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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 09/12/2025, n. 577 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 577 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2454/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta BONAUDI Presidente
Dott.ssa Alessandra NOCCO Giudice Relatore
Dott.ssa Elisa EINAUDI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. R.G. 2454/2025 V.G. promossa da:
con il patrocinio dell'Avv. Alberto SAVIO, elettivamente domiciliato in Parte_1
Via Spielberg n. 14, Saluzzo (CN) presso il difensore Avv. Alberto SAVIO
e
con il patrocinio dell'Avv. Adelaide PITERÀ, elettivamente domiciliata in Via CP_1
Assarotti n. 11, Torino presso il difensore Avv. Adelaide PITERÀ
RICORRENTI
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: Divorzio congiunto – Cessazione degli effetti civili del matrimonio
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 4, comma 16, L. 898/70, come sostituito dall'art. 8 l. 74/87, i sig.ri Pt_1
e esponevano:
[...] CP_1
di aver contratto matrimonio concordatario in (TO) il 15.6.1991, matrimonio trascritto Parte_2
nei Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 8, Parte II, Serie A, dell'anno 1991; che dal matrimonio non erano nati figli;
che i coniugi si erano separati consensualmente comparendo in data 27.2.2003 davanti al Presidente del Tribunale di Saluzzo e che la separazione era stata omologata con decreto del 6.3.2003;
che sin dalla data di comparizione davanti al Presidente del Tribunale di Saluzzo la convivenza si era interrotta e non è mai più ripresa;
che tale situazione era perdurante;
che ricorrevano pertanto le condizioni di legge per farsi luogo a declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Introdotto il procedimento in epigrafe, il Presidente del Tribunale di Cuneo nominava quale giudice relatore la dott.ssa Nocco, delegandole gli adempimenti di cui all'art. 473 bis.51 c. 2 c.p.c.
Il Giudice relatore disponeva quindi che l'udienza di comparizione delle parti fosse sostituita dallo scambio di note scritte ed assegnava temine per il deposito delle stesse sino al 21.11.2025.
Le parti, con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza, insistevano nella richiesta di emissione di pronuncia di cessazione degli effetti dello stato civile, dando atto di come tutti i rapporti patrimoniali fossero stati già definiti e di essere entrambi economicamente autosufficienti, nulla avendo dunque a che pretendere l'uno dall'altro.
Il P.M. interveniva nel giudizio e concludeva in data 1.10.2025, esprimendo parere favorevole all'accoglimento del ricorso congiunto.
***
Il ricorso congiunto appare accoglibile, sussistendo i presupposti di legge.
È, infatti, documentalmente provata l'esistenza dello stato di separazione per il prescritto periodo di legge e sono pacifiche, stante la concorde allegazione delle parti, l'ininterrotta protrazione dello stato di separazione nonché l'impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
Il Collegio prende quindi atto delle volontà delle parti di ottenere la sola pronuncia sullo status, non avendo le parti articolato ulteriori domande, né indicato condizioni di divorzio.
Nulla, dunque, osta alla emissione della richiesta pronuncia.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE
In Camera di Consiglio, definitivamente pronunciando,
DICHIARA la cessazione degli effetti civili della trascrizione del matrimonio religioso concordatario contratto il 15.6.1991 in Buttigliera Alta (TO) da: , nato a Parte_1 Torino il 14.3.1958, e da , nata a [...] il [...], matrimonio trascritto CP_1
nei Registri di Matrimonio dello Stato Civile del Comune di al n. 8, Parte II, Serie A, Parte_2
Anno 1991, come richiesto dalle parti con il ricorso congiunto e con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 21.11.2025;
MANDA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di di procedere alla annotazione Parte_2
della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio in questione.
Nulla per le spese, stante la natura del procedimento.
Così deciso in Cuneo, in data 04/12/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Nocco Dott.ssa Roberta Bonaudi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta BONAUDI Presidente
Dott.ssa Alessandra NOCCO Giudice Relatore
Dott.ssa Elisa EINAUDI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. R.G. 2454/2025 V.G. promossa da:
con il patrocinio dell'Avv. Alberto SAVIO, elettivamente domiciliato in Parte_1
Via Spielberg n. 14, Saluzzo (CN) presso il difensore Avv. Alberto SAVIO
e
con il patrocinio dell'Avv. Adelaide PITERÀ, elettivamente domiciliata in Via CP_1
Assarotti n. 11, Torino presso il difensore Avv. Adelaide PITERÀ
RICORRENTI
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: Divorzio congiunto – Cessazione degli effetti civili del matrimonio
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 4, comma 16, L. 898/70, come sostituito dall'art. 8 l. 74/87, i sig.ri Pt_1
e esponevano:
[...] CP_1
di aver contratto matrimonio concordatario in (TO) il 15.6.1991, matrimonio trascritto Parte_2
nei Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 8, Parte II, Serie A, dell'anno 1991; che dal matrimonio non erano nati figli;
che i coniugi si erano separati consensualmente comparendo in data 27.2.2003 davanti al Presidente del Tribunale di Saluzzo e che la separazione era stata omologata con decreto del 6.3.2003;
che sin dalla data di comparizione davanti al Presidente del Tribunale di Saluzzo la convivenza si era interrotta e non è mai più ripresa;
che tale situazione era perdurante;
che ricorrevano pertanto le condizioni di legge per farsi luogo a declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Introdotto il procedimento in epigrafe, il Presidente del Tribunale di Cuneo nominava quale giudice relatore la dott.ssa Nocco, delegandole gli adempimenti di cui all'art. 473 bis.51 c. 2 c.p.c.
Il Giudice relatore disponeva quindi che l'udienza di comparizione delle parti fosse sostituita dallo scambio di note scritte ed assegnava temine per il deposito delle stesse sino al 21.11.2025.
Le parti, con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza, insistevano nella richiesta di emissione di pronuncia di cessazione degli effetti dello stato civile, dando atto di come tutti i rapporti patrimoniali fossero stati già definiti e di essere entrambi economicamente autosufficienti, nulla avendo dunque a che pretendere l'uno dall'altro.
Il P.M. interveniva nel giudizio e concludeva in data 1.10.2025, esprimendo parere favorevole all'accoglimento del ricorso congiunto.
***
Il ricorso congiunto appare accoglibile, sussistendo i presupposti di legge.
È, infatti, documentalmente provata l'esistenza dello stato di separazione per il prescritto periodo di legge e sono pacifiche, stante la concorde allegazione delle parti, l'ininterrotta protrazione dello stato di separazione nonché l'impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
Il Collegio prende quindi atto delle volontà delle parti di ottenere la sola pronuncia sullo status, non avendo le parti articolato ulteriori domande, né indicato condizioni di divorzio.
Nulla, dunque, osta alla emissione della richiesta pronuncia.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE
In Camera di Consiglio, definitivamente pronunciando,
DICHIARA la cessazione degli effetti civili della trascrizione del matrimonio religioso concordatario contratto il 15.6.1991 in Buttigliera Alta (TO) da: , nato a Parte_1 Torino il 14.3.1958, e da , nata a [...] il [...], matrimonio trascritto CP_1
nei Registri di Matrimonio dello Stato Civile del Comune di al n. 8, Parte II, Serie A, Parte_2
Anno 1991, come richiesto dalle parti con il ricorso congiunto e con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 21.11.2025;
MANDA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di di procedere alla annotazione Parte_2
della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio in questione.
Nulla per le spese, stante la natura del procedimento.
Così deciso in Cuneo, in data 04/12/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Nocco Dott.ssa Roberta Bonaudi