua del concreto contenuto dell'atto di impugnazione, vizi della sentenza impugnata che siano sindacabili in sede di legittimità. 2.Consegue il rigetto del ricorso. Nulla per le spese, attesa la natura di parte pubblica del ricorrente.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Così deciso il 27/04/2021. Il NS . estensore (311 e Il r9sidente D iele orno Fumu
udita la relazione svolta dal NSgliere DANIELE CENCI;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dr.ssa FELICETTA MARINELLI ( /`-- Penale Sent. Sez. 4 Num. 33981 Anno 2021 Presidente: FUMU GIACOMO Relatore: CENCI DANIELE Data Udienza: 27/04/2021 RITENUTO IN FATTO 1.La Corte di appello di Messina il 25 settembre 2019, in riforma integrale della sentenza, appellata dall'imputato, con cui il G.u.p. del Tribunale di Messina il 7 marzo 2018, all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto IU AR responsabile del reato di cui all'art. 187 del d. Igs. 30 aprile 1992, n. 285, per avere guidato un'automobile in stato di alterazione psicofisica derivante dalla pregressa assunzione di sostanze stupefacenti del tipo cannabinoidi, con le aggravanti di avere provocato un incidente e dell'ora notturna, fatto commesso 1'11 giugno 2016, in conseguenza condannandolo alla pena stimata di giustizia, ha, invece, assolto l'imputato per insussistenza del fatto. 2.La Corte di appello è pervenuta all'assoluzione attraverso il seguente ragionamento (v. pp.
3-4 della sentenza impugnata): l'esame delle urine dell'imputato ha fornito un esito di 100 ng/ml, superiore al valore normale, che è sino a 50 ng/ml; il reato di cui all'art. 187 del codice della strada non consiste nel guidare dopo avere assunto stupefacenti ma nel guidare in stato di alterazione causata da tale assunzione, come precisato sia dalla giurisprudenza di legittimità sia dalla Corte costituzionale (ordinanza n. 277 del 2004); i metaboliti dei cannabinoidi possono permanere nelle urine a lungo, sino a ben trentasei giorni dopo l'assunzione; di per sé, dunque, il rinvenimento nelle urine dell'imputato di metaboliti dei cannabinoidi non dimostra che abbia guidato nell'occasione sotto l'effetto di stupefacenti;
nel caso di specie non sono stati effettuati specifici esami del sangue, volti a rilevare la presenza di stupefacenti;
non sono stati rilevati a carico di IU AR da parte degli agenti intervenuti indici sintomatici quali pupille dilatate, irrequietezza, difetto di attenzione, conati di vomito aut non può attribuirsi rilievo alla circostanza che l'imputato è uscito di strada con l'auto che guidava per finire contro un muro, poiché, data l'ora tarda, l'incidente potrebbe essere attribuito ad altre cause, quali un colpo di sonno o la scarsa l'illuminazione della strada: donde l'assoluzione; essendo, invece, emerso dall'esame del sangue - con accertamento ritenuto utilizzabile - un valore alc000lemico pari a 0,74 grammi / litro, ma non essendo stata contestata all'imputato la violazione dell'art. 186 del codice della strada, la Corte di appello ha trasmesso gli atti al P.M. per le iniziative di sua competenza. 2 3.Ricorre per la cassazione della sentenza il Procuratore generale della Corte di appello di Messina affidandosi ad un solo, complessivo, motivo con cui denunzia violazione di legge (art. 187, comma 1, comma 1-bis e comma 1- quater del d. Igs n. 285 del 1992) e difetto di motivazione, che risulterebbe essere contraddittoria ed illogica. Il requirente, richiamata la motivazione della sentenza impugnata, sottopone la stessa a critica, evidenziando come «al momento del fatto sia emerso con tutta evidenza il difetto di attenzione del AR, allorché percorrendo a bordo di una Fiat Punto la SS 14 di Letojanni, su strada asfaltata e asciutta con una entità di traffico definita scarsa (vedi• informativa CC di Taormina che si allega), collideva frontalmente in curva contro un ostacolo fisso (muro); del tutto congetturale appare poi la ulteriore valutazione svolta dalla corte d'Appello allorché afferma che "considerata l'ora tarda non può escludersi che l'incidente sia stato causato da un colpo di sonno o da altre cause, come la scarsa illuminazione della strada"; tal evenienza di colpo di sonno o di altre cause non meglio identificate, prospettate quali ipotesi alternative all'emerso difetto di attenzione, non sono nemmeno mai state prospettate dall'imputato o dalla difesa appellante;
così come la scarsa illuminazione della strada, pure segnalata nella già citata informativa dei CC e valorizzata dalla difesa, non pare sufficiente a giustificare l'emersa condotta sconsiderata nella guida, atteso che favorevoli erano tutte le altre circostanze, che la Corte omette di valutare (strada asfaltata e asciutta con una entità d traffico definita scarsa) e nessun altro incidente ebbe a verificarsi» (così alle pp.
5-6 del ricorso) Insomma, la particolare sconsideratezza della condotta di guida, causativa non solo di trauma da contraccolpo al conducente, con prognosi di sette giorni, ma anche di significativi danni alla vettura equivarrebbe ad indice sintomatico che getterebbe significativa luce sull'esito dell'esame delle urine. Si chiede, dunque, l'annullamento della sentenza impugnata. 3. Il P.G. della S.C. nella sua requisitoria scritta del 18 marzo 2021 (ex art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella I. 18 dicembre 2020, n. 176) ha chiesto rigettarsi il ricorso del P.G. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Premesso che il reato non è prescritto (infatti: fatto dell'Il giugno 2016 + cinque anni = 11 giugno 2021, come risultante dalla scheda ex art. 165-bis disp. att. cod. proc. pen., in atti), il ricorso è infondato e deve essere -rigettato, per i seguenti motivi. 3 Deve rammentarsi che la causa della distrazione emersa dagli accertamenti e ritenuta dai giudici di merito probabilmente causativa dell'incidente è l'abuso di sostanze alcooliche da parte del conducente, non già l'avere condotto il veicolo sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. Infatti, la Corte di appello alla p. 4 dà atto che è emerso - tramite accertamento valutato utilizzabile - che l'imputato al momento del fatto aveva un valore alc000lemico pari a 0,74 grammi / litro: conseguentemente, non essendo stata contestata all'imputato la violazione dell'art. 186 del codice della strada, la Corte di merito ha trasmesso gli atti al Pubblico Ministero per le iniziative di sua competenza. A tale ricostruzione, che risulta non incongrua né illogica, il ricorrente ne contrappone un'altra, che stima soggettivamente preferibile. Il ricorso, malgrado il richiamo alla censurata violazione di legge, è, in realtà, incentrato solo su supposti difetti di motivazione: non emergono, però, alla stregua del concreto contenuto dell'atto di impugnazione, vizi della sentenza impugnata che siano sindacabili in sede di legittimità. 2.Consegue il rigetto del ricorso. Nulla per le spese, attesa la natura di parte pubblica del ricorrente.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Così deciso il 27/04/2021. Il NS . estensore (311 e Il r9sidente D iele orno Fumu