CASS
Sentenza 19 gennaio 2021
Sentenza 19 gennaio 2021
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 19/01/2021, n. 2136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2136 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2021 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI BRESCIA nel procedimento a carico di: TI CA nato il [...] avverso la sentenza del 07/10/2019 del TRIBUNALE di BERGAMO udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
lette/sentite le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 4 Num. 2136 Anno 2021 Presidente: PICCIALLI PATRIZIA Relatore: DAWAN DANIELA Data Udienza: 21/10/2020 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il Procuratore generale presso la Corte di appello di SC ricorre, denunciando l'inosservanza della legge penale, avverso la sentenza emessa, ai sensi degli artt. 464-septies cod. proc. pen. e 168-ter cod. pen., dal Tribunale di SC che ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di CO AL - chiamato a rispondere dei reati di cui agli artt. 186, comma 2, lett. c) e 187, comma 1, d.lgs. 285/92 - perché estinto a seguito di esito positivo della disposta messa alla prova, senza tuttavia disporre la trasmissione degli atti al Prefetto competente per l'irrogazione delle sanzioni amministrative accessorie. 2. Il ricorso é inammissibile per difetto di interesse. 3. Anche se è vero che il Tribunale bresciano ha omesso di disporre la trasmissione degli atti al Prefetto competente per l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, prevista nella fattispecie (non pregiudicata dall'esito positivo della probatíon, ai sensi dell'art. 168-ter cod. pen.) e che tale adempimento era dovuto in base a quanto disposto dall'art. 224-ter cod. strada, che ne fa carico al giudice, deve, tuttavia, rilevarsi che il P.G. ricorrente non é portatore di un concreto interesse ad impugnare. 4. Invero, la giurisprudenza di legittimità é costante nell'affermare che non sussiste alcun obbligo a carico del giudice, il quale accerti con sentenza il reato di guida in stato di ebbrezza (anche se poi ne dichiari l'estinzione, come nel caso di specie, per esito positivo della messa alla prova), di trasmettere gli atti al Prefetto per l'applicazione della sanzione amministrativa della sospensione della patente, potendo a ciò provvedere anche il pubblico ministero e potendo il medesimo Prefetto richiedere l'invio degli atti (Sez. 4, n. 12219 del 23/2/2017, Alexe, non mass.; Sez. 4, n. 3474 del 12/12/2007 dep. 2008, Leoni, Rv. 239026; Sez. 6, n. 11632 del 22/01/2007, Pinna e altro, Rv. 236144). 5. È, pertanto, inammissibile, per difetto dell'interesse concreto a impugnare, il ricorso per cassazione presentato dal pubblico ministero avverso una sentenza di non doversi procedere, che non abbia disposto la trasmissione degli atti all'autorità amministrativa, potendo la parte impugnante procedere all'adempimento omesso personalmente, ovvero facendone richiesta all'ufficio del giudice che ha emesso il provvedimento. (Sez. 4, n. 6528 del 09/01/2018, Parisi, Rv. 272207). 2
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Si dà atto che il presente provvedimento è sottoscritto dal solo presidente del collegio per impedimento dell'estensore, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. a), del d.p.c.m. 8 marzo 2020. Così deciso il 21 ottobre 2020 Il Consigliere estensore AN DA Il Presidente i\ Pa rizi Piccial
lette/sentite le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 4 Num. 2136 Anno 2021 Presidente: PICCIALLI PATRIZIA Relatore: DAWAN DANIELA Data Udienza: 21/10/2020 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il Procuratore generale presso la Corte di appello di SC ricorre, denunciando l'inosservanza della legge penale, avverso la sentenza emessa, ai sensi degli artt. 464-septies cod. proc. pen. e 168-ter cod. pen., dal Tribunale di SC che ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di CO AL - chiamato a rispondere dei reati di cui agli artt. 186, comma 2, lett. c) e 187, comma 1, d.lgs. 285/92 - perché estinto a seguito di esito positivo della disposta messa alla prova, senza tuttavia disporre la trasmissione degli atti al Prefetto competente per l'irrogazione delle sanzioni amministrative accessorie. 2. Il ricorso é inammissibile per difetto di interesse. 3. Anche se è vero che il Tribunale bresciano ha omesso di disporre la trasmissione degli atti al Prefetto competente per l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, prevista nella fattispecie (non pregiudicata dall'esito positivo della probatíon, ai sensi dell'art. 168-ter cod. pen.) e che tale adempimento era dovuto in base a quanto disposto dall'art. 224-ter cod. strada, che ne fa carico al giudice, deve, tuttavia, rilevarsi che il P.G. ricorrente non é portatore di un concreto interesse ad impugnare. 4. Invero, la giurisprudenza di legittimità é costante nell'affermare che non sussiste alcun obbligo a carico del giudice, il quale accerti con sentenza il reato di guida in stato di ebbrezza (anche se poi ne dichiari l'estinzione, come nel caso di specie, per esito positivo della messa alla prova), di trasmettere gli atti al Prefetto per l'applicazione della sanzione amministrativa della sospensione della patente, potendo a ciò provvedere anche il pubblico ministero e potendo il medesimo Prefetto richiedere l'invio degli atti (Sez. 4, n. 12219 del 23/2/2017, Alexe, non mass.; Sez. 4, n. 3474 del 12/12/2007 dep. 2008, Leoni, Rv. 239026; Sez. 6, n. 11632 del 22/01/2007, Pinna e altro, Rv. 236144). 5. È, pertanto, inammissibile, per difetto dell'interesse concreto a impugnare, il ricorso per cassazione presentato dal pubblico ministero avverso una sentenza di non doversi procedere, che non abbia disposto la trasmissione degli atti all'autorità amministrativa, potendo la parte impugnante procedere all'adempimento omesso personalmente, ovvero facendone richiesta all'ufficio del giudice che ha emesso il provvedimento. (Sez. 4, n. 6528 del 09/01/2018, Parisi, Rv. 272207). 2
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Si dà atto che il presente provvedimento è sottoscritto dal solo presidente del collegio per impedimento dell'estensore, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. a), del d.p.c.m. 8 marzo 2020. Così deciso il 21 ottobre 2020 Il Consigliere estensore AN DA Il Presidente i\ Pa rizi Piccial