Art. 6.
Il Governo della Repubblica e' delegato a modificare e a coordinare in unico testo, nel termine di un anno dall'entrata in vigore della presente legge, le norme vigenti in materia consolare di cui al regio decreto 28 gennaio 1866, n. 2804 e successive modificazioni e integrazioni, con l'osservanza dei seguenti criteri direttivi:
1) adeguamento, ove necessario, della legge consolare alle norme del diritto internazionale e alla legislazione interna, in relazione principalmente alle modifiche intervenute nell'ordinamento costituzionale;
2) determinazione delle funzioni notarili, di stato civile, giurisdizionali e amministrative, in armonia con l'ordinamento dello stato civile, con il Codice civile , con il Codice della navigazione e con le altre leggi dello Stato.
Le norme di cui al precedente comma saranno emanate con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per gli affari esteri di concerto con i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per la difesa e per la marina mercantile, udita la Commissione di cui all'art. 1. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 25 luglio 1966, n. 586 , ha disposto (con l'articolo unico) che "Il termine previsto dagli articoli 1 e 6 della legge 13 luglio 1965, n. 891 , con la quale il Governo della Repubblica e' stato delegato ad emanare norme aventi valore di legge per disciplinare l'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri ed a modificare e coordinare in un unico testo le norme vigenti in materia consolare di cui al regio decreto 28 gennaio 1866, numero 2804 e successive modificazioni ed integrazioni, e' prorogato di sei mesi.
Il Governo della Repubblica e' delegato a modificare e a coordinare in unico testo, nel termine di un anno dall'entrata in vigore della presente legge, le norme vigenti in materia consolare di cui al regio decreto 28 gennaio 1866, n. 2804 e successive modificazioni e integrazioni, con l'osservanza dei seguenti criteri direttivi:
1) adeguamento, ove necessario, della legge consolare alle norme del diritto internazionale e alla legislazione interna, in relazione principalmente alle modifiche intervenute nell'ordinamento costituzionale;
2) determinazione delle funzioni notarili, di stato civile, giurisdizionali e amministrative, in armonia con l'ordinamento dello stato civile, con il Codice civile , con il Codice della navigazione e con le altre leggi dello Stato.
Le norme di cui al precedente comma saranno emanate con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per gli affari esteri di concerto con i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per la difesa e per la marina mercantile, udita la Commissione di cui all'art. 1. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 25 luglio 1966, n. 586 , ha disposto (con l'articolo unico) che "Il termine previsto dagli articoli 1 e 6 della legge 13 luglio 1965, n. 891 , con la quale il Governo della Repubblica e' stato delegato ad emanare norme aventi valore di legge per disciplinare l'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri ed a modificare e coordinare in un unico testo le norme vigenti in materia consolare di cui al regio decreto 28 gennaio 1866, numero 2804 e successive modificazioni ed integrazioni, e' prorogato di sei mesi.