Art. 6.
Sono abrogati i commi secondo e quinto dell'articolo 1, il secondo comma dell'articolo 5, l'articolo 7, nonche' la seconda parte del primo comma e l'ultimo comma dell' articolo 9 della legge 18 dicembre 1973, n. 836 .
Sono abrogati i commi secondo e quinto dell'articolo 1, il secondo comma dell'articolo 5, l'articolo 7, nonche' la seconda parte del primo comma e l'ultimo comma dell' articolo 9 della legge 18 dicembre 1973, n. 836 .