Sentenza 3 febbraio 2015
Massime • 1
In tema di guida in stato di ebbrezza, nel caso in cui l'imputato sia stato più volte sottoposto ad alcoltest, per l'inidoneità delle modalità di inspirazione ed espirazione a consentire il corretto espletamento dell'esame, gli agenti di P.G. sono tenuti a verbalizzare, anche sommariamente, tutte le attività svolte ma non anche a conservare gli scontrini relativi alle misurazioni ritenute non valide, garantendo la redazione del verbale la piena conoscenza di quanto da loro operato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 03/02/2015, n. 15174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15174 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ZECCA Gaetanino - Presidente - del 03/02/2015
Dott. D'ISA Claudio - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. MARINELLI Felicetta - Consigliere - N. 216
Dott. CIAMPI Francesco Maria - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SERRAO Eugenia - Consigliere - N. 24406/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NA DI n. il 22.10.1983;
avverso la sentenza n. 1871/2013 della Corte di appello di Venezia del 9.12.2013;
Visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
Udita all'udienza pubblica del 3 febbraio 2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. D'ISA CLAUDIO;
Udito il Procuratore Generale nella persona del Dott. ROMANO Giulio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
NA EG ricorre per cassazione avverso la sentenza, indicata in epigrafe, della Corte d'appello di Venezia di conferma della sentenza di condanna emessa dal locale Tribunale - sezione distaccata di S. Dona del Piave - l'11.12.2010 in ordine al reato di guida in stato di ebbrezza di cui all'art. 186 C.d.S., comma 2, lett. c) e comma 2 sexies.
Con il primo motivo si denuncia violazione di legge. Si deduce che la Polizia Locale di Jesolo ha errato nel documentare le operazioni compiute e nella stessa rilevazione, valutazione e contestazione dello stato di ebbrezza. Si premette, in fato, che il NA è stato sottoposto a tante prove di alcoltest delle quali, sebbene conclusesi con l'emissione da parte dello strumento di un responso scritto - scontrino - nessuno di questo è stato conservato dalla P.G., nemmeno in copia. Anzi, per ammissione degli stessi verbalizzanti, uno di tali scontrini, attestanti un valore alcolemico inferiore al limite stabilito dell'art. 186 C.d.S., lett. c), è stato arbitrariamente strappato, con un conseguente pregiudizio difensivo.
Le censure mosse sul punto sono state disattese, sia in primo che in secondo grado, limitandosi i giudici ad affermare che, comunque, dopo tale prova, quella successiva ha dato un valore superiore al limite previsto dalla disposizione di cui dell'art. 186 C.d.S., lett. c), le precedenti prove sono state invalidate dagli operanti della P.G. per insufficienza del volume d'aria; si evidenzia che, da un lato, la Corte d'appello ritiene che la prova relativa al secondo accertamento, il cui scontrino è stato strappato (riportava un dato di assorbimento alcolico rientrante nella dell'art. 186 C.d.S., lett. b) per insufficiente respirazione, e, dall'altro, tuttavia, ritiene la stessa significante ed idonea a comprovare l'elevato tasso alcolemico, comunque riscontrato nel giovane con l'ultima prova. Si richiama la giurisprudenza di questa 4^ sezione della Corte di cassazione (sentenza n. 9326/2014) con la quale si è affermato il principio che se lo scontrino dell'apparecchio alcoltest riporta la dicitura "volumetria d'aria insufficiente", ancorché dia un valore del tasso alcolemico, il suo compito è stato eseguito e quel tasso è elemento apprezzabile e valutabile anche se non è stata aspirata aria a sufficienza per completare tutti i parametri della macchina. Con il terzo motivo si denuncia altra violazione di legge in ordine alla mancata concessione dei doppi benefici e della sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità. CONSIDERATO IN DIRITTO
I motivi esposti sono infondati, sicché il ricorso va rigettato. Il punto centrale, oggetto delle censure del ricorrente, è stabilire la rilevanza processuale della mancata acquisizione agli atti da parte degli operanti della P.G. dei c.d. "scontrini" emessi dall'apparecchio di misurazione di concentrazione dell'alcol nell'aria alveolare espirata relativi a quelle misurazioni ritenute, dagli stessi operanti, invalide perché il soggetto, sottoposto ad esame, aveva inspirato ed espirato aria insufficiente a determinare una idonea misurazione.
La soluzione indicata dalla Corte veneziana trova il Collegio pienamente concorde.
I dati significativi da cui partire sono:
a) sono stati acquisiti gli scontrini relativi alle misurazioni considerate valide, effettuate a distanza di 14 minuti l'una dall'altra: la prima recante la presenza di un tasso alcolemico di 1,58 gr/l, l'altra di 161 gr/l, quindi entrambe superiori al limite di cui dell'art. 186 C.d.S., comma 2, lett. c);
b) sia la relazione di servizio che le dichiarazioni testimoniali dell'Ufficiale di P.G. escusso in dibattimento hanno dato atto che il NA presentava chiaramente sintomi dello stato di ebbrezza e che il medesimo, in più di una occasione, aveva tentato di condizionare il risultato dell'esame alcolemico inspirando una quantità d'aria insufficiente.
Sulla base di tali dati processuali è indubbio, come ritenuto dai giudici de merito, che il ricorrente al momento in cui fu sottoposto a controllo si trovasse in stato di ebbrezza.
Orbene, il quesito da porsi è se sia legittimo da parte degli agenti di P.G. richiedere al soggetto di sottoporsi più volte all'alcoltest quando ritengano che le modalità di inspirazione ed espirazione del medesimo non siano tali da consentire all'apparecchio di effettuare un esame alcolemico idoneo, e, se siano, comunque, tenuti ad allegare alla relazione di servizio quei scontrini relativi alla misurazioni ritenute invalide, ciò a garanzia del diritto di difesa. Dato essenziale, evidenziato nella impugnata sentenza, è che è lo stesso apparecchio a segnalare sul monitor quando il soggetto, sottoposto ad esame, non espira una quantità d'aria sufficiente a determinare un'esatta misurazione della concentrazione di alcol nell'aria alveolare. Di fronte a tale situazione ben possono gli agenti operanti sollecitare il soggetto a effettuare l'espirazione in modo adeguato, a meno che non ritengano che il suo atteggiamento non collaborativo sostanzi l'ipotesi del rifiuto di cui al comma 7 del medesimo art. 186 C.d.S.. La disposizione di cui all'art. 379 del Regolamento al C.d.S., non prescrive il compimento di specifiche attività da parte degli agenti operanti se non quelle di effettuare due misurazioni ad un intervallo di tempo di 5 minuti. Quanto , poi, all'apparecchio etilometro, per quanto interessa per il caso di specie, deve, anche mediante apposita stampante fornire la corrispondente prova documentale. Nulla dice in ordine alla conservazione di tale documentazione. Soccorrono, a questo punto, le attività che gli operanti di P.G. sono tenuti a porre in essere ai sensi dell'art. 348 c.p.p., (assicurazione fonti di prova) e, più in particolare, ai sensi dell'art. 354, comma 3 e dell'art. 357 c.p.p., comma 2, lett. c). L'esame dell'alcoltest rientra tra le attività di accertamento urgente di cui dell'art. 354 c.p.p., comma 3, la disposizione prevista dall'art. 357 c.p.p., prescrive che la polizia giudiziaria annota secondo le modalità ritenute idonee ai fini delle indagini, anche sommariamente, tutte le attività svolte, comprese quelle dirette alla individuazione delle fonti di prova, ed, al comma 2, prescrive che, fermo quanto disposto in relazione a specifiche attività, che venga redatto verbale di vari atti, tra cui, per quanto interessa in questa sede, quelle descritte alla lett. e), delle operazioni e degli accertamenti previsti dagli artt. 349, 353 e 354.
Dunque, vanno verbalizzate le attività di accertamenti urgenti. Ciò che risulta essere stato fatto nel caso sottoposto all'esame del Collegio, laddove la P.G. da anche atto delle misurazioni non ritenute valide, spiegandone le ragioni, annotando anche il tasso alcolemico riscontrata per una di queste (146 gr/l). Ebbene, effettuata una tale attività di documentazione la omessa conservazione di quei scontrini relativi a misurazioni ritenute invalide ad acquisire un dato probatorio idoneo non integra affatto una lesione del diritto di difesa, poiché, la redazione del verbale con la descrizione delle attività svolte garantisce pienamente la conoscenza di quanto è stato operato dalla P.G.. Diversamente, potrebbe opinarsi qualora la P.G. non avesse allegato al verbale gli scontrini attestanti il superamento di quella soglia di tasso alcolemico poi contestata al ricorrente. In tal caso, poiché il richiamato art. 379 del Regolamento C.d.S., impone che l'apparecchio stampi la documentazione attestante il risultato dell'esame, è necessario che tale documentazione venga acquisita e allegata alla relazione di servizio.
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella pubblica udienza, il 3 febbraio 2015. Depositato in Cancelleria il 13 aprile 2015