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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXXIV, sentenza 17/02/2026, n. 2532 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2532 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2532/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 34, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
NATALE GIGLIOLA, Presidente e Relatore
CRICENTI GIUSEPPE, Giudice
DI BENEDETTO GIUSEPPE, Giudice
in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 18852/2025 depositato il 18/12/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131/l 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 992590001112 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 992590001112 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 992590001112 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 992590001112 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 992590001112 TARI 2023
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 992590001112 TARI 2024
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 992590001112 TEFA 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 992590001112 TEFA 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 992590001112 TEFA 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 992590001112 TEFA 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 992590001112 TEFA 2023 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 992590001112 TEFA 2024
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 1784/2026 depositato il 16/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Il Sig. Ricorrente_1 rappresentato e difeso come in atti ricorre avverso l' avviso di accertamento TARI–TEFA in intestazione notificato in data 22.10.2025, per gli anni d'imposta 2019-2024, per complessivi euro 63.035,00 e formula istanza di sospensione ex art. 47 D.Lgs. n. 546/1992. Eccepisce il difetto del presupposto soggettivo di imposta poichè gli immobili siti in Roma alla Indirizzo_1 nonchè altri cespiti immobiliari inclusi nell'avviso impugnato risultano alienati a terzi da decenni come da atti di compravendita e visure catastali prodotte in atti;
contesta pertanto l'erroneità delle intestazioni catastali su cui l'Ente ha fondato l'accertamento ed eccepisce la decadenza dell'Amministrazione comunale dal potere di accertare l'annualità 2019 in applicazione del termine quinquennale di cui all'art. 1, comma 161, L. 296/2006, decorrente dall'anno di presentazione/omissione della dichiarazione TARI, richiamando al riguardo recente giurisprudenza di legittimità. Lamenta la violazione dell'obbligo del contraddittorio endoprocedimentale ai sensi dell'art. 6 bis dello Statuto del contribuente. Conclude per l'annullamento dell'atto impugnato con il favore delle spese e la sospensione dell'atto stesso.
L'Ente resistente si costituisce in giudizio con memoria depositata in data 30/01/2026 nella quale evidenzia che, a seguito di un riesame della posizione del contribuente, Roma Capitale ha emesso il doc. n.
U260100017018 con il quale ha disposto l'annullamento totale dell'avviso di accertamento esecutivo n.
992590001112.
Il Collegio, rilevato che il ricorso presentato e, di conseguenza, le motivazioni addotte dalla parte ricorrente attengono esclusivamente alla validità ed al contenuto dell'avviso di accertamento esecutivo n.
992590001112 e che, allo stato attuale, non sussistono ulteriori questioni né in fatto tantomeno in diritto, preso atto dell'annullamento totale dell'atto impugnato operato dall'Ufficio a seguito del riesame della posizione del contribuente, non può che dichiarare la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo grado di Roma, sez. 34, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. Compensa le spese.
Così deciso in Roma, 13 febbraio 2026
Il Presidente Relatore Dott.ssa Gigliola Natale
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 34, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
NATALE GIGLIOLA, Presidente e Relatore
CRICENTI GIUSEPPE, Giudice
DI BENEDETTO GIUSEPPE, Giudice
in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 18852/2025 depositato il 18/12/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131/l 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 992590001112 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 992590001112 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 992590001112 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 992590001112 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 992590001112 TARI 2023
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 992590001112 TARI 2024
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 992590001112 TEFA 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 992590001112 TEFA 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 992590001112 TEFA 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 992590001112 TEFA 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 992590001112 TEFA 2023 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 992590001112 TEFA 2024
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 1784/2026 depositato il 16/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Il Sig. Ricorrente_1 rappresentato e difeso come in atti ricorre avverso l' avviso di accertamento TARI–TEFA in intestazione notificato in data 22.10.2025, per gli anni d'imposta 2019-2024, per complessivi euro 63.035,00 e formula istanza di sospensione ex art. 47 D.Lgs. n. 546/1992. Eccepisce il difetto del presupposto soggettivo di imposta poichè gli immobili siti in Roma alla Indirizzo_1 nonchè altri cespiti immobiliari inclusi nell'avviso impugnato risultano alienati a terzi da decenni come da atti di compravendita e visure catastali prodotte in atti;
contesta pertanto l'erroneità delle intestazioni catastali su cui l'Ente ha fondato l'accertamento ed eccepisce la decadenza dell'Amministrazione comunale dal potere di accertare l'annualità 2019 in applicazione del termine quinquennale di cui all'art. 1, comma 161, L. 296/2006, decorrente dall'anno di presentazione/omissione della dichiarazione TARI, richiamando al riguardo recente giurisprudenza di legittimità. Lamenta la violazione dell'obbligo del contraddittorio endoprocedimentale ai sensi dell'art. 6 bis dello Statuto del contribuente. Conclude per l'annullamento dell'atto impugnato con il favore delle spese e la sospensione dell'atto stesso.
L'Ente resistente si costituisce in giudizio con memoria depositata in data 30/01/2026 nella quale evidenzia che, a seguito di un riesame della posizione del contribuente, Roma Capitale ha emesso il doc. n.
U260100017018 con il quale ha disposto l'annullamento totale dell'avviso di accertamento esecutivo n.
992590001112.
Il Collegio, rilevato che il ricorso presentato e, di conseguenza, le motivazioni addotte dalla parte ricorrente attengono esclusivamente alla validità ed al contenuto dell'avviso di accertamento esecutivo n.
992590001112 e che, allo stato attuale, non sussistono ulteriori questioni né in fatto tantomeno in diritto, preso atto dell'annullamento totale dell'atto impugnato operato dall'Ufficio a seguito del riesame della posizione del contribuente, non può che dichiarare la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo grado di Roma, sez. 34, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. Compensa le spese.
Così deciso in Roma, 13 febbraio 2026
Il Presidente Relatore Dott.ssa Gigliola Natale